REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 OTTOBRE 2007 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 24 settembre 2007.
Approvazione di variante al piano regolatore generale, regolamento edilizio e tabella prescrizione del comune di Vallelunga Pratameno.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il foglio n. 736 del 17 gennaio 2007, con il quale il comune di Vallelunga Pratameno ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale, regolamento edilizio e tabella prescrizione, approvato con decreto n. 153/D.R.U. del 21 febbraio 1994, di cui alla delibera n. 26 del 29 settembre 2006;
Vista la nota senza numero di protocollo del 28 giugno 2007, con la quale il comune di Vallelunga Pratameno trasmetteva una relazione tecnica integrativa a chiarimento di quanto richiesto da questo Assessorato con nota prot. n. 13856 del 20 febbraio 2007;
Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 29 settembre 2006, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale è stata adottata la variante al piano regolatore generale, regolamento edilizio e tabella prescrizione approvato con decreto n. 153/D.R.U. del 21 febbraio 1994;
Visti gli atti ed elaborati trasmessi, relativi alla variante al piano regolatore generale, regolamento edilizio e tabella prescrizione, approvato con decreto n. 153/D.R.U. del 21 febbraio 1994;
Visto il parere n. 12 del 7 settembre 2007, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Vallelunga Pratameno risulta dotato di un piano regolatore generale, approvato da questo Assessorato con decreto n. 153/D.R.U. del 21 febbraio 1994.
La variante adottata con delibera del consiglio comunale n. 26 del 29 settembre 2006, come già detto sopra, è relativa all'applicazione degli artt. 25, secondo comma, e 34, commi 1 e 2, del regolamento edilizio e della tabella delle prescrizioni tav. 8, allegata al voto C.R.U. n. 153 del 21 febbraio 1994, in sintesi attiene ai seguenti punti:
1)  la modifica del secondo comma all'art. 25 del regolamento edilizio riguarda i balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private che sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a mt. 3 rispetto a quella di mt. 6 e l'aggetto in ogni suo punto non può essere ad altezza inferiore a mt. 2,80 dal piano marciapiede, rispetto a quello di mt. 3,50 dal piano marciapiede, e mt. 4,50 dal piano stradale previsto dal vigente regolamento edilizio;
2)  la modifica dell'art. 34, commi 1 e 2 del regolamento edilizio, riguarda la modifica delle altezze per i piani terreni adibiti ad abitazione o uffici che debbono avere altezza interna utile non inferiore a mt. 2,80 rispetto a quella di mt. 3 e le altezze dei piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi luoghi di riunione di uso pubblico che debbono avere altezza netta di mt. 2,80 rispetto a quella di mt. 3,50 prevista dall'attuale R.E.C. approvato da questo Assessorato con decreto n. 153/D.R.U. del 21 febbraio 1994;
3)  la modifica alla tabella delle prescrizioni tav. 8, già citata, riguarda il cambio di destinazione d'uso delle zone territoriali omogenee "C1", lottizzazioni già esistenti nel precedente piano regolatore generale che risulteranno le stesse indicate per le Z.T.O. A1, A2, B e B1, in particolare, tutte le destinazioni esistenti: residenza permanente, attività commerciali, ricettive, artigianali, uffici, banche, esercizi pubblici in genere, rispetto a quella sola attuale di destinazione d'uso permanente.
Tale modifica, tuttavia, nell'atto deliberativo è stata limitata solo nel comparto edilizio Z.T.O. C1 lottizzazione già esistenti, confinante in direzione nord con la via Nazionale, direzione est con la proprietà Grasso Orazio e Calogero; direzione sud con la via P.S. Mattarella e in direzione ovest con la proprietà Vacanti Sebastiano, perché già edificata nella sua totalità e con un rapporto di copertura maggiore di 1/8 della superficie indicata, possedendo detta zona le caratteristiche di Z.T.O. B.
Considerato che:
Alla luce della documentazione esaminata nulla si ha da rilevare sotto il profilo procedurale in quanto:
-  la variante in esame è stata regolarmente pubblicizzata, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n. 71/78;
-  nei termini di legge nessuna osservazione è stata prodotta, giusta certificazione del segretario comunale del 12 gennaio 2007, allegata al libro di protocollo per la registrazione di tutte le osservazioni inerenti alla variante al piano regolatore generale, al regolamento edilizio e alla tabella delle prescrizioni;
-  l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, con parere n. 25/2005, ha espresso parere positivo in merito alle modifiche al regolamento edilizio ed alla tabella delle prescrizioni, proposte con la suddetta variante, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  la modifica al secondo comma dell'art. 25 appare condivisibile, fatte salve le norme di settore relative alla sicurezza in materia di viabilità;
-  la modifica al 1 e 2 comma dell'art. 34 appare condivisibile, fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria;
-  la modifica della tabella delle prescrizioni tav. 8, riguardante le destinazioni d'uso previste per le aree C1 così come visualizzata nella tav. 6/C, appare condivisibile. In ordine alle attività commerciali, le stesse devono tenere conto della legge sulla programmazione commerciale del 22 dicembre 1999, n. 22, con la previsione anche di spazi per parcheggi pertinenziali;
-  la variante è finalizzata a migliorare la qualità degli interventi e non incide sui criteri informatori dello strumento urbanistico;
Per tutto quanto sopra precede, questa U.O. 4.2/CL è del parere che la variante relativa alla modifica degli artt. 25, secondo comma, e 34, commi 1 e 2, del regolamento edilizio e alla tabella delle prescrizioni tav. 8, allegata al voto C.R.U. n. 153 del 21 febbraio 1994, adottate con delibera consiliare n. 26 del 29 settembre 2006, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione, con le prescrizioni di cui ai sopra considerata;
Ritenuto di condividere il parere dell'unità operativa 4.2/CL n. 12 del 7 settembre 2007;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 12 del 7 settembre 2007 reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/D.R.U., è approvata la variante al piano regolatore generale, regolamento edilizio e tabella prescrizione, approvato con decreto n. 153/D.R.U. del 21 febbraio 1994, adottata con delibera del C.C. n. 26 del 29 settembre 2006, così come riportata nel testo allegato alla proposta di delibera del 16 maggio 2006 costituente parte integrante della delibera di adozione, con le prescrizioni di cui al citato parere n. 12/2007.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 12 del 7 settembre 2007, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/D.R.U.;
 2)  delibera consiliare n. 26 del 30 novembre 2005 con allegata proposta di deliberazione del 16 maggio 2006, costituente parte integrante della delibera stessa;
 3)  parere del Genio civile di Caltanissetta n. 25/2005 del marzo 2006, reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 sulla variante al piano regolatore generale;
 4)  parere igienico-sanitario espresso dal responsabile della Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta - distretto di Mussomeli - presidio sanitario di Vallelunga Pratameno prot. n. 140 del 12 maggio 2006;
 5)  parere dell'U.T.C. del 2 agosto 2006;
 6)  libro di protocollo per la registrazione di tutte le osservazioni inerenti la variante al piano regolatore generale, al regolamento edilizio e tabella prescrizioni, con attestazione negativa a firma del segretario comunale, circa la mancata presentazione di osservazioni;
 7)  elaborati:
 8)  relazione;
 9)  regolamento edilizio;
10)  stralcio regolamento edilizio allegato A;
11)  modifica regolamento edilizio allegato A1;
12)  tav.  6  - stralcio zonizzazione del centro urbano; 
13)  tav.  6/a  - stralcio zonizzazione del centro urbano in variante;  
14)  tav.  6/c  - tavola integrativa con visualizzata l'area ricadente nella Z.T.O. C1 lottizzazione già esistente che possiede le caratteristiche di Z.T.O. B oggetto di variante; 
15)  tav.  8  - tavola vigente tabella delle prescrizioni; 
16)  tav.  8/a  - tavola tabella delle prescrizioni in variante; 

17)  relazione tecnica integrativa richiesta dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente con nota del 20 febbraio 2007.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al comune di Vallelunga Pratameno il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 4

Il comune di Vallelunga Pratameno resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 2007.
  LIBASSI 

(2007.39.2729)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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