REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
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DECRETO 28 settembre 2007.
Determinazione delle tariffe massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a far data dall'1 ottobre 2007.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, così come modificati dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994 "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera";
Visto il decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 14 settembre 1996, con il quale il Ministro per la sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e le relative tariffe, prevedendo altresì la possibilità per le regioni di erogare, nell'ambito del proprio territorio, ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate nell'allegato 1 del citato D.M. 22 luglio 1996;
Visto il decreto n. 24059 dell 11 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 24 gennaio 1998, con il quale sono state determinate, a far data dall'1 gennaio 1998, le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale, nonché ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate dal D.M. 22 luglio 1996;
Visti i decreti n. 24470 del 28 gennaio 1998 e n. 25439 del 14 maggio 1998, di rettifica e parziale modifica del decreto n. 24059/97;
Visto il decreto n. 71 del 28 gennaio 2002, con il quale a decorrere dall'1 gennaio 2002 il tariffario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private del servizio sanitario regionale, di cui al decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e s.m.i., è stata convertito in euro;
Visto il decreto n. 3885 del 29 luglio 2004, con il quale a partire dall'1 gennaio 2004 le tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali sono state incrementate dell'1,7%;
Visto l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 "Finanziaria 2005", il quale prevede: "Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali";
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, con il quale si e provveduto alla ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali con oneri a carico del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario n. 244, la quale all'art. 1, comma 796, lettera o), prevede: fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto;
Visto il decreto n. 1745 del 29 agosto 2007, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficile della Regione siciliana, con il quale a far data dall'1 gennaio 2007, nell'ambito del territorio della Regione siciliana trovano applicazione gli sconti tariffari indicati nell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Preso atto del nuovo patto per la salute tra lo Stato e le regioni del 28 settembre 2006, finalizzato al mantenimento dell'equilibrio della spesa sanitaria all'interno della compatibilità della finanza pubblica e delle conseguenziali indicazioni previste nel Piano di rientro 2007-2009 della Regione siciliana, sottoscritto in data 31 luglio 2007;
Considerato che il predetto "Piano di contenimento e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009" prevede l'applicazione, nell'ambito della Regione siciliana, a far data dall'1 ottobre 2007, del decreto del Ministero della salute emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze il 12 settembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficile della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, che ha provveduto alla ricognizione dei provvedimenti regionali in materia di remunerazione delle prestazioni assistenziali;
Ravvisata, pertanto, la necessità di recepire integralmente il contenuto dell'articolo 3 del D.M. del 12 settembre 2006, nonché dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e che, per l'effetto, le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dalle strutture sanitarie siciliane a far data dall'1 ottobre 2007 sono quelle recepite nell'allegata tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto e che riporta separatamente, in analitico le tariffe per le strutture pubbliche, nonché l'applicazione dello sconto sulle citate tariffe per le strutture convenzionate preaccreditate;
Ravvisata inoltre la necessità, per quanto riguarda le ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate dal D.M. 22 luglio 1996 ed individuate dalla Regione nel sopraindicato decreto n. 24059/97, di prevedere una tabella di raccordo tra le prestazioni previste dal decreto n. 24059/97 con quelle indicate nel D.M. 22 luglio 1996, di cui alla tabella "B" che fa parte integrante del presente decreto, le cui tariffe saranno quelle individuate nella sopraindicata tabella "A";
Considerato che:
-  con successivo atto, da adottarsi entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, si provvederà a definire i percorsi assistenziali contenenti prestazioni plurime per specifiche patologie;
-  nel nuovo nomenclatore tariffario sono escluse, ai sensi del punto B1 del Piano di contenimento e di riqualificazione, le prestazioni ambulatoriali di cui all'allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001: laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasonoterapia e mesoterapia;
-  le tariffe previste dal presente decreto si applicano anche alle prestazioni individuate con il decreto n. 7104 del 29 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, infine, che ogni prescrizione in contrasto con la normativa nazionale e con quanto previsto e richiamato dal presente decreto, è da considerarsi abrogata, ed ogni norma convenzionale o contrattuale deve essere automaticamente ricondotta nei limiti tariffari del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

In attuazione del "Piano di contenimento e di qualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009", che prevede l'applicazione, nell'ambito della Regione siciliana, del decreto del Ministro della salute emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 12 settembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, le tariffe massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a far data dall'1 ottobre 2007, sono quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 12 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2006, nonché dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), di cui all'allegata tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto e che riporta separatamente, in analitico, le tariffe per le strutture pubbliche, nonché l'applicazione dello sconto sulle citate tariffe per le strutture convenzionate preaccreditate.

Art. 2

Con successivo atto, da adottarsi entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, si provvederà a definire i percorsi assistenziali contenenti prestazioni plurime per specifiche patologie.

Art. 3

Le ulteriori prestazioni individuate dalla Regione nel decreto n. 24059/97 dovranno essere raccordate con quelle indicate nel D.M. 22 luglio 1996, mediante l'apposita tabella "B" che fa parte integrante del presente decreto e le relative tariffe saranno quelle individuate nella sopraindicata tabella "A".

Art. 4

Sono escluse dal presente nomenclatore tariffario, ai sensi del punto B1 del Piano di contenimento e di riqualificazione, le prestazioni ambulatoriali di cui all'allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001: laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia e mesoterapia.

Art. 5

Le tariffe previste dal presente decreto si applicano anche alle prestazioni individuate con il decreto n. 7104 del 29 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 22 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Ogni prescrizione in contrasto con quanto previsto dal presente decreto è da considerarsi abrogata, ed ogni norma convenzionale o contrattuale deve essere automaticamente ricondotta nei limiti tariffari del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 settembre 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 4 ottobre 2007 al n. 2007.


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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