REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 8 novembre 2007, n. 21.
Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Decorrenza dei termini per l'inizio dell'attività delle strutture di vendita

1.  La lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, come integrato dal comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, è sostituita dalla seguente:
"a)  non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno o entro due anni se la media struttura è di nuova costruzione dalla data del rilascio o entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa, che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi; limitatamente alle aree commerciali integrate siccome definite dall'articolo 4, comma 4, dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, il predetto termine di tre anni è incrementato di un ulteriore anno. Per le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, ivi comprese quelle per le quali è in corso il procedimento di proroga, i superiori termini di decadenza si applicano dalla data del rilascio.".
Art.  2.
Procedure in materia di ampliamento di strutture di vendita

1.  Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "strutture esistenti" sono aggiunte le parole "come sopra autorizzate".
Art.  3.
Trasferimento di strutture di vendita

1.  Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "il trasferimento" sono aggiunte le parole "anche parziale".
Art.  4.
Promozione di centri commerciali naturali

1.  Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono soppresse le parole "di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.".
Art.  5.
Consorzi per il ripopolamento ittico. Organi di gestione

1.  Al comma 2 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, ed integrato dall'articolo 63, comma 15, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono soppresse le parole "I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione".
Art.  6.
Consiglio regionale della pesca. Modifica della composizione

1.  Al comma 1 dell'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  le lettere d), g), n), q), t), u), v) sono soppresse;
b)  la lettera f) viene così sostituita:
"f)  due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), operanti in Sicilia";
c)  alla lettera m), le parole "quattro rappresentanti" sono sostituite con le parole "cinque rappresentanti";
d)  la lettera o) viene così sostituita:
"o)  due rappresentanti delle imprese di pesca".
Art.  7.
Provvedimenti inerenti la rendicontazione delle misure del POR/FSE 2000-2006

1.  Al fine di definire le procedure di chiusura delle iniziative realizzate nell'ambito degli interventi finanziati dal POR Sicilia 2000-2006, i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati titolari delle misure del fondo sociale europeo sono autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dalle predette iniziative utilizzando le dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento ed asseverate da un professionista fra quelli indicati all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tali attestazioni costituiscono quantificazione delle certificazioni di spesa dei finanziamenti ricevuti e sono assoggettate ai controlli a campione in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie.
Art.  8.
Disposizioni in materia di spesa dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

1.  L'articolo 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alle attività dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Art.  9.
Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, e possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed all'occupazione, sulla base della vigente legislazione regionale, ivi comprese le finalità previste dal Fondo unico per il precariato.
Art.  10.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 novembre 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  BENINATI 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  FORMICA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante: "Riforma della disciplina del commercio", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Sanzioni e revoca. - 1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2.  A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3.  In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4.  L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:
a)  non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno o entro due anni se la media struttura è di nuova costruzione dalla data del rilascio o entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa, che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi; limitatamente alle aree commerciali integrate siccome definite dall'articolo 4, comma 4, dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, il predetto termine di tre anni è incrementato di un ulteriore anno. Per le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, ivi comprese quelle per le quali è in corso il procedimento di proroga, i superiori termini di decadenza si applicano dalla data del rilascio;
b)  sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c)  incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
d)  commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
5.  Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a)  sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b)  incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
c)  nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
6.  In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7.  In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune.
8.  Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.".
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante: "Riforma della disciplina del commercio", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Grandi strutture di vendita. - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2.  Nella domanda l'interessato dichiara:
a)  di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b)  il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3.  La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
4.  Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.
5.  Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
6.  Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti come sopra autorizzate, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.".
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 29 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante: "Riforma della disciplina del commercio", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni finali. - 1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
3.  E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento anche parziale della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal sindaco, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.
4.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.
5.  Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, articolo 1 e l'articolo 2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'articolo 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978, n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 70.
6.  E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Centri commerciali naturali. - 1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali.
2.  Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata ha lo scopo di:
a)  riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;
b)  accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;
c)  migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.
3. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico. - 1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato.
3.  I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del regolamento CE n. 2792/99.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5.  L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4.
6.  Per il funzionamento degli enti di cui al comma 1 viene quantificato annualmente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, un contributo ordinario da ripartire in favore dei consorzi di ripopolamento ittico costituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 3.
7.  (Comma abrogato).".
Nota all'art. 6, comma 1:
L'art. 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Consiglio regionale della pesca. - 1. E' istituito il Consiglio regionale della pesca, di seguito denominato Consiglio, presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca composto da:
a)  il dirigente generale preposto al Dipartimento regionale della pesca che lo presiede in assenza dell'Assessore o, in caso di assenza del dirigente generale, un dirigente in servizio presso lo stesso Dipartimento e delegato dall'Assessore;
b)  un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
c)  i comandanti delle direzioni marittime o loro delegati;
d)  (soppressa);
e)  un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio della Sicilia;
f)  due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operanti in Sicilia;
g)  (soppressa);
h)  il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un suo delegato;
i)  tre docenti delle facoltà di scienze naturali delle Università siciliane designati dai rettori delle stesse;
l)  quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
m)  cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
n)  (soppressa);
o)  due rappresentanti delle imprese di pesca;
p)  un rappresentante della pesca artigianale;
q)  (soppressa);
r)  sette componenti di cui uno docente presso una delle università siciliane esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca ed uno esperto in materia di riserve marine indicato dall'Assessore al territorio e ambiente, e gli altri scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con documentata esperienza in materia di pesca e pescicoltura e/o di economia peschereccia;
s)  un rappresentante della Federazione della pesca sportiva;
t)  (soppressa);
u)  (soppressa);
v)  (soppressa);
z)  tre componenti di cui uno docente presso una delle facoltà di giurisprudenza siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Agraria siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Economia siciliane.
2.  Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, avente qualifica non inferiore a quella di assistente dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, designato dal direttore regionale della pesca.
3.  Il Consiglio è costituito con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza.
4.  Il Consiglio resta in carica tre anni.
5.  In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
6.  Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà in prima convocazione e di un terzo dei componenti assegnati al Consiglio in seconda convocazione.
7.  I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) comma 1, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto dell'Assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
8.  Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti delle categorie interessate, nonché rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e/o della Comunità europea.
9.  Ove il Consiglio o l'Assessore per il territorio e l'ambiente non dovessero rendere i prescritti pareri entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti sono stati posti all'ordine del giorno, gli stessi si intendono favorevolmente resi.
10.  Il Consiglio in carica alla data in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza del mandato ed è integrato dalle nuove figure previste del presente articolo.".
Note all'art. 7, comma 1:
-  L'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", così dispone:
"Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. - 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2.  La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".
-  L'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante: "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.", così dispone:
"Esercizio della professione di consulente del lavoro. - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.".
Nota all'art. 8, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", così dispone:
"Contenimento della spesa corrente. - 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2006-2008 adottato dalla Regione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, la spesa complessiva di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, degli enti ed organismi strumentali della Regione non può superare, per il triennio 2006-2008, il limite massimo degli impegni di competenza assunti nel 2004, ridotti del 2 per cento, fatta eccezione per le spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria.
2.  Gli enti e gli organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti dalla Regione, fatta eccezione per gli enti locali ai quali si continuano ad applicare le disposizioni nazionali in materia di patto di stabilità e per le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, per le quali si applicano le disposizioni contenute nell'intesa sottoscritta dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comportamenti coerenti con quanto stabilito al comma 1, provvedendo ad adeguare di conseguenza i propri bilanci.
3.  Il mancato rispetto dei principi stabiliti nel presente articolo comporta l'obbligo per i soggetti responsabili del controllo e della vigilanza dei predetti enti ed organismi strumentali della Regione di denuncia al competente organo tutorio. Per gli enti e gli organismi strumentali della Regione che adottano la contabilità economica le limitazioni di cui al comma 1 si intendono riferite alle corrispondenti voci inserite tra i costi della produzione.
4.  Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie e ospedaliere, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa impegnata nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità e per spese di rappresentanza, ad eccezione delle spese direttamente connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali che si intestano al Presidente della Regione.
5.  Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, non possono effettuare, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, spese per un ammontare superiore a quelle impegnate nell'anno 2004.".
Note all'art. 9, comma 1:
L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. - 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.
2.  Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3.  La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.
4.  La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.
5.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.
6.  Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.
7.  Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.".
La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, reca: "Addestramento professionale dei lavoratori." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 marzo 1976, n. 13.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 668
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, in materia di disciplina del commercio, alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".
Iniziativa parlamentare: presentato dall'on. Cristaudo.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) l'8 ottobre 2007.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 45 del 10 ottobre 2007.
Relatore: Giovanni Cristaudo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 91 del 24 ottobre, n. 92 del 25 ottobre e n. 93 del 30 ottobre 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 93 del 30 ottobre 2007.
(2007.45.3213)035
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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