REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2007 - N. 57
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 novembre 2007.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 12896 del 12 giugno 2007, pervenuto il 14 giugno 2007 ed assunto il 15 giugno 2007 al protocollo di questo Assessorato al n. 45578, con il quale il comune di San Cataldo ha trasmesso, per l'approvazione, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica dell'art. 46 delle norme tecniche di attuazione;
Vista la delibera n. 46 del 28 marzo 2007, con la quale il consiglio comunale di San Cataldo ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica dell'art. 46 delle norme tecniche di attuazione;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 29 maggio 2007 a firma del segretario generale del comune di San Cataldo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 45 del 4 luglio 2007, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 5 del 28 giugno 2007, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di San Cataldo è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 103/D.R.U. del 21 febbraio 2005.
La società Euro Park Roccella S.p.A., così come è contenuto nella proposta sindacale allegata alla delibera di adozione n. 46 del 28 marzo 2007, ha chiesto al comune di S. Cataldo di operare una variante al vigente piano regolatore generale.
La richiesta riguarda la possibilità di prevedere su tale area la realizzazione di impianti di telefonia mobile e quindi variare l'art. 46 delle vigenti norme di attuazione che così recita: "...Attrezzature per l'ospitalità - In queste zone è consentita la costruzione di impianti ed attrezzature che servono a costituire centri turistici ricettivi, di attrazione e di svago quali alberghi, pensioni, ristoranti, nights, bar e simili. Tali costruzioni devono rispettare le prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti, nonché i seguenti parametri:
-  rapporto di copertura 4/10 dell'area del lotto, salvo per i locali di spettacolo;
-  l'altezza degli edifici non può superare i m. 20,00";
Con delibera consiliare n. 46 del 28 marzo 2007, è stata adottata la variante alla modifica dell'art. 46, zona F (attrezzature pubbliche), delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di San Cataldo, relativa all'integrazione dello stesso articolo con riferimento alla possibilità di potere realizzare impianti di telecomunicazioni. Si riporta l'art. 46 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale con la modifica proposta:
"...Attrezzature per l'ospitalità - In queste zone è consentita la costruzione di impianti ed attrezzature che servono a costituire centri turistici ricettivi, di attrazione e di svago quali alberghi, pensioni, ristoranti, nights, bar e simili. Tali costruzioni devono rispettare le prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti, nonché i seguenti parametri:
-  rapporto di copertura 4/10 dell'area del lotto, salvo per i locali di spettacolo;
-  l'altezza degli edifici non può superare i m. 20,00. E' consentita l'installazione di impianti tecnologici ivi compresi gli impianti di telecomunicazioni previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo n. 259 dell'agosto 2003, recepito in Sicilia dall'art. 103 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.";
Considerato che:
Alla luce della documentazione esaminata, nulla si ha da rilevare sotto il profilo procedurale in quanto:
-  la variante in esame è stata regolarmente pubblicizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  nei termini di legge nessuna opposizione o osservazione è stata prodotta, giusta certificazione del segretario generale del 29 maggio 2007;
-  la variante è finalizzata a migliorare la qualità degli interventi e non incide sui criteri informatori dello strumento urbanistico.
Per tutto quanto sopra precede, questa unità operativa 4.2/CL è del parere che la variante relativa alla modifica dell'art. 46 delle norme tecniche di attuazione della zona territoriale omogenea F, di cui alla delibera consiliare n. 46 del 28 marzo 2007, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di dover condividere, ai fini dell'approvazione della variante in argomento, la sopracitata proposta n. 5 del 28 giugno 2007, resa dall'unità operativa 4.2/D.R.U., quale parere ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 5 del 28 giugno 2007, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U., è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di San Cataldo con delibera consiliare n. 46 del 28 marzo 2007, relativa alla modifica dell'art. 46 delle norme tecniche di attuazione, finalizzata a consentire l'installazione di impianti tecnologici, ivi compresi quelli di telecomunicazioni, nelle zone destinate ad "Attrezzature per l'ospitalità".

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 5 del 28 giugno 2007, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2)  delibera del consiglio comunale n. 46 del 28 marzo 2007.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  4

Il comune di San Cataldo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 2007.
  LIBASSI 

(2007.47.3423)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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