REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 GENNAIO 2008 - N. 2
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 dicembre 2007.
Disposizioni relative alla medicina in associazione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con intesa siglata in data 23 marzo 2005 nella conferenza Stato-regioni ed in particolare l'art. 59, lett. b), commi 4, 5 e 8, ai sensi del quale ai medici, che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo, di medicina di rete e sotto forma di medicina in associazione, individuati dalla Regione, rispettivamente entro la percentuale del 12% per le forme di gruppo, del 9% per le forme in rete e del 40% per le forme semplici, da calcolarsi sugli assistiti in ambito regionale, è dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura rispettivamente di E 7,00 per la medicina di gruppo, di E 4,70 per la medicina in rete e di E 2,58 per la forma semplice;
Visto l'accordo regionale, relativo alla disciplina degli istituti di assistenza primaria demandati alla contrattazione decentrata, reso esecutivo con decreto n. 1694/2007 dell'8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 28 settembre 2007 ed in particolare l'art. 17, comma 9, con il quale sono state determinate le percentuali nella seguente misura: 10% per la medicina di gruppo, 30% per la medicina in rete, 25% per la medicina in associazione semplice;
Visto inoltre l'art. 17, comma 4, dell'accordo collettivo regionale di medicina generale sopradetto, ai sensi del quale la forma "Associativa mista", oltre a caratterizzarsi quale forma associativa costituita da un minimo di 3 ad un massimo di 10 medici, almeno due dei quali devono operare nello stesso studio, deve osservare altresì quanto previsto dall'art. 54, comma 8 dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 (medicina in rete);
Visti il comma 9 del predetto art. 17 dell'accordo collettivo regionale, che prevede per la forma associativa mista la percentuale del 5% da calcolarsi sugli assistiti in ambito regionale, ed il comma 5, ai sensi del quale ai medici che operano nello stesso studio compete quanto previsto per la medicina di gruppo all'art. 54, comma 9 dell'accordo collettivo nazionale con relativo compenso economico, mentre agli altri quanto previsto per la medicina in rete con relativo compenso economico;
Vista la norma finale n. 4 del precitato accordo regionale, ai sensi della quale la Regione, dopo la pubblicazione dello stesso accordo collettivo regionale, procederà ad emanare i relativi decreti attuativi, con i quali saranno definiti termini e modalità di presentazione delle relative istanze di partecipazione e criteri di assegnazione delle predette indennità ai medici interessati;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DP.R. 28 ottobre 2000, n. 445;
Considerato che le somme occorrenti per la copertura degli istituti sopra descritti troveranno capienza all'interno delle quote che saranno attribuite alle aziende unità sanitarie locali con l'assegnazione di Fondo sanitario regionale per ciascun anno finanziario;
Ritenuto di dover provvedere alla predisposizione del sopracitato decreto attuativo, prevedendo la formulazione di distinte graduatorie provinciali per i quattro diversi istituti, redatte dalle aziende unità sanitarie locali, competenti per territorio, secondo il criterio dell'anzianità di costituzione dell'associazione, procedendo dalle forme più evolute verso le forme più semplici e precisamente: medicina di gruppo, associazione mista, medicina in rete e associazioni semplici, secondo il criterio dell'anzianità di costituzione dell'associazione;

Decreta:


Art.  1

Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi regionali, entro la percentuale del 10% degli assistiti in ambito regionale, che, alla data di scadenza del termine fissato nell'art. 5 del presente bando, svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo, è corrisposto, con decorrenza 1 gennaio 2008, un compenso forfettario annuo nella misura di E 7,00 per ciascun assistito in carico fino al massimale o quota individuale.

Art.  2

Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi regionali, entro la percentuale del 5% degli assistiti in ambito regionale, che, alla data di scadenza del termine fissato nell'art. 5 del presente bando, svolgono la propria attività sotto forma di associazione mista, è corrisposto, con decorrenza 1 gennaio 2008, per ciascun assistito in carico fino al massimale o quota individuale, lo stesso compenso previsto per la medicina di gruppo, di cui all'art. 1 del presente decreto, se operano nello stesso studio, o, se operano in studi diversi, il compenso previsto per la medicina in rete, di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art.  3

Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi regionali, entro la percentuale del 30% degli assistiti in ambito regionale, che, alla data di scadenza del termine fissato nell'art. 5 del presente bando, svolgono la propria attività in forma di medicina in rete, è corrisposto, con decorrenza 1 gennaio 2008, un compenso forfettario annuo nella misura di E 4,70 per ciascun assistito in carico fino al massimale o quota individuale.

Art.  4

Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi regionali, entro la percentuale del 25% degli assistiti in ambito regionale, che, alla data di scadenza del termine fissato nell'art. 5 del presente bando, svolgono la propria attività in forma di medicina in associazione semplice, è corrisposto, con decorrenza 1 gennaio 2008, un compenso forfettario annuo nella misura di E 2,58 per ciascun assistito in carico fino al massimale o quota individuale.

Art.  5

I medici interessati, che svolgono la propria attività nelle forme associative, di cui al presente decreto, devono presentare apposita istanza, in carta semplice, secondo gli schemi degli allegati "A" (medicina di gruppo), "B" (associazione mista), "C" (medicina in rete), "D" (associazione semplice), alle rispettive aziende unità sanitarie locali, competenti per territorio, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate al di fuori dei termini previsti dal presente bando. L'istanza, unica per tutti i componenti dell'associazione, dovrà essere corredata dell'atto costitutivo dell'associazione, munito degli estremi di protocollo dell'ordine dei medici competente.

Art.  6

Ciascuna azienda unità sanitaria locale formulerà distinte graduatorie provinciali degli aventi titolo alle indennità per l'attività svolta nelle varie forme associative, secondo il criterio dell'anzianità di costituzione dell'associazione, procedendo dalle forme più evolute verso forme più semplici e precisamente: medicina di gruppo, associazione mista, medicina in rete e associazione semplice.

Art.  7

Fermo restando che i componenti di un'associazione possono percepire una sola delle indennità di cui agli articoli precedenti, qualora un'associazione, che abbia presentato separate istanze, risulti inserita utilmente nella graduatoria della forma associativa più evoluta, verrà automaticamente esclusa dalle graduatorie predisposte per le altre forme associative.

Art.  8

I componenti che si siano inseriti successivamente in un'associazione precedentemente costituita, saranno inclusi nella relativa graduatoria secondo la propria anzianità di partecipazione all'associazione stessa.

Art.  9

Le aziende unità sanitarie locali, entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, dovranno provvedere, previa verifica della documentazione prodotta, alla corresponsione delle predette indennità.

Art.  10

Ferme restando le percentuali come sopra definite, qualora, a livello provinciale, i sanitari aventi diritto ad una delle indennità risultassero inferiori alle percentuali stabilite, l'azienda unità sanitaria locale provvederà, se necessario, a stornare il budget rimasto alle altre indennità.

Art.  11

Le somme occorrenti per la copertura degli istituti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente decreto troveranno capienza per ciascun anno finanziario all'interno delle quote che saranno attribuite alle aziende unità sanitarie locali con l'assegnazione di Fondo sanitario regionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 dicembre 2007.
  LAGALLA 


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(2007.50.3639)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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