REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2007 - N. 56
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 ottobre 2007.
Modifica del decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni relative alle misure di conservazione delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Vista la Costituzione della Repubblica italiana;
Visto lo Statuto della Regione;
Richiamato il proprio decreto n. 244/Gab. del 22 ottobre 2007, che qui si trascrive per la parte motivata:
"Visto l'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, che stabilisce che le materie nelle quali: "L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dal costituente popolo italiano, ha la legislazione esclusiva";
Vista la deliberazione del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 1997, che include nella classificazione delle aree protette le zone di protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conservazione, ovvero quelle aree che costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva n. 92/43/CEE;
Considerato l'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale è stato soppresso il comitato per le aree protette;
Ritenuto che nel mutato quadro normativo si impone la definizione di misure di salvaguardia da applicarsi all'interno dei SIC e delle ZPS in ragione del fatto che l'applicabilità dei divieti previsti dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991 presenta notevoli e gravi discordanze in virtù della diversità della ratio legis sottesa all'istituzione delle aree protette e le aree oggetto di protezione a livello comunitario;
Ritenuto che le linee di indirizzo e di attuazione delle misure di protezione e conservazione sono state demandate alla competenza delle regioni ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999 e dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;
Considerati gli esiti delle riunioni della Conferenza permanente dello Stato-regioni e province autonome, nella fattispecie visto il parere espresso dalla conferenza in data 20 settembre 2007, prot. n. 185/CFR sulla definizione delle misure di conservazione dei siti relativi alle zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale, in ottemperanza dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Ritenuto che nella materia di competenza esclusiva della Regione siciliana non sono vigenti le disposizioni della deliberazione del comitato delle aree naturali del 2 dicembre 1996;
Tenuto conto che è necessario provvedere all'integrazione della disciplina afferente alle aree delle zone di protezione speciale e ai siti di importanza comunitaria;
Dato atto che si rende necessario garantire la coerenza ecologica della rete Natura 2000 ed una adeguata gestione del territorio e delle risorse legate ad esso, dotando la Regione siciliana di criteri minimi uniformi per la redazione dei piani di gestione nelle more della redazione dei piani di gestione per le aree di cui alla premessa;
Ritenuto, altresì, l'esigenza di individuare i criteri uniformi per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione, in considerazione dello svolgimento anche delle attività da espletare in tali aree in ottemperanza delle disposizioni di tutela comunitaria sull'intero territorio regionale;";
Dato atto che per mero errore materiale sono stati erroneamente indicati le ZSC (zone speciali di conservazione) al posto dei SIC (siti di importanza comunitaria);
Ritenuto necessario di dover esplicitare in maniera corretta il citato decreto n. 244/Gab. del 22 ottobre 2007;

Decreta:
Articolo unico

L'art. 1 del decreto n. 244/Gab. del 22 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:
"Art.  1  -  Le zone di protezione speciale e i siti di importanza comunitaria non sono equiparati alle aree di riserva naturale poiché non sono vigenti nella Regione siciliana le disposizioni di cui alla delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 1997, che include nella classificazione delle aree protette le-zone di protezione speciale (ZPS) e i siti di importanza comunitaria (SIC) ovvero quelle aree che costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva n. 92/43/CEE.".
L'art. 2 del decreto n. 244/Gab. del 22 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:
"Art.  2  -  Alle zone di protezione speciale ed ai siti di importanza comunitaria si applicano le misure di conservazione secondo la legislazione vigente in attuazione delle direttive nn. 79/49/CEE e 92/43/CEE individuando le prescrizioni contenute nel D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.".
L'art. 3 del decreto n. 244/Gab. del 22 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:
"Art.  3  -  Ai fini del perseguimento delle finalità di cui alle premesse si individuano le seguenti disposizioni, in particolare i seguenti divieti:
1)  utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
2)  attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
3)  effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
4)  distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.
Altresì è fatto obbligo di promuovere ed incentivare le seguenti attività:
1)  la repressione del bracconaggio;
2)  l'agricoltura biologica ed integrata con riferimento ai programmi regionali di sviluppo rurale;
3)  le forme di allevamento ed agricoltura estensive tradizionali;
4)  l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale del territorio della rete Natura 2000.".
L'art. 4 del decreto n. 244/Gab. del 22 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:
"Art.  4  -  Le presenti disposizioni si applicano alle ZPS e ai SIC che non ricadono all'interno di aree naturali protette e di aree marine protette istituite ai sensi della legislazione vigente.".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 25 ottobre 2007.
  INTERLANDI 

(2007.45.3239)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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