REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2007 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ordinanza 22-26 ottobre 2007, n. 358.

La Corte costituzionale, composta dai signori:
-  Franco Bile, presidente;
-  Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo,  Luigi Mazzella, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 2, comma 2, della delibera legislativa della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 19 aprile 2007, recante "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007" (disegno di legge n. 513), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 27 aprile 2007, depositato in cancelleria il 7 maggio 2007 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2007.
Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 aprile 2007, depositato il successivo 7 maggio, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 2, comma 2, della delibera legislativa della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 19 aprile 2007, recante "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007" (disegno di legge n. 513), in riferimento agli artt. 9, 11, 97, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);
che, ad avviso del ricorrente, il citato art. 1, commi 4 e 5 - il quale ha ad oggetto le valutazioni di incidenza previste dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 in relazione ai territori interessati dai "Siti di importanza comunitaria" (SIC) e dalle "Zone di protezione speciale" (ZPS), oggetto della disciplina stabilita dall'art. 4 della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) - violerebbe gli artt. 9, 11, 97, 117, primo comma, Cost., e l'art. 14 dello Statuto speciale, in quanto esclude qualsiasi forma di valutazione dell'incidenza degli interventi sugli ecosistemi compresi nelle aree SIC e ZPS, limitandosi a prevedere il solo rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, ponendosi in tal modo in contrasto con le norme di attuazione della suindicata direttiva comunitaria e con le norme comunitarie;
che, inoltre, il comma 3 del citato art. 1, nella parte in cui prevede la formazione del silenzio-assenso sulla pronuncia della valutazione di incidenza dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, intervenuto in via sostitutiva in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, violerebbe gli artt. 9 e 97 Cost., poiché costituirebbe principio fondamentale quello in virtù del quale il silenzio dell'Amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso;
che, infine, l'art. 2, comma 2, della delibera legislativa in esame, disponendo che nelle aree di protezione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, considerate aree contigue ai parchi regionali, l'attività venatoria è consentita secondo le modalità stabilite per gli ambiti territoriali di caccia in cui le stesse aree contigue ricadono, deroga all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), recepito dall'art. 20 della legge della Regione siciliana 8 maggio 2001, n. 7, ponendosi in contrasto con gli artt. 9, 97, 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., e con l'art. 14 dello Statuto speciale, dal momento che pregiudicherebbe l'esigenza di una oculata e selettiva attività venatoria nelle aree limitrofe a quelle oggetto di tutela, mettendo in pericolo l'equilibrio ecologico, sotto il profilo del depauperamento del patrimonio indisponibile, costituito dalla fauna selvatica, interferendo altresì nella materia penale, poiché renderebbe legittime condotte che nel restante territorio nazionale sono penalmente sanzionate;
che, con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha dedotto che la delibera legislativa in esame è stata pubblicata come legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007), con omissione delle norme impugnate e, quindi, è "venuta meno la questione di costituzionalità";
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 9, 11, 97, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 2, comma 2, della delibera legislativa della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 19 aprile 2007, recante "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007" (disegno di legge n. 513);
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 8 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 229 del 2007; n. 349 del 2006);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per questi motivi

La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
  Il presidente: BILE 
  Il redattore: TESAURO 
  Il cancelliere: DI PAOLA 

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2007.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2007.45.3268)
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045

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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