REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 ottobre 2007.
Istituzione dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il codice della navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327);
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 - Ordinamento del governo e dell'amministrazione centrale della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. n. 684 dell'1 luglio 1977 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 - Nuove norme per l'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione;
Vista la legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005 - Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ed, in particolare, l'articolo 7 "Determinazione dei diritti fissi";
Considerato che il comma 1 del citato art. 7 della legge regionale n. 15/2005 dispone che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale;

Decreta:


Art. 1

Sono istituiti i diritti fissi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 15/2005, da porsi a carico di tutti i richiedenti, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni, quali indicate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 2

I diritti di cui all'art. 1 sono così di seguito determinati:
-  lo 0,2 % dell'importo delle opere da realizzare per le richieste di concessione di beni demaniali marittimi da rilasciarsi per atto formale o per periodi superiori ad anni sei;
-  E 250,00 per le richieste di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore ad un mese e fino ad anni sei e per le modifiche alle stesse ai sensi dell'art. 24 C.N. 2° prima parte;
-  E 100,00 per le richieste di concessione di beni demaniali marittimi di durata non superiore a trenta giorni;
-  E 100,00 per le modifiche alle concessioni di beni demaniali marittimi di cui sopra, ai sensi dell'art. 24 C.N. 2° seconda parte e per le autorizzazioni ai sensi degli artt. 45 bis e 46 del C.N.;
-  E 50,00 per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 30 C.N.;
-  per ogni altra richiesta che comporti l'adozione di un provvedimento autorizzativo finale i diritti fissi sono pari a E 250,00.

Art. 3

A far data dalla pubblicazione del presente decreto, le nuove richieste di concessione, di modifica alle stesse o di autorizzazione dovranno essere corredate di apposita ricevuta di pagamento dei diritti fissi per le attività di istruttoria, secondo quanto stabilito nel precedente articolo.

Art. 4

Il pagamento dei suddetti diritti fissi è dovuto a prescindere dal buon fine della richiesta e non è rimborsabile.

Art. 5

Le somme saranno versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale e con successivo provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze verranno impartite disposizioni e modalità per il versamento delle stesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2007.
  INTERLANDI 

(2007.42.2961)047
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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