REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 DICEMBRE 2007 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 novembre 2007.
Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 9 del decreto 19 febbraio 2007, concernente linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'accordo tra Stato-Regioni del 22 novembre 2001, con cui sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza ed il successivo D.P.C.M. del 29 novembre 2001, che ha dato attuazione ai livelli di assistenza definiti nel precitato accordo;
Visti i regolamenti comunitari n. 852 e n. 853 del 29 aprile 2004, che prevedono che gli addetti alla manipolazione degli alimenti abbiano ricevuto un addestramento e/o formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività, nonché per l'applicazione del sistema HACCP;
Visto l'art. 12 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, concernente "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa", con il quale viene abrogato l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per tutti gli alimentaristi;
Visto il decreto 19 febbraio 2007, concernente linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi;
Visto il decreto 31 maggio 2007, concernente modifiche ed integrazioni al decreto 19 febbraio 2007;
Visto il decreto 19 febbraio 2007 che, all'art. 9, punto 4, prevede l'obbligo per gli addetti all'attività di alimentarista di munirsi dell'attestato di formazione entro 6 mesi dalla data del 9 marzo 2007;
Visto il decreto 31 maggio 2007 che, all'art. 9 del punto 4, prevede una proroga per l'obbligo di munirsi del suddetto attestato di ulteriori 3 mesi dalla data del 17 agosto 2007;
Viste le sollecitazioni pervenute da associazioni di categoria e da SIAN delle aziende unità sanitarie locali, con le quali viene evidenziata la necessità di una ulteriore proroga;
Ritenuto di dovere aderire alla richiesta di proroga, onde venire incontro alle esigenze formative degli alimentaristi in relazione agli aspetti e tempi organizzativi dei corsi attivati e/o in fase di attivazione da parte dei SIAN che delle associazioni interessate;

Decreta:


Art. 1

Il termine previsto dall'art. 9, punto 4), del decreto 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 31 maggio 2007, circa l'obbligo per gli addetti all'attività di alimentaristi di munirsi dell'attestato di formazione, viene prorogato sino al 30 giugno 2008.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I.
Palermo, 21 novembre 2007.
  CIRIMINNA 

(2007.50.3636)102
Torna al Sommariohome





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 1 -  38 -  54 -  26 -  22 -  24 -