REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 10 ottobre 2007, n. 12.
Articolo 16 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007): disposizioni concernenti società partecipate dalla Regione e/o da enti pubblici regionali.

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AI  DIPARTIMENTI REGIONALI 
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
Premessa
La presente circolare contiene istruzioni applicative delle disposizioni dell'articolo 16 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2007, riguardanti le società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché le società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti, pubblici o privati.
Il comma 1 del citato art. 16 della legge regionale n. 2/2007 recita: "Nelle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ... ".
In merito alle disposizioni nazionali recepite, lo Stato ha diramato istruzioni con la circolare interministeriale del 13 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2007.
Per la corretta attuazione in ambito regionale delle disposizioni in argomento, si evidenzia che ai soggetti specificati nella normativa regionale, e quindi alle sole società, si applicano i vincoli già prescritti dalla richiamata normativa nazionale.
Commi 725, 726 e 728 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 - Compensi agli amministratori
I commi in questione disciplinano le partecipazioni societarie totalitarie di un solo ente locale (comma 725), le partecipazioni totalitarie di più enti locali (comma 726), nonché le partecipazioni miste tra enti locali ed altri soggetti pubblici o privati (comma 728), individuando l'ente locale di riferimento ed il rispettivo rappresentante, sindaco o presidente della provincia, cui parametrare i compensi dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate.
Ciò premesso, con riferimento ai soggetti individuati nel comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007, è utile enucleare le seguenti fattispecie:
1)  società partecipate interamente dalla Regione siciliana;
2)  società partecipate interamente da enti pubblici regionali;
3)  società miste tra Regione siciliana ed enti pubblici regionali;
4)  società miste tra i soggetti di cui al precedente punto 3 ed altri soggetti, pubblici e/o privati.
Per l'applicazione nella Regione siciliana dei commi 725, 726 e 728 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sembra corretto assimilare le partecipazioni di enti pubblici regionali a quelle della Regione siciliana: ne deriva che le fattispecie evidenziate sub 1, 2 e 3 si riconducono ad unità, eliminando così la possibilità di differenti compensi per gli amministratori di società partecipate da enti pubblici regionali diversi.
Per le fattispecie sub 4, inoltre, si ritiene che il comma 728 si applichi alle società nelle quali i soggetti regionali esercitano il controllo societario, come descritto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile; quindi la Regione o gli enti pubblici regionali devono potere disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o esercitare comunque un'influenza dominante sulla società partecipata.
Nonostante i commi in esame non facciano espressamente menzione delle partecipazioni indirette, viceversa considerate dal comma 729 che regola il numero dei componenti degli organi di amministrazione, l'ambito di applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007 deve estendersi anche alle società partecipate "indirettamente" dalla Regione e/o dagli enti pubblici regionali, sempre che si tratti di partecipazioni di controllo.
La norma nazionale fa riferimento al sindaco del comune o al presidente della provincia dove ha sede la società; anche sulla scorta del parere dell'Ufficio legislativo e legale (prot. n. 12534/175.2007.11 del 13 luglio 2007), in ambito regionale si ritiene corretto applicare il parametro delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia regionale, quali risultano determinate in attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000.
Inoltre, poiché la normativa nazionale rinvia agli enti locali, sembra necessario individuare come punti di riferimento univoci per tutte le società partecipate da soggetti regionali il comune di Palermo o la Provincia regionale di Palermo, sede governativa della Regione.
In conclusione, secondo il comma 725 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, per le società a totale partecipazione della Regione siciliana e/o di enti pubblici regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente del consiglio di amministrazione non può essere superiore all'80 per cento dell'indennità spettante al sindaco di Palermo o al presidente della Provincia regionale di Palermo.
Analogamente il compenso spettante ai componenti del consiglio di amministrazione delle stesse società non può essere superiore al 70 per cento delle indennità spettanti al sindaco di Palermo o al presidente della Provincia regionale di Palermo.
Le società possono prevedere indennità di risultato in favore degli amministratori solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.
Avendo assimilato le partecipazioni totalitarie degli enti pubblici regionali a quelle totalitarie della Regione siciliana, il comma 726 rimane di fatto privo di applicazione specifica.
Il comma 728 riguarda le società individuate al superiore punto 4: per determinare il limite al compenso degli amministratori è necessario distinguere ancora tra di esse:
a)  società in cui la partecipazione della Regione e/o degli enti pubblici regionali è pari o superiore al 50% del capitale sociale: in tal caso è possibile incrementare le percentuali previste dal comma 725 (80% e 70%) in ragione di un punto percentuale per ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dalla Regione o da enti pubblici regionali;
b)  società in cui la partecipazione della Regione e/o degli enti pubblici regionali è inferiore al 50% del capitale sociale: le percentuali di cui al comma 725 possono essere aumentate di due punti percentuali per ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dalla Regione o da enti pubblici regionali.
Per la corretta applicazione dei commi in questione si fa presente che, come stabilisce il comma 2 dell'art. 1 del D.P.Reg. n. 19 del 18 ottobre 2001 (regolamento esecutivo dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2000), l'importo dell'indennità di funzione del presidente della Provincia regionale e del sindaco del comune capoluogo di provincia devono essere equivalenti: l'indennità mensile lorda in atto spettante al presidente della Provincia regionale di Palermo è pari a E 10.372,00.
Si presentano di seguito delle esemplificazioni di conteggi effettuati per individuare gli importi massimi dei compensi lordi annuali, omnicomprensivi, che possono essere attribuiti al presidente ed ai componenti dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica regionale in alcune fattispecie ipotizzabili.






Nella tabella sopra esposta le colonne riportano i dati di seguito specificati:
A: percentuale della partecipazione societaria della Regione e/o degli enti pubblici regionali;
B: percentuale della partecipazione societaria di soggetti, pubblici o privati, diversi dalla Regione o dagli enti pubblici regionali;
C: punti percentuali massimi che, ai sensi del comma 728, possono essere portati in aumento delle percentuali previste dal comma 725;
D: percentuale dell'indennità del presidente della Provincia regionale da considerare quale compenso massimo da corrispondere al presidente del consiglio di amministrazione delle società partecipate;
E: percentuale dell'indennità del presidente della Provincia regionale da considerare quale compenso massimo da corrispondere a ciascun componente del consiglio di amministrazione delle società partecipate;
F: compenso lordo mensile, omnicomprensivo, massimo attribuibile al presidente del consiglio di amministrazione delle società partecipate;
G: compenso lordo mensile, omnicomprensivo, massimo attribuibile a ciascun componente del consiglio di amministrazione delle società partecipate;
H: compenso lordo annuale, omnicomprensivo, massimo attribuibile al presidente del consiglio di amministrazione delle società partecipate;
I: compenso lordo annuale, omnicomprensivo, massimo attribuibile a ciascun componente del consiglio di amministrazione delle società partecipate.
La prima delle sei ipotesi formulate riguarda l'applicazione del comma 725 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
Le ipotesi 2, 3 e 4 rientrano nell'ambito di applicazione del comma 728 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e più precisamente nel caso sopra indicato sub a).
Le ipotesi 5 e 6 rientrano nell'ambito di applicazione del comma 728 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e più precisamente nel caso sopra indicato sub b), fermo restando che la normativa in questione si applica alle partecipazioni, da parte della Regione e/o di enti pubblici regionali, qualificabili di controllo ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2359 del codice civile.
Si precisa che i compensi lordi annuali, omnicomprensivi, attribuiti ai presidenti ed ai componenti del consiglio di amministrazione non possono superare i limiti indicati dalla normativa esaminata pur in presenza di eventuali deleghe previste dall'articolo 2381 del codice civile.
Infine, particolare rilievo riveste la questione della decorrenza dei limiti ai compensi degli amministratori, con riferimento ai mandati in essere prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2007. Si ritiene che i compensi fissati in misura superiore ai limiti introdotti con la legge regionale n. 2/2007 debbano essere ricondotti entro detti limiti con efficacia dall'1 gennaio 2007, data dalla quale decorre l'applicazione delle disposizioni della legge stessa ai sensi dell'art. 60, comma 2: detta applicazione rigorosa appare rispondente all'intero impianto normativo di contenimento e razionalizzazione della spesa di tutta la legge finanziaria regionale. Il mancato adeguamento dei compensi in questione con effetto dall'1 gennaio 2007 rileva ai fini del danno erariale e delle relative responsabilità.
Ulteriori riduzioni ai compensi
Il Governo regionale ha ritenuto di intervenire al fine di un'ulteriore riduzione complessiva dei costi dei consigli di amministrazione delle società partecipate, introducendo elementi di differenziazione dei compensi degli amministratori secondo le dimensioni dell'impresa.
Infatti la delibera della Giunta regionale n. 383 dell'1 ottobre 2007 ha previsto di mantenere i compensi spettanti agli amministratori delle società minori entro limiti ancora più bassi di quelli fissati dalla legge, come determinati nel precedente paragrafo.
Si tratta di una direttiva rivolta ai rami dell'amministrazione regionale ed agli enti pubblici regionali che esercitano i diritti partecipativi nelle società già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007, affinché i rappresentanti dei soggetti pubblici regionali - soci di riferimento - nell'esercizio delle proprie prerogative sociali, pervengano alle eventuali ulteriori riduzioni dei compensi agli amministratori.
In concreto la Giunta ha dato mandato al ragioniere generale della Regione di condurre uno studio sulle società sottoposte alla normativa in questione, finalizzato all'individuazione di alcuni parametri, contabili, di attività e/o patrimoniali, che possano costituire un'espressione sintetica della dimensione di ciascuna società.
Da detto studio dovrà derivare una proposta che l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sottoporrà alla Giunta di governo per la suddivisione delle società in categorie dimensionali, affinché il limite legislativamente previsto possa subire abbattimenti crescenti per le società rientranti nelle categorie via via minori.
Nelle more che la Giunta regionale si determini secondo le linee sopra esposte, la medesima delibera n. 383/2007 ha già previsto che i compensi degli amministratori delle società con capitale sociale inferiore ad euro 750.000 non possono superare i limiti di legge ulteriormente ridotti del 30%.
Pertanto, tenendo presente i limiti legislativamente stabiliti e quelli ulteriori introdotti dalla delibera di Giunta per le società con capitale inferiore ad euro 750.000, è possibile prevedere 2 casi:
a)  le società per le quali i compensi stabiliti in favore degli amministratori sono già inferiori al limite legislativamente previsto ridotto del 30% non procederanno ad aumenti che superino tale minore soglia;
b)  le società per le quali i compensi degli amministratori non superano i limiti di legge, ma risultano superiori a quelli minori determinati dalla Giunta regionale, dovranno attivare i percorsi previsti dal diritto societario per pervenire in tempi più rapidi possibili ad una riduzione dei compensi stessi al di sotto del limite individuato; le società per le quali i compensi stabiliti in favore degli amministratori superano il limite legislativamente previsto, poiché devono considerare il compenso stesso già ridotto ope legis alla soglia legislativamente fissata in ogni caso con decorrenza 1 gennaio 2007, rientrano quindi nell'ambito della presente ipotesi.
La stessa delibera n. 383/2007 precisa che le minori soglie ivi individuate, per gli amministratori delle società con capitale sociale inferiore ad euro 750.000, costituiscono sempre limiti massimi, all'interno dei quali le società dovranno autonomamente differenziare i compensi in base alle oggettive caratteristiche dimensionali, alla complessità del mandato, ad eventuali deleghe, nonché alle condizioni economiche dell'impresa.
Di seguito si riporta una tabella che, per le ipotesi già considerate nella tabella 1, indica i minori limiti massimi previsti dalla delibera n. 383/2007 per le società con capitale sociale inferiore ad euro 750.000, nelle more che venga definito il percorso più articolato previsto dalla delibera medesima.





Nella tabella sopra esposta le colonne riportano i dati di seguito specificati:
-  le colonne H e I riportano i valori già calcolati nella tabella 1: compensi lordi, annui, omnicomprensivi rispettivamente per il presidente e per i componenti del consiglio di amministrazione ex art. 16 della legge regionale n. 2/2007;
-  le colonne L e M riportano i limiti ulteriormente ridotti secondo la delibera di Giunta n. 383/2007 da applicare alle società partecipate con capitale sociale inferiore ad euro 750.000.
Comma 727 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 - Rimborso spese
Il comma 727, in materia di rimborso spese e indennità di missione, dispone che al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
Già in ambito nazionale si discute se l'applicazione di dette disposizioni riguardi soltanto le società di cui ai precedenti commi 725 e 726, in ragione della collocazione del comma in questione, oppure tutte le società partecipate dagli enti locali.
In ambito regionale si ritiene corretto applicare le disposizioni del comma 727 a tutte le società interessate dai commi da 725 a 729 e da 733 a 735: sia per la formulazione omnicomprensiva del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007, sia in quanto ciò risponde alla ratio delle disposizioni in questione, di contenimento della spesa pubblica indiretta.
Restano escluse, coerentemente con l'ambito di applicazione delineato nei precedenti paragrafi, le società nelle quali la partecipazione di minoranza del socio pubblico regionale, Regione siciliana o ente pubblico regionale, non costituisca partecipazione qualificata.
Comma 729 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 - Numero dei componenti degli organi di amministrazione
Il comma 729 dell'art. 1 prescrive il limite al numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007, le disposizioni del comma 729 hanno trovato attuazione in Sicilia con il decreto del Presidente della Regione n. 507/Gab del 5 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo 2007.
Per le società partecipate totalmente, anche in via indiretta, dalla Regione o da enti pubblici regionali, nonchè nelle società miste tra la Regione e gli enti pubblici regionali, il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione può essere superiore a tre e comunque non superiore a cinque nell'ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, sia pari o superiore a 750.000 euro.
Per le società miste tra i soggetti regionali sopra indicati ed altri soggetti, pubblici o privati, il legislatore pone soltanto un limite al numero dei componenti dei consigli di amministrazione designati dai soci pubblici, che non può essere superiore a cinque; non viene invece fissato alcun limite al numero complessivo di componenti dei consigli di amministrazione.
Infine il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007 e l'art. 4 del D.P.Reg. n. 507/2007 prescrivono che le società adeguino, ove necessario, i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto D.P.Reg. nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: in caso di inosservanza è prevista la pena della decadenza degli organi di amministrazione della società.
Considerato che il D.P.Reg. n. 507/2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo 2007, il predetto termine è scaduto in data 19 settembre 2007.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al richiamato decreto presidenziale.
Commi 733, 734, 735 - Altre disposizioni
Il comma 733 esclude l'applicazione delle disposizioni dei commi da 725 a 730 per le società quotate in borsa.
Il comma 734 dispone che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Sull'argomento si ritiene opportuno rimandare integralmente alle direttive contenute nel paragrafo IV della sopra citata circolare interministeriale del 13 luglio 2007.
Ai sensi del comma 735, devono essere pubblicati gli incarichi di amministratori in società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi, a cura di un soggetto appositamente individuato quale responsabile dall'ente pubblico stesso.
La pubblicazione riguarda le società totalmente o parzialmente partecipate dalla Regione o dagli enti pubblici regionali; avviene sul sito informatico del socio pubblico e all'albo pretorio del comune dove ha sede la società e deve essere aggiornata semestralmente.
In caso di mancata pubblicazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 mila euro, da irrogarsi da parte del prefetto competente per territorio.
La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal ricevimento dell'incarico, oppure, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.
Le disposizioni oggetto della presente circolare fanno riferimento letterale esclusivamente alle società organizzate secondo il sistema tradizionale ove "gli amministratori" sono il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.
Ai fini della corretta applicazione si precisa che, qualora la società sia organizzata secondo il sistema dualistico, le prescrizioni devono essere applicate ai componenti del consiglio di gestione; mentre, qualora sia stato adottato il sistema monistico, i precetti interessano i componenti del consiglio di amministrazione.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente circolare presso le società partecipate dalla Regione per le quali ciascun dipartimento esercita i diritti societari. Allo stesso modo i dipartimenti regionali dovranno notificare la presente agli enti pubblici sui quali esercitano controllo e/o vigilanza, qualora questi risultino titolari di partecipazioni in società interessate dalla normativa in questione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo htpp://www.regione.sicilia.it/ bilancio.
L'Assessore: LO PORTO
(2007.42.2968)123
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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