REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
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DECRETO 18 ottobre 2007.
Determinazione delle rette da corrispondere alle R.S.A. a decorrere dall'1 ottobre 2007.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Visto il decreto n. 4527 del 17 dicembre 2004, con il quale, in esecuzione dell'ordinanza n. 666/03 del T.A.R. di Catania, è stata fissata la retta per tutte le tipologie di strutture di R.S.A., fissando il contributo del cittadino nella misura del 30%, come segue:




Considerato che è stato definito in attuazione di delibera di Giunta regionale il documento di programmazione della rete regionale delle strutture residenziali (R.S.A.) di cui al decreto n. 1336/2007 i cui effetti sono in atto sospesi, per come disposto dal Presidente del T.A.R. Catania con decreto n. 1203 del 14 settembre 2007, e nelle more della decisione collegiale del T.A.R. medesimo sulla stessa istanza cautelare;
Visto l'accordo attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni, che è stato approvato, unitamente all'allegato Piano, con deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007;
Considerato che il Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale al capitolo B.2.2 (pagine 43-45, Supl. ord. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) prevede "la riduzione del 5% dei costi per assistenza territoriale e residenziale erogata dai privati a seguito della riduzione delle tariffe giornaliere", con effetto dall'1 ottobre 2007;
Ritenuto, al fine di conseguire le economie sui costi delle attività rese dalle R.S.A. nella misura del 5% per come previsto dal Piano di contenimento, di rideterminare, a far data dall'1 ottobre 2007, la retta indicata nel citato decreto n. 4527 del dicembre 2004:
-  euro 111,80 di cui euro 78,66 a carico del F.S.R. ed euro 33,14 a carico del cittadino, quest'ultima da riscuotersi secondo le modalità già disciplinate dal citato decreto n. 4527/2004;
Preso atto che, relativamente alla quota di compartecipazione, nella tabella concernente gli obiettivi del Piano, nell'ambito dell'obiettivo generale I - "Adempimenti derivanti da normative nazionali" - l'adempimento 1.1.7 (adempimento 2.3 LEA 2005 punto 17), è prevista l'elaborazione di un provvedimento congiunto tra l'Assessorato della sanità e l'Assessorato della famiglia entro il 31 dicembre 2007, concernente la determinazione della contribuzione del cittadino alla retta per tale tipologia di struttura residenziale;
Rilevato che, in riferimento alle misure di contenimento della spesa sanitaria indicate, in via generale, dal Piano di rientro, la Regione è impegnata ad adottare la metodologia dei tetti di spesa, attraverso i quali garantire risorse appropriate ma anche predeterminate nei vari settori della sanità siciliana;
Ritenuto, anche per il settore dell'assistenza territoriale e residenziale, di fissare comunque, nelle more di definire i fabbisogni regionali, un tetto di spesa su base provinciale con apposito provvedimento da adottarsi entro 45 giorni dalla data di notifica del presente decreto, previa valutazione tecnico-sanitaria ed economica da esperirsi con le aziende unità sanitarie locali ed i rappresentanti delle associazioni delle strutture interessate;
Ritenuto, altresì, ai fini di chiarezza amministrativa, dare atto che l'art. 1 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002 era già stato formalmente revocato dall'art. 10 del decreto n. 463 del 17 aprile 2003 e che pertanto l'indicazione di esso tra le norme che "restano ferme" ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 4527 del dicembre 2004, è frutto di errore materiale, e conseguentemente disporre che nel predetto art. 3 le parole "... di cui agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10" siano sostituite dalle seguenti "... di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10";

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell'ordinanza n. 666/03 del T.A.R. Catania ed in attuazione delle misure di Piano, a decorrere dall'1 ottobre 2007, la retta pro-capite per le R.S.A. è determinata in euro 111,80 di cui euro 78,66 a carico del F.S.R. ed euro 33,14 a carico del cittadino, quest'ultima da riscuotersi secondo le modalità già disciplinate dal citato decreto n. 4527/2004.

Art. 2

Le rette di cui all'art. 1 sono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo utente, ivi compresa la fornitura dei farmaci e dei presidi ed ausili sanitari.

Art. 3

Preso atto che l'art. 1 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002 era già stato formalmente revocato dall'art. 10 del decreto n. 463 del 17 aprile 2003 e che pertanto l'indicazione di esso tra le norme che "restano ferme" ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 4527 del dicembre 2004, è frutto di errore materiale, si dispone che nel predetto art. 3 le parole "... di cui agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10" sono sostituite dalle seguenti "... di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10".

Art. 4

Si conferma quanto già disposto dal decreto n. 4527 del 17 dicembre 2004, fatta eccezione per il valore della retta pro-capite e delle relative quote a carico del F.S.R. e dell'utente, modificate secondo quanto previsto dall'art. 1 nonché per quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 5

Con successivo provvedimento, da adottarsi entro 45 giorni dalla notifica del presente decreto, si procederà a determinare specifici tetti di spesa per la categoria, su base provinciale, previa valutazione tecnico-sanitaria ed economica da esperirsi con le aziende unità sanitarie locali ed i rappresentanti delle associazioni delle strutture interessate.

Art. 6

I direttori generali delle Aziende U.S.L. procederanno ad uniformarsi a quanto disposto nel suddetto articolo 1 e 2 con formali atti deliberativi da trasmettere a questo Assessorato.

Art. 7

Si conferma quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296/2006 e dall'accordo sottoscritto il 31 luglio 2007 per l'approvazione del Piano di rientro, nella parte in cui dispone che "qualora nel procedimento di verifica annuale del Piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel Piano di rientro, la Regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze".
Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 18 ottobre 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 29 ottobre 2007 al n. 279.
(2007.45.3211)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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