REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 GENNAIO 2008 - N. 2
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 dicembre 2007.
Modalità per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Visto, in particolare, i commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge n. 447/95, con i quali vengono individuati i titoli di studio, le modalità e le prestazioni lavorative necessarie per potere essere riconosciuti tecnici competenti in acustica;
Visto il decreto 19 aprile 2002 del dipartimento regionale territorio ed ambiente "Procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 della legge n. 447/95";
Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998, costituente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica;
Visto l'art. 2 del precitato D.P.C.M. "Esame delle domande" ed in particolare il comma 3, che stabilisce la valutazione della non occasionalità della prestazione in funzione della durata e della rilevanza della stessa;
Considerato che il D.P.C.M. in questione al comma 4 dell'art. 2 individua nei punti a), b) e c) i campi di attività nei quali svolgere le prestazioni per potere essere riconosciuto tecnico competente in acustica, mentre nulla indica circa la durata della prestazione per essere definita non occasionale;
Ritenuto di dovere individuare un soglia minima di prestazioni nel campo dell'acustica ambientale al fine di definire la prestazione non occasionale;
Considerato che il comma 1 dell'art. 33 del regolamento dell'ARPA prevede che "La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Sicilia individuando .......... le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie ed ambientali.";
Vista la nota prot. n. 326 del 24 settembre 2007, con la quale viene richiesto all'ARPA Sicilia di quantificare in relazione ai commi a), b) e c) del D.P.C.M. 31 marzo 1998, la durata in termini di ore delle relative prestazioni;
Vista la nota prot. n. 20519 del 16 ottobre 2007, con la quale l'ARPA Sicilia indica in 8 ore quelle mediamente necessarie per una prestazione dalla fase di reperimento dati, alla elaborazione degli stessi fino alla stesura di una certificazione e/o relazione;
Considerato alla luce delle indicazioni dell'ARPA Sicilia che 5 prestazioni annuali possono essere ritenute congrue al fine di definire non occasionale l'attività svolta annualmente in acustica ambientale;
Considerate ancora le difficoltà del mercato di offrire con continuità la possibilità di potere effettuare prestazioni nel campo dell'acustica ambientale con frequenza e continuità (2 anni per i laureati e 4 per i diplomati), al fine di potere svolgere l'attività che consenta di essere riconosciuto tecnico competente in acustica;
Ritenuto che la Regione siciliana, nelle more di un'apposita disciplina di settore, al fine di offrire la possibilità di espletare attività computabile ai fini del raggiungimento dei periodi necessari ad ottenere l'attestato di tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della legge n. 447/95, attraverso l'ARPA Sicilia, possa organizzare dei corsi per tecnici in acustica ambientale aperti a coloro che rientrano nelle previsioni dell'art. 2, commi 6 e 8, della legge n. 447/95;

Decreta:


Art.  1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.  2

Ai fini di quantificare l'espressione "non occasionalità" relativa al comma 3 dell'art. 2 del D.P.C.M. 31 marzo 1998, per l'attività svolta nell'ambito di quanto previsto dalle lett. a), b), e c) del comma 4 dell'art. 2 del medesimo D.P.C.M., con il presente provvedimento, relativamente alle prestazioni nel campo dell'acustica ambientale, viene stabilito per il punto a) che tali prestazioni non devono essere inferiori al numero di 5 annue; per l'attività svolta nell'ambito dei punti b) e c) del comma 4 dell'art. 2 del D.P.C.M. indicato, l'istante deve produrre una dichiarazione con allegata l'opportuna documentazione relativa alle prestazioni individuali svolte nell'ambito delle tematiche di cui ai precedenti punti b) e c), resa con le modalità di cui al decreto 19 aprile 2002 del dipartimento territorio ed ambiente.

Art.  3

Nelle more di un'apposita disciplina di settore, al fine di offrire la possibilità di espletare un'attività formativa computabile anche per il raggiungimento dei periodi di attività utili all'ottenimento dell'attestato di tecnico competente ex art. 2 della legge n. 447/95, la Regione siciliana, attraverso l'ARPA Sicilia, può organizzare corsi di qualificazione in acustica ambientale, ai quali possono partecipare coloro che rientrano nelle previsioni dell'art. 2, commi 6 e 8, della legge n. 447/95.

Art.  4

Coloro che parteciperanno proficuamente ai corsi di cui all'art. 3 dovranno effettuare per almeno tre mesi annui un tirocinio presso le strutture dell'ARPA Sicilia al fine di raggiungere il periodo utile necessario previsto dall'art. 2 della legge n. 447/95 per il rilascio dell'attestato di tecnico competente in acustica, così come stabilito dall'art. 2 del presente provvedimento.

Art.  5

Per le finalità di cui ai precedenti artt. 3 e 4 l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio ed ambiente, e l'ARPA Sicilia dovranno stipulare apposito protocollo d'intesa all'interno del quale saranno definite anche le modalità di svolgimento dei corsi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 2007.
  INTERLANDI 

(2007.50.3674)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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