REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 DICEMBRE 2007 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 novembre 2007.
Adeguamento del piano regolatore generale del comune di Mistretta alla sentenza del T.A.R. di Catania n. 1726/04 del 18 giugno 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Mistretta;
-  con delibera n. 54 del 30 dicembre 2002, il consiglio comunale di Mistretta ha preso atto dell'inserimento sugli elaborati delle prescrizioni derivanti dal decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, di approvazione del P.R.G.;
-  con sentenza del T.A.R. Sicilia, sez. di Catania, n. 1726/04 del 18 giugno 2004, espressa su ricorso proposto dal comune di Mistretta contro l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, è stato annullato il decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001 di approvazione del P.R.G. "...nella parte in cui vengono disattese le osservazioni e controdeduzioni al voto n. 312/2000 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica";
-  con delibera n. 64 del 30 novembre 2004, il consiglio comunale di Mistretta ha preso atto della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1726/04, relativa al decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, di approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
-  con nota prot. n. 676 del 4 febbraio 2005, il servizio IV/D.R.U. di questo Assessorato, non essendo a conoscenza della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1726/04 del 18 giugno 2004, ha preso atto della delibera n. 54 del 30 dicembre 2002 del consiglio comunale di Mistretta;
-  con foglio prot. n. 6217 del 16 giugno 2005, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 27 giugno 2005 al n. 40695, il comune di Mistretta ha richiesto a questo dipartimento la presa d'atto della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1726/04 del 18 giugno 2004;
-  con delibera n. 43 del 19 luglio 2005, il consiglio comunale di Mistretta ha preso atto "delle correzioni degli elaborati del P.R.G. relative alla perimetrazione della zona B";
-  con nota dirigenziale prot. n. 61765 del 13 ottobre 2005, è stato precisato che lo strumento urbanistico vigente, a seguito della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1726/2004 del 18 giugno 2004 di annullamento del decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, è da intendersi il piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta con delibera n. 1 del 3 novembre 1998, ad esclusione delle parti modificate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e/o opposizioni da parte di questo Assessorato e nel contempo è stata anche rappresentata la necessità di procedere a verifica dello stesso P.R.G. al fine del riesame delle osservazioni e/o opposizioni non dedotte da questo dipartimento;
-  con nota dirigenziale prot. n. 68529 del 15 novembre 2005, nel restuire la delibera consiliare n. 43 del 19 luglio 2005, si è invitato il comune di Mistretta a porre in essere gli atti di competenza dovuti;
Visto il foglio prot. n. 2101 del 16 febbraio 2007, assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 21 febbraio 2007 al n. 14017, con il quale il comune di Mistretta ha trasmesso la delibera consiliare n. 6 del 30 gennaio 2007, avente per oggetto: "Adeguamento del piano regolatore generale, approvato con decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, alla sentenza T.A.R. di Catania n. 1726/04 del 18 giugno 2004. Presa d'atto degli elaborati adeguati.";
Vista la nota prot. n. 45 del 14 maggio 2007, con la quale l'U.Op. 4.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti e allegati relativi all'adeguamento del piano regolatore generale alla sentenza T.A.R. di Catania n. 1726/04, la proposta di parere n. 20 del 14 maggio 2007, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che
Con nota di prot. n. 6217 del 16 giugno 2005, il sindaco, il presidente del consiglio comunale, il responsabile del settore A.U.T. ed il segretario comunale, nel chiedere che questo Assessorato prendesse "atto della sentenza citata..." in oggetto richiamata, comunicavano di attendere nuove determinazioni in riferimento a quanto dal consiglio comunale deliberato con l'atto n. 64 del 30 novembre 2004, ritenendo nel contempo superata la nota prot. n. 6716 del 4 febbraio 2005, con la quale questo Assessorato prendeva atto dell'avvenuto adempimento previsto dall'art. 4 del decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001 di approvazione di del piano regolatore generale.
Con detto atto deliberativo, notificato a questo Assessorato in data 28 gennaio 2005, il consiglio comunale, approvava la proposta del responsabile del settore assetto ed utilizzo del territorio, con la quale veniva proposto di:
-  prendere atto della sentenza del T.A.R. Catania n. 1726/04 del 18 giugno 2004;
-  di dare mandato al responsabile del settore assetto ed utilizzo del territorio di adottare i provvedimenti relativi alle pratiche edilizie conformemente a quanto specificato ai considerato di cui sopra;
-  di dare mandato al sindaco di attivare tutte le procedure per l'ottenimento di un nuovo decreto di approvazione da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente;
-  di notificare il presente provvedimento all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, al prof. Giovanni Petruzzella e di dare avviso alla cittadinanza tutta.
In merito al contenuto di detta richiesta risulta utile rilevare che:
-  il piano regolatore generale del comune di Mistretta è stato adottato con atto commissariale n. 1/reg. C.C. n. 65 del 3 novembre 1998, in quanto il consiglio comunale si era dichiarato incompatibile nei termini dell'art. 176 dell'OREL.;
-  a seguito della pubblicazione, le osservazioni erano state trasmesse a questo Assessorato per essere esaminate nei termini dell'art. 4 della legge regionale n. 65/81;
-  sulla scorta del parere del gruppo XXX del D.R.U. n. 11/2000, si era espresso il C.R.U. con proprio voto n. 218/2000, notificato al comune con dirigenziale n. 5623 del 9 ottobre 2001;
-  sulle controdeduzioni al provvedimento dirigenziale n. 5623, formulate dal consiglio comunale, si era espresso il C.R.U., sulla scorta del parere formulato dal gruppo XXX del D.R.U. n. 5/2001 con proprio voto n. 330/2001;
-  sulla scorta di dette valutazioni, questo dipartimento emetteva il decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001 - di approvazione del P.R.G.;
-  l'amministrazione comunale, ritenendo immotivate le considerazioni contenute nello stesso decreto dirigenziale, proponeva ricorso al T.A.R. di Catania nell'anno 2002 per l'annullamento di detto provvedimento, nonché della nota dell'Assessorato della cooperazione (relativa alla programmazione commerciale), della relazione sulla osservazione redatta dal progettista e su ogni altro atto connesso e conseguenziale;
-  con l'atto deliberativo n. 54 del 30 dicembre 2002, nel frattempo emesso dal consiglio comunale di M stretta, lo stesso consesso, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, prendeva atto dell'inserimento sugli elaborati, delle prescrizioni derivanti dal decreto approvativo di questo Assessorato;
-  con il ricorso trattato l'11 maggio 2004, il T.A.R., accogliendo lo stesso, ha proceduto ad annullare tutti gli atti impugnati;
-  il comune, in data 28 gennaio 2005, notifica all'Assessorato l'atto del consiglio comunale n. 64 del 30 novembre 2004, sopra richiamato, citando la sentenza del T.A.R. in argomento;
-  questo ufficio, con la nota n. 6716 del 4 febbraio 2005, non avendo contezza della stessa sentenza, procede ad una mera presa d'atto di quanto contenuto nell'atto deliberativo n. 54 del 30 dicembre 2002, con il quale il consiglio comunale di Mistretta, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, rappresentando comunque conclusa la procedura specifica con l'emanazione del decreto approvativo del P.R.G.;
-  con la successiva di questo ufficio prot. n. 61765 del 13 ottobre 2005, veniva chiarita la posizione di questo Assessorato in ordine all'esecuzione della sentenza del T.A.R. in argomento;
-  a seguito di detta nota dirigenziale, il comune, nel condividere la stessa, ha continuato ad operare in riferimento al P.R.G. approvato da questo Assessorato, "con l'esclusione delle parti impugnate...fino a definizione della verifica";
-  con ultima prot. n. 72880 del 19 ottobre 2006, questo ufficio ha evidenziato che, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 327/2001, modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, e reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, i vincoli preordinati all'esproprio hanno validità quinquennale e, pertanto, occorre comunque procedere alla revisione del P.R.G. comunale previo l'affidamento dello specifico incarico, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91, entro 18 mesi dalla scadenza dell'efficacia degli stessi, scaturenti dal vigente P.R.G.;
-  in riferimento a detta ultima nota di questo Assessorato, il comune, con propria nota del 16 febbraio 2007, n. 2101, ha trasmesso l'atto deliberativo n. 6 del 30 gennaio 2007, con il quale il consiglio comunale ha adottato l'"adeguamento del P.R.G., approvato con decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, alla sentenza T.A.R. di Catania n. 1726/2004 del 18 giugno 2004. Presa d'atto degli elaborati adeguati", unitamente ad un esemplare degli elaborati tecnici costituiti da:
-  norme di attuazione,
-  tav.  7 "centro abitato - il progetto",
-  tav.  8 "il territorio comunale. La parte settentrionale - il progetto";
-  tav.  9  "il territorio comunale. La parte meridionale - il progetto";
-  in particolare, detto atto deliberativo si fonda sulla "interpretazione autentica" della sentenza del T.A.R. in oggetto, fornita al comune dal prof. Petruzzella, quale legale della stessa Amministrazione che aveva patrocinato il ricorso dal quale è poi scaturita la sentenza in argomento;
-  con il chiarimento fornito vengono, in maniera univoca, individuate le parti del decreto di approvazione del P.R.G. "in cui vengono disattese le osservazioni e controdeduzioni già formulate dal consiglio comunale" oggetto del provvedimento di annullamento da parte del T.A.R., ritenendo quindi, quale conseguenza, l'efficacia dello stesso decreto dirigenziale di approvazione, nelle parti non impugnate;
per quanto sopra premesso, questa unità operativa 4.1 del servizio IV, ritenendo di poter condividere quanto esplicitato con la proposta formulata in merito dall'ufficio tecnico comunale ed adottato con l'atto deliberativo in argomento, ha predisposto il presente parere che, proposto alla valutazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, è finalizzato alla successiva predisposizione del decreto di rideterminazione ed approvazione del provvedimento dirigenziale n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Mistretta, ciò in adesione a quanto stabilito con la sentenza emessa dal T.A.R. di Catania ed oggetto del presente.
Visto
-  Il ricorso proposto dal comune di Mistretta per l'annullamento del decreto di approvazione del P.R.G. nella parte in cui vengono disattese le osservazioni e controdeduzioni al voto C.R.U. n. 312/2000 e, ove occorra, dei provvedimenti che hanno portato a detto provvedimento (voti C.R.U. nn. 312/2000, 418/2001, 424/2001 e proposte del gruppo 30 ARTA nn. 11/2000, 5/2001), articolato nei sette profili che di seguito si riassumono:
a)  stralcio delle zone di espansione dell'abitato "pur avendo l'amministrazione comunale affermato la credibilità dell'ipotesi di sviluppo ipotizzata dal progettista";
b)  eliminazione "senza alcuna giustificazione" di quasi tutte le aree da destinare alla realizzazione di fabbricati residenziali pubblici e privati;
c)  con il decreto non si tiene conto delle controdeduzioni del comune in ordine alla zone "AB, assoggettate agli stringenti vincoli delle zone A, nonostante si tratti di zone diverse dal vero e proprio centro storico";
d)  eliminazione di tutte le z.t.o. C5 destinate a residenza stagionale;
e)  eliminazione dell'area destinata a supporto del parco dei Nebrodi e per la protezione civile "ritenuta a torto franosa";
f)  stravolgimento delle previsioni del P.R.G., per le zone C1, C2 e C3, "ritenendo le aree non edificabili per ragioni di ordine geologico, smentite dal parere positivo espresso dal Genio civile";
g)  stralcio della previsione di viabilità definita "onerosa e di difficile realizzazione" che per l'amministrazione si pone in un ottica di "ammodernamento ...Destinata a garantire l'evacuazione dei cittadini in caso di calamità naturali";
-  Le motivazioni poste dal Tribunale amministrativo regionale e che hanno condotto lo stesso ad emettere la sentenza n. 1726/04 in argomento, con la quale è stato accolto il ricorso del comune, ritenendo le censure fondate in quanto sia il C.R.U. che il gruppo XXX "sono incorsi nei vizi di carenza d'istruttoria e motivazione", sono di due ordini:
-  una di carattere generale con la quale, richiamato quanto più volte affermato dallo stesso T.A.R. (vedi sentenza T.A.R. Catania n. 407/2001), "in sede di approvazione regionale possono essere apportate al P.R.G. le modifiche necessarie per assicurare ldi leggi statali e regionali, ma le modifiche non devono essere tali da apportare sostanziali innovazioni alla pianificazione comunale del territorio, in quanto l'intervento dell'organo regionale, nella formazione dell'atto complesso costituito dal P.R.G., deve limitarsi ad un mero controllo di garanzia, senza intervenire nel merito delle scelte discrezionali concernenti la pianificazione";
-  la seconda, entrando nel merito delle doglianze del comune interessato, con la quale il tribunale ha ritenuto, sulla scorta del citato assunto di carattere generale, che l'ARTA, non limitandosi "ad un mero controllo di garanzia " ha stravolto "le previsioni di piano, sulla base, peraltro, di valutazioni sottratte al sindacato della Regione", senza peraltro procedere ad un motivato approfondimento degli argomenti del comune;
in particolare:
-  in ordine al primo motivo, il tribunale rileva che, anche in presenza delle controdeduzioni, al voto del C.R.U. n. 312/2000, e poste dal comune a supporto delle previsioni relative al dimensionamento del P.R.G., disattese da questo Assessorato, il tribunale ritiene che "neppure una parola viene spesa dalla Regione che si limita a richiamarsi ai dati ISTAT, alle evidenze del tutto insufficienti in un'ottica di inversione di tendenza dei flussi migratori ancora in divenire...", ciò in contraddizione con quanto rilevato dallo stesso gruppo XXX in ordine alla credibilità delle ipotesi di sviluppo economico affermato dallo stesso gruppo con il proprio parere;
-  in ordine al secondo motivo, il tribunale rileva che "altrettanto inesistente appare la motivazione in ordine alla zona AB, ritenendo il ricorso fondato nella parte in cui il comune chiedeva di sottrarre ai vincoli della zona A detta zona AB normata dall'art. 9 delle N. di A., il tribunale rilevava che non dipende da scelte discrezionali bensì dalla effettiva sussistenza dei caratteri e requisiti prescritti dal decreto interministeriale 1 aprile 1968, n. 1444, in assenza dei quali la classificazione risulterebbe illegittima, se non a seguito di un approfondimento d'istruttoria, alla luce tra l'altro di quanto dettato da questo Assessorato con le proprie circolari nn. 2/2000 e 3/2000 riguardanti detta particolare problematica;
-  in merito alle zone C detto tribunale ha ritenuto anche per questo punto del ricorso fondate le doglianze in quanto "risulta illegittima la scelta di disattendere la pianificazione comunale normandole d'autorità come zone a verde agricolo, considerati i poteri attribuiti alla Regione in sede di pianificazioni, secondo gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati";
-  in ultimo il T.A.R. ha ritenuto fondate le doglianze relative alle valutazioni effettuate da questo Assessorato in ordine "alla eccessiva onerosità ed il preteso impatto ambientale" risultando di contro omesse alcune motivazioni in ordine alle controdeduzioni comunali riguardanti l'interesse pubblico sulla realizzazione della strada in merito alla creazione di una via di fuga in caso di calamità naturali;
-  negli stessi termini il tribunale ha ritenuto "illegittima l'eliminazione delle aree destinate a protezione civile e per l'attività di parco", in assenza di un supplemento d'istruttoria ed in presenza del parere positivo emesso dall'ufficio del Genio civile di Messina sul P.R.G.;
-  L'atto deliberativo n. 6 del 30 ottobre 2007 adottato dal consiglio comunale, in premessa riportato;
-  La proposta di deliberazione adottata, in particolare la relazione tecnica alla stessa allegata relativa all'adeguamento del piano regolatore generale, approvato con decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, alla sentenza del T.A.R. Catania n. 1726/04 del 18 giugno 2004", con la quale il responsabile del settore assetto ed utilizzo del territorio ha chiarito, con la collaborazione del consulente esterno prof. Giuseppe Trombino, la procedura seguita ed in relazione al chiarimento fornito in data 21 settembre 2006 dal prof. Petruzzella, i criteri seguiti per uniformare lo strumento urbanistico approvato da questo Assessorato, alla sentenza in argomento. Ciò ha portato alla redazione degli elaborati sopra citati, che scaturiscono dal combinato disposto dei due atti, nei quali sono riportate "più precisamente le previsioni relative alle parti impugnate devono essere ricondotte a quelle del piano adottato, mentre, per quelle che riguardano le tutte le parti che non sono state oggetto di impugnazione da parte del comune, restano valide le prescrizioni regionali";
Considerato
-  che la formale esecuzione della sentenza in argomento non può costituire riapposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ex D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, vincoli divenuti oggi comunque inefficaci, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 327/2001;
-  che, conseguentemente, gli eventuali interventi espropriativi discendenti dalla pianificazione in argomento, dovranno essere preceduti dalle specifiche procedure, previste dal citato D.P.R. n. 327/2001;
-  che, comunque, il comune resta obbligato al rispetto delle procedure di revisione del vigente P.R.G., previste dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
Rilevato
-  Che questo Assessorato non ha proceduto ad appellarsi nei termini di legge alla sentenza in argomento;
-  che, pertanto, non può che prendersi atto delle motivazioni addotte dal Tribunale amministrativo che hanno portato all'annullamento degli atti impugnati;
-  che, come chiarito in maniera univoca dal legale del comune e condiviso in questa sede da questo ufficio, oggetto dell'impugnativa da parte dell'amministrazione comunale, non possono che intendersi quelle parti degli atti "in cui vengono disattese le osservazioni e controdeduzioni già formulate dal consiglio comunale";
-  che non può che prendersi atto di quanto posto in essere dal comune ed oggetto dell'atto deliberato in argomento dal consiglio comunale con l'atto a margine richiamato, in esecuzione alla più volte richiamata sentenza;
-  che, tuttavia, non possono essere ritenuti utili alla definizione del procedimento in argomento, gli elaborati prodotti ed allegati all'atto deliberativo, risultando che per gli stessi (vedi elab. scala 1:2.000) seppur è stata utilizzata la stessa base cartografica, non è stato utilizzato l'elaborato allegato al decreto di approvazione del P.R.G., nonché è stato riprodotto lo stesso strumento urbanistico su una cartografia a scala 1:10.000 aggiornata utilizzando quale base, la carta tecnica regionale fornita dalla Regione. Sugli elaborati così prodotti (secondo quanto chiarito nella medesima relazione tecnica), sono stati inserite le previsioni di pianificazione sovraordinata a quella comunale come le zone ASI e le zone di protezione ambientale SIC, etc., ponendosi, quantomeno per dette parti, in variante al P.R.G.;
che, pertanto, pur prendendo atto di quanto adottato dal comune in ordine alla sentenza, gli elaborati prodotti non possono che essere considerati quale mera visualizzazione del disposto delle sentenze unitamente a quanto, approvato da questo Assessorato, non è stato oggetto di impugnativa e, come tali, possono ritenersi utili soltanto allo svolgimento dell'attività comunale.
Parere
Per quanto sopra premesso, visto, considerato e rilevato, dovendosi procedere all'esecuzione della citata sentenza del T.A.R. Catania n. 1726/04, mediante la rettifica nelle parti impugnate del decreto di approvazione del P.R.G., decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001, ma risultando tra gli atti impugnati "ove occorra", anche i voti del C.R.U. nn. 312/2000, 418/2001 e 424/2001, oltre che le proposte di parere formulate dall'ufficio nn. 11/2000 e 5/2001, questo ufficio ritiene di dover procedere all'esecuzione della stessa sentenza anche attraverso l'esame di competenza di codesto Consiglio regionale dell'urbanistica.
Si trasmette, pertanto, l'atto deliberativo n. 6 adottato dal consiglio comunale il 30 gennaio 2007, ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, legittimo ed assentibile, limitatamente a quanto contenuto nella relazione tecnica allo stesso allegata, ad esclusione degli elaborati prodotti per le motivazioni di cui sopra, ed il fascicolo relativo al ricorso al P.R.G. vigente nel comune di Mistretta, nonché la sentenza del T.A.R. di Catania sopra citata, per l'approfondimento e riesame dello stesso atto da parte di codesto consesso.";
Vista la propria nota n. 80/U.O. 4.1 del 29 luglio 2007, con la quale, in dipendenza della decorrenza dei termini di cui all'art. 68 della legge regionale n. 10/99, è stata disposta l'emissione del provvedimento di approvazione in condivisione del parere n. 20 del 14 maggio 2007 reso dall'U.Op. 4.1/D.R.U.;
Ritenuto di dover condividere, quale parere ai fini della definizione del decreto in argomento, il contenuto della citata proposta n. 20 del 14 maggio 2007 resa dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità a quanto contenuto nel parere dell'U.Op. 4.1/D.R.U. n. 20 del 14 maggio 2007, reso in seguito alla determinazione consiliare n. 6 del 30 gennaio 2007, è approvata, secondo la specifica previsione contenuta negli atti comunali precedenti al decreto n. 745/D.R.U. del 21 dicembre 2001 di approvazione del P.R.G., la destinazione delle zone oggetto della sentenza di annullamento n. 1726/04 del 18 giugno 2004 pronunciata dal T.A.R. di Catania.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 20 del 14 maggio 2007, reso dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
2)  delibera C.C. n. 6 del 30 gennaio 2007, con allegata relazione tecnica.

Art. 3

Il comune di Mistretta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 novembre 2007.
  LIBASSI 

(2007.46.3336)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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