REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2007 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 ottobre 2007.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica nel territorio del comune di Mazara delVallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il piano regolatore generale vigente nel comune di Mazara del Vallo;
Visto il foglio ns. prot. n. 72828 del 30 novembre 2005, con il quale la società F.E.R.A. s.r.l. ha trasmesso a questo Assessorato, per l'autorizzazione, il progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da immettere in rete di MT 20 KV, nel comune di Mazara del Vallo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota assessoriale prot. n. 4385 del 23 gennaio 2006, con la quale è stato chiesto al comune di Mazara del Vallo di esprimere il proprio parere sulle opere da realizzarsi inerente il progetto in argomento a mezzo di delibera consiliare ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla società F.E.R.A. è stato chiesto di integrare la pratica dei pareri occorrenti per la definizione della stessa;
Vista la nota prot. n. 41553 dell'1 giugno 2007, con la quale il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso la delibera del consiglio comunale n. 30 del 27 aprile 2007, con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto in argomento;
Visto il foglio ns. prot. n. 37120 del 17 maggio 2007, con il quale la società F.E.R.A. ha trasmesso a questo Assessorato la documentazione integrativa richiesta con la già citata nota assessoriale prot. n. 4385/2006;
Vista la nota dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani prot. n. 1613 del 21 marzo 2006, con la quale viene rappresentato che le località Chelbi Maggiore e Chiuppu non sono sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art 1 - capo 1 - titolo I - del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, per cui non necessita per la realizzazione dell'impianto il N.O. richiesto;
Visto il nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, prot. n. 1144/IX/06 del 10 aprile 2006, rilasciato con la seguente prescrizione: "non venga collocato l'aerogeneratore denominato nella tav. CO-01 (loyout d'impianto) A14, in quanto ricade nelle vicinanze di un insediamento medioevale d'interesse archeologico e del Baglio Chelbi Minore importante bene isolato, in modo da non alterare il paesaggio percettivo";
Visto il nulla osta con prescrizioni dell'ufficio del Genio civile prot. n. 15390 del 25 settembre 2006, rilasciato ai sensi dell'art 13 della legge n. 64/74;
Visto il decreto n. 723 del 15 giugno 2006, con il quale il servizio 2° V.A.S.-V.I.A. di questo Assessorato ha espresso giudizio positivo con prescrizioni per la realizzazione delle opere circa la compatibilità ambientale del progetto in argomento, così come previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e dalla legge regionale n. 6/2001 per la collocazione degli aerogeneratori: numeri A6, A7, A8, A9, A10, A12, A13 e con il quale "si rinvia al preventivo parere favorevole della Soprintendenza di Trapani l'istallazione dell'ottavo aerogeneratore identificato con la sigla A14";
Vista la nota n. 50347 del 4 luglio 2007 e relativi allegati (all. da 1 a 5), con la quale la ditta, richiamando il disposto del 2° comma dell'art. 46 - autorizzazione opere a zone soggette a vincolo - legge regionale n. 17 del 2004, ritiene di aver acquisito N.O. favorevole della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani all'esecuzione dell'impianto così come proposto, essendo trascorsi i termini perentori indicati "a seguito della mancata pronuncia della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani entro i termini previsti dalla normativa sopra richiamata entro 60 giorni dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta.";
Visto il parere n. 5 del 24 settembre 2007, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il consiglio comunale di Mazara del Vallo ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera, art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto per la realizzazione dell'impianto eolico, proposto dalla società F.E.R.A. s.r.l., con la deliberazione n. 30 del 27 aprile 2007 (verbale n. 168/07 del 13 aprile 2007 di adunanza del C.C.), su proposta di deliberazione favorevole con prescrizioni dall'ufficio competente;
-  il progetto di che trattasi ottempera, in generale, ai criteri omogenei individuati dal C.C. con la deliberazione n. 6 del 12 febbraio 2004, ed inoltre gli aerogeneratori risultano non interessare aree ove insistono turbine di altre ditte;
-  trovandosi in presenza comunque di avviso favorevole, con la deliberazione sopra citata del consiglio comunale di Mazara del Vallo, nei termini dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificata dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, l'autorizzazione sul progetto viene emessa da questo dipartimento regionale urbanistica su parere dell'ufficio competente;
-  la conformazione stessa del sito consente un'idonea disposizione ottimale dall'ente proponente per lo sfruttamento della risorsa eolica disponibile; gli aerogeneratori sono distribuiti sul territorio rispettando distanze reciproche minime al fine di evitare interferenze aerodinamiche tra loro ed in conseguenza delle caratteristiche del vento nella zona di installazione;
-  gli aereogeneratori non hanno alcuna interferenza negativa con le attività umane e con l'attuale utilizzo dei terreni, anzi l'impianto eolico può rappresentare un importante riferimento e polo di attrazione, contribuendo parimenti ad una rivalutazione del sito e ad incrementare la presenza turistica nei territori dei comuni sopra citati;
-  la realizzazione degli impianti eolici di che trattasi, destinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e non inquinante, quale quella rappresentata dal vento, costituisce un'iniziativa che, collocandosi nel settore della "tecnologia ambientale" cioè fra le tecnologie energetiche a minore effetto serra, assumerebbe un ruolo di rilievo non trascurabile a livello locale e regionale;
Considerato che:
-  nei termini del comma 6 dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000 la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è considerata di pubblica utilità anche se non eseguita da soggetti istituzionalmente competenti e, come tale, i progetti possono essere autorizzati in variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali nei termini dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
-  l'intervento progettuale del parco eolico ricade nel territorio di Mazara del Vallo, contrade Chelbi Maggiore e Chiuppu;
-  con il predetto decreto, 2 V.A.S.-V.I.A. n. 723 del 15 giugno 2006, con il quale viene espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, viene autorizzata una potenza nominale dell'impianto di 24 MW;
-  con il predetto decreto, al punto 2, decreta che "L'istallazione dell'aerogeneratore indicato con la sigla A14 non potrà essere installato in assenza del parere positivo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani";
-  con nota n. 50347 del 4 luglio 2007 e relativi allegati (all. da 1 a 5), la ditta, richiamando il disposto del 2° comma dell'art. 46  -  autorizzazione opere a zone soggette a vincolo  -  legge regionale n. 17 del 2004, ritiene di aver acquisito N.O. favorevole della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani all'esecuzione dell'impianto così come proposto, essendo trascorsi i termini perentori indicati dall'art. succitato "seguito della mancata pronuncia della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani entro i termini previsti dalla normativa sopra richiamata entro 60 giorni dalla data della presentazione delle documentazione integrativa richiesta.";
-  sotto il profilo strettamente urbanistico l'intero impianto, costituito da numero otto aerogeneratori, risulta compatibile con l'assetto territoriale, ferme restando le prescrizioni dettate dagli enti istituzionali che hanno rilasciato parere a riguardo al fine della realizzazione dello stesso, non riscontrandosi incompatibilità di natura urbanistica con il sito prescelto;
-  è previsto l'allacciamento dell'impianto alla rete nazionale (GRTN) e ad ENEL Distribuzione S.p.A. che prevede la consegna dell'energia prodotta dalla centrale eolica mediante un collegamento dalla rete alla cabina primaria;

Parere

Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 3.3 del servizio 3 è del parere che la variante proposta al piano regolatore generale vigente nel comune di Mazara del Vallo richiesta dalla società F.E.R.A. s.r.l., relativa alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'impianto eolico in argomento, così come proposto, ed alla realizzazione della cabina di consegna ubicata vicino alla cabina primaria esistente - Mazara 2 - centro collettore sala controllo, ed i relativi tracciati di posa cavi nonché la viabilità di progetto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, possa essere autorizzata per la realizzazione dell'intero impianto considerato che non si rilevano incompatibilità di natura urbanistica con il sito individuato a condizione che:
-  prima dell'inizio dei lavori sia definita la procedura di autorizzazione dell'impianto, di collegamento tra la cabina di consegna prevista in progetto e l'allacciamento alla rete elettrica esistente, che prevede la consegna dell'energia prodotta dalla centrale eolica mediante un collegamento alla cabina primaria dell'ENEL;
-  siano acquisite e rispettate prima dell'inizio dei lavori tutte le autorizzazioni o N.O. necessari per l'esecuzione delle opere in argomento;
-  siano rispettate le prescrizioni espresse dal servizio 2 V.A.S.-V.I.A. del DRTA con il decreto n. 723 del 15 giugno 2006, circa la compatibilità ambientale del progetto in argomento così come previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e legge regionale n. 6/2001.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente, attesa, in particolare, la previsione del comma 6 dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 5 del 24 settembre 2007 reso dall'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 49 del 14 dicembre 2004 espresso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico del comune di Mazara del Vallo, il progetto della società F.E.R.A. s.r.l. relativo alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da immettere in rete di MT 20KV.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 5 del 24 settembre 2007 dell'unità operativa 3.3/D.R.U.;
 2)  delibera n. 30 del 27 aprile 2007 del C.C. di Mazara del Vallo;
 3)  relazione tecnica e descrittiva;
 4)  aerogeneratore;
 5)  layout d'impianto;
 6)  quadro d'unione catastale;
 7)  estratto fg. 14 catastale;
 8)  estratto fg. 16 catastale;
 9)  estratto fg. 17 catastale;
10)  estratto fg. 24 catastale;
11)  estratto fg. 25 catastale;
12)  estratto fg. 26 catastale;
13) estratto fg. 121 catastale;
14)  carta dei vincoli - layout d'impianto;
15)  area ingombro impianto;
16) corografia;
17)  fondazione aerogeneratore;
18)  piazzola di montaggio;
19)  pozzetti e cavidotti;
20)  centro collettore e sala controllo;
21)  sottostazione pianta;
22)  edificio sottostazione pianta e sezioni;
23) sottostazione fabbricato servizi - pianta e sezioni;
24)  carta pericolosità sismica e geologica;
25)  carta geomorfologica ed idrogeologica;
26) carta geologica e litotecnica;
27) relazione geologica.

Art. 3

La società F.E.R.A. s.r.l. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

La società F.E.R.A. s.r.l. ed il comune di Mazara del Vallo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2007.
  LIBASSI 

(2007.44.3126)
Torna al Sommariohome


105


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 25 -  33 -  49 -  4 -  11 -  9 -