REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 DICEMBRE 2007 - N. 59
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 novembre 2007.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 12896 del 12 giugno 2007, pervenuto il 14 giugno 2007 ed assunto il 15 giugno 2007 al protocollo di questo Assessorato al n. 45578, con il quale il comune di San Cataldo ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 45 del 28 marzo 2007, con la quale il consiglio comunale di San Cataldo ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 29 maggio 2007 a firma del segretario generale del comune di San Cataldo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 60 del 7 settembre 2007, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 11 del 5 giugno 2007, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di San Cataldo è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 103/D.R.U. del 21 febbraio 2005.
Con delibera consiliare n. 45 del 28 marzo 2007, è stata adottata la variante alla modifica di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio del vigente piano regolatore generale del comune di S. Cataldo.
Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione di cui al citato decreto approvativo n. 103/2005, le stesse sono state modificate e corrette dal comune di San Cataldo nell'elaborato definitivo all. B del luglio 2005, a seguito del decreto del 21 febbraio 2005.
Pertanto per le varianti relative ad alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione, è stato preso a riferimento dal comune di San Cataldo il succitato elaborato definitivo delle norme tecniche di attuazione all. B del luglio 2005.
Le varianti alle norme tecniche di attuazione interessano, in particolare, gli articoli 5, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38 e 45.
In sintesi, all'art. 5 (definizioni ed indici edilizi), il cambiamento riguarda la normativa relativa alle altezze delle fronti dei fabbricati, onde evitare incertezze interpretative con altre norme attinenti la definizione di altezze e riguarda anche il volume non computato dei locali sottotetto non abitabili ed agibili con l'inclinazione delle falde che non può superare i 20° e l'altezza massima interna non può essere inferiore a mt. 2,40 in corrispondenza della linea di colmo.
All'art. 26 (categorie patrimonio edilizio esistente) la modifica riguarda l'applicazione della regolamentazione dell'edificazione all'interno dei perimetri della zona A1 e A2, per le quali si applicano, per i citati perimetri, le norme tecniche di attuazione allegate al piano particolareggiato di recupero della zona A per le parti non interessate da fenomeni di instabilità, adottato in via definitiva con delibera del consiglio comunale n. 98 dell'8 novembre 2001 e divenuto efficace per decorrenza dei termini.
Il comune ha ritenuto tale modifica "opportuna e necessaria al fine di uniformare gli interventi del centro storico in un'unico contesto regolamentatore".
Agli artt. 28, 29, 30 e 31, relativi rispettivamente alle zone B1, B2, B3 e B4, la modifica consiste nell'avere inserito in detti articoli un comma denominato "Edilizia esistente", che riguarda i volumi degli ampliamenti edilizi e sopraelevazioni oltre che la distanza tra un fabbricato preesistente ed un nuovo fabbricato.
All'art. 35 "Zona C3 - Edilizia a villini", la modifica consiste nel sopprimere il comma relativo alle aree inserite all'interno dei piani attuativi, in particolare riguarda la normativa relativa alla ripartizione tra edilizia pubblica e privata.
Il comune ritiene che detta norma risulta inapplicabile relativamente all'allocazione di edilizia economica e popolare, considerata l'esiguità del numero degli alloggi complessivi da insediare nonché per la loro distribuzione nei diversi comparti nei quali sono previste due villette ciascuno.
Agli artt. 35, 36, 37 e 38 relativi rispettivamente alle zone "C3 - Edilizia a villini", "C4 - Edilizia stagionale", "C5 - A) Edilizia a villini", e "C6 - A) Edilizia stagionale", le modifiche consistono nel sostituire il comma relativo alla normativa riguardante i locali seminterrati o interrati non destinati ad abitazione.
In particolare, tali locali non vanno conteggiati nel volume quando l'estradosso del solaio superiore è ad un'altezza media minore o uguale a 0,80 m. in ciascun fronte. Inoltre l'altezza massima utile interna consentita per gli stessi è di mt. 2,70, superata la quale il maggior volume sarà computato con quello massimo assentibile.
Altre modifiche consistono anche nell'aggiungere alla fine dei rispettivi articoli un comma relativo alle lottizzazioni. In particolare, sono consentite lottizzazioni aventi superficie inferiore a quelle previste per il lotto minimo purché si tratti di lotti interclusi o lotti residui.
Tale modifica per il comune si reputa opportuna poiché le aree ricadenti all'interno di zone territoriali denominate C3, C4, C5 e C6 risultano già impegnate da preesistenti costruzioni facendo si che le aree libere non raggiungano la necessaria superficie minima richiesta per procedere alla lottizzazione.
All'art. 38, lettera B), al comma che recita: "gli interventi possono attuarsi per singole concessioni in presenza di lotti minimi di superficie superiore a 6.000 mq., ovvero di lotti residui interamente..." la modifica consiste nel sostituire la parola "superiore" con la parola "inferiore".
All'art. 45 - Interventi in zona E, la modifica consiste nell'apportare al capoverso "Fabbricati destinati ad abitazione" alcune modifiche, relative alla superficie e all'altezza massima per i depositi per attrezzi agricoli e l'ammissione di soppalchi per un massimo del 25% della superficie assentita. I locali seminterrati o interrati non destinati ad abitazione non vanno conteggiati nel volume quando l'estradosso del solaio superiore sia ad un'altezza media minore o uguale a 0,80 mt. in ciascun fronte. L'altezza massima consentita per detti locali è di mt. 2,70.
Il comune ha reputato opportuno apportare tali modifiche al fine di evitare applicazioni esasperate della norma.
Infine, la variante al regolamento edilizio consiste all'art. 11 "Commissione edilizia - composizione" nel modificare il punto 11.1, lett. a), con la sostituzione del capoverso 1 e quindi l'esclusione della presenza di organi politici all'interno delle commissioni edilizie.
Inoltre viene sostituito il punto 11.2 dello stesso articolo, relativo alle modalità di designazione del segretario della commissione e all'esecuzione per esso di un gettone di presenza.
Considerato che:
-  la variante in esame è stata regolarmente pubblicizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  nei termini di legge nessuna opposizione o osservazione è stata prodotta, giusta certificazione del segretario generale del 29 maggio 2007;
-  la variante è finalizzata a migliorare la qualità degli interventi e non incide sui criteri informatori dello strumento urbanistico";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con voto n. 3 del 31 ottobre 2007, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Udito il relatore che ha illustrato la proposta di parere favorevole dell'ufficio;
Valutata la modifica in oggetto alla luce della documentazione proposta, il Consiglio ritiene che la stessa possa essere assentita in adesione al parere dell'ufficio n. 11 del 5 settembre 2007, che fa parte integrante del presente voto.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico alla proposta in oggetto.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 3 del 31 ottobre 2007, di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 11 del 5 settembre 2007;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 3 del 31 ottobre 2007 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di San Cataldo, adottata con delibera consiliare n. 45 del 28 marzo 2007, relativa alla modifica delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 11 del 5 settembre 2007 reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2)  voto n. 3 del 31 ottobre 2007 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale n. 45 del 28 marzo 2007.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  4

Il comune di San Cataldo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2007.
  LIBASSI 

(2007.48.3502)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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