REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2007 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 ottobre 2007.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Paceco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 19565 del 30 settembre 2005, assunto al protocollo generale di questo Assessorato al n. 59206 del 30 settembre 2005, con il quale il comune di Paceco ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 56 del 19 maggio 2003, con la quale il commissario ad acta, nominato presso il comune di Paceco, ha adottato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 131 dell'8 luglio 2004, con la quale il consiglio comunale di Paceco ha preso atto degli elaborati grafici del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio, in esecuzione della precedente delibera commissariale n. 56/2003;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi allo strumento urbanistico in argomento;
Vista l'attestazione a firma del segretario generale del comune di Paceco, datata il 25 agosto 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 124 osservazioni e/o opposizioni presentate entro i termini di legge e di n. 1 presentata fuori termine, avverso il piano regolatore generale adottato;
Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista, unitamente alla relazione contenente le determinazioni degli stessi avverso le medesime;
Viste le osservazioni presentate direttamente a questo Assessorato a firma: Todaro C., La Rocca S., Scaduto M., Argentino G.;
Viste le delibere n. 73 del 26 maggio 2005, n. 75 del 30 maggio 2005, n. 77 del 7 giugno 2005, n. 80 dell'8 giugno 2005, n. 82 del 14 giugno 2005, con le quali il consiglio comunale di Paceco ha adottato le deduzioni alle osservazioni presentate avverso il piano regolatore generale;
Vista la nota prot. n. 3283 sez. II-U.S./IID del 7 maggio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 9 del 15 febbraio 2006, con la quale l'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 25 del 30 dicembre 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Il piano in sintesi si prefigge i seguenti obiettivi:
Livello territoriale
-  Salvaguardia delle emergenze ambientali e storico-culturali;
-  potenziamento del sistema viario con l'inserimento di nuove strade;
-  riqualificazione e tutela dell'ambiente agricolo e dei beni storici, delle aree che caratterizzano la realtà ambientale e paesaggistica;
-  potenziamento del sistema turistico-ricettivo localizzato sulla fascia costiera della frazione di Nubia;
Livello urbano
-  Riqualificazione del centro urbano, delle periferie e dei quartieri abusivi della zona Platamone, di Sapone e Cipponeri, anche attraverso la razionalizzazione e completamento delle urbanizzazioni primarie;
-  integrazione della viabilità esistente sia territoriale che urbana;
-  riorganizzazione del sistema residenziale nelle aree periferiche di Paceco ed ampliamento a fini residenziali nella frazione di Dattilo e Dattilo Soprano;
-  ampliamento residenziale ed attrezzature alberghiere residenze stagionali nella frazione di Nubia;
-  centro fieristico zootecnico e commercializzazione di prodotti agricoli vicino Dattilo e un centro per lo stoccaggio la lavorazione di prodotti agricoli nella parte meridionale del territorio;
-  potenziamento delle urbanizzazioni secondarie ed il recupero del verde storico;
-  inserimento delle opere pubbliche previste nel programma triennale;
-  revisione completamento dell'attuale piano per l'edilizia economica e popolare;
-  valorizzazione, tutela e salvaguardia delle aree che sono state interessate dall'urbanizzazione, dei beni isolati, ambientali e archeologici;
-  definizione di un sistema di servizi correlati alla produzione e alla residenza.
La zona da sottoporre a prescrizioni esecutive è stata "scelta tra quelle che presumibilmente saranno investite da processi edificatori nel primo decennio di applicazione del piano" e precisamente riguarda il Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) già approvato da questo Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nel 2005.
ANALISI DEI TEMI TERRITORIALI E SOLUZIONI PROGETTUALI
Patrimonio ambientale, beni archeologici e storico-culturali
Il piano regolatore, tra le diverse finalità, prevede un maggiore sviluppo turistico attraverso lo sfruttamento delle risorse economiche-produttive territoriali, utilizzando le risorse naturali ed ambientali locali.
Viene pertanto previsto nella zona della riserva orientata delle Saline di Trapani e Paceco un intervento sovracomunale tale da consentire una maggiore fruibilità dei luoghi attraverso la riqualificazione del contesto ambientale ed insediativo, con la realizzazione di servizi ed attrezzature turistiche.
La riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco è stata individuata in un ambito nella frazione di Nubia con decreto n. 257/44 del 1995. Successivamente con decreto del 1997 sono stati modificati i confini.
Inoltre sono stati individuati bagli e masserie, per i quali è stata prevista una normativa per la loro salvaguardia ed il loro utilizzo.
Il territorio comunale, nella fascia costiera di Nubia risulta vincolato ai sensi della legge n. 1497/39 ed è interessato da due siti archeologici, uno a cavallo del fiume Baiata e l'altro coincidente con la sommità del timpone Castelluzzo, ancora non vincolati dalla Soprintendenza.
Parte del territorio comunale è soggetto a vincolo idrogeologico mentre la zona di rischio di dissesto si trova in prossimità del fiume Baiata.
Parco suburbano Baiata
Il progetto del piano regolatore generale localizza un'area di tutela intorno all'invaso e lungo il fiume Baiata sino a raggiungere il mare.
Parco suburbano archeologico
Localizzato in località Timpone Castelluzzo.
Risanamento ambientale e di bonifica e consolidamento del Timpone Vosca
Per tale area sono previsti interventi di bonifica per la ex discarica intercomunale dei rifiuti solidi urbani e per la rivalutazione del patrimonio vegetale esistente.
Centro storico e patrimonio culturale
Individuato nell'ambito della perimetrazione contenuta nel programma di fabbricazione (zona A e B0), comprende la parte più antica della città definita di "nuova fondazione". Sviluppatasi intorno al nucleo di impianto settecentesco, Paceco viene fondata nel 1607 ad un'altitudine di 39 m. s.l.m..
Nel territorio sono presenti insediamenti storici puntuali sorti in funzione dell'attività agricola con relative pertinenze inedificate come i giardini storici, orti e cortili.
Sono stati inoltre individuati bagli, casali ecc. per i quali è prevista la conservazione oltre al recupero di una cava storica lungo la S.S. 115 per la realizzazione di un giardino. Per quanto riguarda il nucleo storico, gli obiettivi che il piano regolatore generale si prefigge sono i seguenti:
-  riuso del patrimonio esistente non utilizzato pubblico e privato;
-  salvaguardia delle emergenze architettoniche ed ambientali;
-  inserimento di attrezzature per garantire la vivibilità e migliorare la fruibilità dell'ambiente (teatro all'aperto, parcheggi verde).
Beni demaniali ed usi civici
Il comune possiede immobili appartenenti al demanio comunale e statale. Particolare rilievo viene mosso nei confronti di un'area agricola di 30 ettari a sud dello svincolo autostradale e a ridosso della contrada Gencheria. Gli usi civici del territorio sono stati liquidati.
La fascia costiera
Nubia
Frazione localizzata in zona pianeggiante lungo la costa e vicino alla riserva nazionale orientata delle Saline di Trapani, conta 1.122 abitanti.
Inserita in un contesto tipicamente agricolo specializzato nella coltivazione dell'aglio, è interessata dalla presenza di bagli, masserie e da nuovi insediamenti derivanti da lottizzazioni abusive ed impianti artigianali per l'edilizia.
La frazione è costeggiata dalla linea ferroviaria ed è collegata con il centro di Paceco dalla strada comunale.
Nucleo urbano di recente formazione non individua una zona A aggregata; è costituita da due agglomerati residenziali principali distanziati da grandi appezzamenti di terreno coltivato a vigneto, ubicati sulla via Garibaldi ed in prossimità del Borgo Piacentino.
La frazione risulta carente delle urbanizzazioni primarie e secondarie.
Per tale zona il piano prevede la trasformazione di una parte dell'insediamento in una stazione turistica data la presenza delle Saline e della riserva naturale orientata, attraverso il riordino urbanistico, la previsione di zone residenziali, il recupero della qualità formale degli edifici e l'adeguamento degli standards di viabilità e delle attrezzature collettive necessarie.
E' stata individuata un'area F3 da destinare ad attrezzature a servizio della riserva naturale orientata da utilizzare come contenitore polifunzionale.
La zona A della riserva ricade sulla fascia costiera pertanto non è stato previsto il porto turistico individuato con le direttive generali impartite dal consiglio comunale.
Insediamenti rurali
Dattilo
Insediamento recente (abitanti 817) sviluppatosi secondo processi di espansione dell'abitato preesistente e secondo le indicazioni fornite dal piano di fabbricazione, si trova al confine del territorio comunale.
Mantiene le caratteristiche di un piccolo borgo agricolo. Non è stata individuata alcuna zona A, data la recente formazione, al di fuori di beni isolati come Baglio Vecchio complesso edilizio rurale.
Localizzata ad un altitudine tra i 100 ml. ed i 200 m. s.l.m. in un territorio più articolato.
L'insediamento ha una forma compatta che si sviluppa lungo le strade principali.
Non presenta grandi manifestazioni di abusivismo.
L'economia si basa sulla attività zootecnica.
Il tracciato viario storico di collegamento con il resto del territorio comunale, a causa della realizzazione dell'invaso Baiata è stato soppresso e sullo stesso realizzata l'autostrada e lo svincolo autostradale.
Carente delle urbanizzazioni primarie e secondarie.
Il piano propone la tutela della morfologia del luogo con ed un semplice riassetto viario ed un completamento edilizio nelle aree più esterne.
A completamento delle aree urbane vengono individuate aree da destinare a nuovi insediamenti residenziali.
Il sistema produttivo
Agricoltura: coltura della vite e dell'olivo dell'aglio e dei cereali legati alla presenza di bagli.
Coltivazione del sale.
Industria, lavorazione dei materiali per l'edilizia.
Turismo e ricettività: in fase di sviluppo recente per effetto di interventi legati alla programmazione negoziata prevalentemente nelle contrade.
Il piano regolatore generale prevede la localizzazione di piccole aree per le attività produttive in ampliamento degli insediamenti esistenti. Nelle vicinanze del centro urbano vengono individuate nuove aree per gli insediamenti artigianali ed altre sono state localizzate nelle frazioni di Nubia e Dattilo.
Le localizzazioni per le attività industriali di rilievo è prevista all'interno dell'area del consorzio Area di sviluppo industriale di Trapani. Confinante a sud con il territorio di Paceco.
Una parte della zona D1 a nord del comune di Paceco di una superficie di 5 ettari, è stata individuata per realizzare un piano di P.E. In proposito si evidenzia che, con decreto del 2005, detto piano attuativo è stato approvato come anticipazione del piano regolatore adottato e tenuto conto che nell'ambito in cui ricade sono già presenti attività artigianali ed industriali.
La zona da destinare ad insediamenti turistico-ricettivi di "respiro internazionale" anche culturale date le caratteristiche ambientali della zona, è costituita da una fascia localizzata lungo la costa a monte della fascia dei 300 m dalla battigia, nel tratto compreso sulla scogliera di Nubia.
DEMOGRAFIA E DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI
Dalle analisi demografiche riportate nella relazione generale, si evince che il comune ha subito un modesto decremento demografico negli ultimi anni. Non ci sono state quindi variazioni di rilievo della popolazione residente che al 1991 contava 11.132 abitanti.
Viene comunque ipotizzato un fabbisogno abitativo pari al 50% degli abitanti residenti riferito al ventennio 1991-2011 (incremento di 5.388 abitanti, di cui 2.788 fabbisogno pregresso, 1.600 fabbisogno futuro, 1.000 affittuari) equivalente a 1.347 abitazioni come appresso descritto:
-  capacità insediativa residua del piano per l'edilizia economica e popolare=400 (zona C1/P);
-  Paceco, residenti 9.304+3.144 da insediare=12.448;
-  Nubia, residenti 1.122+1.132 da insediare=2.253;
-  Dattilo, residenti 817+561 da insediare=1.378.
Il piano prevede un'occupazione di 100 ettari agricoli da utilizzare per l'ampliamento degli ambiti urbani (residenziale, produttive e attrezzature e servizi d'interesse generale) corrispondente ad un aumento del 37,8% rispetto ai circa 250 ettari attualmente impegnati, con un incremento del patrimonio edilizio nei tre centri principali.
I fabbisogni residenziali, stagionali e stabili vengono soddisfatti attraverso l'individuazione di nuove zone di espansione sia all'esterno del centro urbano di Paceco e delle frazioni di Nubia, di Dattilo e Dattilo Soprano sia con la rimodulazione degli indici edificatori delle zone B.
Considerata l'effettiva crescita demografica, appare artificioso e sovrastimato il calcolo del fabbisogno abitativo come determinato dal progettista.
Inoltre sembra riduttivo affermare, in assenza di un adeguato studio o accertato sviluppo dell'area metropolitana, l'ipotesi di un maggiore fabbisogno abitativo indotto dal comune di Trapani giustificato dalla presenza a Paceco di modelli abitativi con caratteristiche tipologiche (case unifamiliari con giardino privato) generalmente più gradite ed economiche rispetto al capoluogo.
DISCIPLINA URBANISTICA
Il piano prevede la divisione in zone del territorio comunale secondo la seguente classificazione per sistemi:
-  sistema infrastrutturale (viabilità sosta e verde d'arredo stradale);
-  sistema dei vincoli;
-  beni culturali;
-  sistema residenziale (zona A, B, C, e piano per l'edilizia economica e popolare);
-  sistema produttivo e commerciale (zona D);
-  sistema agricolo-ambientale (zona E);
-  sistema dei servizi pubblici (zona F);
-  zone speciali.
Le norme di attuazione, nelle parti non espressamente trattate, dovranno essere adeguate alle indicazioni e prescrizioni riportate dal presente parere.
Dovranno inoltre indicare esclusivamente fattori di natura urbanistica. Le rimanenti indicazioni inserite negli articoli dovranno essere riportate all'interno del regolamento edilizio.
SISTEMA DEI VINCOLI
Fascia di protezione stradale, fascia di rispetto cimiteriale, degli impianti di depurazione, della linea ferroviaria, della costa marina e dei fiumi, laghi e dei boschi, fascia di rispetto dell'area del parco archeologico Timpone, fascia di rispetto delle fonti di approvvigionamento idrico, fascia di rispetto della discarica comprensoriale dei rifiuti solidi urbani, fascia di rispetto del canale di gronda e del canale di bonifica.
Vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/39.
Area di pericolosità geologica, area di rischio idrogeologico.
-  Ambiti territoriali ricadenti nel perimetro della riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco, decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 257/44 del maggio 1995 (prescrizioni particolari, art. 55 norme di attuazione):
-  zona A. Tale zona dovrà essere assoggettata ad un piano di sistemazione redatto dal consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale;
-  zona B (pre-riserva). Questa zona sarà assoggettata ad un piano di utilizzazione con caratteristiche di piano particolareggiato redatto ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
Si condividono le delimitazioni delle fasce di rispetto che appaiono generalmente rispondenti a specifiche prescrizioni di legge. Qualora questo non si dovesse verificare, la delimitazione della fascia di rispetto va ricondotta alla normativa in materia. Gli interventi consentiti sulle fasce di rispetto ex art. 15 della legge regionale n. 78/76 e successivi comma sono quelli regolati dalla normativa.
Sugli edifici esistenti che ricadono anche solo parzialmente all'interno delle fasce del canale di gronda o di bonifica sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Se demoliti non possono essere ricostruiti.
Le attività nelle zone di rispetto forestale sono regolate dalla legge regionale n. 16/96.
Le attività consentite all'interno di aree vincolate sono soggette a specifiche prescrizioni di legge o nulla osta degli organi competenti o enti preposti all'apposizione del vincolo qualora non è prevista l'assoluta inedificabilità.
BENI CULTURALI
Edifici ed emergenze d'interesse architettonico e storico-culturale
Edifici puntuali individuati nelle tavole di piano.
Destinazione d'uso compatibile con le necessità di conservazione e tutela dei caratteri architettonici e storici culturali.
Gli interventi previsti riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il restauro ed il risanamento conservativo.
Si condivide l'individuazione delle emergenze architettoniche che devono essere individuate nelle tavole di piano come zone A puntuali. L'attività edilizia deve essere subordinata al parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani per i beni inseriti nell'elenco dei beni isolati predisposto della stessa Soprintendenza.
Edifici rurali di interesse storico-culturale
Individuati nelle tavole di piano regolatore generale, le destinazioni d'uso ammesse sono: agricolo produttivo, residenza, agriturismo, turismo rurale e servizi complementari.
Interventi previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Gli eventuali ampliamenti sono quelli previsti dall'art. 23 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la specifica destinazione ad agriturismo e o turismo rurale limitatamente agli impianti tecnologici e di servizio che consentono una nuova fruizione degli edifici, sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia e di restauro. Tutti gli interventi sono soggetti al parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Si condivide.
Parco suburbano archeologico Timpone Castelluzzo e aree d'interesse archeologico
Sono presenti diversi siti archeologici individuati dall'Archeoclub, una a cavallo del fiume Baiata ed un'altura coincidente con la sommità del Timpone Castellazzo con preesistenze.
Si condivide.
SISTEMA RESIDENZIALE
Norme di carattere generale per le zone A, B, e C
Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza e attività assimilate, attrezzature per il turismo e per la ricettività, attrezzature per l'assistenza socio-sanitaria, attrezzature per l'infanzia e per l'istruzione, attrezzature e servizi per la produzione, attrezzature per la pubblica amministrazione e la vita associata, attrezzature al servizio delle attività culturali e del tempo libero, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività artigianali non nocive, mercati rionali, impianti tecnici urbani ed impianti di distribuzione del carburante.
Destinazioni d'uso non ammesse: depositi a cielo aperto o sotto tettoie, centri commerciali, impianti per il commercio all'ingrosso, ricoveri per animali, artigianato di protezione nocivo o inquinante, industrie, le attività inserite nel decreto 2 marzo 1987 Elenco delle industrie insalubri, di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS., salvo eventuale deroga concessa su conforme parere degli uffici competenti.
Zona A
A.  Centro storico
Costituito dalla zona centrale dell'abitato di Paceco centro sviluppatosi intorno al nucleo originario settecentesco, come perimetrata nelle tavole di piano sulla base della delibera del consiglio comunale n. 171 del 1998.
Può essere definita come zona di recupero ai sensi della legge n. 457/98.
Viene prescritta la redazione di uno o più piani particolareggiati.
Sono ammessi solo interventi di recupero dell'esistente per l'edilizia storica.
E' ammessa la demolizione e ricostruzione per gli edifici realizzati nel dopoguerra con i seguenti parametri:
-  volume consentito max 5 mc./mq.; hmax = h esistente.
Le destinazioni d'uso sono quelle compatibili con la residenza.
Le destinazioni incompatibili sono: mercati rionali, grandi magazzini, aree attrezzate per il commercio ambulante, supermercati, depositi a cielo aperto, ecc.
Le norme di attuazione consentono gli interventi previsti dall'art. 20, lett. a), b), c), d) della legge regionale n. 71/78 in attesa della redazione di apposito piano esecutivo.
Non viene ammessa la ristrutturazione edilizia dei beni individuati come "emergenze architettoniche" ai sensi della legge n. 1089/39.
Ogni intervento è subordinato al preventivo rilascio del nulla osta da parte della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Si condivide l'individuazione della zona A, mentre l'attività edilizia potrà avvenire applicando le direttive previste dalla circolare n. 3/2002 ovvero con le tipologie d'intervento definite dall'art. 20, lett. a), b), c), legge regionale n. 71/78.
Zone B0 centro storico (Paceco centro)
Comprende la parte del centro urbano tra la zona A e la zona B1.
Individuata in base alla sviluppo storico dell'insediamento, i confini coincidono con quelli del centro urbano riportati nella planimetria catastale del 1911.
All'interno ricadono edifici storici, giardini privati, elementi architettonici isolati come piloni d'ingresso ad ex fondi agricoli, edicole votive, ecc. di cui è vietata la demolizione.
La zona B0, disciplinata come la B1 (vedi art. 18 norme di attuazione), costituisce una zona satura a ridosso del centro storico in cui si prevede un piccolo aumento del carico urbanistico legato a interventi di completamento all'interno dell'isolato, oltre al recupero e riqualificazione dell'esistente anche tramite demolizione e ricostruzione.
E' prevista in attuazione del piano regolatore generale la realizzazione di un giardino pubblico all'interno della cava storica sulla S.S. 115 previa acquisizione dell'area, la demolizione dell'oleificio esistente e collegamenti stradali.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, turistico-ricettiva, pubblici esercizi, esercizi di vicinato.
Le norme di attuazione consentono gli interventi previsti dall'art. 20, lett. a), b), c), d), della legge regionale n. 71/78 in attesa della redazione di apposito piano esecutivo.
Si condivide l'individuazione della zona B0, non si condivide l'obbligo alla redazione del piano particolareggiato trattandosi di una zona satura che non presenta particolari segni di degrado e mentre l'attività edilizia ammessa, nelle more della redazione del piano particolareggiato esecutivo, dovrà essere solo quella definita dall'art. 20, lett. a), b), c), legge regionale n. 71/78.
Zona E1 (insediamenti storici puntuali)
Riguarda gli insediamenti storici puntuali individuati nelle tavole di piano (circa settanta) e sono costituiti da manufatti edilizi e relative pertinenze inedificate di pregio come viali di accesso, corti o giardini storici.
Qualora dovessero essere in cattivo stato di manutenzione o di degrado, possono essere dichiarate zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78, della legge n. 178/92 e della legge regionale n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Per detti insedianti è prevista la tutela, la conservazione del patrimonio edilizio e delle pertinenze inedificate. E' prevista la riutilizzazione con eventuali cambi di destinazione d'uso dove le funzioni sono inadatte come stalle o ovili o abbiano perduto la funzione agricola.
Destinazioni d'uso ammesse: attività connesse con l'attività agricola, residenze permanenti e stagionali, centri residenziali annessi ai centri agricoli, agriturismo, turismo rurale, attrezzature per il turismo, per la ricettività e la fruizione della natura, attrezzature al servizio della vita associata delle attività culturali e del tempo libero, per attività socio-sanitarie, commerciali e produttive.
Gli interventi consentiti per detti edifici storici puntuali sono quelli previsti dalla art. 20, lett. a), b), c), oltre al consolidamento statico delle strutture portanti.
Non sono consentite nuove costruzioni a distanza inferiore a ml. 5 dalla muratura esterna dell'edificio storico.
Nel caso di cambio della destinazione d'uso al fine di migliorare l'utilizzazione dell'edificio, se l'altezza utile lo consente è ammesso l'aumento di superficie del 70% della superficie perimetrata dalle murature storiche. L'interpiano può essere inferiore a quello previsto dal regolamento edilizio, art. 7.
Si condivide l'individuazione delle emergenze architettoniche che devono essere individuate nelle tav. di piano come zone A puntuali. L'attività edilizia deve essere subordinata al parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani per i beni inseriti all'interno dell'elenco dei beni isolati della stessa Soprintendenza.
Zone B (ambiti urbani di Paceco, Nubia, Dattilo)
Zone prevalentemente sature individuate secondo i requisiti del decreto interministeriale n. 1444/68 o con indice leggermente inferiore a quello di densità territoriale di 1,5 mc./mq.
Con la redazione del piano alcune zone C1 esistenti nella frazione di Nubia sono state riclassificate B.
I lotti liberi di proprietà pubblica o di uso pubblico sono inedificabili tranne quelli identificati graficamente nelle tavole di piano o nel caso il piano preveda diversamente. In tali zone ricadono edifici rurali storici antecedenti al 1942 per i quali valgono le norme dell'art. 15 e 16 nonché elementi isolati (piloni d'ingresso a ex fondi agricoli, edicole votive ecc.) non indicati nelle tav. di piano per i quali è vietata la demolizione.
Viene prevista la sistemazione della rete viaria e del sistema dei servizi.
Il piano prevede le seguenti sottozone a loro volta suddivise in ambiti edificati:
-  ambito urbano di Paceco: sottozone B1, B2, B3 e B4;
-  ambito urbano di Nubia: sottozone B1, B2, B3 e B4;
-  ambito urbano di Dattilo: sottozone B1 e B2.
AMBITO URBANO DI PACECO
Zona B1 Paceco (art. 18 delle norme di attuazione)
Zona residenziale consolidata del centro urbano in gran parte satura, realizzata dopo la seconda guerra mondiale secondo lo sviluppo del centro urbano esistente e come attuazione del programma di fabbricazione. All'interno ricadono edifici storici, giardini privati, elementi architettonici isolati come piloni d'ingresso ad ex fondi agricoli, edicole votive, ecc. di cui è vietata la demolizione.
Per gli edifici storici individuati all'interno della zona B1 sono consentiti unicamente interventi di tipo conservativo (art. 20, lett. a), b), c) della legge regionale n. 71/78) secondo quanto prescritto agli artt. 15 e 16 delle norme di attuazione.
Parametri edilizi: If 5 mc./mq.; Hmax 10,50 m.; reddito catastale non fissato. Lotto minimo non fissato. Tipo edilizio case a schiera o case in linea plurifamiliari; piani f.t. 3, rapporto al piano terra tra la superficie abitativa e la superficie con altra destinazione d'uso non fissato.
L'attività edilizia consentita sugli edifici esistenti è il recupero e la riqualificazione anche tramite demolizione e ricostruzione per gli edifici non aventi carattere storico. Sui lotti liberi sono consentiti piccoli interventi di completamento edilizio.
Per le nuove costruzioni è prevista la deroga ai parametri edilizi di cui all'art. 7 del regolamento edilizio annesso, relativamente alle altezze, all'interpiano, alle altezze libere del piano terreno e dei piani in elevazione in modo da unificare più unità edilizie.
L'edificazione è consentita tramite singola concessione quando i lotti sono direttamente serviti dalle urbanizzazioni primarie.
Si condivide.
Zone B2 Paceco - Zona di ambiti periurbani. Sottozone da B2/1 a B2/8 (art. 19 delle norme di attuazione)
Aree di tipo residenziali sviluppatesi disordinatamente lungo le strade principali ai margini del centro abitato, rispettando in parte le previsioni del programma di fabbricazione ed in parte come agglomerati abusivi.
Possono comprendere edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni per i quali sono consentiti unicamente interventi di tipo conservativo (art. 20, lett. a), b), c), della legge regionale n. 71/78, secondo quanto prescritto agli artt. 15 e 16 delle norme di attuazione. Sono inoltre consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente.
Destinazioni d'uso ammesse: valgono quelle previste dall'art. 14.
Tra gli interventi consentiti è compresa la demolizione e ricostruzione, nonché recupero e riqualificazione dell'esistente non avente carattere storico.
Parametri edilizi: If 3 mc./mq. (residenziale) 5 mc./mq. (turistico); Hmax 10,50 m.; reddito catastale non fissato. Lotto minimo non fissato. Tipo edilizio case a schiera o case in linea plurifamiliari. Piani f.t. 3; tipologia a casa isolata con giardino.
Si condividono le perimetrazioni delle sottozone B2 con la prescrizione che le sottozone B2/5-6-7-8 in cui l'indice di densità territoriale è < 1,5 mc./mq., e pertanto non rispondenti al decreto interministeriale n. 1444/68, vanno riclassificate C1. Inoltre, per gli agglomerati costituiti da fabbricati abusivi in fase di controdeduzioni del consiglio comunale dovrà essere verificata l'avvenuta sanatoria edilizia o la concreta ammissibilità della stessa. I fabbricati non regolarizzabili non possono essere considerati nel calcolo delle consistenze stabilite dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68. In caso negativo le sottozone vanno riclassificate C1 oppure E nel caso in cui lo sviluppo edilizio è avvenuto fuori dalle previsioni di espansione del programma di fabbricazione.
Zona B3 Paceco, contrada Sapone
Comprende l'espansione urbana a sud del centro abitato tra la via Sapone e via Castelvetrano.
Aree di tipo residenziale realizzate in attuazione del programma di fabbricazione e abusivamente sviluppatesi disordinatamente tra le strade principali via Sapone e via Castelvetrano ai margini del centro abitato.
Possono comprendere edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni, per i quali sono consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente (interventi regolati dagli artt. 15 e 16 delle norme di attuazione).
Destinazioni d'uso ammesse: valgono quelle previste dall'art. 14.
Sono consentiti interventi di completamento all'interno dei singoli lotti liberi, interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici non avente carattere storico nonché recupero e riqualificazione dell'esistente.
Parametri edilizi: If 2,5 mc./mq. (residenziale) Hmax 10,50 m.; reddito catastale non fissato. Lotto minimo non fissato.Tipo edilizio case a schiera o case in linea plurifamiliari. Piani f.t. 3.
Si condivide la zona omogenea con la precisazione che l'attività edilizia è consentita tramite singola concessione solo quando i lotti sono direttamente serviti dalle urbanizzazioni primarie e per le parti sviluppatesi in attuazione del programma di fabbricazione. Inoltre, trattandosi di z.t.o. comprendente anche molti fabbricati abusivi, in fase di controdeduzioni del consiglio comunale dovrà essere accertata l'avvenuta sanatoria edilizia o la concreta ammissibilità della stessa. I fabbricati non regolarizzabili non possono essere considerati nel calcolo delle consistenze stabilite dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68. Di conseguenza la zona in oggetto andrà riclassificata C1 in caso di mancato rispetto dei parametri delle z.t.o. B stabiliti dalla suddetta disposizione.
Zona B4 Paceco - ambiti periferici sottozone da B4/1 a B4/6
Comprende ambiti realizzati abusivamente al di fuori del programma di fabbricazione. Caratterizzata dalla presenza prevalente di edilizia residenziale pubblica (sottozona B4/4) per la quale non si prevede alcun aumento del carico urbanistico.
Possono comprendere edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni, per i quali sono consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente (interventi regolati dagli artt. 15 e 16 delle norme di attuazione).
Destinazioni d'uso ammesse: valgono quelle previste dall'art. 14.
Sono consentiti interventi di completamento all'interno dei singoli lotti liberi, interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici non avente carattere storico nonché recupero e riqualificazione dell'esistente.
Parametri edilizi: If 1,5 mc./mq.; Hmax 10,50 m.; lotto min. non fissato; reddito catastale non fissato. Tipo edilizio case a schiera o case in linea plurifamiliari. Piani f.t. n. 3 casa isolata con giardino.
Si condivide la zona omogenea trattandosi di ambito parzialmente urbanizzato con la precisazione che l'attività edilizia è consentita tramite singola concessione solo quando i lotti sono direttamente serviti dalle urbanizzazioni primarie.
Si condividono le perimetrazioni delle sottozone B4 con la prescrizione che le sottozone B4/1-2-3-4-5-6 in cui l'indice di densità territoriale esistente è < 1,5 mc./mq., e pertanto non rispondente al decreto interministeriale n. 1444/68, vanno riclassificate come le C1 del centro urbano.
Inoltre, trattandosi di z.t.o. comprendente molti fabbricati abusivi, in fase di controdeduzione del consiglio comunale dovrà essere accertata l'avvenuta sanatoria edilizia o la concreta ammissibilità della stessa. I fabbricati non regolarizzabili non possono essere considerati nel calcolo delle consistenze stabilite dal decreto interministeriale n. 1444/68.
Zone C - Paceco, Dattilo, Nubia
In tali zone di completamento o di espansione urbana per gli edifici storici valgono gli artt. 15 e 16 delle norme di attuazione. All'interno ricadono edifici storici, giardini privati, elementi architettonici isolati come piloni d'ingresso ad ex fondi agricoli, edicole votive, ecc. di cui è vietata la demolizione.
Le zone C sono articolate in sottozone come segue:
-  ambito urbano di Paceco C1, C1/P, C2;
-  ambito urbani di Nubia C1, C2, C3, C4, C5;
-  ambito urbano di Dattilo C1, C1/P, C2.
Piani di lottizzazione approvati e convenzionati per interventi di edilizia residenziale che vengono integralmente recepiti con le rispettive norme di attuazione
Per l'ambito urbano di Paceco centro:
-  C1a piano di lottizzazione Costa di Mandorla, ditta D'Angelo G.;
-  C1b piano di lottizzazione Venturini Gaspare;
-  C1c piano di lottizzazione Piacentino Giuseppe;
-  C1d piano di lottizzazione Alcamo Vittorio;
-  C1e piano di lottizzazione Daidone Ingardia.
Per l'ambito urbano di Nubia:
-  C1f piano di lottizzazione Di Via Roberto;
-  C1g piano di lottizzazione Anelli Natale.
Per l'ambito urbano di Dattilo:
-  C1h piano di lottizzazione Mazzara Michele.
Zona C1 - espansione urbana (Paceco)
Le zone comprendono ambiti di modesta dimensione adiacenti a zone edificate o in corso di completamento.
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza).
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, tipi edilizi case a schiera, case in linea plurifamiliari, casa bifamiliare o unifamiliare isolata con giardino di pertinenza.
L'attività edilizia è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione pubblica o privata estesi all'intera zona omogenea; è prevista la lottizzazione su aree di minore estensione nel rispetto dell'art. 9 e 17 delle norme di attuazione.
Parametri: lotto min. non fissato; Hmax 7,00; It 1,60 mc./mq.; If 1,5 mq.; reddito catastale = non fissato; piani f.t. 2.
Si condividono.
Zone C2 - insediamento abusivo contrada Platamone (Paceco)
Localizzata ad ovest del centro urbano, sull'area dell'ex villa Platamone.
Valgono le disposizioni generali dell'art. 22 delle norme di attuazione e degli artt. 15 e 16 delle norme di attuazione.
Tipologia mista: modesta, degradata e signorile.
Gli interventi consentiti sono il completamento e la demolizione e ricostruzione.
Non è consentito ridurre o abbattere o edificare all'interno del verde storico privato (ex parco Platamoni).
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, alberghi, attività ricettiva, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza, attrezzature pubbliche, per l'istruzione, ecc.).
L'attività edilizia è subordinata all'approvazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata estesi per ciascuna perimetrazione individuata nelle tavole di piano. Sono ammessi piani di lottizzazione su aree di minore estensione e o su singoli lotti residui (art. 9 e 17 delle norme di attuazione), con i seguenti parametri: It non indicato; If 1,00 mc./mq.; Hmax 7,00; lotto min. non fissato; r.c. = non fissato.
Per la realizzazione di alberghi If sino a 1,5 mc./mq.
Tipologia case a schiera, case unifamiliari e bifamiliari isolate con giardino di pertinenza.
Si condivide la zona omogenea trattandosi di agglomerati abusivi inseriti in ambiti in gran parte urbanizzati all'interno del centro urbano. Dovrà essere comunque verificata la regolarità della concessione nel caso di ampliamenti o di demolizione e ricostruzione.
Inoltre, trattandosi di agglomerati abusivi in fase di controdeduzioni del consiglio comunale dovrà essere verificata l'avvenuta sanatoria edilizia o la concreta ammissibilità della stessa.
AMBITO URBANO DI NUBIA
Zona B1 - frazione (Nubia)
Zona satura localizzata tra la via Garibaldi e via Libertà, comprende modesti ambiti ancora da edificare ed edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni per i quali sono consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente (art. 15 e 16 delle norme di attuazione).
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, alberghi, attività ricettiva, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza, attrezzature pubbliche, per l'istruzione, ecc.).
Sono consentiti interventi su edifici non avente carattere storico nonché recupero e riqualificazione dell'esistente.
L'attività edilizia (interventi di completamento all'interno dei singoli lotti liberi e demolizione e ricostruzione) è esercitata tramite singola concessione con i seguenti parametri: If 1,8 mc./mq.; Hmax 7,00; lotto min. non fissato; r.c. = non fissato; piani f.t. 2 tipologia a case a schiera unifamiliari o bifamiliari con muri d'ambito o con giardino.
Si condivide la scelta localizzativa in quanto trattasi di aree già in parte edificate ed urbanizzate ma non possedendo i requisiti del decreto interministeriale n. 1444/68 (It < 1,50 mc./mq.) le stesse vanno riclassificate come le C1 della frazione.
Ferme restando ulteriori valutazioni del consiglio comunale in fase di controdeduzioni.
Zona B2 - tratto terminale via Libertà (Nubia)
Contesto sviluppatosi in attuazione del programma di fabbricazione, comprende modesti ambiti ancora da edificare ed edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni per i quali sono consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente (artt. 15 e 16 delle norme di attuazione).
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, alberghi, attività ricettiva, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza, attrezzature pubbliche, per l'istruzione, ecc.).
Sono consentiti interventi su edifici non avente carattere storico nonché recupero e riqualificazione dell'esistente.
L'attività edilizia (interventi di completamento all'interno dei singoli lotti liberi e demolizione e ricostruzione) è esercitata tramite singola concessione con i seguenti parametri: If 1,5 mc./mq.; Hmax 7,00; lotto min. non fissato; r.c. = non fissato; piani f.t. 2; tipologia a case a schiera o case unifamiliari o bifamiliari con giardino di pertinenza.
Si condivide la scelta localizzativa in quanto trattasi di aree già in parte edificate ed urbanizzate ma non possedendo i requisiti del decreto interministeriale n. 1444/68 (It < 1,50 mc./mq.) le stesse vanno riclassificate come le C1 della frazione.
Ferme restando ulteriore valutazioni del consiglio comunale in fase di controdeduzione.
Zona B3 - Borgo Piacentino (Nubia)
Sorto lungo la via Dante Alighieri in attuazione del programma di fabbricazione, comprende modesti ambiti ancora da edificare ed edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni per i quali sono consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente (artt. 15 e 16 norme di attuazione).
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, alberghi, attività ricettiva, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza, attrezzature pubbliche, per l'istruzione, ecc.).
Sono consentiti interventi su edifici non avente carattere storico nonché recupero e riqualificazione dell'esistente.
L'attività edilizia (interventi di completamento all'interno dei singoli lotti liberi e demolizione e ricostruzione) è esercitata tramite singola concessione con i seguenti parametri: If 1,2 mc./mq.; Hmax 7,00, lotto min. non fissato, r.c. = non fissato; piani f.t. 2; tipologia a case a schiera o case unifamiliari o bifamiliari con giardino privato.
Si condivide la scelta localizzativa in quanto trattasi di aree già in parte edificate ed urbanizzate ma non possedendo i requisiti del decreto interministeriale n. 1444/68 (It < 1,50 mc./mq.) le stesse vanno riclassificate come le C2 della frazione.
Ferme restando ulteriore valutazioni del consiglio comunale in fase di controdeduzione.
Zona B4 - insediamenti abusivi (Nubia)
Zona residenziale fuori le previsioni del programma di fabbricazione, comprende modesti ambiti ancora da edificare ed edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni per i quali sono consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente (artt. 15 e 16 delle norme di attuazione).
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, alberghi, attività ricettiva, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza, attrezzature pubbliche, per l'istruzione, ecc.).
Sono consentiti interventi su edifici non avente carattere storico nonché recupero e riqualificazione dell'esistente.
L'attività edilizia (interventi di completamento all'interno dei singoli lotti liberi e demolizione e ricostruzione) è esercitata tramite singola concessione con i seguenti parametri: If 1,1 mc./mq.; Hmax 7,00; lotto min. non fissato, r.c. = non fissato; piani f.t. 2; tipologia a case unifamiliari o bifamiliari con giardino di pertinenza.
Si condivide la scelta localizzativa in quanto trattasi di aree già in parte edificate ed urbanizzate ma non possedendo i requisiti del decreto interministeriale n. 1444/68 (It < 1,50 mc./mq.) le stesse vanno riclassificate come le C2 della frazione e fatti salvi i limiti di edificabilità stabiliti dalla legge regionale n. 78/76, art. 15.
Ferme restando ulteriori valutazioni del consiglio comunale in fase di controdeduzione.
C1 - ambito urbano (Nubia)
Comprende modesti ambiti su via Garibaldi o su via Libertà ancora da edificare ed edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni per i quali sono consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente (artt. 15 e 16 delle norme di attuazione).
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, alberghi, attività ricettiva, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza , attrezzature pubbliche, per l'istruzione, ecc.).
L'attività edilizia è subordinata all'approvazione dei piano di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata estesi all'intera zona omogenea è prevista la lottizzazione su aree di minore estensione nel rispetto degli artt. 9 e 17 delle norme di attuazione per ciascuna perimetrazione individuata nelle tavole di piano con i seguenti parametri: lotto min. non fissato; Hmax 7,00, mc./mq.; If 1,0 mq.; r.c. = non fissato; piani f.t. 2; tipi edilizi case a schiera, case in linea plurifamiliare, casa bifamiliare o unifamiliare isolata con giardino di pertinenza.
Si condivide la zona omogenea. Nel caso di demolizione e ricostruzione dovrà essere garantita la presenza delle urbanizzazioni primarie.
Inoltre, tra le destinazioni d'uso ammissibili va compresa anche quella turistico-ricettiva.
C2 - Borgo Piacentino (Nubia)
Piccoli ambiti urbani adiacenti alle zone edificate o in corso di completamento su via Dante Alighieri o su via Vannella.
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, alberghi, attività ricettiva, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza, attrezzature pubbliche, per l'istruzione, ecc.).
L'attività edilizia è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata estesi all'intera zona omogenea è prevista la lottizzazione su aree di minore estensione nel rispetto dell'art. 9 e 17 delle norme di attuazione per ciascuna perimetrazione individuata nelle tavole di piano con i seguenti parametri: lotto min. non fissato; Hmax 7,00; If 0,80 mc./mq.; r.c. = non fissato; piani f.t. 2; tipi edilizi case a schiera, case in linea plurifamiliare casa bifamiliare o unifamiliare isolata con giardino di pertinenza.
Si condivide la zona omogenea. Nel caso di demolizione e ricostruzione dovrà essere garantita la presenza delle urbanizzazioni primarie.
Inoltre, tra le destinazioni d'uso ammissibili va compresa anche quella turistico-ricettiva.
C3 - residenza stagionale (Nubia)
Trattasi di aree ubicate lungo la via Garibaldi in prossimità della zona B della riserva nazionale orientata.
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 31 delle norme di attuazione (edifici residenziali stagionali).
L'attività edilizia è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata estesi su aree di qualsiasi estensione nel rispetto degli artt. 9 e 17 delle norme di attuazione con i seguenti parametri: lotto min. non fissato; Hmax 7,00 m.; If 0,35 mc./mq.; r.c. = non superiore al 25%; piani f.t. 2; tipi edilizi, case plurifamiliari, casa bifamiliare o unifamiliare isolata con giardino di pertinenza.
Non si condividono. Risulta infatti ingiustificata la estensione in base alla concreta necessità abitativa in funzione all'effettiva fruibilità di accesso della costa. Date le peculiarità del contesto si ritiene, inoltre, che l'ipotesi di intervento estensivo prevista nel piano, altererebbe pesantemente l'equilibrio tra il paesaggio agricolo e la costa interessata da emergenze architettoniche ed ambientali di rilievo (mulini, le isole Egadi, la Colombaia, ecc.).
C4 - Alberghi (Nubia)
Trattasi di tre ambiti ubicati alla fine della via Saline e lungo la via Dante Alighieri.
Destinazione d'uso turistico-alberghiera. Sono consentite attività ricettive, residence, ostelli, alberghi, ecc.
L'attività edilizia è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata estesi su aree di che dovrebbero comprendere di norma l'intera zona omogenea.
Sono ammesse lottizzazioni di minore estensione con superiore variabile da 4.000 a 5.000 mq. nel rispetto degli artt. 9 e 17 delle norme di attuazione con i seguenti parametri: lotto min. tra 4.000 e 5.000 mq.; Hmax 7,00 m.; If 0,75 mc./mq.; r.c. = non fissato; piani f.t. 2; tipo edilizio edificio in linea a corte interna o a più corti.
Non si condividono per le stesse motivazioni già espresse per le zone C3 trattandosi di aree limitrofe.
C5 - campeggio (Nubia)
Area di 80.000 mq. all'interno della quale si trova l'insediamento storico Casa Staiti classificato zona territoriale omogenea E1.
Interventi consentiti: riutilizzazione della casa Staiti per la localizzazione di attrezzature nel rispetto delle indicazioni fornite dall'art 16 norme di attuazione; campeggi con servizi annessi bar-ristorante, spaccio alimentare, attività commerciali, impianti all'aperto per il nuoto, realizzazione di manufatti in muratura destinati alla ricettività turistica (boungalows) attrezzature e servizi in muratura.
Disciplina urbanistica per il parco campeggio, It.0,10 mc./mq.; Hmax. 4,00; piani f.t. 1; r.c. 10%; parcheggi, piazzuole superfici di calpestio 10%.
E' previsto l'intervento unitario di lottizzazione da convenzionare con il comune, regolato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78 e legge regionale n. 14/82.
Si condivide con la prescrizione che tra le destinazioni d'uso ammesse ci sia anche quella turistico-alberghiera con i parametri urbanistici fissati per le zone C4 nel piano.
AMBITO URBANO DI DATTILO
Zona B1 - frazione (Dattilo)
Comprendono il tratto tra la via Garibaldi e quello perpendicolare alla via Libertà sorto in attuazione al programma di fabbricazione; comprende modesti ambiti ancora da edificare ed edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni per i quali sono consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente (artt. 15 e 16 delle norme di attuazione).
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, alberghi, attività ricettiva, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza, attrezzature pubbliche, per l'istruzione, ecc.).
Sono consentiti interventi su edifici non avente carattere storico, nonché recupero e riqualificazione dell'esistente.
L'attività edilizia (interventi di completamento all'interno dei singoli lotti liberi e demolizione e ricostruzione) è esercitata tramite singola concessione con i seguenti parametri: If 1,8 mc./mq; Hmax 7,00, lotto min. non fissato; r.c. = non fissato; piani f.t. 2 tipologia a case a schiera unifamiliari o bifamiliari con muri d'ambito o con giardino.
Si condivide la zona omogenea con la precisazione che l'attività edilizia è consentita tramite singola concessione solo quando i lotti sono direttamente serviti dalle urbanizzazioni primarie e nei limiti di If 1,50 mc./mq. I comparti con It < 1,50 mc./mq. vanno riclassificati come le zone C1 della frazione.
Ferme restando ulteriori valutazioni del consiglio comunale in fase di controdeduzione.
Zona B2 - Baglio Vecchio (Dattilo)
Sviluppatosi attorno ad un insediamento storico puntuale che attualmente mantiene le sue caratteristiche architettoniche, le modalità di intervento sono quelle previste dall'art. 16 delle norme di attuazione, analogamente alle zone E1.
Gli interventi consentiti sono di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente (art. 20, lett. a), b), c) della legge regionale n. 71/78) e di completamento urbano.
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, alberghi, attività ricettiva, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza, attrezzature pubbliche, per l'istruzione, ecc.).
Principali parametri: If 1,50 mc./mq., Hmax 7,00 m., piani f.t. 2, tipo edilizio case a schiera con muri d'ambito in aderenza o unifamiliari o bifamiliari isolata con giardino di pertinenza.
Si condivide l'individuazione della zona territoriale omogenea.
Zona C1 (Dattilo)
Piccoli ambiti di modeste dimensioni adiacenti alle zone edificate suddivisi in C1 (edilizia residenziale privata) e C1P (edilizia pubblica).
Possono comprendere edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni all'interno delle zone residenziali. Possono essere inglobati in tali zone elementi architettonici di pregio di cui è vietata la demolizione.
Sono consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente. Le modalità di intervento sono quelle degli artt. 15 e 16 delle norme di attuazione.
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, alberghi, attività ricettiva, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza, attrezzature pubbliche, per l'istruzione, ecc.).
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.
L'attività edilizia è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata con i seguenti parametri: lotto min. non fissato; Hmax 7,00 m.; If 1,2 mc./mq.; r.c. = non fissato; piani f.t. 2; tipi edilizi case a schiera, case in linea plurifamiliare, casa bifamiliare o unifamiliare isolata con giardino di pertinenza.
Si condivide la zona C1P mentre le restanti vanno riclassificate E nella considerazione che già il completamento delle zone B1 può soddisfare a sufficienza le modeste necessità insediative della frazione rurale.
Zona C2 (Dattilo Soprano)
Nucleo di abitazioni rurali sorto lungo la strada comunale Paceco-Dattilo individuata come zona di espansione del programma di fabbricazione.
Possono comprendere edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni all'interno delle zone residenziali. Possono essere inglobati in tali zone elementi architettonici di pregio di cui è vietata la demolizione.
Sono consentiti gli interventi di recupero e di riqualificazione dell'edilizia esistente. Le modalità di intervento sono quelle degli artt. 15 e 16 delle norme di attuazione.
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 14 delle norme di attuazione (residenza ordinaria, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza).
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.
L'attività edilizia è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata con i seguenti parametri: lotto min. non fissato; Hmax 7,00 m.; If 0,40 mc./mq.; r.c. = non fissato; piani f.t. 2; tipi edilizi casa unifamiliare isolata con giardino di pertinenza.
Non si condivide, l'area va riclassificata E.
Zona D1 (Attività produttive)
Localizzate in diversi parti del territorio alcune come ampliamento degli insediamenti esistenti.
E' consentita la realizzazione di edifici per attività produttive non nocive e non inquinanti, depositi e magazzini all'ingrosso, centri di rottamazione, laboratori, officine di riparazione autoveicoli.
L'edificazione è subordinata all'approvazione di apposito piano particolareggiato da redigere in base ai seguenti parametri: If 2 mc./mq.; Hmax 8,00 m.; lotto min. 700 mq.; r.c. 35%.
E' consentito prevedere alloggio custode di superficie max 80 mq.
Si condivide la scelta localizzativa con la prescrizione che l'edificazione resta subordinata alla redazione di piani di lottizzazione di iniziativa pubblica o privata ovvero con singola concessione nel caso di lotti < 700 mq. ricadenti in ambiti già dotati di opere di urbanizzazione primaria.
Zona D2 (centro commerciale)
Area destinata ad ospitare un centro commerciale come definito dalla legge regionale n. 28/1999 ad opera di imprenditori privati singoli o associati tramite piano particolareggiato di iniziativa privata, esteso all'intera in base ai seguenti parametri: If 2 mc./mq., lotto min. 600 mq.; Hmax 2 piani f.t. e 7 m.; r.c. 50% dell'intera superficie.
Superficie di parcheggio aggiuntiva escluse le sedi viarie: mq. 40 per ogni 100 mc.
Si condivide.
Zone E
Il territorio agricolo è attraversato da un tracciato ferroviario e dal tracciato autostradale.
Nella frazione di Nubia è gravato da vincolo paesaggistico di cui al decreto dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali del 14 giugno 1993 e da vincolo paesaggistico ricadente nelle riserve A e B delle Saline. Nell'ambito della costiera Saggiare e a nord della frazione di Dattilo, ricadono due aree soggette a vincolo idrogeologico.
Sulle sponde dell'invaso artificiale Baiata lo studio forestale individua una fascia forestale.
Trattasi di aree di particolare pregio ambientale da tutelare al fine di salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. In queste aree è vietata la realizzazione di nuove costruzioni e la trasformazione dell'esistente e mutamento della destinazione dei terreni.
Le norme di attuazione (art. 70) contemplano le seguenti destinazioni d'uso consentite con i rispettivi parametri:
a)residenziale in genere e per edilizia rurale - If 0,03 mc./mq., Hmax 7,50;
b)usi di servizio alle attività dell'azienda agricola - art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
c)stalle per l'allevamento aziendale - art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
d)usi connessi alla produzione agricola - art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
e)  servizi pubblici e privati e piccoli esercizi commerciali per la vendita di prodotti agricoli-chioschi max 20 mq., Hmax 3,00 m.;
f)  usi connessi allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse naturali locali - art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, attività lattiero-casearia.
g)  impianti per la lavorazione del sale o pescicultura a Nubia;
h)  recupero dei bagli delle masserie casali vecchi edifici rurali per destinazione extra alberghiera, compresa la realizzazione di aree per lo sport ed il tempo libero sulle aree di pertinenza.
L'attuazione è prevista a mezzo singola concessione edilizia; è consentita altresì la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto (piscine, campi da gioco per max 2.000 mq.).
Si condividono con la precisazione che l'edificazione eventuale a fini residenziali deve essere connessa alla diretta conduzione del fondo, come previsto dalla normativa. Inoltre le attività produttive nel verde agricolo possono essere unicamente quelle contemplate dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI
Zone F - Attrezzature di interesse generale
F1, F2, F4 concorrono alla formazione degli standards di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, mentre le F3 riguardano previsioni di attrezzature ed impianti d'interesse generale come sotto specificato:
-  F1:  scuole secondarie superiori (Sup);
-  F2:  campo sportivo esistente (CSC), parchi suburbani Baiata (PTB) e di Timpone Castellazzo (PTC);
-  F3: CFZ centro fieristico zootecnico Dattilo; CPA centro per la commercializzazione dei prodotti agricoli; DIN discariche d'inerti; AIA area per interramento carcasse animali; DAR 2 depuratore acque reflue previsto dal PARF; ICPA Area attrezzata per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; ASR attrezzatura al servizio della riserva; EP Eliporto Nubia; SIN serbatoio idrico Nubia; SIP serbatoio idrico Paceco; ACIR area per il circo; Cimitero con ampliamento; SCB Serbatoio idrico Consorzio Birgi);
-  F4: attrezzature sanitarie esistenti e residenza sanitaria per anziani.
Infrastrutture
Zone per la viabilità, verde di sosta e parcheggio, o parcheggio in zone residenziali o zone destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale.
Gli interventi di maggiore rilievo riguardano la previsione di una bretella di collegamento con la viabilità proveniente dall'autostrada (svincolo Milo) che attraversa la zona D1 a nord del centro urbano di Paceco, una circonvallazione ad ovest del centro urbano che si collega con la S.S. 115, ulteriori accessi al centro urbano di Paceco e una bretella di collegamento tra il centro di Paceco e Nubia.
E' inoltre ipotizzato l'allargamento della via Garibaldi a Nubia lungo la quale si prevede l'espansione residenziale della frazione.
Sono inoltre individuate e mantenute le regie trazzere.
Si condivide il sistema infrastrutturale proposto ad esclusione del raddoppio della via Garibaldi a Nubia che appare eccessivamente invasivo per le caratteristiche ambientali del sito prossimo alla riserva e per la diminuzione del carico urbanistico prescritto nel presente parere.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Al piano regolatore generale è allegato un solo piano di P.E. riguardante l'area in contrada Firriato per la quale il comune ha recentemente richiesto, contestualmente all'autorizzazione alla redazione del piano per le infrastrutture produttive, l'approvazione della variante al programma di fabbricazione vigente (delibera di consiglio comunale n. 48/2004) ed oggetto di approvazione da parte di questo Assessorato con decreto n. 212 del 23 marzo 2005.
Sinteticamente si riferisce che interessa una superficie di ca. 18.000 mq. per l'insediamento esclusivo di attività artigianali ed industriali non nocive con le disposizioni contenute nel sopradetto decreto dirigenziale.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio annesso al piano regolatore generale si compone di 119 articoli che disciplinano l'applicazione della normativa edilizia ed urbanistica nel territorio comunale.
Può ritenersi nel complesso condivisibile ma il testo dovrà comunque essere adeguato alle modifiche legislative derivanti dalla normativa vigente nella Regione ed a quella nazionale, testo unico espropri, testo unico edilizia e normativa sui lavori pubblici per le parti recepite dalla Regione siciliana, e della nuova normativa sui lavori pubblici.
In linea generale si dovrà fare esplicito riferimento alla normativa vigente nella Regione siciliana, inoltre, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con quella "il dirigente dell'ufficio tecnico comunale", tranne che nel caso della commissione edilizia comunale la cui presidenza resta di competenza del sindaco o di un suo delegato.
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
Ai sensi della legge regionale n. 28/99 e delle direttive emanate con D.P.R. 11 luglio 2000, il piano trasmesso risulta preventivamente adeguato alla nuova disciplina in materia di programmazione commerciale come riportato nella delibera di adozione.
In sede di rilascio della commissione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici destinati ad esercizi commerciali, deve essere assicurato il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali e deve essere eseguita la valutazione di impatto sulla viabilità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato D.P.R.S.
Considerazioni
Il progetto di piano regolatore generale in esame ripropone il modello insediativo esistente individuando le aree di nuovo sviluppo urbanistico a margine o a completamento dei contesti edificati (più o meno conformi al programma di fabbricazione) tenuto conto del regime vincolistico gravante sul territorio ma, generalmente, aumentando la capacità insediativa degli stessi.
Come precedentemente esposto, non appare tuttavia accettabile la prospettiva di sviluppo demografico ipotizzata nelle relazioni, dato che il comune non possiede oggettivamente i requisiti in termini di potenzialità economica, turistica e produttiva paventati dal progettista e tali da giustificare l'insediamento di oltre 5.000 nuovi abitanti su 11.000 esistenti.
Conseguentemente, pur condividendo l'impostazione complessiva della zonizzazione (salvo talune eccezioni nelle frazioni di Nubia e di Dattilo), si è ritenuto di dover fissare alcune prescrizioni limitative degli indici fondiari.
Relativamente alle aree individuate dalle direttive CEE nn. 79409 e 9243 SIC-ZPS, dovrà essere redatto lo studio d'incidenza previsto dal D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/2003. Pertanto le previsioni del piano regolatore generale sulle stesse vanno stralciate e rinviate alle risultanze di detto studio.
PARERE
Il parere di questo servizio III, unità operativa 3.3, è, per quanto superiormente esposto, favorevole all'approvazione, con le sopra indicate prescrizioni.
ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità alle precedenti considerazioni e prescrizioni come meglio specificato nell'elenco allegato.
Le osservazioni riguardanti la rilocalizzazione o spostamento di attrezzature pubbliche e viabilità, ove accolte o parzialmente accolte, comportano la ripubblicazione del piano nelle parti interessate dalle stesse in quanto determinano un diverso regime di vincolo urbanistico sulle nuove aree individuate.
In merito alle osservazioni giunte direttamente a questo dipartimento anche fuori termine si ritiene che le stesse, ad esclusione di quelle già trattate in sede di controdeduzione dal consiglio comunale e fermo restando le valutazioni di carattere generale espresse con il presente parere, potranno essere oggetto di valutazione da parte del consiglio comunale in sede di controdeduzione, nei termini dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78.
Quanto sopra salvo eventuali eccezioni riguardanti errori materiali o piccole modifiche richieste sulla base di consolidate situazioni di fatto e/o di diritto, che non inficiano la validità complessiva del progetto di piano come da valutazioni riportate nella tabella citata.";
Vista la nota prot. n. 12 del 7 marzo 2006, con la quale l'unità operativa 3.3/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, quale integrazione della proposta di parere n. 25 del 30 dicembre 2005, resa dallo stesso ufficio, l'osservazione a firma Amoroso Maria, pervenuta il 24 febbraio 2006 ed acquisita in pari data al protocollo di questo Assessorato al n. 13888, il cui relativo parere dell'unità operativa 3.3/D.R.U. "rinvia alle considerazioni espresse nel parere sul piano regolatore generale";
Vista la nota prot. n. 4055 del 15 giugno 2006, assunta il 26 luglio 2006 al protocollo di questo Assessorato al n. 48792, con la quale il comune di Paceco, a seguito del sopralluogo congiunto tra l'ufficio tecnico comunale ed i componenti del Consiglio regionale dell'urbanistica, ha trasmesso a questo dipartimento la "relazione integrativa sul progetto di piano regolatore generale di Paceco";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 623 del 27 luglio 2006, che qui di seguito si trascrive:
"...Omissis...
Vista la nota prot. n. 9 del 15 febbraio 2006 con la quale l'unità operativa 3.3 del servizio 3° del D.R.U. ha trasmesso il parere n. 25 del 30 dicembre 2005 reso ai sensi dell'art. 68 u.c. della legge regionale n. 10/99, sul piano regolatore generale segnato in oggetto;
Sentito il rappresentante del comune di Paceco;
Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati al suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole dell'ufficio;
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio, come pure quelli rappresentati dall'amministrazione comunale in sede di audizione, e gli esiti del sopralluogo in base a quanto riferito dai relatori, il Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione di prescrizioni che di seguito si riportano:
Aspetti di carattere paesistico ambientale
Come già rilevato nel parere dell'ufficio n. 25/2005, le aree individuate dalla Comunità europea nella Rete Natura 2000 (aree S.I.C. e Z.P.S.) con le direttive n. 92/437 e n. 79/409, che ricadono nel territorio comunale di Paceco, sono le Saline di Trapani-ITA 010007, coincidenti con la riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco, istituita con decreto dell'11 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Negli elaborati di piano regolatore generale sono stati riportati i confini della riserva, sia per quanto attiene gli ambiti delle zona A, sia per quanto attiene la zona B (area di protezione della riserva). Pertanto gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003 (studio d'incidenza e la conseguente valutazione da parte del servizio 2°- V.I.A. - V.A.S. dell'Assessorato) saranno espletati in sede di formazione del piano di utilizzazione (art. 23 della legge regionale n. 14/1988).
Il comune è onerato della visualizzazione delle aree di Z.P.S. negli elaborati di piano regolatore generale contenenti le previsioni di zonizzazione e, qualora si riscontrino aree che ricadono all'esterno dei confini della riserva, si applicherà la prescrizione riportata nel parere dell'ufficio n. 25/2005, e cioè l'assoluta inedificabilità nelle more dello studio di valutazione d'incidenza nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e della conseguente disciplina urbanistica da effettuarsi nelle forme di legge.
Aspetti geologici
Nella zona posta a nord del torrente Verderame dovrà essere rispettata la classificazione proposta dall'ufficio del Genio civile di Trapani, inviata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in data 18 dicembre 2003 (prot. n. 1603/CU), con i limiti e le condizioni d'uso del territorio previste dal P.A.I. - decreto n. 543 del 25 luglio 2002 (vedi planimetria allegata).
Per gli edifici o manufatti esistenti ricadenti in zona di proposta R3 dovrà essere eseguita la verifica della compatibilità idraulica del sito prima dell'esecuzione di qualunque intervento edilizio e prima del rilascio del certificato di abitabilità.
Zonizzazione
Dalla documentazione preannunziata in sede di sopralluogo e trasmessa con nota comunale del 15 giugno 2006, emergono elementi giustificativi posti alla base del dimensionamento del piano e della classificazione in zona B delle aree a destinazione residenziale sviluppatesi disordinatamente lungo gli assi viari principali, rispettando in parte le previsioni del programma di fabbricazione. Detti ambiti che in taluni casi assumono le caratteristiche degli agglomerati sorti per lo più abusivamente sono stati riproposti con lo scopo di uniformarsi alle finalità della legge regionale n. 17/94, laddove all'art. 9 si prescrive che, in sede di formazione del piano regolatore generale, la pianificazione di recupero urbanistico ex legge regionale n. 37/85, si deve armonizzare con quella ordinaria.
Con la nota del 15 giugno 2006 prima citata, il comune ha evidenziato che i contesti urbani classificati come zone B non risultano gravati da vincoli che ne precludano l'edificabilità, e che per la totalità del patrimonio edilizio esistente, sono in corso di definizione le procedure amministrative di regolarizzazione previste dalle leggi sulla sanatoria edilizia.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio prende atto delle argomentazioni esposte dal comune, e considerato che i seguenti ambiti articolati e disciplinati come zone B:
-  zone B2 (ambiti periurbani di Paceco);
-  zona B3 (contrada Sapone);
-  zona B4 (ambiti periferici di Paceco);
-  zone B1-B2-B3 (Nubia).
Si sono nel tempo integrati nella morfologia residenziale tipica del centro urbano e delle frazioni di Paceco assumendo le caratteristiche delle zone B tradizionali, le ritiene condivisibili.
Osservazioni e opposizioni
A modifica di quanto riportato nel parere dell'ufficio, l'osservazione n. 36 considerata la valenza dell'impianto, è parzialmente accolta limitatamente alla soppressione del tratto di strada ed alla conseguente rimodulazione delle attrezzature che vi prospettano.
A modifica di quanto riportato nel parere dell'ufficio, l'osservazione n. 110 va accolta in adesione al parere del progettista ed alle deduzioni del consiglio comunale, poiché le aree individuate nel piano regolatore generale come verde privato concorrono a determinare l'attribuzione di volumetria.
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dall'ufficio, ad eccezione delle osservazioni che interessano previsioni urbanistiche condivise alla luce delle superiori considerazioni, che pertanto debbano intendersi decise e/o superate nei termini delle indicazioni di cui al presente parere.
Le osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente potranno essere trasmesse contestualmente al presente parere al comune di Paceco per le previste controdeduzioni di cui all'art. 4, comma 6°, della legge regionale n. 71/78.
Il comune potrà procedere ad una valutazione e visualizzazione al fine di consentire una più attenta disamina da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente là dove soprattutto esse evidenziano errori materiali e non aspetti di merito, tenuto conto che per legge le osservazioni ed opposizioni al piano vanno presentate fino a 10 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e non oltre tale data.
In conseguenza di quanto sopra le circostanze rappresentate nella nota del 15 giugno 2006 (allegati 1, 2, 3) afferenti all'osservazione presentata fuori termine dalla ditta Maltese Vita, e alle discrasie evidenziate sulla destinazione di un lotto di terreno visualizzato nella tavola 9.1B, potranno essere oggetto di valutazione del consiglio comunale in sede di controdeduzioni.
Il consiglio comunale, con la deliberazione n. 131 dell'8 luglio 2004, ha preso atto degli adeguamenti apportati agli elaborati di piano regolatore generale in esecuzione di quanto stabilito nella deliberazione del commissario ad acta n. 56/2003, e contestualmente ha formulato emendamenti di carattere regolamentare che si riferiscono a talune disposizioni relative al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale medesimo.
In sede di deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano, il Consiglio, con l'atto n. 82 del 14 giugno 2005, ha deliberato di allegare copia della deliberazione n. 131/2004, in modo da uniformarsi all'orientamento espresso dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con la nota prot. n. 68242/2002, sulla possibilità di valutare detti emendamenti in sede di esame regionale del piano alla stregua delle osservazioni ed opposizioni presentate.
Ciò posto, valutata la natura degli emendamenti apportati al regolamento edilizio, non si riscontrano elementi per dissentire da quanto deliberato.
Per quanto attiene agli emendamenti apportati alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, si esprimono le seguenti considerazioni:
Il primo ed il secondo comma dell'art. 10 così come modificati, oltre ad individuare piani quadro o progetti d'ambito non contemplati dalle norme attualmente vigenti in materia, prevedono la possibilità d'interventi a mezzo di piani di recupero, che in quanto delimitati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/1978 possono già essere oggetto d'intervento a mezzo di piani attuativi, d'altronde la rubrica dell'art. 10 attiene al contenuto dei piani di recupero ex legge n. 457.
L'art. 15 va rivisto alla luce delle previsioni di legge contenute nell'art. 1 della legge regionale n. 70 del 7 maggio 1970, nell'art. 55 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, negli artt. 7, 8 e 9 del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, ed alla luce dei pareri n. 409/95 del 13 settembre 1995, e n. 59/96 del 13 febbraio 1996, espressi rispettivamente dalla sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, sull'ammissibilità di demolizioni e ricostruzioni in zona A, e sui limiti di edificazione nelle zone A.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 15-bis indicano criteri di individuazione della zona Bo e pertanto non vanno soppressi.
Per quanto attiene gli emendamenti apportati all'art. 35, attesa la peculiarità della zona, va eliminata la possibilità di consentire interventi di cui alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, e va altresì esclusa la possibilità di realizzare nuova edificazione se non nei limiti di quanto previsto nella versione originaria del piano adottato, finalizzata ad interventi conservati nel Baglio.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Paceco con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, in conformità al parere dell'ufficio n. 25 del 30 dicembre 2005 salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la nota prot. n. 21406 del 16 marzo 2007, con la quale il dirigente generale del D.R.U., ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, ha richiesto al comune di Paceco di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto n. 623 del 27 giugno 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, "ad eccezione delle parti che attengono le zone territoriali omogenee B:
-  zona B2 (ambiti periurbani di Paceco);
-  zona B3 (contrada "Sapone" Saponara);
-  zona B4 (ambiti periurbani di Paceco);
-  zone B1-B2-B3 (Nubia)";
che devono intendersi classificate, in quanto condivise, così come stabilito nella proposta dell'unità operativa 3.3.
Relativamente alle dette zone B, qualora non dovesse essere prodotta in fase di controdeduzione la dichiarata certificazione dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi nei termini indicati nella nota comunale n. 4055 del 15 giugno 2006, le stesse dovranno intendersi classificate così come stabilito nella proposta dell'unità operativa 3.3.";
Vista la delibera n. 52 del 10 aprile 2007, trasmessa dal comune di Paceco con nota prot. n. 12005 del 19 giugno 2007, pervenuta il 20 giugno 2007 ed acquisita al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 46401, con la quale il consiglio comunale di Paceco ha controdedotto alle determinazioni dell'Assessorato, rese dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 623 del 27 luglio 2006;
Vista la nota prot. n. 31 del 26 luglio 2007, con la quale l'unità operativa 3.3./D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 4 del 9 luglio 2007 formulata sulle controdeduzioni al piano regolatore generale del comune di Paceco alle determinazioni assessoriali, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  il nuovo piano regolatore generale del comune di Paceco è stato adottato con delibera commissariale n. 56 del 19 maggio 2003;
-  tale delibera disponeva una successiva presa d'atto per l'inserimento di "tutte le osservazioni apposte dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, sett. 4 urb. del comune di Paceco, nella relazione istruttoria datata 25 febbraio 2003";
-  il piano regolatore generale è stato successivamente pubblicato unitamente alla delibera del consiglio comunale n. 131 del 6 luglio 2004;
-  con nota n. 19565 del 30 settembre 2005, è pervenuto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale di Paceco con annesse P.E. e R.E.;
-  in data 31 dicembre 2005 è stato reso dall'unità operativa 3.3 il parere n. 25 del 30 dicembre 2005 sul piano in questione, e trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica in data 15 febbraio 2006;
-  in data 1 luglio 2006 il comune di Paceco ha rappresentato che sono decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale (270 giorni) senza che sia intervenuta alcuna determinazione assessoriale;
-  in data 27 luglio 2006, con voto n. 627 del 27 luglio 2006, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha esaminato il piano regolatore generale;
-  con nota del 12 marzo 2007, prot. n. 138, perviene a questa unità operativa il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 627 del 27 luglio 2006, che approva il piano regolatore generale sulla base del parere n. 25/2005 e con una serie di prescrizioni a modifica dello stesso;
-  con la stessa nota del Consiglio regionale dell'urbanistica, sono stati esaminati ed accolti gli emendamenti proposti con la delibera del consiglio comunale n. 131/2004 ed è stata ritenuta idonea la certificazione prodotta dal comune con nota del 15 giugno 2006;
-  detto provvedimento è stato condiviso dal D.G. e formalizzato al comune con prot. n. 21406 del 16 marzo 2007 con allegato il parere dell'unità operativa 3.3, n. 25/2005 e il suddetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, con cui si è proposto al D.G. di non accogliere alcune delle prescrizioni e modifiche suggerite del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto non conformi alla normativa vigente in materia urbanistica;
Considerati gli aspetti di particolare rilievo, relativamente alla delibera del consiglio comunale di controdeduzioni n. 52 del 10 aprile 2007, pervenuta con nota n. 46401 del 20 giugno 2007, si rappresenta quanto appresso.
Come già rappresentato nel parere dell'unità operativa n. 25/2005, il comune di Paceco è interessato in più parti del territorio da fenomeni di abusivismo edilizio che costituiscono agglomerati edilizi più o meno vasti, in parte inseriti nel contesto urbano.
Per alcune di dette zone abusive il comune aveva previsto dei P.P.R., ai sensi della legge regionale n. 37/85, annullati da questo Assessorato.
Detti insediamenti sono individuati nel piano regolatore generale (in parte ubicati in zone di edilizia residenziale del piano di fabbricazione), quali zone B di previsione e concorrono a determinare gli indici previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68 (densità fondiaria 1,5 mc./mq. e rapporto di copertura 12,5%), anche se viene comunque prescritto dalla progettista nelle relative norme di attuazione che in fase di adozione "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia o la concreta ammissibilità della stessa", dalla documentazione agli atti risulta che solo durante l'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica è stato chiesto dallo stesso consesso all'ufficio tecnico comunale di fornire adeguata certificazione a riguardo.
Con nota n. 4055 del 15 giugno 2006 dell'ufficio tecnico comunale, acquisita al prot. generale al n. 48792 del 26 luglio 2006, di questo Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dichiara che sostanzialmente tutte le opere edilizie abusive sarebbero state sanate entro il 31 dicembre 2006.
In particolare ci si riferisce proprio alle previsioni del piano regolatore generale che interessano agglomerati abusivi ricadenti in zone territoriali omogenee B di progetto, successivamente condivise dal Consiglio regionale dell'urbanistica in difformità dal parere dell'unità operativa.
La stessa nota comunale certifica che "Il progetto di piano regolatore generale ha individuato gli agglomerati abusivi della zona Platamone, Sapone, Cipponeri, Dattilo e Nubia prevedendone il recupero urbanistico come stabilito da codesto Assessorato in riferimento all'art. 9 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 ("il progetto del piano regolatore generale del comune di Paceco ha assorbito gli agglomerati abusivi esistenti ed i piani particolareggiati di recupero, che furono approvati dal comune nel 1988 e annullati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con decreto n. 1504 del 22 ottobre 1991".
Si ribadisce che, a seguito della nota su citata, il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica modifica il parere dell'unità operativa 3.3 n. 25/2005 nelle parti che riguardano il dimensionamento del piano regolatore generale e la classificazione delle zone B: "Zonizzazione".
Avendo in questa sede preso visione della predetta nota dell'ufficio tecnico comunale n. 4055/2006, questa unità operativa non ritiene di poter ritenere esaustiva o sufficiente la certificazione dell'ufficio tecnico comunale ai fini dell'accertamento della possibile regolarizzazione amministrativa delle opere abusive, trattandosi di affermazioni generiche non supportate da dimostrativo di quanto affermato.
Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le valutazioni di questa unità operativa 3.3 relativamente alle deduzioni comunali di cui alla citata delibera del consiglio comunale n. 52/2007.
Al fine di facilitare la lettura si farà riferimento all'ordine di riscontro riportato nella delibera consiliare n. 52 del 10 aprile 2007, pervenuta a questo Assessorato con nota n. 33446 dell'8 maggio 2007 e successiva n. 46401 del 20 giugno 2007, con la quale la documentazione è stata integrata, su richiesta di questo ufficio (n. 43933 del 12 giugno 2007, tra l'altro con una copia completa della citata delibera n. 52/2007.
Per quanto riguarda la certificazione prodotta dall'ufficio tecnico comunale, parte integrante della delibera del consiglio comunale di controdeduzioni, la stessa non sembra contemplare gli obblighi imposti dalla legge per la riconducibilità delle opere abusivamente realizzate ad opere edilizie legittime in quanto si limita ad attestare "che i fabbricati abusivi, nella stragrande maggioranza dei casi hanno ottenuto la definizione della sanatoria edilizia e per gli altri rimanenti casi è concretamente ammissibile il condono edilizio". Inoltre non viene in alcun modo fatto riferimento alla localizzazione degli spazi pubblici e l'effettiva possibilità di conseguire la concessione in sanatoria senza apportare modifiche all'assetto territoriale.
Per quanto riguarda poi i P.P.R. previsti per le zone abusive, si ricorda che gli stessi sono stati respinti da questo Assessorato e pertanto possono considerarsi ai fini dell'art. 9 della legge n. 17/94 laddove prescrive che, in sede di formazione del piano regolatore generale, la pianificazione di recupero urbanistico ex legge regionale n. 37/85 si deve armonizzare con quella ordinaria.
Inoltre "l'approvazione di un piano regolatore generale non ha efficacia sanante per le costruzioni abusive eseguite precedentemente, persistendo lo stato di illegittimità e versandosi in tema di illecito permanente anche sotto il nuovo regime", Cass. civ. n. 1334/81.
1)  Demografia e determinazione dei fabbisogni
Le controdeduzioni comunali non condividono le considerazioni dell'Assessorato riguardo al sovradimensionamento del fabbisogno abitativo futuro, rappresentando che il progettista valuta tale necessità in relazione anche ai fabbisogni insediativi dei comuni circostanti il territorio di Paceco, dettati dalla necessità di alloggi a minor costo e con caratteristiche tipologiche di successo rispetto alla limitrofa città di Trapani.
Secondo il progettista i temi del dimensionamento dovrebbero essere affrontati contestualmente al fabbisogno intercomunale "area vasta" dei comuni confinanti (come ad es. Trapani e Erice).
Parere dell'unità operativa 3.3.:
Si ribadisce il parere espresso precisando che dalla relazione tecnica elaborato di piano, dal 1991 al 2007, è stato registrato a Paceco un incremento demografico pari solo a n. 187 unità (dati ISTAT), quantità che non consente di giustificare il dimensionamento proposto per oltre 5.000 nuovi insediati.
Inoltre non si evince agli atti alcuna indicazione o atto d'indirizzo dell'A.C. fornito al progettista per redigere e dimensionare il piano regolatore generale in relazione alle interazioni di sviluppo con i comuni limitrofi.
Questa possibilità può essere valutata solo a seguito di analisi-studio su fatti concreti, in quanto tra l'altro, non sarebbe in alcun modo possibile controllare lo sviluppo dimensionale ed organico degli stessi anche in relazione agli standards urbanistici da individuare in funzione agli abitanti complessivamente insediati e da insediare con uno spropositato impegno di aree a destinazione pubblica.
Non vengono neppure riportate in questa sede indicazioni precise che possono documentare la crescita demografica o la necessità di alloggi a basso costo.
Infatti il fabbisogno viene calcolato in funzione della crescita dei nuclei familiari (figli che vivono da soli), sovraffollamento abitativo, coabitazione, condizione di sfavorevoli condizioni abitative, immigrazione, locali attuali malsani, dando già ampio respiro all'aspetto dimensionale del calcolo.
2)  Frazione di Nubia
Il comune fa proprie le considerazioni della progettista la quale non condivide il parere dell'Assessorato genericamente ma non precisa con chiarezza quale delle sottozone non viene da lei condivisa e richiede infatti nella stesura che si:
-  contemperi il riordino delle zone residenziali, la riqualificazione degli insediamenti esistenti, introduzione di modeste strutture alberghiere e quanto altro previsto dal piano.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si conferma il parere dell'ufficio.
3)  Zone SIC e ZPS
Nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica viene prescritta l'assoluta inedificabilità nelle aree inserite nel sistema vincolistico ambientale SIC e ZPS, Natura 2000 ITA010019 per le zone nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le aree ricadenti all'esterno della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco, decreto assessoriale 1995, viene chiesto che venga definito lo studio d'incidenza.
Il comune si attesta su quanto prescritto dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Parere dell'unità operativa 3.3:
La valutazione d'incidenza è elaborata a corredo del piano regolatore generale e deve tra l'altro riguardare i contesti territoriali dove possono essere consentite trasformazioni seppure compatibili con la destinazione dell'attività agricola.
Pertanto, nelle more della redazione della stessa, si conferma la prescrizione di assoluta inedificabilità, come confermata nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e da quanto indicato con il parere dell'unità operativa 3.3 n. 25/2005.
4) Zona B0 Centro storico (Paceco centro)
Il comune non comprende il parere dell'ufficio con il quale si condivide la zona B0, non si condivide l'obbligo alla redazione del piano particolareggiato, viceversa sostiene che detto obbligo non c'è in quanto la zona B0 è normata dall'art. 15 delle norme di attuazione come la zona B1 dall'art. 18 delle norme di attuazione.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si conferma il parere dell'ufficio.
L'art. 18 delle norme di attuazione rinvia all'art. 17 delle stesse norme di attuazione che concorrono a disciplinare l'attuazione nelle zone B1. All'ultimo capoverso dell'art. 17 si legge "Modalità di attuazione delle norme urbanistiche: L'attività urbanistica può essere esercitata tramite singola concessione".
Tale modalità di attuazione non sembra escludere eventuali forme di pianificazione attuativa. Pertanto si è ritenuto di dover precisare che non necessita l'obbligo di piano particolareggiato.
5)  Zone B
Le zone B di piano regolatore generale sono articolate nelle seguenti sottozone:
-  ambiti urbani di Paceco, sottozone B1, B2, B3, B4;
-  ambiti urbani di Nubia, sottozone B1, B2, B3, B4;
-  ambiti urbani di Dattilo, sottozone B1, B2.
Il comune non condivide il parere dell'Assessorato che ha richiesto per l'individuazione di tali zone il rispetto di entrambi gli indici previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68 oltre alla verifica di legittimità delle costruzioni con l'eventuale riclassifica delle stesse in zone C.
Il comune rappresenta che, se pur l'indice volumetrico calcolato per dette zone è inferiore a 1,5 mc./mq., il piano regolatore generale ha definito tali zone come B e non C, in considerazione che "le aree risultano occupate quasi integralmente da edifici, anche se l'indice volumetrico è inferiore a 1,5 mc./mq., il piano regolatore generale "ha definito tali zone come B e non C, intendendo dimostrare che ai fini di una corretta zonizzazione con finalità progettuali per l'individuazione delle zone B il parametro del rapporto di copertura è più vincolante del parametro della densità territoriale". In questa circostanza non si può ricorrere alle lottizzazioni perché non ci sono aree da cedere se non penalizzando le poche aree libere".
Il comune inoltre dichiara che nelle zone B individuate dal piano regolatore generale esistono le opere di urbanizzazione primaria.
Viene inoltre richiamata la nota comunale fornita al Consiglio regionale dell'urbanistica che consente allo stesso di giustificare tale zonizzazione "dove non ci sono vincoli che precludono l'inedificabilità o che sono in corso o definite le procedure amministrative di eventuali sanatorie".
Il Consiglio regionale dell'urbanistica nel voto citato "prende atto delle argomentazioni esposte dal comune e considerato che i seguenti ambiti articolati e disciplinati come zone B si sono nel tempo integrati alla morfologia residenziale tipica del centro urbano e delle frazioni di Paceco assumendo le caratteristiche delle zone B".
Inoltre viene rappresentata, in virtù dei tipi edilizi previsti dalle norme di attuazione, la difficoltà non indifferente del passaggio da B a C perché avrebbe conseguenze dal punto di vista tipologico, morfologico e del disegno urbano.
Parere dell'unità operativa:
Le zone B proposte in sede di controdeduzione del comune non possono essere ricondotte alle zone B.
Infatti, i chiarimenti dati al Consiglio regionale dell'urbanistica con la nota comunale del 15 giugno 2006 si riferiscono a situazioni di costruzioni abusive la cui posizione amministrativa e relativa sanabilità non è stata definita, e non risultano possedere i requisiti per potersi avvalere della procedura di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 17/94, trattandosi ovviamente di piani di recupero non approvati da questo Assessorato come riportato agli atti.
Relativamente ai parametri indicati dal decreto interministeriale n. 1444/68 per le zone proposte si rappresenta l'obbligo al rispetto di entrambi gli indici.
Pertanto, considerato che dette zone vengono individuate solo in un secondo momento e che le controdeduzioni non forniscono alcun elemento dimensionale certo, né tantomeno viene accertata la definizione con esito favorevole dei procedimenti in corso di sanatoria per tutti gli immobili ricadenti all'interno dei predetti ambiti, si ribadisce il parere espresso.
La proposta potrà essere valutata solo dopo aver redatto un adeguato piano di recupero per le "aree interessate da agglomerati abusivi".
6)  Paceco centro urbano
Ambiti periurbani di Paceco, sottozone B: si tratta delle espansioni urbane sviluppatosi in maniera disordinata lungo gli assi viari ai margini del centro abitato.
-  Sottozona B2/5
Comprende due ambiti edificati interessati da agglomerati abusivi.
Il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica prende atto delle argomentazioni esposte dal comune con nota 15 giugno 2006 "preannunziata in sede di sopralluogo dalla quale emergono elementi giustificativi posti alla base del dimensionamento del piano e della classificazione in zone B." e considerato che i seguenti ambiti come zone B si sono nel tempo integrati nella morfologia residenziale tipica del centro urbano e delle frazioni di Paceco assumendo le caratteristiche della zona B tradizionali le ritiene condivisibili.
Tale voto contrasta con il parere n. 25 dell'unità operativa 3.3 che qui si riporta:
"Non si condivide la zona territoriale omogenea B che devono intendersi classificate come nel parere dell'ufficio sino a certificazione comunale di avvenuta sanatoria o concreta ammissibilità della stessa (sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2006)".
Il comune a riguardo tiene a precisare che il parere dell'unità operativa 3.3 n. 25 del 30 dicembre 2005 pertanto antecedente alla dichiarazione come da certificazione.
Il comune ribadisce l'attribuzione della zona B, per la zona che si propone tra l'altro fornita di urbanizzazioni primarie con i seguenti parametri:
Rapporto di copertura: 36,8%> 12,5%.
Indice di densità territoriale: 1,08 mc./mq.<1,5.
Il comune ribadisce che il rapporto di copertura è di gran lunga superiore a 12,5%, anche se non viene rispettato l'indice di densità territoriale previsto dal decreto interministeriale n. 1444/68.
Parere della progettista (nota del 28 marzo 2007):
Conferma la classificazione B2/5 dell'area, previa dichiarazione di avvenuta sanatoria edilizia e alla concreta ammissibilità della stessa.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere espresso n. 25/2005 considerato che il comune non certifica l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento; gli indici individuati dal decreto interministeriale n. 1444/68 decadono.
Inoltre gli indici stabiliti dal decreto interministeriale n. 1444/68 sono stati computati tenendo conto anche dei fabbricati realizzati abusivamente.
-  Sottozona B2/6
Comprende diversi ambiti edificati anche abusivamente a nord est del centro abitato lungo via Case popolari.
Rapporto di copertura 38,8%.
Indice di densità territoriale: 1,08 mc./mq.<1,5.
Il comune ribadisce che il rapporto di copertura è di gran lunga superiore a 12,5%, anche se non viene rispettato l'indice di densità territoriale previsto dal decreto interministeriale n.1444/68.
La progettista precisa che "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia o la concreta ammissibilità della stessa.".
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficiente documentazione per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento.
Inoltre, gli indici stabiliti dal decreto interministeriale n. 1444/68 sono stati computati tenendo conto anche dei fabbricati realizzati abusivamente.
-  Sottozona B2/7
Piccolo ambito interamente edificato anche abusivamente, sito sulla via Circonvallazione est.
Rapporto di copertura 69%> 12,5%.
Indice di densità territoriale 3,5 mc./mq.>1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie.
Il progettista subordina la previsione di detta zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzioni.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficiente documentazione per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento.
Inoltre, gli indici stabiliti dal decreto interministeriale n. 1444/68 sono stati computati tenendo conto anche dei fabbricati realizzati abusivamente.
-  Sottozona B2/8
Comprende due ambiti edificati delimitati dalla strada statale 115 e dalla via Circonvallazione est.
Indici di riferimento:
Rapporto di copertura 21,8%>12,5%.
Indice di densità territoriale 1,22 mc./mq.<1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie.
Il progettista subordina la previsione di detta zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzioni.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura), previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
7)  Zone B3 (contrada Sapone)
Le zone B3 comprendono diverse aree in cui si è realizzata l'espansione urbana a sud del centro abitato tra la via Sapone e la via Castelvetrano. In parte sono attuazione di previsioni residenziali del P.d.F. e in parte aggregazione di edifici residenziali abusivi realizzati all'interno di isolati ritagliati da una rete viaria a maglia ortogonale.
Gli edifici sono collocati lungo le strade.
Rapporto di copertura 35,2%>12,5%.
Indice di densità territoriale 1,85 mc./mq.<1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie.
Il progettista subordina la previsione di detta zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzioni.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
Zone B4 (ambiti periferici)
Comprendono una serie di aggregati edilizi fuori dalle previsioni del P.d.F. tranne un ambito costituito in prevalenza di edilizia residenziale pubblica B4/4.
-  Sottozona B4/1
Comprende una zona edificata che si inserisce all'interno della zona D, a nord di Paceco:
Gli edifici sono collocati lungo le strade.
Rapporto di copertura 40,8%>12,5%.
Indice di densità territoriale 2,8 mc./mq.>1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie.
Il progettista subordina la previsione di zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzione e di adozione.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata, integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
-  Sottozona B4/2
Edifici residenziali in contrada Cipponeri.
Rapporto di copertura 28,2%>12,5%.
Indice di densità territoriale 1,41 mc./mq.<1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie. Il progettista subordina la previsione di zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzione e di adozione.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa, considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o. individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
-  Sottozona B4/3
Comprende un ambito edificato sorto alla fine della via Case Popolari.
Rapporto di copertura 31,7 >12,5%.
Indice di densità territoriale 1,00 mc./mq.<1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie. Il progettista subordina la previsione di zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzione e di adozione.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
-  Sottozona B4/4
Comprende due aree edificate a ovest del centro abitato lungo la strada comunale Paceco Nubia una di queste aree è occupata da edilizia residenziale pubblica.
Rapporto di copertura 25,9 >12,5%.
Indice di densità territoriale 1,44 mc./mq. <1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie. Il progettista subordina la previsione di zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa."
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
-  Sottozona B4/5
Comprende un ambito edificato a sud del centro abitato lungo la statale 115 fornito di urbanizzazioni primarie.
Rapporto di copertura 28,8 >12,5%.
Indice di densità territoriale 1,26 mc./mq. <1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie. Il progettista subordina la previsione di zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa."
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
-  Sottozona B4/6
Comprende un ambito edificato sorto lungo la via Seniazza a sud del centro abitato.
Rapporto di copertura 27,8 >12,5%.
Indice di densità territoriale 1,03 mc./mq. <1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie. Il progettista subordina la previsione di zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzione e di adozione.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
8)  Zone C2 (contrade Platamone, Paceco)
L'Assessorato condivide la z.t.o. proposta a condizione che venga certificata dal comune l'avvenuta sanatoria edilizia o la concreta ammissibilità della stessa per i fabbricati abusivi ricadenti all'interno della stessa.
Il progettista condivide la proposta dell'Assessorato e pertanto "Il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione".
Parere dell'unità operativa 3.3:
Non si condivide la zona omogenea proposta considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
NUBIA
9) Zona B1
Comprende diverse aree edificate e consolidate localizzate lungo la via Garibaldi e la via Libertà, fornite di urbanizzazioni primarie. In parte in attuazione del programma di fabbricazione e in parte dovute a processi di espansione dell'abitato.
Il comune non comprende perché nel parere a pag. 15 queste aree vengono definite "zona satura".
Rapporto di copertura 28,9 al 38% >12,5%.
Indice di densità territoriale 1,25 a 1, mc./mq. <1,5.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si riconferma il parere dell'unità operativa considerato che il comune non certifica l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti negli ambiti di riferimento.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
10) Zone B2
Comprende diversi ambiti periferici edificati localizzati lungo la via Libertà, forniti di urbanizzazioni primarie. In parte in attuazione del programma di fabbricazione e in parte dovuti a processi di espansione dell'abitato.
Rapporto di copertura 27,87 >12,5%.
Indice di densità territoriale 1,03 mc./mq. <1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie. Il progettista subordina la previsione di zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzione e di adozione.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
11)  Zona B3 (Borgo Piacentino Nubia)
Comprende ambiti edificati sorte in prevalenza in attuazione del P.d.F. localizzate lungo la via Dante Alighieri nella località denominata Borgo Piacentino.
Rapporto di copertura 22,9 al 29,4% >12,5%.
Indice di densità territoriale 0,85 mc./mq. a 1,18  <1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie. Il progettista subordina la previsione di zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzione e di adozione.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
12)  B4 insediamenti abusivi Nubia
Comprende diversi nuclei sorti al di fuori del p.d.f che sembrano avere almeno in parte le caratteristiche di insediamenti stagionali.
Rapporto di copertura 22,9 al 29,4 >12,5%.
Indice di densità territoriale 0,80 a 1,18 mc./mq.  <1,5 le aree sono fittamente edificate e servite da urbanizzazioni primarie.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie. Il progettista subordina la previsione di zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzione e di adozione.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
13)  B3 Borgo Piacentino Nubia
Comprende diverse aree periferiche edificate, localizzate lungo la via Dante Alighieri, fornite di urbanizzazioni primarie. In parte in attuazione del programma di fabbricazione e in parte dovuti a processi di espansione dell'abitato.
Rapporto di copertura 27,87 >12,5%.
Indice di densità territoriale 1,03 mc./mq. <1,5.
Il comune ribadisce che comprende diversi nuclei sorti al di fuori del p.d.f. che sembrano avere almeno in parte le caratteristiche di insediamenti stagionali.
Rapporto di copertura 22,9 al 29,4 >12,5%.
Indice di densità territoriale 0,80 a 1,18 mc./mq.<1,5 le aree sono fittamente edificate e servite da urbanizzazioni primarie. Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano le quantità fissate dal decreto. La zona è servita dalle urbanizzazioni primarie. Il progettista subordina la previsione di zona a quanto appresso: "il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia e l'ammissibilità della stessa." Quanto richiesto viene recepito dal comune con la delibera di controdeduzione e di adozione.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa considerato che il comune non produce sufficienti motivazioni per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento affinché possa essere condivisa la proposta zona omogenea.
Non si può condividere infatti la classificazione proposta della z.t.o., individuata integrando fabbricati abusivi non legittimati e pertanto non rispondente ai requisiti (indice di densità fondiario e rapporto di copertura) previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
13)  Zona C3 residenziale stagionale Nubia
Il comune ripropone la zonizzazione prevista e chiede che venga in alternativa individuata una zonizzazione alternativa diversa dal verde agricolo indicato con il parere dell'ufficio.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'ufficio.
14)  Zona C4 alberghi Nubia
Il comune chiede la conferma delle zone C4 al fine di consentire lo sviluppo turistico della zona di particolare pregio e in modo da evitare la realizzazione di depositi, capannoni, magazzini, ecc.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si ribadisce il parere dell'ufficio.
15)  Zona C5 campeggio Nubia
Il comune condivide la prescrizione dell'ufficio di inserire la destinazione turistico-alberghiera tra le previsioni.
Parere dell'unità operativa:
Si ribadisce il parere dell'ufficio.
DATTILO
16) Zona B1 frazione Dattilo
Comprende ambiti edificati in gran parte saturi sorte in prevalenza in attuazione del P.d.F. localizzate lungo le vie ortogonali tra loro, G. Garibaldi che si prolunga in via A. Scuderi e via Libertà.
Rapporto di copertura 27,2% al 37,7% >12,5%.
Indice di densità territoriale 1,23 mc./mq. a 1,58<1,5.
Il comune chiede che venga mantenuta la previsione di zona B considerato che gli indici rispettano quasi le quantità fissate dal decreto.
Parere dell'unità operativa:
Si ribadisce il parere dell'unità operativa, considerato che il comune non produce sufficiente documentazione per certificare in modo adeguato l'avvenuta sanatoria o la concreta ammissibilità della stessa per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento.
Inoltre gli indici stabiliti dal decreto interministeriale n. 1444/68 sono stati computati tenendo conto anche dei fabbricati realizzati abusivamente.
17)  Zona C1 (Dattilo)
Piccoli ambiti di modeste dimensioni adiacenti alle zone edificate suddivisi in C1 (edilizia residenziale privata) e C1P (edilizia pubblica).
Possono comprendere edifici storici di tipo rurale di modeste dimensioni all'interno delle zone residenziali. Possono essere inglobati in tali zone elementi architettonici di pregio di cui è vietata la demolizione.
Il comune accoglie parzialmente il parere dell'ufficio che "condivide la zona C1P mentre le restanti vanno riclassificate, nella considerazione che già il completamento delle zone B1 può soddisfare a sufficienza le modeste necessità insediative della frazione rurale." E propone di mantenere come zona "C1 quelle che prospettano su via 1° Maggio, sul prolungamento della via Libertà e sulla strada Baglio Vecchio Tali".
Parere dell'unità operativa:
Si ribadisce il parere dell'ufficio.
18)  Zona C2 (Dattilo Soprano)
Nucleo di abitazioni rurali sorto lungo la strada comunale Paceco-Dattilo individuata come zona di espansione residenziale del P. di F.
Il comune non condivide la riclassificazione a Z.T.O. verde agricolo E prescrizione ritenuta non motivata e ripropone la classificazione C2 in quanto zona già definita dal programma di fabbricazione ancora non attuata.
Parere dell'unità operativa:
Si accoglie considerato che il comune ripropone la classificazione C2 in quanto zona già definita dal programma di fabbricazione.
19)  Infrastrutture
Il comune ripropone nuovamente la doppia carreggiata, via Garibaldi a Nubia, e in quanto detta previsione costituisce un asse attrezzato. Si fa inoltre notare che i relativi parcheggi e verde pubblico concorrono alla formazione degli standards e che la pista ciclabile prevista al centro del raddoppio si connette con un ulteriore pista ciclabile che si inoltra verso la riserva.
Parere dell'unità operativa:
Si ribadisce il parere dell'ufficio.
20)  Considerazioni del progettista
Non si ritiene di dover sopprimere come richiesto dal comune al fine di perseguire chiarezza nel diritto.., la frase a pag. 23 del parere dell'ufficio che si riporta: "Conseguentemente, pur condividendo l'impostazione complessiva della zonizzazione (salvo talune eccezioni nelle frazioni di Nubia e di Dattilo), si è ritenuto di dover fissare alcune prescrizioni limitative degli indici fondiari".
Le prescrizioni limitative si riferiscono alla "proposta" riclassificazione di tutte le zone e sottozone B di previsione del piano regolatore generale come da elenco riportato nelle relative norme di attuazione, ad eccezione di quelle integralmente accolte dall'unità operativa con il parere n. 25/2005.
21)  Emendamenti di carattere regolamentare
Si riferiscono a modifiche delle norme di attuazione e del regolamento edilizio inserite con gli emendamenti d.c.c. n. 131/04.
a) Regolamento edilizio proposte di modifica condivise dalla progettista.
Parere dell'unità operativa:
Si conferma il parere dell'Assessorato.
b) Norme di attuazione il comune chiede che il contenuto delle norme di attuazione:
-  art. 10 (contenuto dei piani di recupero);
-  art. 15 (A, centro storico);
-  art. 15bis, (B0, centro storico);
vengano mantenuti come proposti dal progettista nel piano adottato.
Parere dell'unità operativa:
Si riconferma il parere dell'Assessorato.
c)  Art. 35 delle norme di attuazione zona B2 (Baglio Vecchio Dattilo).
Parere dell'unità operativa:
Si riconferma il parere dell'Assessorato.
22)  Relativamente alle ulteriori controdeduzioni al parere dell'unità operativa 3.3 n. 25/2005.
1)  pagina 1, paragrafo n piano regolatore generale e programmazione economica, terzo capoverso.
Si prende atto che la popolazione di Paceco è inferiore a 15.000 abitanti e pertanto non è obbligata al piani per l'edilizia economica e popolare.
Parere dell'unità operativa 3.3:
Si condivide.
2) pagina 9, primo paragrafo.
Il comune chiede che venga cassato il paragrafo con il quale si prescrive che gli interventi in zone E1 che non ricadono nell'elenco dei beni isolati non devono essere soggetti al parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani in quanto né le norme di attuazione né il regolamento edilizio del piano regolatore generale in esame lo prescrivono.
Parere dell'unità operativa:
Si riconferma il parere dell'ufficio che meglio esplicita la disposizione contenuta nella norma di attuazione di riferimento.
3) pagina 10, primo paragrafo.
Il comune chiede di cassare la frase che prescrive l'esclusione dell'art. 20, lett. d, interventi di ristrutturazione, per gli interventi ricadenti nella zona A.
Parere dell'unità operativa:
Si ribadisce il parere dell'ufficio.
4)  pagina 10, ottavo capoverso.
Si chiede di cassare il capoverso in relazione alla controdeduzione della progettista al piano regolatore generale.
Parere dell'unità operativa:
Non si condivide, in relazione al presente parere.
5)  pagina 11 e seguenti zone B.
Non si condividono in relazione al presente parere e al parere dell'unità operativa n. 25/2005.
6)  pagina 13 e seguenti zone C1 di Dattilo.
Il comune condivide la proposta del progettista che vengano mantenute almeno in parte le zone omogenee e integra la proposta chiedendo di non declassare a zona E le previste zone C1.
Parere dell'unità operativa:
Si conferma il parere dell'ufficio.
Osservazioni e Opposizioni
-  Opposizione n. 36 Adragna V.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica accoglie l'opposizione dove l'unità operativa non si era espressa per errore di trascrizione.
Parere dell'unità operativa:
Si condivide il parere dell'Assessorato.
-  Opposizione n. 110.
Va accolta in relazione al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto le aree individuate dal progettista come verde privato concorrono a determinare l'attribuzione di volumetria. Il comune accoglie.
Parere dell'unità operativa:
Accolta. Si condivide il parere del consiglio regionale dell'urbanistica e del comune.
Osservazioni pervenute in Assessorato e già esaminate nn. 52, 6, 26, 27.
Parere dell'unità operativa:
Si ribadisce il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica in relazione al parere dell'unità operativa.
-  Osservazione ditta Maltese Vita.
Il comune accoglie in relazione alle particolari circostanze evidenziate e propone di eliminare metà del tratto della strada del piano regolatore generale (che sbocca sul cortile Asaro).
Parere dell'unità operativa:
Accolta. Si condividono le controdeduzioni del comune.
Fermo restando che:
L'accoglibilità o meno di tutte le osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e le osservazioni pervenute nei termini e fuori termine al piano regolatore in esame ricadenti in aree non condivise da questo Assessorato dovranno essere ritenute non accolte in relazione al parere dell'Assessorato, reso con provvedimento dirigenziale notificato con prot. n. 21406 del 16 marzo 2007 e al presente parere.
Le restanti opposizioni o osservazioni erroneamente riportate da questo Assessorato nella tavola sinottica allegata al parere n. 25/2005 e riportate nella tabella allegata con la quale il comune controdeduce ai pareri dell'ufficio e del Consiglio regionale dell'urbanistica, ricadenti all'interno delle parti condivise da questo Assessorato, sono da ritenersi accolte o non accolte in adesione a quanto sopra e a quanto riportato nella stessa tabella sotto la voce controdeduzioni.
Per quanto sopra esposto, si rileva che le controdeduzioni formulate dal comune di Paceco con la delibera n. 52/2007 risultano non condivisibili in quanto basate su soluzioni tecniche già motivatamente disattese nel parere di questa unità operativa n. 25/2005 o nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 627/2006 o sulla richiesta di modifiche sostanziali al piano inammissibili dopo la fase di adozione e pubblicazione.
Inoltre non sono accoglibili le motivazioni addotte dal comune considerato che viene a mancare il presupposto indicato dalla progettista che subordina la classificazione omogenea proposta per le zone e sottozone B a quanto appresso: "Il comune è onerato a produrre la necessaria attestazione dell'avvenuta sanatoria edilizia o la concreta ammissibilità della stessa" per tutti fabbricati abusivi inseriti nell'ambito di riferimento.
Si propone pertanto di procedere all'emissione del decreto di approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Paceco con le modifiche d'ufficio evidenziate nel parere favorevole con prescrizioni di questa unità operativa 3.3 n. 25 del 31 dicembre 2005, come condiviso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 627 del 27 luglio 2006, modificato e integrato con la nota di notifica al comune di Paceco a firma del decreto n. 21406 del 16 marzo 2007.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 623 del 27 luglio 2006, modificato e integrato con la dirigenziale di notifica n. 21406 del 16 marzo 2007 ed altresì di dover condividere, quale parere ai fini dell'approvazione del piano in argomento, il contenuto della citata proposta dell'unità operativa 3.3/D.R.U. n. 4 del 9 luglio 2007;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 623 del 27 luglio 2006, come condiviso con la nota dirigenziale n. 21406 del 16 marzo 2007, ed il parere n. 4 del 9 luglio 2007, reso dall'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato, nonché con le raccomandazioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Trapani in premessa richiamata, è approvato il piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del comune di Paceco, adottato con delibera del commissario ad acta n. 56 del 19 aprile 2003 e successiva delibera consiliare di presa d'atto degli elaborati n. 131 dell'8 luglio 2004.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 623 del 27 luglio 2006, come condiviso con la nota dirigenziale n. 21406 del 16 marzo 2007 e nel parere n. 4 del 9 luglio 2007, reso dall'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 25 del 30 dicembre 2005, resa dall'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato, con allegate scheda programmazione commerciale e scheda valutazione delle osservazioni ed opposizioni;
 2)  nota prot. n. 12 del 7 marzo 2006 integrativa della proposta di parere n. 25/2005 resa dall'unità operativa 3.3/D.R.U.;
 3)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 623 del 27 luglio 2006;
 4)  nota dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prot. n. 21406 del 16 marzo 2007, di notifica voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 623/2006;
 5)  parere n. 4 del 9 luglio 2007, reso dall'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato;
 6)  delibera commissariale n. 56 del 19 maggio 2003;
 7)  delibera consiliare n. 131 dell'8 luglio 2004;
 8)  delibera consiliare n. 73 del 26 maggio 2005;
 9)  delibera consiliare n. 75 del 30 maggio 2005;
10)  delibera consiliare n. 77 del 7 giugno 2005;
11)  delibera consiliare n. 80 dell'8 giugno 2005;
12)  delibera consiliare n. 82 del 14 giugno 2005;
13)  delibera consiliare n. 52 del 10 aprile 2007;
Elaborati di piano di cui alla delibera C.C. n. 131 dell'8 luglio 2004 di presa d'atto degli elaborati grafici di P.R.G., P.E. e R.E. in esecuzione alla delibera commissariale di adozione n. 56 del 19 maggio 2003:
14)  elab.  1B - relazione; 
15)  elab.  2B - norme tecniche di attuazione; 
16)  elab.  3B - regolamento edilizio; 
17)  tav.   4 - inquadramento territoriale - 1:25.000; 
18)  tav.   5.0B - il territorio. Analisi dello stato di fatto e regime dei vincoli. Legenda; 
19)  tav.   5.1b - il territorio. Analisi dello stato di fatto e regime dei vincoli. Nubia - Paceco (1:10.000); 
20)  tav.   5.2B - il territorio. Analisi dello stato di fatto e regime dei vincoli. Dattilo (1:10.000); 
21)  tav.   5.3B - il territorio. Analisi dello stato di fatto e regime dei vincoli. Siggiare (1:10.000); 
22. tav.   6.0 - l'ambito urbano. Analisi dello stato di fatto e regime dei vincoli. Legenda; 
23. tav.   6.1B - l'ambito urbano. Paceco ovest. Analisi dello stato di fatto e regime dei vincoli (1:2.000); 
24)  tav.   6.2b - l'ambito urbano. Paceco est. Analisi dello stato di fatto e regime dei vincoli (1:2.000); 
25)  tav.   6.3B - l'ambito urbano. Nubia ovest. Analisi dello stato di fatto e regime dei vincoli (1:2.000); 
26)  tav.   6.4 - l'ambito urbano. Nubia est. Analisi dello stato di fatto e regime dei vincoli (1:2.000); 
27)  tav.   6.5B - l'ambito urbano. Dattilo. Analisi dello stato di fatto e regime dei vincoli (1:2.000); 
28)  tav.   7 - formazione e sviluppo del centro storico (1:1.000); 
29)  tav.   8.0B - il territorio. Progetto e regime dei vincoli. Legenda; 
30)  tav.   8.1B - il territorio. Nubia Paceco. Progetto e regime dei vincoli (1:10.000); 
31)  tav.   8.2B - il territorio. Dattilo. Progetto e regime dei vincoli. Legenda (1:10.000); 
32)  tav.   8.3B - il territorio. Siggiare. Progetto e regime dei vincoli. Legenda (1:10.000); 
33)  tav.   9.0B - l'ambito urbano. Paceco. Progetto e regime dei vincoli. Legenda (1:2.000); 
34)  tav.   9.1B - l'ambito urbano. Paceco ovest. Progetto e regime dei vincoli (1:2.000); 
35)  tav.   9.2B - l'ambito urbano. Paceco est. Progetto e regime dei vincoli (1:2.000); 
36)  tav.  10.0B - l'ambito urbano. Nubia. Progetto e regime dei vincoli. Legenda; 
37)  tav.  10.1B - l'ambito urbano. Nubia ovest. Progetto e regime dei vincoli (1:2.000); 
38)  tav.  10.2B - l'ambito urbano. Nubia est. Progetto e regime dei vincoli (1:2.000); 
39)  tav.  11.0B - l'ambito urbano. Dattilo. Progetto e regime dei vincoli. Legenda; 
40)  tav.  11.1B - l'ambito urbano. Dattilo. Progetto e regime dei vincoli (1:2.000); 
41)  tav.  12 - vedute prospettiche; 

Prescrizioni esecutive - Zona D/1:
42)  elab.  1 - norme tecniche di attuazione; 
43)  tav.  2 - planimetria generale, stralcio piano regolatore generale (1:2.000); 
44)  tav.  3 - progetto di lottizzazione su mappa catastale (1:2.000); 
45)  tav.  4 - planimetria di progetto, schema planivolumetrico (1:1.000); 
46)  tav.  5 - planimetria quotata di progetto (1:1000); 
47)  tav.  6 - abaco principale accorpamenti (1:500); 
48)  tav.  7 - profili regolatori altimetrici sulle vie principali (1:200 - 1:500); 
49)  tav.  8 - planimetria di progetto. Rete idrica e fognaria (1:1.000); 
50)  tav.  9 - planimetria di progetto. Rete telefonica (1:1000);  
51)  tav.  10 - planimetria di progetto. Rete elettrica, rete pubblica illuminazione (1:1.000); 
52)  tav.  11 - planimetria di progetto. Rete gas metano (1:1.000); 
53)  tav.  12 - sezioni stradali tipo di progetto (1:50); 
54)  tav.  13 - piano particellare di esproprio (1:2.000); 
55)  tav.  14 - costo delle op. di urb. primaria e di quelle da espropriare per le opere di urbanizzazione; 
56)  elab.  15 - relazione illustrativa; 

Studio geologico del piano regolatore generale:
57)  relazione;
58)  carta geologica tav. 1 Paceco - Nubia (1:10.000);
59)  carta geologica tav. 2 Dattilo (1:10.000);
60)  carta geologica tav. 3 Siggiare (1:10.000);
61)  carta idrogeologica tav. 1 Paceco-Nubia (1:10.000);
62)  carta idrogeologica tav. 2 Dattilo (1:10.000);
63)  carta idrogeologica tav. 3 Siggiare (1:10.000);
64)  carta geomorfologica tav. 1 Paceco - Nubia (1:10.000);
65)  carta geomorfologica tav. 2 Dattilo (1:10.000);
66)  carta geomorfologica tav. 3 Siggiare (1:10.000);
67)  carta della pericolosità geologica tav. 1 Paceco - Nubia (1:10.000);
68)  carta della pericolosità geologica tav. 2 Dattilo (1:10.000);
69)  carta della pericolosità geologica tav. 3 Siggiare (1:10.000);
Studio geologico - tecnico delle aree soggette alle prescrizioni esecutive:
70)  relazione geologica
Studio agricolo - forestale:
71)  tav.  1 - carta delle unità di paesaggio (1:25.000); 
72)  tav.  2 - unità di paesaggio - relazione; 
73)  tav.  3 - carta delle aree interessate da coltivazioni agricole forestali (1:10.000) - aggiornata; 
74)  tav.  3.1 - carta morfologica (1:10.000); 
75)  tav.  3.2 - carta della vegetazione e dell'uso del suolo (1:10.000); 
76)  tav.  3.3 - carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura (1:10.000); 
77)  tav.  4 - relazione; 

Studio agricolo - forestale aggiornato ai sensi della legge regionale n. 16/96:
78)  relazione e documentazione fotografica;
79)  carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo-forestali (1:10.000);
Studio agricolo - forestale aggiornato ai sensi della legge regionale n. 13/99:
80)  relazione;
81)  carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo-forestali (1:10.000);
82)  carta dei boschi (1:10.000).

Art.  4

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art.  5

Il comune di Paceco dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2007.
  LIBASSI 

(2007.44.3123)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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