REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2007 - N. 61
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 24 dicembre 2007, n. 18.
Legge regionale 9 marzo 2005, n. 3. Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati.

AI COMUNI DELLA SICILIA
Premessa
La legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, allo scopo di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, ha stabilito che la Regione siciliana intervenga per assicurare l'eliminazione, mediante incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preliminare in impianti riconosciuti a norma di legge, delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equide, suina, ittica, avicola e cunicola. All'uopo per il triennio 2005-2007 è stata autorizzata una spesa complessiva di 900.000 euro annui per contribuire, come stabilito dall'articolo 2 della legge medesima, fino ad un massimo del 100% dei costi per la raccolta e trasporto e fino ad un massimo del 75% dei costi di eliminazione delle carcasse di animali; in quest'ultimo caso, per i comuni di montagna e/o svantaggiati il contributo per l'eliminazione può essere corrisposto fino ad un massimo del 100%. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2005, i destinatari dei contributi di cui sopra sono i produttori zootecnici singoli od associati nonché i comuni siciliani costretti all'eliminazione delle carcasse di animali morti od abbandonati, non censiti all'anagrafe zootecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, per particolari emergenze igienico-sanitarie.
Alla luce delle perplessità sollevate dalla Commissione U.E. su alcuni articoli della legge in esame, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, viste le sempre più pressanti richieste al riguardo, ha ritenuto opportuno chiedere all'organo comunitario la suddivisione del fascicolo onde procedere all'erogazione dei contributi previsti dal comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3 ai comuni siciliani che sono obbligati all'eliminazione delle carcasse di animali morti od abbandonati nel territorio di propria competenza, non censiti all'anagrafe zootecnica, o, ancorché appartenenti a specie iscrivibili all'anagrafe zootecnica, non risultano in alcun modo identificabili, per particolari emergenze igienico-sanitarie.
La Commissione europea non ha sollevato obiezioni nei confronti della parte dell'aiuto volta a compensare i comuni siciliani dei costi sostenuti per la raccolta e l'eliminazione degli animali non censiti o "senza proprietario" trovati morti sul territorio comunale.
Disposizioni per l'applicazione della norma
Per quanto sopra riportato, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste rende noto che i comuni siciliani che, a partire dall'11 marzo 2005, data di di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3 e fino al 31 dicembre 2007, hanno provveduto alla rimozione ed all'eliminazione delle carcasse di animali morti od abbandonati sul proprio territorio di competenza non censiti all'anagrafe zootecnica, e comunque non identificabili in alcun modo, potranno richiedere, entro il 30 gennaio 2008, il contributo previsto dall'art. 2 e dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 3/2005.
Le domande dovranno essere compilate sul facsimile allegato al presente avviso (all. 1). La documentazione da allegare dovrà essere la seguente:
1)  dichiarazione che l'animale non era identificabile in alcun modo (se appartenente a specie bovina, ovicaprina ed equidi);
2)  fatture in originale relative al trasporto ed all'incenerimento delle carcasse animali rilasciate dalle ditte incaricate all'uopo riportanti tutte le fattispecie di ordine fiscale, nonché la specie animale interessata, con data compresa tra quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3 ed il 31 dicembre 2007.
Nel caso in cui il fabbisogno finanziario richiesto con le istanze presentate superi la dotazione finanziaria disponibile, le stesse saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse erogando ai comuni richiedenti un'importo percentualmente più basso rispetto a quanto richiesto secondo un parametro desumibile dal rapporto tra la disponibilità finanziaria ed il totale dei contributi richiesti.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: MORALE
Allegato 1
(Da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte)
MODELLO DOMANDA
LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2005, N. 3. INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI MORTI IN ALLEVAMENTO O ABBANDONATI

Alla Regione siciliana
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
Dipartimento interventi strutturali
Servizio 6° Produzioni animali ed impianti zootecnici
Viale Regione Siciliana, 2675
90145 PALERMO
Il sottoscritto ..................................................................................................., nella qualità di sindaco del comune di .................................................................... provincia di ............................................................. visti gli atti di ufficio

DICHIARA

-  che, in data ....................... è/sono stata/state rinvenuta/e n. ........ carcassa/e di animale/i morto/i od abbandonato/i sul territorio di propria competenza non censita/e all'anagrafe zootecnica, non identificabile/i in alcun modo in quanto mancante/i di marca di riconoscimento da cui risalire al legittimo proprietario;
-  che, in data ........................ si è provveduto a denunziare all'autorità competente il rinvenimento di n. ....... capo/i;
-  che, in data ........................... il comune ha provveduto a liquidare, come da istanza fatturata e quietanzata dalla ditta ...................................... con sede a ................................................ fornitrice dei servizi, la somma di euro ............................. per il trasporto e l'incenerimento delle suddette carcasse;
-  che il proprio territorio ricade/ non ricade tutto od in parte in zona svantaggiata o di montagna delimitata ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, art. 2 e art. 3, comma 2

CHIEDE

[_]  il contributo di euro ................................... pari al 100% dei costi per la raccolta ed il trasporto delle carcasse;
[_]  il contributo di euro .................................. pari al 75% dei costi di eliminazione delle carcasse (nel caso di comune che non ricade in zona svantaggiata o di montagna);
[_]  il contributo di euro ................................. pari al 100% dei costi di eliminazione delle carcasse (nel caso di comune che ricade in zona svantaggiata o di montagna);
Si allega alla presente:
[_]  n. ......... dichiarazione/i che l'animale/i non era/erano identificabile/i in alcun modo (se appartenente a specie bovina, ovicaprina ed equidi);
[_]  n. ......... fattura/e in originale relativa/e al trasporto ed all'incenerimento della/e carcassa/e animale/i rilasciata/e dalla ditta incaricata, riportante/i, oltre che tutte le fattispecie di ordine fiscale, anche la specie animale.
Firma del sindaco
......................................................................................................
Timbro del comune
......................................................................................................

(2007.52.3751)118*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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