REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2007 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 20 novembre 2007.
Modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione del decreto assessoriale annuale di cui all'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni nel testo coordinato con le norme regionali.


L'art. 1, comma 8, della legge regionale n. 16/2005, modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 23/2006, che ha integrato l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le norme regionali, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno (art. 26, comma 4quater), a partire dall'anno 2006, venga emanato un decreto dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici che rilevi le variazioni percentuali annuali dei costi dei materiali da costruzione ritenuti più significativi, i quali, per effetto di circostanze eccezionali, hanno avuto variazioni, in aumento o diminuzione, superiori al 10 per cento (art. 26, comma 4bis).
Appare opportuno precisare che l'art. 26, comma 4bis, viene applicato in deroga al comma 3 dello stesso articolo, dove si esplicita che non è ammessa la procedura della revisione prezzi, e che questo avviene solo per effetto di cause eccezionali, pertanto detta procedura esula dalla normativa della revisione prezzi, e va applicata solo in casi di comprovata eccezionalità.
Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, si ritiene che tali indicazioni possano costituire un utile modello operativo cui le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatari di appalti pubblici di lavori possano fare riferimento.
Qualora il decreto assessoriale annuale rilevi variazioni percentuali di costo in aumento o in diminuzione superiori al 10%, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione, si fa luogo a compensazione del prezzo dei materiali da costruzione impiegati e contabilizzati, nell'anno precedente l'emanazione del decreto, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori (art. 26, comma 4bis).
L'appaltatore può richiedere la compensazione dei prezzi di acquisto dei materiali nel momento in cui viene accertato, tramite il decreto assessoriale annuale, che l'effettivo aumento percentuale supera la soglia del 10%.
Successivamente all'emanazione del decreto assessoriale annuale, la stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'appaltatore, provata con adeguata documentazione.
La compensazione sarà dovuta secondo quanto previsto dal comma 4-sexies del citato art. 26, nei limiti di spesa in esso indicati.
La tabella pubblicata con il decreto annuale (per l'anno 2007: "Decreto 20 giugno 2007") riporta le tipologie di prodotti che sono state individuate come le più rappresentative nell'ambito delle costruzioni, sia edili che per impianti. Considerato che i prezzi riportati nel decreto assessoriale annuale hanno lo scopo di determinare le variazioni di prezzo fra un anno solare e quello precedente ai fini del calcolo della percentuale di aumento per l'eventuale compensazione, gli stessi assumono un valore parametrico per il calcolo, e non hanno alcuna interferenza con i prezzi contrattuali dei singoli appalti.
La compensazione è cosi determinata:
a)  la variazione percentuale, che eccede il 10 per cento, è applicata al prezzo, rilevato negli atti progettuali, del singolo materiale da costruzione per il quale è stato accertato un aumento eccezionale rispetto al momento di presentazione dell'offerta di gara;
b)  la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui alla lett. a), è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto assessoriale annuale per effetto del quale risulti accertata la variazione.
Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui alla precedente lett. a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).
Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali.
Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.
Tenuto conto che nel decreto assessoriale annuale le percentuali di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione sono rilevati come medie annuali, sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
Per analoga motivazione ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all'anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione percentuale eccedente il 10% del prezzo di cui al relativo decreto assessoriale annuale.
La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Laddove la maggiore onerosità provata dall'appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto assessoriale la compensazione è riconosciuta limitatamente alla inferiore variazione per la parte eccedente il 10 per cento. Ove sia provata dall'appaltatore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla percentuale riportata nel decreto assessoriale annuale per la parte eccedente il 10 per cento.
La stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del procedimento, successivamente alla richiesta dell'appaltatore, dispone che il direttore dei lavori proceda ad individuare i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'appaltatore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.
Nei successivi quarantacinque giorni, il responsabile unico del procedimento provvede a verificare la disponibilità delle somme nel quadro economico di ogni singolo intervento, nonché a richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 26, comma 4-sexies, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme regionali, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo stesso termine il responsabile unico del procedimento, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, ove esista la disponibilità dei fondi, invita lo stesso ad emettere il relativo certificato di pagamento.
La procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro novanta giorni dall'emanazione del decreto assessoriale annuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 29, comma 1, decreto Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 30, del decreto del Ministero lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.
Qualora il direttore lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all'art. 42 del decreto n. 554 del 21 dicembre 1999, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.
Esempio applicativo
Si ritiene utile descrivere un esempio applicativo al fine di indicare il metodo di calcolo delle compensazioni con riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali riportate nel decreto assessoriale citato in premessa.
Esempio: dato un lavoro di edilizia civile con offerta presentata nell'anno 2003 ovvero negli anni precedenti, per il quale sono state contabilizzate a misura nel corso dell'anno 2005 delle strutture realizzate in conglomerato cementizio armato.
In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FEB44K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.
Dall'esame del registro di contabilità risulta che nel corso dell'anno solare 2005 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.
A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto assessoriale alla voce 1 (ferro acciaio tondo per c.a.).
Si considera la relativa variazione in percentuale annuale pari a (alfa)% e la si depura del 10%, risultando (beta)%.
Tale percentuale è applicata al prezzo previsto nell'offerta al momento della gara, pari a (gamma) E al kg.
Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:



La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.



La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inoltre sarà consultabile sul sito internet: www.regione.sicilia.it/lavoripubblici.
  L'Assessore: CONSOLI 

(2007.47.3391)090
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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