REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
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DECRETO 24 ottobre 2007.
Riduzione del 5% dei fondi destinati all'erogazione delle attività accessorie di cui al punto D.1.4 del Piano di rientro del sistema sanitario regionale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. e i.;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nel marzo 2005;
Viste le disposizioni nazionali concernenti l'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria nazionale per l'anno 2007);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007";
Considerato che le ultime leggi finanziarie, in linea con i limiti posti alle dinamiche di crescita della finanza pubblica, hanno previsto rigorose misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo a quella per il personale che risulta assorbire una percentuale sempre maggiore dei relativi bilanci;
Preso atto che le misure di contenimento delle spese per il personale sono state realizzate sia attraverso una limitazione delle assunzioni e/o comunque con un limitato uso del turn-over, sia attraverso il raffreddamento della spesa di parte variabile degli emolumenti al personale scaturente da prestazioni lavorative accessorie, restando intangibile il trattamento economico fondamentale;
Rilevato che, negli ultimi anni, la spesa per il personale del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dei recenti incrementi previsti dai CC.CC.NN.L. che hanno comportato oneri in genere superiori a quelli inizialmente preventivati, risulta essere eccedente ai tetti di spesa fissati dalle norme finanziarie nazionali che prevedono, altresì, l'obbligo per le regioni di rientrare entro i limiti stabiliti;
Considerato che la Regione è intervenuta sulla spesa per il personale adottando una serie di misure di contenimento della medesima, ivi compreso la circolare n. 436 del 13 febbraio 2007, con la quale è stata disposta nei confronti delle aziende sanitarie, la sospensione delle procedure autonome di assunzione del personale, attribuendo a specifica valutazione regionale la verifica delle effettive esigenze aziendali connesse alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che potevano essere oggetto di autorizzazione, peraltro in stretta connessione con la disponibilità di organico e la capacità finanziaria aziendale;
Visto l'Accordo intervenuto in data 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e il Presidente della Regione siciliana concernente l'approvazione del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione del sistema sanitario regionale;
Considerato che dalla stipula del citato Accordo e del relativo Piano di rientro, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007, scaturiscono tutta una serie di interventi di contenimento della spesa delle aziende sanitarie, tra cui anche quella concernente l'obiettivo operativo di cui al punto D. 1.4 "Riduzione del 5% dei fondi destinati all'erogazione delle attività accessorie (particolari situazioni di disagio, straordinario, incentivazione e risultato)";
Considerato che la misura prevista, in via generale, relativamente al punto D.1.4 va attuata, da parte delle aziende attraverso l'utilizzazione di opportuni criteri e priorità sugli istituti contrattuali da garantire prioritariamente in relazione alla loro positiva incidenza sull'efficienza aziendale;
Preso atto che in sede di riunione con le organizzazioni confederali e con quelle delle categorie mediche relativamente al punto D.1.2 (Blocco turn-over) si è convenuto di definire, entro un termine prefissato, un percorso congiunto tra Amministrazione e OO.SS. al fine di elaborare specificatamente le priorità operative e temporali ed i criteri relativamente ai quali le aziende dovranno attuare la misura prevista con valutazione degli ambiti di praticabilità delle penalizzazioni al fine di salvaguardare gli indispensabili settori e tipologie di assistenza, soprattutto per quelle ad alta complessità, all'interno del turn-over aziendale autorizzato e nei limiti della citata misura D.1.2, per consentirne la valutazione;
Ritenuto, per l'effetto, di attribuire all'apposito tavolo tecnico congiunto Amministrazione/OO.SS., istituito per la definizione dei criteri e delle priorità di cui al punto D.1.2, ed entro il termine ad esso assegnato, anche quelle operative e temporali concernenti l'attuazione della misura di cui al punto D.1.4;
Ritenuto, per l'effetto, di dovere impartire alle aziende sanitarie disposizioni di limitare l'erogazione fino all'importo del 95% dei fondi contrattuali destinati allo svolgimento di attività accessorie, anche attraverso l'adozione di misure di contenimento di quelle prestazioni che prevedono tali tipologie di indennità, sulla base della direttiva regionale che sarà all'uopo emanata acquisito l'esito del tavolo tecnico congiunto Amministrazione/OO.SS. di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

Nelle aziende sanitarie della Regione siciliana, in attuazione delle limitazioni di cui al punto D.1.4 del Piano di rientro del sistema sanitario regionale, è disposta l'autorizzazione all'erogazione fino al limite del 95% dell'importo dei fondi contrattuali destinati allo svolgimento di attività accessorie, anche attraverso l'adozione di misure di contenimento di quelle prestazioni che prevedono tali tipologie di indennità, sulla base di criteri predefiniti dalla Regione.

Art. 2

Nella considerazione che la misura prevista in via generale dal citato punto D.1.4 va attuata dalle aziende attraverso l'utilizzazione di criteri e priorità prefissati dalla Regione, entro 30 giorni dalla data del presente decreto, sarà emanata apposita direttiva assessoriale che, tenendo conto degli esiti dell'apposito tavolo tecnico congiunto Amministrazione/OO.SS. all'uopo istituito, definisca le priorità operative e temporali ed i criteri relativamente ai quali le aziende dovranno attuare la misura prevista.

Art. 3

E' fatto obbligo agli enti di cui sopra di provvedere, entro giorni 15 dalla data di notifica della direttiva assessoriale di cui all'art. 2, a deliberare i necessari provvedimenti che individuino l'ammontare dei fondi erogabili, rideterminati ai sensi dell'art. 1), sui fondi già previsti per il corrente anno e certificati dal collegio sindacale, con obbligo di trasmissione dei relativi atti deliberativi a questo Assessorato.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 24 ottobre 2007.
  LAGALLA 

(2007.45.3208)102*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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