REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 DICEMBRE 2007 - N. 59
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 30 novembre 2007.
Costituzione dell'Osservatorio regionale dell'energia.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed, in particolare, l'art. 30, che ha attribuito alle regioni le funzioni in materia di energia non riservate allo Stato o attribuite agli enti locali;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", in materia di liberalizzazione e disciplina del mercato elettrico;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", che ha liberalizzato il mercato interno del gas naturale;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ed, in particolare, l'art. 117 della Costituzione, che pone la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
Vista la legge 9 aprile 2002, n. 55, di conversione del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, che ha definito le nuove procedure di autorizzazione delle centrali termoelettriche, assegnando la potestà autorizzativa al Ministero delle attività produttive d'intesa con la regione interessata;
Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997", che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia", in particolare l'art. 4, comma 8, che ha stabilito, sulla base degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale di cui ai precedenti commi, che le regioni e le province autonome possono stipulare accordi con i distributori, individuando le misure e gli interventi maggiormente significativi in rapporto al contesto regionale e locale;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva n. 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia";
Vista la necessità di assicurare l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche della Regione siciliana, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
Vista la necessità di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2006, n. 123, relativa a: "Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 4, comma 7 - Ufficio speciale per il coordinamento delle iniziative energetiche. Ulteriore proroga e integrazione competenze", contenente l'individuazione delle competenze relative all'attivazione delle procedure per la costituzione dell'Osservatorio regionale dell'energia;
Ritenuto necessario ed inderogabile che la Regione siciliana, nell'ambito delle proprie finalità, si doti di strutture adeguate ad un'efficace gestione delle problematiche energetiche regionali;

Decreta:
Art.  1
Finalità

E' costituito presso l'Assessorato dell'industria l'Osservatorio regionale dell'energia (di seguito denominato "Osservatorio regionale"), quale strumento di analisi e di monitoraggio a supporto delle politiche energetiche regionali.
Art.  2
Disposizioni

I soggetti cui è affidata la gestione degli interventi in materia energetica sono tenuti a fornire all'Osservatorio regionale le informazioni sull'attuazione dei programmi e dei progetti di loro competenza.
Gli enti pubblici e gli uffici dell'Amministrazione regionale che operano nel settore energetico sono tenuti a fornire all'Osservatorio regionale tutte le informazioni necessarie alle funzioni di cui al presente decreto.
Le società e gli enti privati che svolgono la propria attività nel settore energetico (produzione, trasporto, distribuzione) nell'ambito della Regione Sicilia forniscono all'Osservatorio regionale le informazioni ed i dati in loro possesso, necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e rispettive successive modifiche ed integrazioni.
I dati raccolti nell'ambito delle funzioni di Osservatorio sono resi pubblici nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art.  3
Attività dell'Osservatorio regionale

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, l'Osservatorio svolge le seguenti attività:
-  raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale;
-  sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;
-  rilevazione di fatti energetici salienti con particolare riferimento ai processi di sostituzione di fonti energetiche tradizionali con fonti rinnovabili o assimilate;
-  diffusione di informazioni di natura tecnico-economica nel campo dell'energia;
-  applicazione delle disposizioni inerenti la certificazione e il risparmio energetico in edilizia;
-  costituzione e gestione del Sistema informativo per l'energia.
Art.  4
Struttura organizzativa dell'Osservatorio regionale

L'Osservatorio regionale opera all'interno dell'Ufficio speciale per il coordinamento delle iniziative energetiche, che svolge anche le funzioni amministrative riconducibili allo stesso Osservatorio.
Art. 5
Sistema informativo

Il Sistema informativo della Regione siciliana per il settore dell'energia dovrà consentire:
-  la conoscenza e la rappresentazione cartografica degli impianti (termoelettrici, eolici, a biomasse, termovalorizzatori, installazioni di produzione e raffinazione, rigassifigatori), delle reti tecnologiche (elettrodotti, metanodotti, oleodotti) e di tutte le infrastrutture di trasporto, distribuzione e vendita inerenti il settore energetico, presenti nel territorio della Regione siciliana;
-  il monitoraggio dello stato del sistema energetico nella Regione Sicilia e nelle isole minori;
-  l'elaborazione dei dati energetici, utili per la programmazione regionale ed a supporto delle scelte strategiche da adottare per il miglioramento del sistema;
-  l'organizzazione del sistema di gestione dei dati necessari per la raccolta, l'individuazione geografica, la caratterizzazione, l'elaborazione ed il controllo delle certificazioni energetiche in edilizia;
-  l'inoltro di proposte, da parte dell'Ufficio speciale per il coordinamento delle iniziative energetiche, riguardanti la realizzazione di sistemi per la programmazione, la caratterizzazione ed il controllo degli interventi relativi al settore energetico, all'Assessore regionale per l'industria competente ad emanare apposito atto di indirizzo con propria determinazione.
Art.  6
Pubblicazione

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 30 novembre 2007.
  CANDURA 

(2007.49.3566)087
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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