REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2007 - N. 52
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 ottobre 2007.
Incremento della distribuzione diretta dei farmaci inclusi nel PHT.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 85, comma 12, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di spesa farmaceutica;
Vista il decreto legge n. 347/2001, come convertito nella legge n. 405/2001, che all'art. 4 prevede la facoltà, per le regioni, di adottare specifiche misure per il contenimento della spesa sanitaria;
Visto l'art. 7 della richiamata legge n. 405/2001, recante "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" e successive modificazioni;
Visto l'art. 5 della citata legge n. 405/2001, che all'art. 5, comma 1, dispone che l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale non possa superare il 13% della spesa sanitaria complessiva;
Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ed, in particolare, l'art. 48 "Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica", che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario "resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica", previsto dall'art. 48 del sopra citato decreto legge n. 269/2003;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, l'art. 1, commi 181 e 183;
Vista l'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 ed in particolare l'art. 12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";
Tenuto conto del Protocollo d'intesa del 28 settembre 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo Patto per la salute ed in particolare il punto 4.18 dello stesso;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 796, lett. l);
Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure di risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata";
Visto l'art. 11 della stessa legge regionale n. 12/2007, recante "Acquisto e distribuzione diretta di farmaci da parte delle aziende", che rimanda ad un decreto assessoriale l'individuazione dei principi attivi da destinare alla distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie, tra quelli funzionali alla cura di specifiche patologie ad alto rischio di vita;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007, con la quale è stato reso esecutivo l'accordo per l'approvazione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009, sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e finanze e la Regione siciliana;
Considerato, in particolare, quanto indicato al punto A.1.2 del Piano medesimo "Incremento della distribuzione diretta dei farmaci inclusi nel PHT", tra le misure operative per il contenimento e la riduzione della spesa farmaceutica convenzionata che prevede l'individuazione, entro il 30 settembre 2007, di ulteriori categorie di farmaci a distribuzione diretta, disponendo altresì, a far data dall'1 gennaio 2008, la distribuzione diretta di tutti i medicinali inclusi nel PHT;
Ritenuto di identificare i medicinali a base dei principi attivi funzionali alla cura di specifiche patologie ad alto rischio di vita con quelli inclusi nel prontuario della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale - territorio (PHT) di cui alla determina AIFA del 29 ottobre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, poiché per essi sussistono le condizioni di impiego clinico e setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta;
Ritenuto, pertanto, con il presente decreto, di assolvere contestualmente agli obblighi scaturenti dalla normativa regionale sopra richiamata e, per la parte di interesse, agli impegni assunti in sede di sottoscrizione del piano regionale entro i termini ivi stabiliti;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2007 ed in attuazione dell'obiettivo operativo di cui al punto A.1.2 del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009, i medicinali a base dei principi attivi funzionali alla cura di specifiche patologie ad alto rischio di vita e per i quali sussistono le condizioni di impiego e setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, sono identificati con quelli inclusi nel prontuario della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale - territorio (PHT) di cui alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

A far data dall'1 ottobre 2007, alle aziende sanitarie è fatto obbligo di acquistare per la distribuzione diretta da parte dei servizi farmaceutici delle stesse aziende, oltre i medicinali a base di principi attivi già destinati alla distribuzione diretta da specifici provvedimenti assessoriali in atto vigenti, anche i prodotti a base dei seguenti principi attivi:
-  aripiprazolo, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidone;
-  bicalutamide;
-  sevelamer;
-  deferoxamina;
-  ossigeno liquido.
Restano ferme, per i medicinali a base dei suddetti principi attivi, le condizioni e limitazioni stabilite dall'AIFA e da specifici provvedimenti assessoriali ai fini dell'appropriatezza prescrittiva e della loro erogabilità a carico del SSN.

Art. 3

A far data dall'1 gennaio 2008, tutti i medicinali a base dei principi attivi inclusi nel PHT di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno essere acquistati dalle aziende sanitarie per la distribuzione diretta da parte dei servizi farmaceutici delle stesse aziende.

Art. 4

E' fatto altresì obbligo per tutti i medicinali per i quali è disposta la distribuzione in forma diretta da parte delle aziende sanitarie, registrare le prestazioni relative negli specifici flussi informativi all'uopo istituiti al fine di consentire la costante e sistematica rilevazione dei dati inerenti tale attività e monitorarne l'andamento e l'impatto sulla spesa farmaceutica e sui consumi.

Art. 5

L'ottemperanza delle presenti disposizioni sarà oggetto di specifica valutazione in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 ottobre 2007.
  LAGALLA 

(2007.43.3104)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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