REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
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DECRETO 18 ottobre 2007.
Determinazione delle rette da corrispondere alle Comunità terapeutiche assistite (C.T.A.) a decorrere dall'1 ottobre 2007.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Visti i decreti n. 34480 del 19 aprile 2001, decreto n. 2058 del 4 novembre 2002 e decreto n. 3812 del 21 luglio 2004 di determinazione delle rette per le Comunità terapeutiche assistite ed in ultimo il decreto n. 6731 del 22 novembre 2005, con cui sono state fissate le seguenti tariffe:
-  modulo da 20 posti letto       euro 194,80; 
-  modulo da 40 posti letto       euro 150,80; 

Visto l'accordo attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni, che è stato approvato, unitamente all'allegato Piano, con deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007;
Considerato che il Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale al capitolo B.2.2 (pagine 43-45, Supl. ord. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) prevede "la riduzione del 5% dei costi per assistenza territoriale e residenziale erogata dai privati a seguito della riduzione delle tariffe giornaliere", con effetto dall'1 ottobre 2007;
Ritenuto di dovere conseguire le economie sui costi delle attività rese dalle C.T.A. nella misura del 5% per come previsto dal Piano di contenimento, disponendo in fase di prima applicazione un abbattimento del 5% della retta già individuata con decreto n. 6731 del 22 novembre 2005, e che pertanto, a far data dall'1 ottobre 2007, di dovere determinare che le rette sono fissate come segue:
-  modulo da 20 posti letto      euro 185,00; 
-  modulo da 40 posti letto      euro 143,00; 

Ritenuto che la misura delle rette come sopra determinata è comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo utente;
Rilevato che, in riferimento alle misure di contenimento della spesa sanitaria prevista, in via generale, dal Piano di rientro, la Regione è impegnata ad adottare la metodologia dei tetti di spesa, attraverso i quali garantire risorse appropriate ma anche predeterminate nei vari settori della sanità siciliana;
Ritenuto, anche per il settore dell'assistenza territoriale e residenziale, di fissare provvisoriamente, nelle more di definire i fabbisogni regionali, un tetto di spesa su base provinciale con apposito provvedimento da adottarsi entro 45 giorni dalla data di notifica del presente decreto, previa valutazione tecnico-sanitaria ed economica da esperirsi con le aziende unità sanitarie locali ed i rappresentanti delle associazioni delle strutture interessate;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa ed in attuazione delle misure di Piano, a decorrere dall'1 ottobre 2007, la misura delle rette che le aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, alle Comunità terapeutiche assistite (C.T.A.), è determinata come segue:
-  per i moduli da 20 posti letto =   euro 185,00; 
-  per i moduli da 40 posti letto =   euro 143,00. 


Art. 2

La misura delle rette di cui all'art. 1 sono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo utente.

Art. 3

I direttori generali delle aziende U.S.L. procederanno ad uniformarsi a quanto disposto nel suddetto articolo 1 e 2 con formali atti deliberativi da trasmettere a questo Assessorato.

Art. 4

Con successivo provvedimento, da adottarsi entro 45 giorni dalla notifica del presente decreto, si procederà a determinare specifici tetti di spesa per la categoria, su base provinciale, previa valutazione tecnico-sanitaria ed economica da esperirsi con le Aziende unità sanitarie locali ed i rappresentanti delle associazioni delle strutture interessate.

Art. 5

Confermare quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296/2006 e dall'accordo sottoscritto il 31 luglio 2007 per l'approvazione del Piano di rientro, "nella parte in cui dispone che qualora nel procedimento di verifica annuale del Piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel Piano di rientro, la Regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze".
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 31 ottobre 2007 al n. 283.
(2007.45.3211)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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