REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2007 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 5 dicembre 2007, n. 24.
Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali della Regione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali

1.  In considerazione dell'interesse strategico che l'attività di catalogazione riveste per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, per la copertura dei posti vacanti a seguito della definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il personale che presta servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la "Realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali intersettoriale e interdisciplinare" Misura 2.02 - Azione A del Programma operativo regionale 2000-2006, è stabilizzato a domanda con le procedure di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla norma anzidetta.
2.  Nelle more della procedura di stabilizzazione, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzato a concordare un ampliamento del contenuto della convenzione con la "Società beni culturali S.p.A.", con la previsione di servizi di catalogazione dei beni culturali della Regione, avvalendosi del personale che presta servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la "Realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali intersettoriale e interdisciplinare" Misura 2.02 - Azione A - del Programma operativo regionale 2000-2006. La convenzione deve prevedere che l'inquadramento deve effettuarsi nella categoria iniziale prevista dal C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione siciliana (C1 - Catalogatori e D1 - Esperti catalogatori).
3.  Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, al fine di consentire la prosecuzione della catalogazione dei beni culturali, prevista dalla Misura 2.02 - Azione A - del P.O.R. Sicilia 2000-2006, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare i contratti in corso con il personale addetto alla catalogazione non oltre il 31 dicembre 2008, nei limiti dello stanziamento previsto dal comma 4, primo periodo.
4.  La spesa derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è valutata, a decorrere dall'anno 2008, in euro 13.000 migliaia annui, comprensiva del salario accessorio. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007-2009, U.P.B. 4.2.1.5.5. La maggiore spesa derivante dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dalla "Società beni culturali S.p.A.", nel caso di impiego del personale sulla base di quanto previsto dal comma 2, valutata in 2.600 migliaia di euro, a decorrere dall'anno 2008, trova riscontro nella corrispondente maggiore entrata che si realizza nella U.P.B. 4.3.1.1.5.
5.  Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dirigente generale del dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente, le somme di cui al comma 4 da iscrivere in un apposito fondo della rubrica "Bilancio e Tesoro", sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa in relazione all'effettivo inquadramento del personale sulla base della procedura prevista dal comma 1 o in relazione al suo effettivo impiego sulla base di quanto previsto dai commi 2 o 3.
Art.  2.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 dicembre 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  LEANZA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, comma 1:
-  L'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Organico regionale - 1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarità delle strutture. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, si procede, previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilità e di esplicazione connessi. All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'articolo 2, lettera c) della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si procede avendo riguardo alle professionalità definite nel previgente ordinamento dalle soppresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attività professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'Amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzione propri della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il personale di cui al comma 1 è assegnato ai singoli rami dell'Amministrazione regionale in relazione alle specifiche professionalità ed esperienze. Le successive variazioni delle dotazioni organiche sono determinate secondo i principi contenuti nell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e al fine di realizzare contenimenti di spesa, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla Giunta regionale, previa verifica degli effettivi bisogni, correlata all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed a seguito di consultazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da esaurirsi entro quindici giorni dalla proposta e con specifico riferimento alle necessarie modificazioni istituzionali, ai processi di delega, riordino, trasferimento di funzioni, alle definizioni di processi di decentramento, ed alle conseguenti esigenze organizzative finalizzate ad obiettivi di contenimento della spesa. Le variazioni di organico in aumento sono adottate con legge. La variazione della dotazione organica è assunta con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ove comporti riduzioni di spese e non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3.  Fino al 31 dicembre 2003 è fatto divieto all'Amministrazione regionale di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fermi restando i concorsi già banditi, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 9. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, riferito al corpo forestale come corpo di pubblica sicurezza.".
-  L'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", così dispone:
"519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 619
"Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali della Regione".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Gianni il 6 luglio 2007.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 10 luglio 2007.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 47 del 9 ottobre 2007.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 47 del 9 ottobre 2007.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 79 del 17 ottobre 2007.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 48 del 30 ottobre 2007.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 49 del 31 ottobre 2007.
Relatore: Raimondo Maira.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 98 del 14 novembre 2007 e n. 100 del 21 novembre 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 100 del 21 novembre 2007.
(2007.48.3517)016
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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