REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
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DECRETO 18 ottobre 2007.
Tariffe massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura per acuti, per le prestazioni di riabilitazione e di lungodegenza.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, così come modificati dal decreto legislativo n. 229/99;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994 "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera;
Visto il decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 24 dicembre 1994, con il quale sono state determinate le tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il decreto n. 17273 del 7 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 62 del 2 dicembre 1995, con il quale sono state determinate le tariffe regionali per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private del servizio sanitario regionale;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997, con il quale sono state aggiornate le tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera previste dal decreto ministeriale 14 dicembre 1994;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2002, con il quale sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza;
Visto il decreto n. 878 del 12 giugno 2002, con il quale sono state aggiornate le tariffe e classificate in fasce le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del S.S.R., che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il decreto n. 176 del 18 febbraio 2003, con il quale sono state rideterminate le tariffe relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario, di ricovero diurno e di riabilitazione ospedaliera;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2005, che ha disposto, per uniformare i sistemi di classificazione su tutto il territorio nazionale:
-  di codificare le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, utilizzando la classificazione ICD9-CM versione italiana 2002;
-  di adottare la versione 19.0 del sistema di classificazione delle prestazioni D.R.G., al fine della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il decreto n. 6845 del 30 novembre 2005, con il quale è stato disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2006 nella Regione siciliana, l'utilizzo della versione 19ª ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il decreto n. 8317 del 10 luglio 2006, con il quale, nelle more di definire in sede di riunioni della Conferenza Stato-regioni i contenuti del nuovo patto di stabilità riguardante il servizio sanitario nazionale ed il relativo sistema di finanziamento, è stata sospesa l'efficacia del precedente decreto n. 7767 del 20 aprile 2006;
Preso atto del nuovo Patto per la salute tra lo Stato e le regioni del 28 settembre 2006, finalizzato al mantenimento dell'equilibrio della spesa sanitaria all'interno della compatibilità della finanza pubblica e delle conseguenziali indicazioni previste nel Piano di rientro 2007-2009 della Regione siciliana;
Considerato che il "Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009" stipulato il 31 luglio 2007 prevede l'applicazione, nell'ambito della Regione siciliana, del decreto del Ministro della salute emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 12 settembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, che ha provveduto alla ricognizione dei provvedimenti regionali in materia di remunerazione delle prestazioni assistenziali;
Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale sopra citato, che fissa le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera a carico del S.S.N.;
Ravvisata la necessità di recepire integralmente il contenuto dell'art. 2 del decreto Ministeriale salute del 12 settembre 2006 applicando le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero erogate dalle strutture sanitarie siciliane;
Ritenuto, pertanto, che le tariffe massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura per acuti, per le prestazioni di riabilitazione e lungodegenza sono quelle previste dall'art. 2, commi da 1 a 4, del decreto Ministeriale salute 12 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, recepite con il presente decreto nell'allegata tabella A che fa parte integrante del presente decreto;
Ritenuto che nella Regione siciliana si applicheranno, a decorrere dall'1 ottobre 2007, a tutte le strutture che erogano prestazioni di ricovero in regime di ricovero ordinario e diurno, includendo nel ricovero diurno il ricovero di tipo medico, per motivi diagnostico-terapeutici, e le attività di day-surgery e di one day-surgery, le tariffe di cui al citato allegato A;
Ritenuto inoltre che:
-  la tariffa dei D.R.G. chirurgici prodotti in regime di ricovero diurno - in attività sia di "day-surgery" che di "one day-surgery" - nonché quelle relative ai D.R.G. medici 124, 125 e 323 trovano la loro valorizzazione complessiva nella colonna "Ricoveri diurni - chirurgici". Tale remunerazione esclude alcuni D.R.G. chirurgici non erogabili in regime di ricovero diurno;
-  la tariffa dei D.R.G. medici (esclusi i D.R.G. 124, 125 e 323) prodotti in regime di ricovero diurno corrisponde alla valorizzazione di un accesso giornaliero, pertanto la tariffa complessiva all'atto della dimissione per paziente sarà il risultato della seguente formula [Valorizzazione, D.R.G. specifica, indicata nella colonna "Ricoveri diurni - medici (per accesso)" moltiplicato per il numero di accessi complessivi];
-  la tariffa dei D.R.G. prodotti dalle unità operative di riabilitazione ospedaliera (individuate con il codice disciplina 56 "Recupero e riabilitazione funzionale", 28 "Unità spinale" e 75 "Neuro-riabilitazione") e di lungodegenza ospedaliera (individuate con il codice disciplina 60), riportata nelle colonne rispettivamente "Riabilitazione" e "Lungodegenza", corrisponde alla valorizzazione di una giornata di ricovero, pertanto la tariffa complessiva all'atto della dimissione per paziente sarà il risultato della seguente formula: Valorizzazione, D.R.G. specifica, indicata nella colonna "Riabilitazione" - o "Lungodegenza" - moltiplicato per il numero di giornate di degenza complessive - con le riduzioni:
-  per i D.R.G. prodotti dalle unità operative di riabilitazione ospedaliera, in caso di ricoveri superiori a sessanta giorni nella disciplina individuata dal decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 con codice 56 "Recupero e riabilitazione funzionale", la remunerazione massima da corrispondere oltre il sessantesimo giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 40%. Tale riduzione non si applica ai ricoveri superiori ai sessanta giorni nelle discipline individuate dai codici 28 "Unità spinale"e 75 "Neuro-riabilitazione";
-  per i D.R.G. prodotti dalle unità operative di lungodegenza ospedaliera (codice disciplina 60), in caso di ricoveri con degenza superiore a sessanta giorni, la remunerazione massima da corrispondere oltre il sessantesimo giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 30%.
Con successivo provvedimento si identificheranno le unità operative e le tariffe diversificate in relazione agli specifici M.D.C.;
-  la tariffa relativa alle unità operative "Hospice"/ Cure palliative, in attuazione del Piano di rientro 2007-2009 che prevede il trasferimento delle strutture al territorio, sarà determinata in base a quanto previsto dai provvedimenti nazionali;
-  le tariffe delle case di cura preaccreditate di cui alla fascia "F" del decreto n. 878/2002, nelle more del provvedimento generale di riclassificazione per fasce di tutte le strutture sanitarie, sono rimodulate, a seguito di negoziazione intervenuta, e in esito alle economie per le medesime scaturenti dal decreto n. 2229/07, con l'abbattimento del 3% in via transitoria fino a nuovo provvedimento;
Ritenuto, altresì, di determinare quanto segue:
a) Applicazione di endoprotesi
Nei casi in cui sulla S.D.O. vengano segnalati determinati codici si dovrà integrare la tariffa D.R.G. di una quota per il riconoscimento economico dell'attività protesica:
1)  protesi cocleari: (codice d'intervento 20.96 o 20.97 o 20.98) tariffa aggiuntiva E 21.474,28 (presso le strutture formalmente autorizzate);
2)  stimolatore cerebrale (codice d'intervento 02.93 associato a diagnosi in qualsiasi posizione 332.0) tariffa aggiuntiva E 16.010,16 (presso le strutture formalmente autorizzate).
Con successivo provvedimento, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, analogamente a quanto effettuato da altre regioni, si identificheranno:
-  le strutture abilitate ad applicare protesi, endoprotesi o altro materiale impiantabile biologico e non, documentalmente contabilizzato e comunque sulla scorta del prezzo fissato in sede regionale;
-  le tariffe applicabili ai D.R.G.s specifici nonché i codici di intervento associato al fine di garantire l'equilibrio economico della stessa con i costi.
b) Trapianto multiviscerale
Se coesistono gli interventi 45.63 e 46.99 e 45.8 associati ad almeno uno dei seguenti codici di intervento 43.99 o 50.59 o 52.83, la tariffa specifica è di E 236.795,00.
c) Trapianto di intestino isolato
Se coesistono gli interventi 45.63 e 46.99 e 45.8 e in diagnosi secondaria V42.8 associati ai D.R.G. 148 o 149, la tariffa specifica è di E 164.233,00;
Ritenuto, infine, che ogni prescrizione in contrasto con quanto previsto dal presente decreto è da considerarsi abrogata, ed ogni norma convenzionale o contrattuale deve essere automaticamente ricondotta nei limiti tariffari del presente decreto ovvero a condizioni, negoziate con i singoli operatori, più favorevoli, e per l'effetto si intende superato il decreto n. 1580 del 26 luglio 2007, oggetto di provvedimento di ritiro;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa specificato, in attuazione del "Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009" che prevede l'applicazione, nell'ambito della Regione siciliana, del decreto del Ministro della salute emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 12 settembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, le tariffe massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura per acuti, per le prestazioni di riabilitazione e lungodegenza sono quelle previste dall'art. 2, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale salute 12 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, recepite con il presente decreto nell'allegata tabella A che fa parte integrante del presente decreto e a cui si fa riferimento negli articoli successivi.

Art. 2

Le tariffe di cui all'articolo 1 del presente decreto si applicheranno, a decorrere dall'1 ottobre 2007, a tutte le strutture che erogano prestazioni di ricovero in regime di ricovero ordinario e diurno, includendo nel ricovero diurno il ricovero di tipo medico, per motivi diagnostico-terapeutici, e le attività di day-surgery e di one day-surgery, le tariffe di cui al citato allegato A.

Art. 3

La tariffa dei D.R.G. chirurgici prodotti in regime di ricovero diurno - in attività sia di "day-surgery" che di "one day-surgery" - nonché quelle relative ai D.R.G. medici 124, 125 e 323 trovano la loro valorizzazione complessiva nella colonna "Ricoveri diurni - chirurgici". Tale remunerazione esclude alcuni D.R.G. chirurgici non erogabili in regime di ricovero diurno.

Art. 4

La tariffa dei D.R.G. medici (esclusi i D.R.G. 124, 125 e 323), prodotti in regime di ricovero diurno, corrisponde alla valorizzazione di un accesso giornaliero, pertanto la tariffa complessiva all'atto della dimissione per paziente sarà il risultato della seguente formula [Valorizzazione, D.R.G. specifica, indicata nella colonna "Ricoveri diurni - medici (per accesso)" moltiplicato per il numero di accessi complessivi].

Art. 5

La tariffa dei D.R.G. prodotti dalle unità operative di riabilitazione ospedaliera (individuate con il codice disciplina 56 "Recupero e riabilitazione funzionale", 28 "Unità spinale" e 75 "Neuro-riabilitazione") e di lungodegenza ospedaliera (individuate con il codice disciplina 60), riportata nelle colonne rispettivamente "Riabilitazione" e "Lungodegenza", corrisponde alla valorizzazione di una giornata di ricovero, pertanto la tariffa complessiva all'atto della dimissione per paziente sarà il risultato della seguente formula: Valorizzazione, D.R.G. specifica, indicata nella colonna "Riabilitazione" - o "Lungodegenza" - moltiplicato per il numero di giornate di degenza complessive - con le riduzioni:
-  per i D.R.G. prodotti dalle unità operative di riabilitazione ospedaliera, in caso di ricoveri superiori a sessanta giorni nella disciplina individuata dal decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 con codice 56 "Recupero e riabilitazione funzionale", la remunerazione massima da corrispondere oltre il sessantesimo giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 40%. Tale riduzione non si applica ai ricoveri superiori ai sessanta giorni nelle discipline individuate dai codici 28 "Unità spinale"e 75 "Neuro-riabilitazione";
-  per i D.R.G. prodotti dalle unità operative di lungodegenza ospedaliera (codice disciplina 60), in caso di ricoveri con degenza superiore a sessanta giorni, la remunerazione massima da corrispondere oltre il sessantesimo giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 30%.
Con successivo provvedimento si identificheranno le unità operative e le tariffe diversificate in relazione agli specifici MDC.
La tariffa relativa alle unità operative "Hospice"/Cure palliative, in attuazione del Piano di rientro 2007-2009 che prevede il trasferimento delle strutture al territorio, sarà determinata secondo quanto previsto dai provvedimenti nazionali.

Art. 6

Le tariffe delle case di cura preaccreditate di cui alla fascia "F" del decreto n. 878/2002, nelle more del provvedimento generale di riclassificazione per fasce di tutte le strutture sanitarie, sono rimodulate, a seguito di negoziazione intervenuta, e in esito alle economie per le medesime scaturenti dal decreto n. 2229/07, con l'abbattimento del 3% in via transitoria fino a nuovo provvedimento.

Art. 7

Applicazione di endoprotesi
Nei casi in cui sulla S.D.O. vengano segnalati determinati codici si dovrà integrare la tariffa D.R.G. di una quota per il riconoscimento economico dell'attività protesica:
1)  protesi cocleari: (codice d'intervento 20.96 o 20.97 o 20.98) tariffa aggiuntiva E 21.474,28 (presso le strutture formalmente autorizzate);
2)  stimolatore cerebrale (codice d'intervento 02.93 associato a diagnosi in qualsiasi posizione 332.0) tariffa aggiuntiva E 16.010,16 (presso le strutture formalmente autorizzate).
Con successivo provvedimento, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, analogamente a quanto effettuato da altre regioni, si identificheranno:
-  le strutture abilitate ad applicare protesi, endoprotesi o altro materiale impiantabile biologico e non, documentalmente contabilizzato e comunque sulla scorta del prezzo fissato in sede regionale;
-  le tariffe applicabili ai D.R.G.s specifici nonché i codici di intervento associato al fine di garantire l'equilibrio economico della stessa con i costi.
Trapianto multiviscerale
Se coesistono gli interventi 45.63 e 46.99 e 45.8 associati ad almeno uno dei seguenti codici di intervento 43.99 o 50.59 o 52.83, la tariffa specifica è di E 236.795,00.
Trapianto di intestino isolato
Se coesistono gli interventi 45.63 e 46.99 e 45.8 e in diagnosi secondaria V42.8 associati ai D.R.G. 148 o 149, la tariffa specifica è di E 164.233,00.

Art. 8

Ogni prescrizione in contrasto con quanto previsto dal presente decreto è da considerarsi abrogata, ed ogni norma convenzionale o contrattuale deve essere automaticamente ricondotta nei limiti tariffari del presente decreto ovvero a condizioni, negoziate con i singoli operatori, più favorevoli.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 18 ottobre 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 31 ottobre 2007 al n. 289.


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(2007.45.3212)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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