REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
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DECRETO 18 ottobre 2007.
Contenimento delle prestazioni classificate inappropriate e ad alto rischio di inappropriatezza.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che indica in 160 ricoveri per mille abitanti il tasso di ospedalizzazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2002, sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza;
Visto il decreto 27 giugno 2002 che ha dettato "Disposizioni relative all'erogazione di alcune prestazioni in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria";
Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, relativamente ai tassi di ospedalizzazione, prevede all'art. 4, comma 1, lett. b), che i predetti tassi per i ricoveri ordinari e per i ricoveri in regime diurno vengano mantenuti entro il 180 per mille abitanti residenti;
Visto il Nuovo Patto per la salute stipulato il 28 settembre 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visti i decreti n. 1091 del 31 maggio 2007 e n. 1119 del 31 maggio 2007, con i quali il protocollo RS-PVA è stato riconosciuto quale strumento ordinario di valutazione dei ricoveri ospedalieri per acuti;
Visto il decreto n 1260 del 14 giugno 2007, con il quale sono state emanate disposizioni relative all'erogazione delle prestazioni di day surgery e di day hospital;
Considerato che per gli anni 2005 e 2006 si è proceduto all'adozione dei rispettivi decreti n. 6891 del 15 dicembre 2005, n. 9335 del 19 dicembre 2006 e n. 9489 del 28 dicembre 2006, con i quali sono stati operati abbattimenti sulla valorizzazione delle prestazioni di ricovero ordinario e in DH, relativamente ai 43 D.R.G. di cui all'allegato 2C per i D.R.G. del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e ai 53 D.R.G. indicati "sentinella" nel testo unico Compensazione interregionale - Tariffa unica convenzionale, in misura del 60% per i D.R.G. medici e in misura del 50% per quelli chirurgici;
Considerato che il Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale, nell'apposita sezione dedicata alla "riduzione dell'attività di ricovero e di pronto soccorso inappropriata e ad alto rischio di inappropriatezza" ha previsto apposite azioni per il contenimento di tali prestazioni, basate sui seguenti criteri:
-  abbattimenti sulla valorizzazione dei 43 D.R.G. contenuti nell'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, oltre il superamento di una soglia del 5% sui valori di ciascuno dei suddetti D.R.G. prodotti, entro la quale non operano gli abbattimenti stessi;
-  rispetto dei limiti di ricovero relativamente ai posti letto disponibili per le prestazioni in day surgery e in day hospital, oltre il quale non vengono attribuiti finanziamenti;
Ritenuta l'opportunità, stante l'alta incidenza di prestazioni inappropriate e ad alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri, di proporre idonee misure di abbattimento del valore delle prestazioni, tenendo conto dei criteri previsti dal Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale sopra enunciati;
Considerato che l'abbattimento sulla valorizzazione dei 43 D.R.G. contenuti nell'allegato 2C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 si applicherà sul valore di ciascuno dei suddetti D.R.G., oltre il superamento di una soglia del 5%, con percentuali del 50% per i D.R.G. chirurgici e del 60% per i D.R.G. medici;
Considerato che per la quantificazione dei limiti di ricovero in day surgery e in day hospital valgono le linee guida emanate dall'Agenzia regionale della sanità in data 31 maggio 1996, così come integrate dal citato decreto n. 1260/2007, ed in particolare vengono presi in considerazione i seguenti indici di attività:
-  tasso di occupazione non inferiore al 100% con riferimento ai giorni di effettiva attività;
-  indice di rotazione giornaliera del posto letto non superiore a 2, calcolato sul funzionamento della struttura per 270 giorni l'anno;
-  ricoveri con durata di un solo giorno in una percentuale massima del 30% rispetto al totale dei ricoveri in day hospital;
Considerato che per i ricoveri in day surgery e in day hospital, effettuati oltre i limiti di ricovero definiti in base agli indici di attività sopra esposti, verranno applicate soltanto le tariffe previste dal nomenclatore tariffario per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, laddove sia prevista la corrispondente tariffa, mentre non verrà riconosciuta alcuna valorizzazione per le altre prestazioni eccedenti i limiti sopra individuati;
Ritenuto, altresì, di applicare per il periodo di programmazione sanitaria 2007/2009 i suddetti interventi, al fine di poter procedere ad una programmazione dell'offerta sanitaria che orienti, per quanto possibile, l'offerta di attività assistenziale verso l'incremento delle prestazioni ambulatoriali e in regime di day-hospital, e consenta il graduale raggiungimento del tasso di ospedalizzazione del 180 per mille abitanti, nonché possa incidere sui costi dei beni e servizi correlati, tra cui soprattutto sui consumi farmaceutici ospedalieri, così come previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e richiesto tra gli adempimenti dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dal Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale;
Considerato che, successivamente, la suddetta nuova metodologia potrà essere opportunamente modificata e integrata contestualmente ad una nuova riclassificazione delle strutture ospedaliere, a cui andranno rapportate le soglie di non abbattimento dei D.R.G. ad alto rischio di inappropriatezza;
Considerato che, a seguito di nuove linee direttive nazionali più restrittive in materia di inappropriatezza delle prestazioni di ricovero, le presenti disposizioni verranno opportunamente adeguate alle esigenze di contenimento delle suddette prestazioni sanitarie;
Considerato che l'attività effettuata dalle strutture ospedaliere sopra menzionate dovrà essere trasmessa trimestralmente al dipartimento Osservatorio regionale, inderogabilmente entro le scadenze previste dalla circolare interassessoriale n. 7/2005, al fine della conseguente valorizzazione, degli abbattimenti previsti dal presente decreto e del riconoscimento del correlato finanziamento da operarsi entro i successivi 30 giorni;
Considerato che per le strutture della spedalità privata la valorizzazione e gli abbattimenti per le prestazioni inappropriate e ad alto rischio di inappropriatezza, verranno operati direttamente dalle aziende territoriali, ad eccezione di quelle per le quali il finanziamento è erogato dall'Assessorato regionale della sanità, dopo la comunicazione da parte dello stesso D.O.E. delle prestazioni sanitarie effettuate;
Ritenuto che l'abbattimento delle tariffe avrà effetto dall'1 gennaio 2007 e sarà applicato sull'attività ospedaliera effettuata dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere policlinico, dai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali, dagli I.R.C.S.S., nonché dalle strutture ospedaliere a gestione sperimentale e da quelle della spedalità privata;

Decreta:


Art. 1

Ai fini del contenimento delle prestazioni classificate inappropriate e ad alto rischio di inappropriatezza, è disposto l'abbattimento della valorizzazione dell'attività di ricovero ospedaliero ordinario, relativa ai 43 D.R.G. contenuti nell'allegato 2C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, oltre il superamento di una soglia del 5% sui valori di ciascuno dei suddetti D.R.G. prodotti, entro la quale non operano gli abbattimenti stessi, con decurtazioni pari al 50% per i D.R.G. chirurgici e al 60% per i D.R.G. medici.

Art. 2

Adeguare i limiti di ricovero per le prestazioni in day surgery e in day hospital al rispetto dei posti letto disponibili, disponendo di non attribuire per i ricoveri oltre tali limiti i finanziamenti previsti per i relativi D.R.G.

Art. 3

Quantificare i limiti di ricovero in day surgery e in day hospital, di cui all'art. 2, con riferimento ai seguenti indici di attività:
-  tasso di occupazione non inferiore al 100% con riferimento ai giorni di effettiva attività;
-  indice di rotazione giornaliera del posto letto non superiore a 2, calcolato sul funzionamento della struttura per 270 giorni l'anno;
-  ricoveri con durata di un solo giorno in una percentuale massima del 30% rispetto al totale dei ricoveri in day hospital.

Art. 4

Applicare per i ricoveri in day surgery e in day hospital, di cui all'art. 2, soltanto le tariffe previste dal nomenclatore tariffario per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, laddove sia prevista la corrispondente tariffa e non riconoscere alcuna valorizzazione per le altre prestazioni eccedenti i limiti sopra individuati.

Art. 5

Riservarsi di modificare e integrare la nuova metodologia prevista negli articoli precedenti, contestualmente ad una nuova riclassificazione delle strutture ospedaliere, a cui andranno rapportate le soglie di non abbattimento dei D.R.G. ad alto rischio di inappropriatezza.

Art. 6

Effettuare gli abbattimenti previsti dal presente decreto con le modalità operative e con le procedure individuate in premessa.

Art. 7

Applicare il presente decreto, a decorrere dall'1 gennaio 2007 e per tutto il periodo di programmazione sanitaria 2007/2009, relativamente alle prestazioni sanitarie di ricovero ordinario, in day surgery e day hospital individuate negli articoli precedenti ed effettuate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere policlinico, dai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali, dagli I.R.C.S.S., nonché dalle strutture ospedaliere a gestione sperimentale e da quelle della spedalità privata.

Art. 8

Il presente decreto, che non presenta oneri di spesa, è iscritto nel repertorio dell'Assessorato regionale della sanità, e viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 18 ottobre 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 31 ottobre 2007 al n. 288.
(2007.45.3212)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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