REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2007 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 5 dicembre 2007, n. 23.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Disposizioni in materia di Commissione di conciliazione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Commissione di conciliazione

1.  All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.  Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a)  regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b)  definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso, ivi compreso quello scaturente dall'attività esercitata dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9;
c)  procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
d)  definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni;
e)  conciliazione delle controversie scaturenti dai rapporti, anche non contrattuali, instaurati con soggetti pubblici e privati dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9, relativamente all'attività ed ai compiti da quest'ultimo espletati";
b)  dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. Le parti che intendono avvalersi della conciliazione di cui alla lettera e) del comma 5, presentano, anche disgiuntamente, alla Commissione di conciliazione apposita istanza contenente i dati identificativi, l'oggetto della controversia e la documentazione a corredo dell'istanza stessa. La Commissione, entro trenta giorni, convoca le parti per esperire il tentativo di conciliazione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa.";
c)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.  Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli altri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l'utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali, la Commissione di conciliazione svolge la relativa attività ispettiva. Per consentire l'esercizio delle funzioni ispettive vengono trasmessi alla Commissione di conciliazione, per essere acquisiti in copia, i contratti e gli atti di utilizzo a qualsiasi titolo stipulati o comunque intervenuti con enti pubblici e privati, con soggetti pubblici e privati, dei beni patrimoniali e demaniali. Per i fini predetti gli uffici dell'Amministrazione regionale sono autorizzati a richiedere lo svolgimento di dette attività.";
d)  al comma 7, le parole da "onnicomprensivo" a "annualmente" sono sostituite con le parole "a decorrere dall'1 gennaio 2006, determinato con le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Per le finalità di detta Commissione di conciliazione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 400 migliaia di euro e per gli esercizi 2008 e 2009 la spesa annua di 200 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, con parte della disponibilità dell'U.P.B. 5.2.1.1.2 - capitolo 242523 - del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2007-2009 U.P.B. 4.2.1.5.5";
e)  al comma 9, dopo le parole "centottanta giorni" è aggiunto il seguente periodo: "La Commissione di conciliazione, esauriti i compiti e le funzioni di cui al comma 5, lettera a), continua ad esercitare gli altri compiti ed attività previsti dal medesimo comma 5.";
f)  dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
"9 bis. La Commissione di conciliazione esercita, d'intesa con gli uffici dell'Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificando le condizioni attuali d'uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando, altresì, l'eventuale utilizzazione illegittima, occupazione indebita o senza titolo. Informa, con apposita relazione, gli organi regionali competenti delle violazioni riscontrate ai sensi delle precedenti disposizioni.";
g)  al comma 10 sono soppresse le parole da "e previo" a "siciliana" e dopo la parola "spese" sono aggiunte le parole "comprese quelle per il raggiungimento della sede di servizio, determinato ai sensi di quanto previsto per le missioni dei dirigenti regionali.";
h)  al comma 11 è soppresso l'ultimo periodo.
2.  Per le finalità dei commi 10 e 11 dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 50 migliaia di euro e per gli esercizi 2008 e 2009 la spesa annua di 50 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 5.2.1.1.2 - capitolo 242523 - del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2007-2009 U.P.B. 4.2.1.5.5.
Art.  2.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 dicembre 2007.
  CUFFARO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, commi 1 e 2:
L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Riscossione agevolata dei crediti della Regione. - 1. Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.
2.  La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:
a)  le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;
b)  i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;
c)  i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.
3.  Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.
4.  Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
5.  Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a)  regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b)  definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso, ivi compreso quello scaturente dall'attività esercitata dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9;
c)  procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
d)  definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni;
e)  conciliazione delle controversie scaturenti dai rapporti, anche non contrattuali, instaurati con soggetti pubblici e/o privati dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9, relativamente all'attività ed ai compiti da quest'ultimo espletati.
5bis.  Le parti che intendono avvalersi della conciliazione di cui alla lettera e) del comma 5, presentano, anche disgiuntamente, alla Commissione di conciliazione apposita istanza contenente i dati identificativi, l'oggetto della controversia e la documentazione a corredo dell'istanza stessa. La Commissione, entro trenta giorni, convoca le parti per esperire il tentativo di conciliazione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa.
6.  Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli altri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l'utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali, la Commissione di conciliazione svolge la relativa attività ispettiva. Per consentire l'esercizio delle funzioni ispettive vengono trasmessi alla Commissione di conciliazione, per essere acquisiti in copia, i contratti e gli atti di utilizzo a qualsiasi titolo stipulati o comunque intervenuti con enti, pubblici e privati, con soggetti giuridici e/o con soggetti privati, dei beni patrimoniali e demaniali. Per i fini predetti gli uffici dell'Amministrazione regionale sono autorizzati a richiedere lo svolgimento di dette attività.
7.  Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso a decorrere dall'1 gennaio 2006, determinato con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Per le finalità di detta commissione di conciliazione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 400 migliaia di euro e per gli esercizi 2008 e 2009 la spesa annua di 200 migliaia di euro cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, con parte della disponibilità dell'U.P.B. 5.2.1.1.2 - capitolo 242523 - del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2007-2009 U.P.B. 4.2.1.5.5.
8.  La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
9.  La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro quarantotto mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni. La Commissione di conciliazione, esauriti i compiti e le funzioni di cui al comma 5, lettera a), continua ad esercitare i compiti e ad espletare le attività previste dal medesimo comma 5.
9bis.  La Commissione di conciliazione esercita, d'intesa con gli uffici dell'Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificando le condizioni attuali d'uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando, altresì, l'eventuale utilizzazione illegittima, occupazione indebita o senza titolo. Informa, con apposita relazione, gli organi regionali competenti delle violazioni riscontrate ai sensi delle precedenti disposizioni.
10.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese comprese quelle per il raggiungimento della sede di servizio, determinato ai sensi di quanto previsto per le missioni dei dirigenti regionali.
11.  La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'U.P.B. 1.2.1.5.2, capitolo 102303.
12. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.
13.  La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.
14.  La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto.
15.  All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
16.  I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.
17.  Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.
18.  Per la regolarizzazione dell'occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.
19.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 31 dicembre 2005.
20.  La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.
21.  In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
22.  Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 556
"Modifiche ed integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e nuove disposizioni per favorire l'attività ed i compiti della Commissione di conciliazione".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres e Cimino il 28 marzo 2007.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 6 aprile 2007.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 60 del 3 luglio 2007.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 79 del 17 ottobre 2007.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 98 del 14 novembre 2007 e n. 100 del 21 novembre 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 100 del 21 novembre 2007.
(2007.48.3518)047
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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