REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 GENNAIO 2008 - N. 2
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 11 dicembre 2007.
Applicazione dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 dell'1 agosto 2003. Indirizzi per il regolamento comunale ex comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 36/2001.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
ALL'ARPA SICILIA
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 

AGLI ASSESSORATI REGIONALI
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
ALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI
AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA
ALLE COMMISSIONI PROVINCIALI TUTELA AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA
AGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE SICILIANA
Com'è noto il decreto legislativo n. 259 dell'1 agosto 2003 (applicabile nella Regione siciliana giusta il disposto dell'art. 103 della legge regionale n. 17/2004), denominato "Codice delle comunicazioni elettroniche", annovera all'art. 3 i principi generali cui si ispira e che di seguito si riportano:
1)  il codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche;
2)  la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del codice;
3)  sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Gli articoli 86 e 90 del medesimo codice, rispettivamente, assimilano le stazioni radio base di telefonia alle opere di urbanizzazione primaria e definiscono le stesse come opere di pubblica utilità.
Gli obiettivi del codice sono individuati al comma 3 dell'art. 4 ed, in particolare, alla lettera a) è prevista la necessità di "promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica".
L'art. 87 del codice si occupa dei "Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici".
Recentemente, con la sentenza n. 3896/06 dell'1 dicembre 2006, che ha annullato la circolare di questo Assessorato prot. n. 2818 del 17 aprile 2000, avente come oggetto "Linee guida applicative del regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998", il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ha, altresì, rilevato come la ratio sottesa al codice delle comunicazioni elettroniche sia quella di semplificare il procedimento autorizzatorio e di concentrare al suo interno tutte le valutazioni di competenza degli enti interessati.
Il comma 1 del soprarichiamato articolo 87 stabilisce che "L'istallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica di questi ultimi e, in specie, l'istallazione delle torri, di tralicci... viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36" (ARPA Sicilia).
Pertanto, come riportato nella decisione del Consiglio di Stato n. 889/2006, richiamata dalla sentenza del T.A.R., "va confermata la consolidata giurisprudenza, per la quale le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche vanno svolte nel corso del procedimento disciplinato dall'art. 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003".
Recentemente il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 3452 del 9 giugno 2006, si è espresso in ordine al regolamento che i comuni possono adottare (così come previsto dal comma 6 dell'art. 8 della legge n. 36/2001) "per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Lo stesso Consiglio ha ritenuto legittima la regolamentazione comunale laddove "subordina l'autorizzazione per la localizzazione e l'installazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare alla presentazione" (da parte dei gestori delle infrastrutture di cui al comma 1 dell'art. 87) "di un piano annuale delle installazioni degli impianti, poiché ciò risponde a criteri di razionalità dell'azione amministrativa" e considera parimenti (secondo un orientamento giurisprudenziale ormai ampiamente diffuso) "legittimi i criteri localizzativi prescritti dal comune ove siano omogenei e specifici (quali ad esempio il divieto di installazione di impianto entro 50 mt. da strutture sanitarie e scolastiche), mentre al contrario risultano illegittimi i criteri localizzativi eterogenei e generici (quali ad esempio la prescrizione generica di distanze minime)".
In relazione a ciò, fermo restando il termine perentorio e la modalità procedimentale previsti dall'articolo 87 in parola, va rispettata l'unicità del procedimento amministrativo autorizzatorio previo accertamento da parte dell'ARPA Sicilia della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati per legge, valevoli per tutto il territorio nazionale.
Quindi è all'interno dello stesso procedimento previsto dall'art. 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che l'ente locale esercita la tutela del territorio e della programmazione urbanistica, mentre per quanto attiene il regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 8 della legge n. 36/2001 - secondo quanto precede - è all'interno dello stesso che i comuni possono identificare i siti sensibili dai quali potere disporre distanze minime per l'installazione di impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Ciò tenuto conto però che il comune "pur mantenendo il potere di regolare l'uso del proprio territorio, deve pervenire all'adozione di criteri localizzativi e di standards urbanistici che rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti, e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustamente l'insediamento degli stessi" (Corte costituzionale, sentenza n. 307 del 7 ottobre 2003).
Copia del predetto regolamento, per semplificare l'azione amministrativa del procedimento, potrà essere trasmessa ai dipartimenti dell'ARPA Sicilia, competenti per provincia.
  L'Assessore: INTERLANDI 

(2007.50.3675)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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