REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 OTTOBRE 2007 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 21 settembre 2007.
Approvazione delle tabelle dei compensi da attribuire ai collaudatori degli interventi aventi natura di lavori pubblici ed ai verificatori dei programmi di investimento finanziati alle imprese con regimi agevolativi di competenza del dipartimento regionale industria.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 562 del 5 aprile 2007, registrato dalla ragioneria centrale il 10 aprile 2007, al n. 207/181;
Visto il decreto n. 604 del 13 aprile 2007, registrato dalla ragioneria centrale il 13 aprile 2007 al n. 233/214, con il quale il dirigente generale del dipartimento regionale industria ha approvato l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco ufficiale dei collaudatori e dei verificatori per l'affidamento di incarichi, di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, relativi, rispettivamente, al collaudo degli interventi aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 28 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, ed agli accertamenti di spesa dei programmi d'investimento finanziati alle imprese con regimi agevolativi di competenza del dipartimento regionale industria;
Considerato che nel sopra citato decreto viene fatto rinvio, ai fini della determinazione della misura del compenso per l'espletamento degli incarichi di cui sopra, ad apposite tabelle approvate con decreto dell'Assessore regionale per l'industria;
Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti";
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti";
Visto il decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155, il quale, vigente l'obbligatorietà delle tariffe minime professionali, all'art. 12 bis prevede che per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che, all'art. 2, comma 1, lett. a), ha soppresso l'obbligatorietà, prevista dalle norme previgenti, delle tariffe minime in materia di compensi professionali;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1999 ed, in particolare, l'art. 3, con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, a mezzo di specifica formula matematica, il compenso da attribuire ai componenti di commissione per l'accertamento sulla realizzazione dei programmi di investimento a valere sulle agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 ed altre;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 125, che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, nonché le disposizioni correttive ed integrative del medesimo contenute nel decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
Ritenuto opportuno, al fine di addivenire alla compilazione delle tabelle richiamate dal decreto n. 604 del 13 aprile 2007 su citato, adottare quali parametri di riferimento sia la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti (tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 12bis del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155, sopra richiamato), sia la formula - opportunamente rettificata per tenere conto dell'introduzione dell'euro e del più contenuto importo degli investimenti da verificare - determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto ministeriale 22 luglio 1999 citato, per quanto riguarda, rispettivamente, i compensi da attribuire ai collaudatori di interventi aventi natura di lavori pubblici ed ai verificatori dei programmi di investimento finanziati alle imprese con regimi agevolativi, di competenza del dipartimento regionale industria;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa meglio specificato, sono approvate le tabelle A e B, riportate nell'allegato facente parte integrante del presente decreto, relative rispettivamente ai compensi da attribuire ai collaudatori degli interventi aventi natura di lavori pubblici di cui all'art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai verificatori degli accertamenti di spesa dei programmi d'investimento finanziati alle imprese con regimi agevolativi di competenza del dipartimento regionale industria, scelti sulla base degli elenchi ufficiali di cui all'avviso pubblico approvato con decreto n. 604 del 13 aprile 2007, registrato dalla ragioneria centrale il 13 aprile 2007 al n. 233/214.

Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito internet www.regione.sicilia.it/industria dell'Assessorato dell'industria.
Palermo, 21 settembre 2007.
  CANDURA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in data 2 ottobre 2007 al n. 476/593.




(2007.41.2854)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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