REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 GENNAIO 2008 - N. 1
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ORDINANZE ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA 20 dicembre 2007.
Supplenze temporanee a posti di insegnante nella scuola dell'infanzia regionale per il biennio 2007/2008 - 2008/2009.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 12 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, che detta norme per l'emanazione biennale dell'ordinanza dirigenziale con la quale dovranno essere determinate le modalità per la compilazione delle graduatorie di circolo per il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti nelle scuole dell'infanzia regionale;
Vista la legge n. 124 del 30 maggio 1999;
Visto il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007;
Visto il decreto ministeriale n. 53 del 21 giugno 2007;
Sentiti i rappresentati delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
Considerato che con la presente ordinanza si intende disciplinare il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti di scuola dell'infanzia regionale per il biennio scolastico 2007/2008 - 2008/2009;
Vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, commi 72 e 78;

Ordina:

Che le nomine a supplenze temporanee quali insegnanti di scuola dell'infanzia regionale per il biennio scolastico 2007/2008 - 2008/2009 siano effettuate secondo le disposizioni che seguono:
Art.  1
Nomine conferibili

Gli insegnanti non di ruolo sono nominati dal dirigente scolastico mediante il conferimento di supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di istituto di cui al successivo art. 13.
Il conferimento delle supplenze è in ogni caso consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale di cui alla legge regionale n. 15/90 (nell'ambito dell'istituzione scolastica e del comune di appartenenza).
Il dirigente scolastico conferisce le supplenze temporanee sin dall'inizio dell'anno scolastico in sostituzione del personale temporaneamente assente.
Art.  2
Presentazione della domanda

Gli aspiranti ad una supplenza temporanea di insegnante di scuola dell'infanzia regionale per il biennio 2007/2008 - 2008/2009 devono presentare domanda ai dirigenti scolastici di una sola provincia per un massimo di n. 6 istituzioni scolastiche.
La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo degli uffici scolastici provinciali entro il 21 gennaio 2008.
Le domande devono essere presentate entro il 21 febbraio 2008 e non sono soggette all'imposta di bollo.
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato e, a tal fine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta unicamente sul modulo di cui all'allegato A da ritirare presso gli uffici scolastici provinciali di competenza o da scaricare dal sito www.regione.sicilia.it e deve essere compilata a cura dell'aspirante in ogni parte che interessa lo stesso.
Il modulo di domanda va indirizzato e inviato al dirigente scolastico di una delle 6 istituzioni scolastiche prescelte che curerà la valutazione e la gestione della domanda nonché la trasmissione alle altre 5 istituzioni scolastiche indicate dall'aspirante.
Le istruzioni per la compilazione e la tabella di valutazione dei titoli costituiscono parte integrante alla presente ordinanza.
Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che non abbiano utilizzato i modelli prescritti o riprodotti secondo gli originali.
La firma dell'aspirante in calce alla domanda non va autenticata.
La mancanza della firma è causa di esclusione.
Art.  3
Requisiti

Possono aspirare al conferimento di nomina coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda:
a)  cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità europea;
b)  godimento dei diritti politici;
c)  età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 alla data di inizio dell'anno scolastico 2007/2008;
d)  idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante;
e)  per l'inserimento in prima fascia: inclusione nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell'infanzia con la trasposizione automatica del punteggio e delle preferenze con cui gli aspiranti risultano inseriti;
f)  per l'inserimento in seconda fascia: (aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento) specifica abilitazione o idoneità a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ovvero possesso di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola dell'infanzia;
g)  per l'inserimento in terza fascia: titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria (diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002).
Art.  4
Documentazione della domanda

Gli aspiranti all'inclusione in graduatoria di II e III fascia devono allegare nel modello A le schede per la valutazione del punteggio.
I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Gli interessati per fruire della preferenza a parità di punteggio debbono presentare certificazione rilasciata dai competenti uffici.
Non è consentita la presentazione dei titoli acquisiti successivamente al termine di presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie provinciali.
La certificazione del servizio prestato deve indicare la data di inizio e quella di cessazione dello stesso.
I servizi prestati in scuole non statali all'estero debbono essere certificati dai dirigenti scolastici responsabili e convalidati dalle autorità consolari competenti.
Se qualche documento sia formalmente imperfetto, il dirigente scolastico ne cura la restituzione all'interessato, il quale deve ripresentarlo, previa regolarizzazione, entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla ricezione del documento stesso.
Il dirigente scolastico che abbia rilevato dichiarazioni false nella domanda o nella scheda ovvero alterazioni volontariamente apportate nella documentazione originale, dopo avere accertato la responsabilità dell'insegnante, dispone, salvi gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dall'eventuale nomina già conferita e dichiara l'insegnante stesso decaduto dal diritto di conseguire ulteriori nomine per il biennio di validità delle graduatorie.
Art.  5
Valutazione dei titoli culturali

Nel caso in cui l'interessato sia in possesso di più titoli di studio, tutti egualmente validi per l'inclusione nella graduatoria richiesta, si valuterà soltanto il titolo di studio con votazione più alta, mentre l'altro verrà inserito sotto la voce "Altro titolo".
Tutti i titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di pubblicazione della presente ordinanza e valutati ai sensi della tabella 2 per l'inserimento nella II fascia e della tabella 1 per l'inserimento in III fascia.
Art.  6
Valutazione dei titoli di servizio

A)  Valutazione dei servizi
I servizi prestati sono valutati secondo i criteri e con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione dei titoli annesse alla presente ordinanza.
Ai fini della valutazione delle frazioni di servizio inferiori all'anno scolastico si procederà secondo i criteri di cui appresso:
1)  si sommano i servizi prestati nello stesso anno scolastico e si divide per trenta il totale dei giorni;
2)  le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate per un mese.
B)  Valutazione del servizio militare e di altre attività
Il servizio militare di leva e i servizi ad esso assimilati si valutano nell'ipotesi che siano stati prestati dopo il conseguimento del titolo di studio che dà accesso alla graduatoria purché prestati in costanza di nomina.
Il mandato politico, amministrativo o sindacale, che comporti l'esonero dal servizio, ai sensi della vigente normativa, è valutato per il periodo di tempo successivo alla interruzione del servizio conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato stesso come servizio.
Art.  7
Precedenze

Per la precedenza a parità di punti, verrà seguito l'ordine come indicato nella tabella sub "Titoli di preferenza" del modulo domanda. Detti titoli andranno debitamente documentati ai sensi della normativa vigente.
Art.  8
Motivi di esclusione

Le esclusioni nella graduatoria sono disposte per i seguenti motivi:
a)  domanda prodotta oltre i termini previsti dalla presente ordinanza;
b)  mancanza di firma in calce ai moduli di domanda;
c)  mancanza del titolo di studio richiesto dal precedente art. 3;
d)  difetto del requisito dell'età;
e)  difetto di uno o più requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
f)  è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domande in più province;
g)  fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla graduatoria, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda dichiarazioni non corrispondenti alla verità.
Qualora il motivo dell'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione della graduatoria, il dirigente scolastico procede al depennamento dalla graduatoria di istituto e ne da comunicazione agli altri dirigenti scolastici per i provvedimenti conseguenziali.
Art.  9
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate giorno 24 marzo 2008 e dovranno contenere le indicazioni del punteggio totale, dei titoli culturali, dei titoli didattici e delle qualifiche preferenziali.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, l'interessato può presentare reclamo in carta libera al dirigente scolastico che ha gestito la domanda.
Esaminati gli esposti, il dirigente scolastico procede alle eventuali rettifiche della graduatoria e pubblica, in data 24 aprile 2008, la graduatoria definitiva.
E' consentita tuttavia la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Le graduatorie provvisorie e definitive sono affisse all'albo delle istituzioni scolastiche interessate. Avverso la graduatoria definitiva è esperibile ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione.
Le graduatorie definitive dovranno essere trasmesse all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, dipartimento regionale pubblica istruzione, via Ausonia n. 122 - 90144 Palermo.
Le graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche dovranno restare affisse all'albo della scuola stessa per l'intero anno scolastico.
Nel caso in cui le graduatorie di istituto non siano state compilate per mancanza di aspiranti, ovvero siano state già esaurite, il dirigente scolastico utilizzerà, per la nomina di supplenti temporanei, il personale inserito nelle graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di vicinorietà.
Art.  10
Casi di incompatibilità

La funzione del docente è incompatibile con altro rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore, o amministratore di scuole o convitti privati.
L'eventuale nomina a supplente temporaneo spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante e alla contestuale rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.
I supplenti che prestano servizio in un ordine di scuola non possono contemporaneamente prestare servizio in altri ordini di scuola, salvo il caso di completamento di orario di cui all'art. 4 del D.M. n. 131 del 13 giugno 2007.
Art.  11
Presentazioni documenti - Autocertificazione

All'atto della nomina e comunque non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio, l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al capo d'istituto l'autocertificazione di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 3 della presente ordinanza, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e produrre altresì il certificato di idoneità fisica.
Art.  12
Conferimento di supplenze temporanee

Le nomine di supplenze temporanee sono disposte dal dirigente scolastico sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dei precedenti articoli e solo subordinatamente alla completa utilizzazione dei docenti di ruolo ai sensi della legge regionale n. 15/90, e cioè dopo avere accertato che non esistano insegnanti soprannumerari non occupati nell'ambito della stessa istituzione scolastica o nel comune.
Le nomine devono essere precedute da preavviso da effettuarsi con telegramma, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fonogramma, da registrare agli atti della scuola con l'indicazione della data, dell'ora della comunicazione e della persona che abbia dato la risposta.
I dirigenti scolastici dispongono il conferimento delle nomine avendo cura - nell'ipotesi di supplenze aventi la stessa decorrenza - di consentire agli aspiranti, con migliore collocazione in graduatoria, la scelta della supplenza di maggiore gradimento.
L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita comporta la decadenza della nomina conferita nonché il depennamento dell'aspirante dalla graduatoria di circolo per l'anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa.
Non è consentito lasciare una supplenza per accettarne un'altra a meno che quest'ultima sia conferita fino alla chiusura dell'anno scolastico.
L'interessato che, dopo avere accettato la nomina e dopo avere assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo non può essere assunto in altra scuola, e ciò per la durata dell'anno scolastico in corso.
La nomina ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, anche nel caso in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito.
Nel caso in cui il titolare per il cui posto si è proceduto al conferimento di supplenza si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata sino al rientro del titolare.
Nell'ipotesi in cui l'insegnante avente diritto alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio per allattamento si assenti anche per le rimanenti ore, il supplente inizialmente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione d'orario dovrà essere nominato per l'intero orario di insegnamento.
I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di pubblicare all'albo della scuola i provvedimenti di nomina immediatamente dopo l'accettazione e di tenerli affissi per 15 giorni.
Avverso i provvedimenti di nomina adottati dal dirigente scolastico è ammesso reclamo da parte dei singoli interessati, ai sensi della normativa citata in premessa, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato.
Avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.
Art.  13
Trattamento giuridico ed economico

Agli insegnanti supplenti temporanei nelle scuole dell'infanzia regionali si applicano le norme di stato giuridico ed economico del corrispondente personale statale, secondo le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007.
Art.  14
Disposizioni generali

Le nomine degli insegnanti non di ruolo nelle scuole dell'infanzia regionali sono disposte esclusivamente sulla scorta delle norme fissate con la presente ordinanza.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa statale in quanto compatibile.
Palermo, 20 dicembre 2007.
  MONTEROSSO 


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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