REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 OTTOBRE 2007 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 luglio 2007.
Disciplina relativa all'organizzazione di corsi per la formazione di formatori per conducenti e guardiani da destinare a medici veterinari pubblici e medici veterinari liberi professionisti e di corsi per la formazione dei guardiani e conducenti.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli altri enti locali, in attuazione della legge n. 59/97 ed, in particolare, l'art. 114, che conferisce alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, con eccezione di quelli espressamente mantenuti dallo Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, che individua le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, che individua i criteri di ripartizione e ripartisce tra le regioni l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria;
Visto il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive n. 64/432/CEE e n. 93/119/CEE, e il regolamento CE n. 1255/97 ed, in particolare, l'art. 6, punto 5, che prevede il possesso di un certificato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 17, punto 2, per i guardiani e i conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
Considerato che il certificato di idoneità deve essere rilasciato ai conducenti e guardiani dopo che questi hanno frequentato un corso di formazione e superato un esame riconosciuto dall'autorità competente che deve farsi anche garante dell'indipendenza degli esaminatori;
Vista la nota del Ministero della salute n. DGSA/VI/ 3316 del 4 maggio 2007, con la quale è stato individuato il percorso formativo dei formatori e le autorità competenti e/o gli organismi designati che dovranno svolgere tali corsi di formazione;
Considerato che un primo corso (corso A) finalizzato alla formazione di formatori per i "formatori di personale addetto al trasporto e alla custodia di animali da reddito (conducenti e guardiani) è stato organizzato dal Ministero della salute con il contributo dei centri di referenza per il benessere animale e per la formazione in sanità pubblica veterinaria, al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche medici veterinari del Ministero della salute, della Regione siciliana e delle Aziende unità sanitarie locali di Catania, Messina, Palermo e Ragusa;
Ritenuto di dovere organizzare, a livello regionale, corsi destinati alla formazione di formatori per conducenti e guardiani (corso B) da destinare a medici veterinari pubblici e liberi professionisti, della durata di 20 ore formative, per la creazione della figura di medico veterinario pubblico, che dovrà obbligatoriamente presiedere agli esami di profitto dei discenti finali, nonché di medico veterinario formatore di secondo livello;
Ritenuto di dovere provvedere ad emanare modalità operative per l'organizzazione dei corsi finalizzati alla formazione dei conducenti e guardiani (corso C) per il rilascio del certificato di idoneità, della durata di almeno 12 ore, organizzato dagli enti o associazioni che ne facciano richiesta;

Decreta:
Art. 1
Corsi per la formazione dei formatori (corso B)

Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) della Sicilia sono organizzati i corsi finalizzati alla formazione di formatori per conducenti e guardiani (corso B), da destinare a medici veterinari pubblici (Aziende unità sanitarie locali e IZS) e medici veterinari liberi professionisti.
I corsi hanno l'obiettivo di creare la figura del medico veterinario pubblico, esaminatore e formatore di secondo livello, che dovrà obbligatoriamente presiedere agli esami di profitto dei discenti finali del corso C, nonché del medico veterinario formatore di secondo livello.
I corsi avranno la durata di 20 ore, secondo il programma che sarà predisposto da questo Assessorato, con riferimento alla legislazione, al benessere e comportamento animale, alla cura e gestione degli animali.
Il comitato organizzatore deve individuare i docenti e organizzare il materiale didattico, deve essere obbligatoriamente composto da almeno un medico veterinario che ha frequentato il corso A.
Il comitato organizzatore è costituito da:
-l'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario;
-  il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
-  il dirigente veterinario dell'Ispettorato regionale veterinario, preposto alla trattazione della materia;
-  il dirigente veterinario responsabile della formazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Art. 2
Registro dei medici veterinari esaminatori e dei formatori

Presso l'Assessorato regionale della sanità - I.R.V. servizio 3° - è istituito il registro dei medici veterinari esaminatori e dei formatori, nel quale sono iscritti i medici veterinari che frequentano con profitto il corso B.
Gli stessi, se medici veterinari pubblici, saranno iscritti in qualità di medico veterinario pubblico esaminatore e formatore di secondo livello, se medici veterinari liberi professionisti, saranno iscritti in qualità di medico veterinario formatore di secondo livello.
Nello stesso registro sono iscritti i medici veterinari che hanno frequentato il corso A per la Regione siciliana quali medico veterinario pubblico esaminatore e formatore di primo livello.
Art. 3
Procedure per l'attivazione dei corsi per la formazione dei guardiani e conducenti (corso C)

Le aziende unità sanitarie locali della Sicilia, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, gli enti pubblici, gli enti di formazione, le associazioni di categoria o professionali, in maniera indipendente od in collaborazione tra loro, possono organizzare i corsi di formazione della durata di almeno 12 ore, finalizzati alla formazione dei guardiani e conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame (corso C).
Il legale rappresentante dell'ente organizzatore, o un suo delegato, in qualità di presidente del comitato organizzatore, richiede il riconoscimento del corso e la nomina della commissione esaminatrice all'Assessorato regionale della sanità, IRV servizio 3°; nell'istanza, di cui al modello allegato II, che fa parte integrante di questo decreto, dovrà essere indicato:
1)  il titolo del corso;
2)  l'ente organizzatore e i nominativi del comitato organizzatore;
3)  la sede di svolgimento e il calendario dei giorni di lezione, il programma e la durata - non inferiore a 12 ore - del corso, con il numero delle ore dedicato alle singole materie, la data e la sede di svolgimento degli esami, il numero che si prevede dei partecipanti;
4)  la qualifica e il curriculum vitae dei docenti.
L'organizzazione del corso, i contenuti e le modalità di espletamento dovranno seguire le indicazioni di cui all'allegato I che fa parte integrante di questo decreto.
Alla fine del corso ai partecipanti che avranno superato una prova di esame, costituita da una prova scritta di 20 quiz a risposta multipla e da una prova pratica o orale, sarà rilasciato il certificato di idoneità dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale dove si svolge il corso, in qualità di autorità competente.
Art. 4
Riconoscimento dei corsi

Una commissione regionale istituita presso l'Assessorato regionale della sanità - IRV - procede al riconoscimento del corso e alla nomina della commissione esaminatrice del corso C.
La commissione istituita presso l'Assessorato regionale della sanità è composta da:
-  l'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario;
-  il dirigente veterinario dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione della materia;
-  tre dirigenti veterinari individuati dall'ispettore generale tra quelli che hanno frequentato il corso A;
-  un dirigente veterinario responsabile della formazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
-  un funzionario direttivo dell'Ispettorato regionale veterinario in qualità di segretario.
Al corso che ha ottenuto il riconoscimento viene attribuito un codice di riferimento regionale e viene inserito in un apposito registro.
Dell'avvenuto riconoscimento del corso e dei nominativi facenti parte della commissione esaminatrice viene data comunicazione al presidente del comitato organizzatore e, contestualmente, all'azienda unità sanitaria locale sede del corso.
Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto per la partecipazione alla commissione regionale; le spese relative al rimborso di missione sono a carico degli enti di rispettiva appartenenza.
Art.5
Commissione esaminatrice (corso C)

La commissione di esame deve essere obbligatoriamente composta da:
- il direttore dell'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato responsabile di struttura complessa;
-  due medici veterinari pubblici esaminatori iscritti nel registro di cui all'art. 2, diversi dai docenti, i cui nominativi, dei quali almeno uno esterno all'azienda unità sanitaria locale dove si svolge il corso, saranno comunicati dall'Assessorato regionale della sanità - I.R.V. servizio 3°, al fine di garantire l'indipendenza degli esaminatori;
- un amministrativo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio con funzioni di segretario.
La commissione, a conclusione del corso, provvederà ad inviare copia del programma, il curriculum vitae dei docenti e l'elenco finale delle persone che hanno superato l'esame al Ministero della salute, copia dell'elenco finale delle persone che hanno superato l'esame verrà inviato anche all'Assessorato regionale della sanità - I.R.V. servizio 3° e all'azienda unità sanitaria locale sede del corso.
Tutta la documentazione sarà conservata agli atti dell'azienda unità sanitaria locale, territorialmente competente, per almeno sei anni, unitamente alla copia del certificato di idoneità rilasciato ai partecipanti che hanno superato la prova d'esame.
Art. 6
Rilascio del certificato di idoneità

Il certificato di idoneità per conducenti e guardiani, la cui portata può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati, è rilasciato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale dove ha sede il corso, conformemente all'allegato III, capo III, del regolamento CE n. 1/2005.
I certificati rilasciati saranno numerati con un codice alfanumerico di seguito codificato:

IT 019 PR NNNNN

019 è il codice ISTAT della Regione siciliana;
PR è la sigla della provincia;
NNNNN il numero progressivo numerico di 5 cifre assegnato dal settore di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente territorialmente per la sede del corso.
Del conseguimento del certificato di idoneità per conducenti e guardiani, con l'eventuale limitazione a specie o gruppi di specie determinati, dovrà venire a conoscenza l'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade la residenza anagrafica degli stessi conducenti e guardiani, per l'eventuale registrazione di tutti i dati relativi ai certificati di idoneità rilasciati, al fine di consentire una loro rapida identificazione da parte delle autorità di controllo in caso di inadempienza alle prescrizioni del regolamento CE n. 1/2005.
Art. 7
Costi

I costi dei corsi riconosciuti sono a totale carico dell'ente organizzatore che può richiedere ai partecipanti un eventuale costo di iscrizione.
Art. 8
Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito dell'Assessorato regionale della sanità.
Palermo, 23 luglio 2007.
  LAGALLA 

Allegato I
Titolo del corso
Il titolo del corso deve fare esplicito riferimento al conseguimento del certificato di idoneità per conducente o guardiano.
Comitato organizzatore
Il comitato organizzatore del corso C è composto da:
-  presidente: il rappresentante legale, o un suo delegato, dell'ente pubblico o associazione che organizza il corso, è anche responsabile del corso;
-  un medico veterinario dell'azienda unità sanitaria locale sul cui territorio si svolge il corso, individuato dal presidente, iscritto nel registro di cui all'art. 2 del presente decreto;
-  un conducente o guardiano che abbia già ottenuto il certificato di idoneità o un autotrasportatore di animali vivi che sia iscritto alla C.C.I.A. della provincia in cui ha sede il corso;
-  un amministrativo dell'ente pubblico o associazione che organizza il corso con funzioni di segretario.
Nella richiesta di riconoscimento del corso devono essere indicati i nominativi e la rispettiva qualifica dei componenti del comitato organizzatore, nonché dell'eventuale delegato formalmente incaricato dal rappresentante legale dell'ente organizzatore.
Il comitato organizzatore individua i docenti, organizza il materiale didattico e provvede a tutto quanto necessario per la realizzazione del corso.
Programma
Il programma formativo deve essere basato sugli argomenti previsti all'allegato IV del regolamento CE n. 1/2005, deve avere una durata di almeno 12 ore formative, ed in particolare:
-  nozioni sulla legislazione comunitaria con particolare riguardo agli artt. 3 e 4 e le disposizioni previste agli allegati I e II del regolamento;
-  nozioni riguardanti l'idoneità degli animali e dei mezzi di trasporto, pratiche di trasporto e l'impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità delle carni, i periodi di viaggio e di riposo, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione, le densità di carico, cure di emergenza, adempimenti previsti dal regolamento sul giornale di viaggio;
-  aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.
Degli argomenti trattati occorre indicare il docente ed il numero di ore che saranno dedicate all'argomento stesso.
Docenti
I docenti devono essere di comprovata esperienza, valutabile dal curriculum professionale, tra i docenti dovrà essere prevista la presenza di medici veterinari formatori dei quali almeno uno medico veterinario formatore di primo o secondo livello dell'azienda unità sanitaria locale sul cui territorio si svolge il corso o dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, di ciascun docente occorre che sia indicato anche un supplente.
Ciascun docente dovrà sottoscrivere, in un'apposita scheda, gli argomenti trattati, l'ora di inizio e di fine della lezione.
Partecipanti al corso
Possono partecipare al corso cittadini maggiorenni che dimostrino di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data di iscrizione al corso.
Frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria e deve essere formalmente attestata e certificata dal responsabile del corso in un apposito registro di presenza giornaliera.
Registro presenze giornaliere
-  Il registro deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso e deve essere vidimato dal presidente del comitato organizzatore;
- deve contenere, oltre che una facciata indicante il numero di riconoscimento del corso, il periodo e la sede di svolgimento, il cognome, il nome e la firma del presidente del comitato organizzatore e tanti fogli quanti sufficienti a riportare le presenze giornaliere di tutti i partecipanti;
-  i fogli delle presenze giornaliere devono contenere progressivamente il cognome, il nome e la firma del partecipante apposta all'entrata in aula in corrispondenza dell'ora di entrata e di uscita in aula sia antimeridiana che pomeridiana se il corso si svolge anche in tali ore;
-  le firme dovranno essere apposte per esteso ed essere leggibili. Non sono ammesse sigle o abbreviazioni;
-  l'assenza deve essere immediatamente evidenziata con la dicitura indelebile "Assente". Per i partecipanti che si sono ritirati devono essere barrate le giornate di lezione sino al termine del corso;
-  il foglio di presenza non deve riportare alcuna abrasione e/o bianchettatura;
-  le eventuali correzioni dovranno essere convalidate e vistate dal presidente del comitato organizzatore.
Spese
Le spese sostenute per la realizzazione dei corsi per conducenti o guardiani sono a totale carico dell'ente organizzatore, il quale, se diverso dall'azienda unità sanitaria locale, si impegna a corrispondere, salvo specifici accordi, all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente i costi per il rilascio di ciascun certificato di idoneità e per l'attività di formazione e di esaminatore del personale medico veterinario dirigente appartenente al SSN, secondo la vigente normativa.
Allegato II
All'Assessorato regionale della sanità
Ispettorato regionale veterinario
Gruppo 3°
Piazza Ottavio Ziino, 24 - 90145 Palermo
OGGETTO: Istanza di riconoscimento del corso per la formazione dei guardiani e conducenti ai sensi del decreto n. 1526/07
Il sottoscritto .............................................................. nato a .............................................................. prov. ..................... il ............./............./.............. residente in .............................................................. via .............................................................. n. ................... in qualità di legale rappresentante dell'ente/associazione: .............................................................. .............................................................. con sede legale in .............................................................. via .............................................................. n. .................. C.F./P.I. ..............................................................

Chiede

-  di poter ottenere il riconoscimento del corso di formazione ai fini del conseguimento del certificato di idoneità per conducenti e guardiani previsto dall'art. 6, prf. 5 e dall'art. 17, prf. 2 del regolamento CE n. 1/2005, con le modalità previste dal decreto n. 1526/07 e che dovrà tenersi dal ...................................... al ...................................... in ..................................................... prov. .................... denominato: .............................................................. .............................................................. ;
-  la nomina della commissione esaminatrice.
Il sottoscritto, pena l'annullamento del riconoscimento, si impegna inoltre di:
a)  acquisire autocertificazione di ciascun iscritto al corso circa la non sussistenza di trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data di iscrizione al corso;
b)  tenere il registro delle presenze regolarmente vidimato e aggiornato.
Per gli enti diversi dalle aziende unità sanitarie locali:
a)dare comunicazione del programma e del periodo di espletamento del corso all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente per consentirne la vigilanza sulla sua corretta realizzazione;
b)  consegnare alla fine del corso e non oltre una settimana, copia di tutti gli atti alla commissione esaminatrice per il successivo inoltro all'Assessorato della sanità ed al Ministero della salute.
Allega alla presente:
1)  dichiarazione che l'attività di formazione rientra tra i fini istituzionali o statutari dell'ente;
2)  eventuale delega al responsabile organizzativo del corso;
3)  dettagliato programma del corso con riferimento alle ore dedicate alle singole materie;
4)  nominativi e qualifiche del comitato organizzatore;
5)  certificato di idoneità, rilasciato ai sensi del regolamento CE n. 1/2005, del guardiano e/o certificato di iscrizione alla CCIA del trasportatore, facenti parte del comitato organizzatore;
6)  per ciascun docente e supplente: nominativo, dati anagrafici e di residenza, codice fiscale, recapito telefonico, ente di appartenenza, curriculum professionale e argomento trattato;
7)  numero dei partecipanti previsti.
Data ............................................................
Firma
..............................................................

(2007.39.2726)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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