REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 OTTOBRE 2007 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 7 settembre 2007.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Sant'Alessio Siculo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 762 del 31 gennaio 2006, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 1 febbraio 2006, al n. 6858, con il quale il comune di Sant'Alessio Siculo ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annessi le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 4301 del 14 giugno 2006, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 14 giugno 2006, al n. 40744, con il quale il comune di Sant'Alessio Siculo ha dato riscontro a quanto richiesto dall'unità operativa 4.1/D.R.U. con la nota prot. n. 36022 del 24 maggio 2006;
Vista la delibera n. 1 del 5 ottobre 2005 con la quale il commissario ad acta del comune di Sant'Alessio Siculo ha adottato il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 5 ottobre 2005;
Vista l'attestazione firma del segretario generale del comune di Sant'Alessio Siculo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 38 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge e di n. 7 fuori termine, avverso il piano regolatore generale adottato;
Visto il registro delle osservazioni presentate avverso il piano adottato nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti, unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;
Viste le delibere n. 4 del 20 gennaio 2006 e n. 6 del 26 gennaio 2006 con le quali il consiglio comunale di Sant'Alessio Siculo ha espresso le proprie determinazioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale ed al regolamento edilizio adottato;
Viste le note prot. n. 34835 del 4 marzo 2002 e prot. n. 26141 del 20 dicembre 2002 con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, a condizione, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 88 dell'8 settembre 2006, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 31 dell'8 giugno 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
SITUAZIONE URBANISTICA PRECEDENTE
Il comune di Sant'Alessio Siculo risulta dotato di un piano di fabbricazione approvato con decreto n. 64 del 27 febbraio 1976.
PROGETTO DEL PIANO
Il piano regolatore generale, per quanto desunto dalla relazione tecnica proposta nella elaborazione, ed in relazione alle prescrizioni dettate con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica soprarichiamato e delle nuove direttive dettate dal consiglio comunale, prevede:
a)  conferma delle zone residenziali previste dal piano di fabbricazione non ancora completate con esclusione di quelle ricadenti in zone geologicamente instabili;
b)  ampliamento della dotazione di aree (di piccola e media entità) per edilizia alberghiera anche sulla base delle proposte avanzate dai cittadini ritenute compatibili con l'assetto generale e con la normativa vigente;
c)  la realizzazione di un porto canale come approdo turistico che potrebbe riqualificare il turismo di S. Alessio e contribuire al rilancio turistico dei centri vicini;
d)  la realizzazione del parco fluviale lungo il torrente d'Agrò;
e)  individuazione inoltre di zone per attività produttive per l'insediamento degli impianti artigianali lungo la provinciale per Limina;
f)  la differenziazione delle zone agricole in tre sottozone in relazione al loro grado di trasformabilità ed alla eventuale suscettività per usi complementari a quello agricolo cosicchè possano realizzarsi manufatti per il turismo rurale, per il turismo e per l'agriturismo.
ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone definite ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e suddivise in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee che di seguito sinteticamente descritte si elencano:
Zone omogenee A - di interesse storico e/o di particolare pregio ambientale
Comprende le parti del territorio, il centro storico (zone A1) e l'emergenza storico-ambientale di Capo S. Alessio (zona A2), interessate da singoli edifici o agglomerati urbani e/o complessi edilizi, che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale che si trovano anche in contesti non storici (zone B). Sono previsti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica. Sono inoltre ammessi interventi di demolizioni senza ricostruzione.
Detta zona A suddivisa nelle sottoclassi A1 e A2.
L'indice di fabbricabilità fondiaria I.E.F. per le eventuali costruzioni amesse o ampliamento degli edifici esistenti in zona A1 non dovrà superare la densità fondiaria media della zona e comunque non dovrà superare i 5 mc./mq.
La zona A2, definita emergenza storico-ambientale, comprende il complesso paesaggistico-monumentale di Capo S. Alessio con gli edifici in esso contenuti. L'intera area è sottoposta al vincolo preordinato all'esproprio e gli interventi previsti in essa sono sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
La zona è normata dagli artt. 14, 15, 16, 17, 18 delle norme di attuazione.
Zone omogenee B - di completamento
Zone B a prevalente destinazione residenziale, urbanizzate, totalmente o parzialmente edificate: sono state sottoclassate in B1, B2, B3 e B4 in relazione ai diversi impianti morfologici ed alle diverse tipologie edilizie che le caratterizzano.
Zone B1 - Residenziale di completamento
Si tratta di zone del tessuto urbano compatto, totalmente o parzialmente edificato, del nucleo centrale di S. Alessio e coincidono con le parti di territorio già classificate B1 nel programma di fabbricazione. Sono consentiti interventi di straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione. L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in:
-  I.E.F. -  I.E.F. Detta zona è normata dall'art. 20 delle norme di attuazione.
Zone B2 - Residenziali di completamento
Si tratta di zone prevalentemente residenziali, totalmente o parzialmente edificate del nucleo centrale di S. Alessio e coincidono con le parti di territorio già classificate B2 nel programma di fabbricazione. L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in:
-  I.E.F. -  I.E.F. Detta zona è normata dall'art. 21 delle norme di attuazione.
Zone B3 - Residenziale di completamento
Si tratta di quelle parti del tessuto urbano compatto, totalmente o parzialmente edificato, del nucleo centrale di S. Alessio di recente formazione, prevalentemente edificate con tipologia a schiera o isolata con arretramento stradale ed in buona parte coincidenti con le parti di territorio classificate C1 e C4 nel programma di fabbricazione.
L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in:
-  I.E.F. -  I.E.F. Detta zona è normata dall'art. 22 delle norme di attuazione.
Zone B4a e B4b - di completamento
Si tratta di quelle parti del tessuto urbano compatto, totalmente o parzialmente edificato, relative alle frazioni di S. Margherita (zona B4a) e di Lacco (zona B4b).
L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in:
-  I.E.F. -  I.E.F. Detta zona è normata dall'art. 23 delle norme di attuazione.
Zone B4c e B4d - di completamento
Vengono classificate in tali zone i piccoli nuclei rurali caratterizzati lungo la strada provinciale n. 12 per Limina. Sono consentiti in tali zone per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, nonché interventi di demolizione e ricostruzione secondo la cubatura e la sagoma preesistente. Si prevedono ampliamenti fino ad un max del 20% del volume residenziale ed entro il limite di 200 mc. per unità edilizia. L'ampliamento previsto in altezza non può superare i ml. 7,50.
Detta zona è normata dall'art. 24 delle norme di attuazione.
Zone omogenee C - Residenziale di espansione
Le zone territoriali omogenee C sono costituite dalle parti del territorio comunale destinate a nuovi interventi edilizi a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione non raggiunga i limiti della zona omogenea B. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, nonché interventi di nuova edificazione su lotti liberi, demolizioni e ricostruzioni. Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all'esistenza delle prescrizioni esecutive o all'approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica o del piano di lottizzazione di iniziativa privata.
Le zone C sono suddivise in sottozone C1, C2, C3.
Zone C1 - Residenziale di espansione turistica stagionale
Si tratta di parti del territorio comunale destinate al fabbisogno di edilizia stagionale classificate C3 nel programma di fabbricazione.
L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in:
-  I.E.F. -  I.E.F. Detta zona è normata dall'art. 26 delle norme di attuazione.
Zona C2 - Residenziale di espansione per edilizia sovvenzionata e/o convenzionata
Si tratta di parti del territorio comunale destinate agli scopi della legge n. 167 del 18 aprile 1962.
L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in:
-  I.E.F. Detta zona è normata dall'art. 27 delle norme di attuazione.
Zona C3 - Espansione residenziale
Si tratta delle parti di territorio comunale destinate ad espansione residenziale delle parti della frazione di Lacco, suddivisa in due sottozone:
-  C3a a sud della provinciale n. 12 con I.E.F. -  C3b a nord della provinciale n. 12 con I.E.F. Detta zona è normata dall'art. 28 delle norme di attuazione.
Zone omogenee AL - Espansione turistico-stagionale e alberghiera
Dette zone sono costituite dalle parti di territorio comunale destinato ad interventi edilizi per la realizzazione esclusiva di alberghi, pensioni, ristoranti, case albergo di riposo per anziani o disabili e cliniche. Si dividono in zone nelle quali l'attività alberghiera o di ristorazione è esistente (Ale e Alr) in cui sono previsti interventi di demolizioni e ricostruzioni ed ampliamenti con I.E.F. Zone D - Produttive e commerciali
Dette parti del territorio comunale da destinare ad insediamenti produttivi (artigianali, commerciali e agricoli). Sono consentiti gli esercizi commerciali del tipo medie e grandi strutture di vendita.
Le zone D sono suddivise nelle sottoclassi: D1, D2, D3, D4 e D5.
Zona D1 - Artigianali e commerciali
Sono le parti del territorio destinati a nuovi insediamenti commerciali e artigianali. In tali zone il piano regolatore generale si attua attraverso:
a)  prescrizioni esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
b)  piano particolareggiato per insediamenti produttivi di iniziativa pubblica (P.I.P.);
c)  piani di lottizzazione per insediamenti produttivi di iniziativa privata.
Detta zona è normata dall'art. 33 delle norme di attuazione.
Zona D2 - Artigianali e commerciali con edifici esistenti
Sono parti del territorio occupato da edifici esistenti, finalizzati alla produzione o commercializzazione di merci. Agli edifici sono consentiti interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Ogni edificazione è subordinata all'approvazione dei P.I.P. o dei P.L. di iniziativa privata estesa all'intero comparto.
Detta zona è normata dall'art. 34 delle norme di attuazione.
Zona D3 - Ferroviaria e di stoccaggio
Sono le aree destinate alla rete ferroviaria già realizzata e quella prospettata dall'ente ferroviario in virtù della realizzazione di un nuovo tracciato.
Detta zona è normata dall'art. 35 delle norme di attuazione.
Aree PRUSST
Sono le aree destinate agli interventi come da progetto approvato in base alla normativa PRUSST che definisce previsioni, parametri ed indici, così distinte:
-  PRUSST AL - area destinata all'attività alberghiera;
PRUSST D - area destinata all'attività produttiva.
Detta zona è normata dall'art. 36 delle norme di attuazione.
Zona D5 - Porto-canale per approdo turistico
E' l'area interessata dalla foce del torrente Agrò nella quale è prevista la realizzazione di un porto canale con funzione di approdo turistico. La realizzazione degli edifici è condizionata alla realizzazione del porto-canale ed è consentita a seguito di concessione edilizia convenzionata.
Detta zona è normata dall'art. 37 delle norme di attuazione.
Zone E - Agricola
Si tratta di zone destinate all'esercizio dell'attività agricola e all'allevamento degli animali. Sono previste:
a)  costruzioni a servizio dell'agricoltura connesse all'attività produttiva del fondo e per la custodia, l'allevamento ed il macello degli animali;
b)  costruzioni di manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali;
c)  costruzioni a carattere residenziale;
d)  impianti per attività agrituristiche e ospitalità rurale per il tempo libero e turismo.
Le zone E sono suddivise nelle sottoclassi E1, E2 ed E3, così come descritte dagli artt. 39, 40 e 41.
La zona E è normata dall'art. 38 delle norme di attuazione.
Zone a servizi di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 ed aree per la viabilità
Le zone di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 sono così suddivise:
a)  aree verde pubblico e le attrezzature sportive V;
b)  aree destinate a parcheggio P;
c)  aree per attrezzature di interesse comune AIC;
d)  aree per attrezzature scolastiche AS.
Sono aree preordinate all'espropriazione e di attuazione pubblica; possono essere di iniziativa privata ove consentito dalle leggi a seguito di specifica convenzione tra l'amministrazione comunale ed il privato che propone l'attuazione.
Le zone sono normate dall'art. 42 delle norme di attuazione.
Zone Sp - Aree sportive di intervento privato
Sono parti di territorio destinate alla realizzazione di impianti sportivi di iniziativa privata. Possono ospitare impianti sportivi all'aperto come campi da gioco, piscine e relative aree di ristoro.
L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in:
-  I.E.F. Detta zona è normata dall'art. 43 delle norme di attuazione.
Parco fluviale
Area dell'argine destro del torrente Agrò di proprietà demaniale. Sono consentiti opere ed impianti destinati al complesso paesaggistico fluviale nonché la realizzazione di parchi gioco e di attrezzature e percorsi per il tempo libero. L'utilizzo dell'area è consentito previa concessione da parte del demanio fluviale e secondo un piano di iniziativa pubblica o privata esteso all'intera area.
Detta zona è normata dall'art. 44 delle norme di attuazione.
Zona PA - Area per parchi di campeggio
E' l'area sita a S. Margherita destinata agli scopi di cui alla legge regionale n. 14 del 13 marzo 1982.
L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in:
-  I.E.F. Detta zona è normata dall'art. 45 delle norme di attuazione.
Zona ID - Area per impianto di depurazione
Tale area è normata dalla legislazione relativa e comporta una fascia di rispetto profonda ml. 100 di cui all'art. 46 delle legge regionale n. 27/86.
Detta zona è descritta dall'art. 46 delle norme di attuazione.
Aree di cui al decreto n. 298/41
Sono le aree classificate a rischio di frana molto elevato dal piano straordinario per l'assetto idrogeologico, in esse sono possibili le misure transitorie di salvaguardia previste dall'art. 2 del decreto n. 298/41.
Detta zona è descritta dall'art. 48 delle norme di attuazione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, adottate contestualmente al piano regolatore generale con deliberazione commissariale n. 1 del 5 ottobre 2005, riguardano le zone territoriali omogenee C1c localizzate in contrada Lupera-Mantineo e la zona omogenea D1 localizzata lungo la provinciale n. 12 per Limina, entrambe le aree sono state individuate dal consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 20 novembre 2000.
L'elaborazione delle prescrizioni esecutive per la zona C1c dove sono previsti insediamenti residenziali e turistico-ricettivi mira a dotare il comune di quelle infrastrutture necessarie per valorizzare il territorio in termini di economia, di risorse e vocazioni naturali presenti.
La zona occupa una superfice complessiva di circa mq. 154.000, di cui mq. 103.660 non interessata da piani di lottizzazione o da altri interventi. L'area assoggettata alle prescrizioni esecutive, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78, è di 68.449 mq. così suddivisa:
a)  42.703 mq. destinata a lotti edificabili per edilizia residenziale (lotti nn. 1, 3, 4 e 6);
b)  25.746 mq. destinata a lotti edificabili per edilizia turistico-ricettiva (lotti nn. 2 e 5).
La superficie destinata a servizi è pari circa a 12.062 mq. distribuiti a spazi a verde, parcheggio ed attrezzature di interesse comune dimensionati nel rispetto del decreto interministeriale n. 1444/68.
L'elaborazione delle prescrizioni esecutive per la zona D1 dove sono previsti la realizzazione di edifici ed impianti per attività produttive a carattere artigianale nonché impianti per attività commerciali.
La zona occupa una superficie complessiva di circa mq. 41.005 cosi suddivisa;
a)  27.060 mq. destinata a lotti edificabili per impianti produttivi e/o commerciali;
b)  4.401 mq. destinata a servizi di cui il 10,73% dell'intera superfice dell'intervento in rispetto del punto 1 dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 1444/68.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio è composto da articoli ed è suddiviso nei seguenti titoli:
Parte prima
1)  titolo  III  -  Norme preliminari;
2)  titolo  III  -  Organi dell'attività urbanistica edilizia;
Parte seconda
1)  titolo  III  -  Concessione edilizia;
2)  titolo  III  -  Norme sull'esecuzione delle opere edilizie;
3)  titolo  III  -  Caratteristiche estetiche degli edifici;
Parte terza
1)  titolo  III  -  Parametri dimensionali;
2)  titolo  III  -  Requisiti degli spazi interni;
Parte IV
1)  titolo  III  -  Requisiti delle costruzioni;
2)  titolo  III  -  Requisiti tecnico-costruttivi;
3)  titolo  III  -  Requisiti degli ambienti a destinazione sociale e non residenziale;
Parte V
1)  titolo unico - Adeguamenti;
Parte VI
1)  titolo  III  -  Repressione dell'abusivismo;
2)  titolo  III  -  Validità del regolamento edilizio.
CONSIDERAZIONI
1. PROCEDURE
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
1)  la deliberazione commissariale n. 1 del 5 ottobre 2005 con la quale è stato adottato il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stata resa nota al pubblico e pubblicata nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, come certificato dal segretario comunale;
2)  il piano regolatore generale con i relativi allegati nonché le prescrizioni esecutive sono supportate dallo studio geologico generale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, sono stati sottoposti alla preventiva valutazione dell'ufficio del Genio civile di Messina, che ha verificato la compatibilità geomorfologica del territorio ed ha espresso parere condizionato espresso con provvedimenti prot. n. 34835 del 2 marzo 2002 e prot. n. 26141 del 20 dicembre 2002;
3)  il piano è supportato altresì dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni, adeguata ai contenuti della legge regionale n. 16/96, art. 4 e art. 10, come risulta dalla "Relazione dello studio agricolo-forestale del territorio comunale";
4)  le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive sono state debitamente visualizzate e formulate le deduzioni dal progettista;
5)  ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, risulta predisposto il verbale congiunto tra l'ufficio tecnico ed il progettista del piano, circa lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici.
2.  PROGETTO DI PIANO IN GENERALE
Il progetto di piano regolatore generale in argomento scaturisce dalla restituzione per rielaborazione totale effettuata da questo dipartimento a seguito dell'esame del piano adottato con delibera commissariale n. 1 del 22 marzo 1995 e restituito al comune con nota A.R.T.A. prot. n. 5489 del 30 aprile 1997.
3.  CARTOGRAFIA
La cartografia rappresenta sufficientemente gli aspetti orografici del territorio. Tuttavia risulta utile rilevare dall'osservazione della stessa che:
-  sul territorio comunale non sono individuabili le fascie di 150 mt., 500 mt., e quelle comprese tra i 500 e 1.000 mt. misurate dalla battigia, nelle quali vigono le prescrizioni dettate dall'art. 15, lett. a), b), c) della legge regionale n. 78/76;
-  non sono riportate tutte le fascie di rispetto discendenti dal decreto interministeriale dell'1 aprile 1968, n. 1404 e successive modifiche ed integrazioni (vedi codice stradale);
-  dagli elaborati del piano regolatore generale risulta rappresentata la fascia di rispetto cimiteriale con la riduzione da 200 mt. a 50 mt. in corrispondenza del centro abitato. E' utile ricordare che la riduzione della stessa dovrà essere autorizzata preventivamente dall'ente competente, in assenza di tale autorizzazione detta fascia dovrà rispettare il limite di 200 mt.;
-  il comune di Sant'Alessio Siculo risulta tra quelli che ricadono, nel piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) relativo all'unità fisiografica n. 3 - Capo Scaletta, Capo Schisò, così come approvato con decreto presidenziale n. 367 del 14 dicembre 2005. Le aree previste nello stesso, qualora non coincidenti con quelle già riportate sugli elaborati adottati, dovranno pertanto essere visualizzate sugli stessi e sottoposte alle prescrizioni discendenti dal medesimo decreto;
Conseguentemente, in ordine ai detti rilievi dovranno in generale adeguarsi gli elaborati di piano nei limiti della normativa vigente.
Dimensionamento e dati statistici
Dai dati rilevati dalla relazione tecnica che di seguito si riportano, si evince una leggera flessione del tasso di variazione percentuale della popolazione con una moderata ripresa di esso degli ultimi decenni analizzati.

Anni      1951     1961     1971     1981     1991     1998 
Numero abitanti      1386     1346     1202     1193     1356     1383 
Variazione %          -2,89     -10,69     -0,75     12,02     1,99 

Ciò alla luce di quanto si desume dai dati sviluppati da questa unità operativa dai quali si rileva un tendenziale l'incremento della popolazione residente su base ISTAT 1971/2001 e la proiezione all'anno 2021.
In detta prospettiva possono ritenersi attendibili le valutazioni del progettista che prevede nel ventennio di previsione una popolazione residente di 1.600 abitanti cioè 217 (arrotondati a 250) abitanti da insediare nei 250 vani da realizzare nelle zone di espansione C1c (lotti nn. 1, 3, 4, 6) previste dal piano. Attendibili risultano le previsioni del progettista in merito ai 100 abitanti da insediare nei 100 vani da realizzare nelle zone residenziali turistico-stagionali delle zone C1c (lotti nn. 2, 5) in relazione allo studio dei dati del movimento turistico stagionale, riportato nella relazione tecnica. Dette C1c nel rispetto delle indicazioni del consiglio comunale sono state assoggettate alle prescrizioni esecutive adottate unitamente al piano regolatore generale, utilizzando quale parametro edificatorio fondiario I.E.F. = 0,75 mc./mq. per l'edilizia residenziale e I.E.F. = 0,50 mc./mq. per l'edilizia turistico-ricettiva intervenendo su lotti rispettivamente di 4,2 Ha. e di 2,5 Ha. di superficie territoriale.
4.  ZONIZZAZIONE
Zone A
Sono da intendere accolte le nuove perimetrazioni della zona A1 del centro storico e la zona A2 di Capo S. Alessio definita di emergenza storico-ambientale. In tali zone però in assenza del P.P.R. ex legge n. 457/78 o di apposita variante da adottarsi nei termini della circolare n. 2/2000 di questo Assessorato, l'attività edilizia resta regolata dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizione e ricostruzione.
Zone B
Sono da intendere accolte le perimetrazioni delle zone B1, B2 e B3. Risulta accoglibile la perimetrazione della zona B4a e B4b, mentre le zone B4c e B4d, in quest'ultima è rilevabile un pozzo con relativa fascia di rispetto, sono da disattendere in quanto individuano edilizia puntuale che non ha le caratteristiche di zona B nei termini dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 e pertanto dovranno essere ricondotte come destinazione urbanistica a zone di verde agricolo E3.
Zone C
Zone C1 - La zona C1a posta a sud di Capo Sant'Alessio è condivisibile nei limiti edificatori dell'art. 15, lett. b), della legge regionale n. 78/76. Nei termini proposti la zona C1a e la zona C1b, come definite nell'elaborato (tavola 5a) di zonizzazione del piano, sono ritenute condivisibili. Le zone C1c assoggettate alle prescrizioni esecutive sono da ritenersi amissibili nei termini sopra chiariti. Pertanto per le valutazioni sulla zonizzazione si rimanda al successivo punto della presente relazione relativa alle prescrizioni esecutive. Risulta utile evidenziare che, in assenza di parametri edificatori espressamente previsti dalle norme di attuazione, per tali zone bisogna operare nei termini dell'art. 26 delle norme di attuazione. Non si può condividere la previsione di derogare parametri edificatori (art. 26, comma 5 delle norme di attuazione) se non a seguito di specifica variante. Chiaramente risultano fatte salve le prescrizioni esecutive adottate nel piano in trattazione e condivise da questo ufficio. Continuando nell'ultimo comma dello stesso articolo, risulta evidente che possono essere fatti salvi soltanto i provvedimenti concessori in attuazione ai piani di lottizzazione adottati sulla base di parere favorevole del Genio civile, che non contrastano con lo strumento urbanistico adottato ed in salvaguardia. E' da disattendere quanto previsto dall'art. 26 delle norme di attuazione in merito alla previsione dell'I.E.F. in quanto contrasta con quello utilizzato dal progettista per il dimensionamento del piano. Tale indice dovrà essere ricondotto a quello che si rileva dalla relazione tecnica, in particolare I.E.F. Zona  C2  -  Si condivide tale zona.
Zona  C3  -  E' da disattendere tale zona di espansione in quanto:
-  ricade all'interno della fascia di rispetto di uno dei tre pozzi individuabili nella tavola 5a del piano;
-  non è giustificata, risultando il fabbisogno residenziale di previsione assorbito dalle prescrizioni esecutive e pertanto detta area è da classificarsi verde agricolo E3.
Zone Ale - Alr
Per quanto riguarda le zone di edilizia alberghiera ALe ed Alr individuate nell'elaborato di piano e descritte dall'art. 30 delle norme di attuazione, sono condivise in quanto sono aree occupate da attrezzature alberghiere esistenti ricadenti all'interno delle zone A e B del centro urbano. Negli stessi termini viene ritenuta condivisibile l'esclusione della possibilità di ampliamento prevista per la zona ALe1.
Zone AL
Le zone di previsione destinate ad interventi edilizi per la costruzione di alberghi, pensioni ed attività alberghiere ricadenti nella fascia di 500 mt. dalla battigia sono assoggettate alle restrizioni previste dall'art. 15, lett. b), della legge regionale n. 78/76. Per le zone da AL1 a AL7 il parametro territoriale di riferimento deve essere ricondotto a quello previsto dal già citato art. 15 della legge regionale n. 78/76. La previsione della zona AL8 non può essere ritenuta condivisibile in quanto ricade all'interno della fascia dei 150 mt. dalla battigia nelle quale non possono che essere consentiti interventi regolamentati dall'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76. La previsione della zona AL9 risulta condivisa da questo ufficio.
Zone D
Zona D1 - Gli interventi in detta zona sono da effettuare in conformità a quanto previsto con la prescrizione esecutiva adottata unitamente al piano regolatore generale in trattazione. Pertanto, per le valutazioni su detta zonizzazione si rimanda al successivo punto della presente relazione relativo al P.P.E.
Zona D2 - Tale zona commerciale risulta interamente condivisa.
Zona D3 - Ferroviaria e di stoccaggio.
In ordine a detta previsione, pur rilevando che la stessa dovrebbe rientrare in una programmazione a scala regionale orientata all'ammodernamento della tratta ferroviaria ME-CT mediante la realizzazione di un nuovo tracciato, risulta opportuno rimandare tale destinazione ad una fase successiva legata alla definizione ed ai tempi di esecutività del progetto della R.F.I. S.p.A.. Ciò al fine di non gravare con un vincolo specifico su un'area di notevole dimensione in assenza di tempi certi di realizzazione dell'intervento stesso. Pertanto tale area è da riclassificare verde agricolo.
Aree PRUSST - Le aree previste sono condivisibili in quanto discendenti da procedure definite da conferenze di servizio.
Zona D5 - Porto-canale per approdo turistico.
E' da disattendere la previsione della zona D5 in quanto la realizzazione di opere portuali sono da assoggettare alle procedure previste dall'art. 30 della legge regionale n. 31/85 e successive modifiche ed integrazioni previa la predisposizione di adeguati studi compreso quello relativo dell'incidenza delle correnti marine sulla previsione del piano. Pertanto, al fine di non gravare con un vincolo specifico su un'area di notevole dimensione in assenza di un apposito studio di fattibilità, si dovrà allo stato classificare detta area zona E di verde agricolo.
Zone E
Le zone E1 ed E2 risultano interamente condivise da quest'ufficio. Le zone di verde agricolo E3 risultano condivise a condizione che l'attività edificatoria sia regolata nel rispetto della normativa di settore.
Zone Sp
Per quanto riguarda le zone sportive di intervento privato non individuabili nell'elaborato di zonizzazione, non possono che essere disattese e pertanto cassato l'art. 43 delle norme di attuazione.
PF
Si condividono le aree di previsione di proprietà demaniale destinate a parco fluviale sull'argine destro del torrente d'Agrò, così, come descritto dall'art. 44 delle norme di attuazione, gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
PA
Si intende condivisa l'area classificata "Parco di campeggio" sita a S. Margherita fermo restando che gli interventi previsti in tale area debbano adeguarsi alla normativa vigente di settore. Risulta evidente che non possono essere consentiti interventi di nuova edificazione se non quelli strettamente previsti, in quanto l'area risulta ricadere all'interno della fascia di 150 mt. dalla battigia e come tali regolati dall'art. 15, lett. b), della legge regionale n. 78/76.
Prescrizioni esecutive
Le prescizioni esecutive riguardano le zone C1c e le D1 e sono state oggetto di apposita valutazione da parte dell'ufficio del Genio civile di Messina che ha rilasciato il parere sulle stesse prot. n. 26141 del 20 dicembre 2002 favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74 con prescrizioni, che comunque non incidono sostanzialmente sui relativi strumenti attuativi.
La zona D1 è integralmente condivisa da quest'ufficio, a condizione che la lett. c) del comma 2 dell'art. 33 delle norme di attuazione venga cassata in quanto area assoggettata a prescrizioni esecutive. Per gli stessi motivi non può che essere disatteso quanto previsto dalla lett. b) poiché in contrasto con lo stesso piano particolareggiato. In presenza di utilizzazione commerciale dei capannoni previsti dallo strumento attuativo in argomento, dovranno essere rispettate le previsioni dell'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000 e pertanto le norme di attuazione dovranno adeguarsi a detta normativa.
5.  SERVIZI E VINCOLI
Servizi
La dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, prevista nel piano, è ripartita secondo i criteri specificati nello stesso decreto e secondo gli standards specifici fissati per legge, e come tale può ritenersi condivisibile.
Vincoli
In ordine al sistema vincolistico si dovrà attenzionare la fascia di rispetto cimiteriale in quanto eventuale riduzione di essa e/o ampliamento del cimitero devono essere sottoposte a procedure di autorizzazione da parte dell'unità sanitaria locale competente per territorio, previo acquisizione del parere della commissione provinciale. Pertanto si accoglie la definizione della fascia di rispetto a condizione che venga accertata l'autorizzazione da parte dell'ente competente.
Sul territorio comunale non sono individuabili le fascie di 150 mt., 500 mt., e quelle comprese tra i 500 e 1.000 mt. misurate dalla battigia, nelle quali vigono le prescrizioni dettate dall'art. 15, lett. a), b), c) della legge regionale n. 78/76 e quindi in fase di stesura definitiva del piano gli elaborati dovranno riportare tale indicazione.
Il comune di Sant'Alessio Siculo risulta tra quelli che ricadono nel piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeoloigico (PAI) relativo all'unità fisiografica n. 3 Capo Scaletta, Capo Schisò, così come approvato con decreto presidenziale n. 367 del 14 dicembre 2005. Le aree previste nello stesso dovranno pertanto essere visualizzate sugli elaborati di piano e sottoposte alle prescrizioni discendenti dal medesimo decreto.
In generale sugli elaborati si dovranno riportare tutti i vincoli discendenti dalle normative statali e regionali.
6.  REGOLAMENTO EDILIZIO
Riguardo al regolamento edilizio, si condivide il contenuto, attenzionando quanto appresso specificato:
1)  in sede di adeguamento dello stesso dovrà farsi esplicito riferimento alla normativa vigente nella Regione siciliana nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98;
2)  la composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionale nn. 7/92, 26/93 e 25/97 ed a quanto disposto dalla legge regionale n. 21/98;
3)  la durata in carica della commissione edilizia deve essere adeguata a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78;
4)  nei termini di quanto definitivamente chiarito dal Consiglio di Stato (Commissione speciale) n. 492 del 21 luglio 2003, dovranno essere modificati gli articoli relativi che prevedono la presenza di organi politici in seno alla commissione edilizia comunale (vedi presidenza del sindaco);
5)  gli articoli riguardanti il rilascio delle concessioni e autorizzazioni devono essere adeguati nel rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni;
6)  il rilascio dell'agibilità e/o abitabilità dovrà eseguire le procedure dettate dall'art. 3 della legge regionale n. 17/94.
In generale, essendo il contenuto del regolamento edilizio fissato dall'art. 33 della legge n. 1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviate alle specifiche condizioni di legge affinché eventuali discrasie a riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa. Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il regolamento edilizio e le specifiche norme di legge, dovranno risolversi a favore di queste ultime.
7.  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
In linea generale è condivisibile quanto regolamentato dalle norme tecniche di attuazione, fermo restando che le eventuali entrate in vigore di leggi in materia urbanistica prevarranno sulle stesse. Tuttavia in relazione alle modifiche e prescrizioni derivanti da quanto espresso dai superiori considarata dal presente parere, le norme di attuazione dovranno adeguatamente essere modificate.
8.  PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
Così come risulta dalla relazione del progettista il piano regolatore in argomento risulta adeguato alla vigente normativa sulla programmazione commerciale legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e direttive di cui al decreto della Presidenza della Regione siciliana dell'11 luglio 2000.
9.  OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Riguardo alle osservazioni presentate avverso al piano regolatore generale, numerate in base all'elenco predisposto dal progettista, visualizzate sull'elaborato di piano e valutate dal consiglio comunale con l'atto deliberativo sopracitato, si propongono le valutazioni di questa unità operativa contenute nell'allegata scheda di dettaglio. In presenza di discordanza tra le valutazioni sulle stesse ed il parere, prevale quanto chiarito con quest'ultimo. In ordine alle osservazioni trasmesse relative alle prescrizioni esecutive, il consiglio comunale si è espresso con atto deliberativo n. 4 del 20 gennaio 2006 a seguito delle valutazioni sulle stesse fatte dal professionista all'uopo incaricato. In ordine alle osservazioni pervenute solamente a questo Assessorato, le stesse saranno trasmesse contestualmente alle valutazioni di questo ufficio per la fase di controdeduzione ex art. 4 della legge regionale n. 71/78, al fine di consentire allo stesso comune la loro eventuale valutazione e visualizzazione per consentire una più attenta disamina da parte di questo Assessorato. In assenza di dette valutazioni, non saranno prese in considerazione.
Parere

Per quanto sopra esposto, questa unità operativa 4.1 del servizio IV è del parere che il piano regolatore generale del comune di Sant'Alessio Siculo, con annesse regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con delibera commissariale n. 1 del 5 ottobre 2005, siano meritevoli di approvazione nei termini delle considerazioni sopra riportati.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 600 del 5 dicembre 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Uditi i relatori;
Valutata la proposta di parere n. 31 del 26 settembre 2006 resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4 del D.U., nel corso dell'esame è emerso l'orientamento di condividere la medesima con le ulteriori prescrizioni di natura urbanistica e geologico che di seguito si riportano:
PRESCRIZIONI DI NATURA URBANISTICA
Tutte le previsioni urbanistiche debbono osservare le prescrizioni derivanti dalle limitazioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni.
Pur condividendo il ruolo e l'obiettivo del piano in ordine alla promozione e qualificazione dell'offerta turistica, riconoscendo la peculiarità e la vocazione turistica del territorio, anche in relazione alla presenza del contesto taorminese, tuttavia non si può fare ameno di sottolineare, che tale vocazione trae sostegno e origine anche dalle valenze ed emergenze naturali presenti in quel territorio, che per ciò stesso le previsioni del piano non sembrano asseverare e tutelare adeguatamente in quanto si prevedono vastissime aree ad espansione turistico stagionale C1b e C1c sul versante collinare. Per le considerazioni sopra espresse, si ritiene che dette zone C1b e C1c debbono allo stato essere disattese in quanto comportano un altissimo consumo territoriale (circa 50 HA) ed in zone caratterizzate morfologicamente da versanti acclivi per la cui attuazione si richiederebbero opere di infrastrutturazione a forte impatto ambientale.
Dovrà eludersi altresì la porzione della zona C1a che si estende ad aree dichiarate instabili.
Le zone disattese sono da classificarsi E di verde agricolo.
Le prescrizioni esecutive interessano la zona C1c; non si prendono in considerazione in quanto ricadenti in zona disattesa nel presente parere.
Nel verde agricolo, alla luce dell' art. 2 della legge regionale n. 71/78, l'indice di densità fondiaria deve essere fissato in 0,03 mc./mq.
PRESCRIZIONI GEOLOGICHE
Si rende necessario prescrivere che:
1)  vengano istituite fasce di inedificabilità ampie 20 mt. su entrambi i lati delle faglie attive ove presenti;
2)  qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 mt. dal ciglio delle scarpate o delle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza;
4)  devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi;
5)  vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 mt. a destra e a sinistra degli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati.
Nelle zone di depositi alluvionali deve essere accertata la profondità della falda e valutata con attenzione la possibilità dell'insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti di fondazione, sopratutto in condizioni di sisma.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto interministeriale 11 marzo 1988, procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Le osservazioni sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dalla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 31 dell'8 settembre 2006. Ovviamente le osservazioni che interessano le zone disattese con il presente non sono prese in considerazione.
Le osservazioni pervenute fuori termine direttamente all'A.R.T.A. e l'integrazione trasmessa con nota n. 91 del 26 settembre 2006, dovranno essere trasmesse al comune di Sant'Alessio Siculo contestualmente al piano regolatore generale. Per le previste controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78, il quale potrà procedere ad una valutazione e visualizzazione al fine di consentire una disamina da parte di questo Assessorato là dove sopratutto esse evidenziano accertati errori materiali e non di merito di scelte già effettuate.
Per tutto quanto sopra visto e valutato, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Sant'Alessio Siculo ed il regolamento edilizio comunale, adottati con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 5 ottobre 2005, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui alla proposta di parere dell'ufficio n. 31 dell'8 settembre 2006 e con le prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78 da parte del comune di Sant'Alessio Siculo.";
Vista la propria nota prot. n. 88127 del 22 dicembre 2006, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Sant'Alessio Siculo di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto n. 600 del 5 dicembre 2006 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visto il foglio prot. n. 1736 del 9 marzo 2007, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 13 marzo 2007 al n. 19929, con il quale il comune di Sant'Alessio Siculo ha trasmesso la delibera n. 3 del 14 febbraio 2007, con la quale il consiglio comunale di Sant'Alessio Siculo ha formulato le proprie deduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al voto n. 569 del 14 settembre 2006 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 2810 del 27 aprile 2007, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 14 maggio 2007 al n. 35293, con il quale il comune di Sant'Alessio Siculo ha dato riscontro alle integrazioni richieste dall'unità operativa 4.1/D.R.U. con la nota prot. n. 33726 del 27 aprile 2007;
Vista la nota prot. n. 61 del 13 giugno 2007, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 23 del 13 giugno 2007, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
-  Il consiglio comunale, adottando le controdeduzioni formulate dal progettista del piano regolatore generale, ha ritenuto di dover approvare le stesse emendate nei termini specificati con gli atti sopra richiamati, unitamente alle osservazioni che, discusse nella stesa seduta, sono state esitate dallo stesso consesso favorevolmente;
-  occorre, ai sensi del medesimo art. 4, comma 7, provvedere all'esame delle stesse controdeduzioni ed alla successiva emanazione del decreto di approvazione di questo Assessorato. Questa unità operativa 4.1 del servizio 4°, ha predisposto le proprie valutazioni in merito, che, nei termini che di seguito si riportano, verranno sottoposte al Consiglio regionale dell'urbanistica per il conseguente parere.
Al fine di potere facilitare la lettura del presente parere, le controdeduzioni del progettista fatte proprie ed emendate dal consiglio comunale, sono valutate con riferimento al parere n. 31 dell'8 settembre 2006 e con riferimento alle nuove prescrizioni introdotte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 600 del 5 dicembre 2006.
PARERE N. 31 DELL'8 SETTEMBRE 2006
Zone B
Progettista: a)... "Si è del parere che possano essere classificate come E3.1 sempre che resti la possibilità dell'ampliamento del 20% della cubatura (e comunque fino a 200 mc). Tale norma è finalizzata a soddisfare la necessità di piccoli ampliamenti per rendere le attuali abitazioni adeguate ai moderni standard di comfort. Senza tale norma si rischia che tali ampliamenti siano realizzati abusivamente e al di fuori dei necessari controlli. Riguarda alla presenza del pozzo si precisa che l'edificazione è interdetta entro il raggio di mt. 10 da esso, mentre per il raggio di mt. 200 è disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 238/88 che non vieta l'edificazione ma la sottopone ad alcuni accorgimenti".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Si prende atto delle motivazioni espresse dal progettista, ritenendo la previsione avente le caratteristiche di zona previste nei termini dell'art. 2 del D.M. n. 1444/68, pertanto si ritiene accoglibile la controdeduzione. In ordine al secondo punto la controdeduzione rilevata dal progettista risulta accoglibile".
Zone C
Progettista: a)... "Si fa presente che l'art. 25 delle norme di attuazione fissa il limite di edificabilità territoriale in conformità dell'art. 15, legge regionale n. 78/76".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Non si rilevano nuovi elementi, in relazione a quanto già appreso da questo Assessorato in fase di istruttoria del piano. Pertanto, si conferma, la necessità di verificare per gli interventi edilizi di nuova edificazione della zona C1 il limite di edificabilità territoriale secondo quanto previsto dall'art. 15, lett. a), b), c) della legge regionale n. 78/76".
Progettista: b)... "Si precisa che la deroga prevista nel comma 5 dell'art. 26 ai punti a), b), d) e f) è sostanzialmente quella già prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto interministeriale n. 1444/68 e pertanto non necessita di variante (come invece sostenuto nel parere)".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Si rileva, che quanto evidenziato dal progettista nelle controdeduzioni, facendo riferimento all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto interministeriale n. 1444/68, risulta da una equivocata posizione del comma in questione dell'art. 26 delle norme di attuazione, ciò in quanto questo Assessorato ha ritenuto non condivisibile la previsione di derogare parametri edificatori, così come sarebbe reso possibile da quanto specificato dal 5° comma dell'art. 26 delle norme di attuazione che recita: Nel caso di prescrizioni esecutive o di piani particolareggiati possono essere prescritte norme diverse da quelle contenute alle lett. a), b) e f) (vedi I.E.F., Rc, Ds). Pertanto si conferma quanto espresso da questo Assessorato".
Progettista: c)... "Si è del parere che i piani di lottizzazione approvati e convenzionati e non scaduti abbiano validità secondo le previsioni in essi contenuti in quanto il piano regolatore generale non può annullare strumenti in corso di attuazione".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Si concorda a quanto puntualizzato dal progettista in ordine alla vigenza dei piani di lottizzazione, approvati ed in fase di esecuzione, chiarendo che quanto aggiunto da questo Assessorato, costituisce integrazione all'ultimo comma dell'art. 26 delle norme di attuazione, intendendo quei piani che eventualmente fossero stati approvati dopo l'atto di adozione del piano regolatore generale e che si pongono in contrasto con esso".
Progettista: d)... "Si ribadisce che, essendo fissato l'indice di edificazione territoriale (I.E.T.) in 0,75 mc./mq., la norma è conforme al dimensionamento prospettato nella relazione".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Si chiarisce, che l'osservazione di questo Assessorato nasce dall'aver riscontrato incompatibilità dei parametri territoriali (I.E.T.) rilevati dalla relazione tecnica per il dimensionamento del piano e quelli fissati I.E.F. nell'art. 26 delle norme di attuazione, che potrebbero porsi in contrasto con quanto dettato dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76. Si conferma pertanto il limite di edificabilità territoriale secondo quanto previsto dall'art. 15, lett. a), b), c), della legge regionale n. 78/76 ed i parametri discendenti dal rispetto di esso".
Progettista: e)... si fa presente che:
"-  i vincoli derivanti dalla presenza del pozzo comportano l'inedificabilità soltanto per il raggio di mt. 10
d)  tale limitata zona scaturisce dalla necessità di un piccolo ampliamento dell'attuale agglomerato".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Premesso che questo Assessorato nell'esprimersi sulle previsione delle zone C3, ha erroneamente fatto riferimento alla tav. 5a, piuttosto che la tav. 5b, si rileva che in ordine al primo punto sopracitato, la controdeduzione rilevata dal progettista risulta accoglibile.
In ordine al secondo punto in argomento, prendendo atto dei chiarimenti forniti in linea tecnica, ritenendo di non entrare nel merito di scelte di pianificazione che sono proprie del consiglio comunale, si accoglie la controdeduzione e pertanto si condividono le previsioni urbanistiche oggetto della presente valutazione".
Zona AL
Progettista: "...si fa presente che la norma del citato art. 15 della legge regionale n. 78/76 non è applicabile in quanto l'area è densamente edificata con edilizia commerciale per un volume pari a circa mc. ... e che pertanto è da considerarsi zona B. Il piano sostanzialmente prevede la demolizione di tale edilizia (peraltro di pessima qualità formale) e la sua sostituzione con un albergo in due unità, un'area destinata a verde pubblico e con collegamento del lungomare con la via Nazionale".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Si conferma quanto puntualizzato da questo Assessorato nel parere già espresso, rappresentando la necessità di adeguare le norme di attuazione dell'art. 31 "zone per edilizia alberghiera di prervisione AL", alle prescrizioni della legge regionale n. 78/76, così come già chiarito dallo stesso parere e non controdedotto dal progettista.
In ordine alla zona AL8 si ritiene di non poter condividere la controdeduzione del progettista, che assimila la stessa zona, attualmente edificata con edilizia "commerciale", ancorchè non ben definita ed in assenza di una puntuale verifica sulla legittimità delle strutture realizzate, alla zona B ex decreto interministeriale n. 1444/68, ritenendo di poterla ricondurre, erroneamente alla area urbana totalmente o parzialmente edificata, quando poi lo stesso, assegna una destinazione specifica - AL8 a/b - in parte commerciale (AL8 a)) ed in parte alberghiera (AL8 b). Tuttavia si ritiene che in presenza di una accertata legittimità delle strutture esistenti, possa procedersi all'assegnazione di una specifica destinazione urbanistica, da assegnare in relazione alla medesima attività.
Zone D
Progettista: a)... "Va verificato se non ci sono atti riguardanti approvazioni regionali o conferenze di servizio relative al nuovo tracciato ferroviario".
Parere dell'unità operativa 4.1
"In relazione a quanto espresso dal progettista in merito alla zona D3 ed in assenza di atti giustificativi, si conferma a quanto già valutato da questo Assessorato, classificando verde agricolo E3, la zona D3 di previsione del nuovo tracciato ferroviario e della nuova stazione".
Progettista: b)... "Si precisa che il piano non propone un vincolo ma una destinazione di zona coerente con la vocazione economica del comune, che può facilitare le procedure del citato art. 30 della legge regionale n. 31/85".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Pur prendendo atto di quanto esposto dal consigliere nel punto 3 dell'allegato 1) alla delibera di consiglio comunale n. 3 del 14 febbraio 2007, in ordine alla procedura attivata nell'anno 2003 dal PRUSST Valdemone (e quindi non ancora definita), per la redazione dello studio di fattibilità e del progetto delle opere portuali, si conferma, quanto già valutato da questo Assessorato, poiché la zonizzazione prevista, dallo strumento urbanistico in esame, costituisce apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001. In assenza di tempi certi sull'attuazione del progetto per la realizzazione di opere portuali, che costituisce una procedura complessa alla cui autorizzazione non possono che concorrere le valutazioni espresse dagli enti ed uffici competenti (vedi art. 30 della legge regionale n. 21/85)".
Vincoli
Progettista: ... "La delimitazione proposta dal piano regolatore generale ricalca il perimetro contenuto nel piano di fabbricazione. Peraltro, con decreto A.R.T.A. n. 627 del 31 dicembre 1984, è stata approvato il restringimento del perimetro del vincolo cimiteriale. Tale decreto si basa:
a)  sulla delibera di consiglio comunale n. 82/83;
b)  sul parere del G.C. n. 17524 del 24 luglio 1984;
c)  sul verbale della commissione provinciale cimiteriale del 17 ottobre 1983;
d)  del rapporto favorevole della dir. reg. dell'urbanistica n. 33973 del 19 dicembre 1984".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Si prende atto del decreto autorizzativo che ha consentito la riduzione della fascia cimiteriale. Pertanto si ritiene accoglibile la controdeduzione".
VOTO N. 600 DEL 5 DICEMBRE 2006 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA
Prescrizioni di natura urbanistica
Progettista: ... "Ciò è in netto contrasto con il parere istruttorio e non tiene conto che tali aree erano già previste dal precedente piano di fabbricazione approvato dall'A.R.T.A. e non sono contestate nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 440 del 26 febbraio 1997 relative alla vecchia stesura del piano regolatore generale".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Risulta utile, in questa fase di controdeduzione, chiarire che il parere istruttorio di questo ufficio, condivide le zone C1 di zonizzazione di piano, sulla base del preventivo parere, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dal Genio civile di Messina, il quale per le stesse si esprimeva favorevolmente, con le prescrizioni ed i consigli espressi nella relazione del geologo. Pertanto si ritiene di poter confermare quanto già espresso da questo ufficio per la zona C1a, considerato che la porzione di essa disattesa dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 600 del 5 dicembre 2006, risulterebbe sottoposta alle prescrizione sopracitate dal Genio civile, ed ai limiti edificatori imposti dal 6° comma dell'art. 26 delle norme di attuazione. In ordine alle zone C1b e C1c, si prende atto delle motivazioni espresse dal progettista, avvalorate dagli emendamenti allegati alla delibera di controdeduzione, con la quale il consiglio comunale richiamando la giurisprudenza sulla questione, conferma le scelte pianificatorie riportate sullo strumento urbanistico in esame, proprie del consiglio comunale che ha un "potere politico decisorio in materia urbanistica". Per quanto sopra, si prende atto di quanto affermato dal comune in merito alle specifiche competenze del consiglio comunale, sulla pianificazione territoriale, problematiche già valutate da questo ufficio e che aveva condotto, tra l'altro, alla condivisione della zonizzazione in argomento. Conseguentemente si conferma quanto già espresso con il parere in merito alle zone C, ferma restando le ulteriori valutazioni che il Consiglio regionale dell'urbanistica vorrà fare sull'argomento.
Prescrizione geologica
Progettista: 2a... "Occorre richiedere al geologo di localizzare eventuali faglie attive così da poter riportare la superiore prescrizione nella stesura definitiva del piano regolatore generale".
2b... "Occorre richiedere al geologo di localizzare tali eventuali situazioni così da poter riportare la superiore prescrizione nella stesura definitiva del piano regolatore generale".
2c... "Occorre capire se tale richiesta va soddisfatta nella stesura definitiva del piano regolatore generale; in tal caso occorre uno studio ad hoc che individui e localizzi tali interventi".
2d... "Si presuppone che tale prescrizione sia realisticamente valida all'esterno delle zone A e B, ove esistono canali intubati da tempo immemorabile ai cui lati sono già state realizzate costruzioni.
2e... "Occorre richiedere al geologo di localizzare tali eventuali situazioni così da poter riportare la superiore prescrizione nella stesura definitiva del piano regolatore generale".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Su dette prescrizioni il progettista non ha prodotto alcuna specifica, propria, ulteriore valutazione, rimandando ad una verifica delle stesse così come dettate dal Consiglio regionale dell'urbanistica. Pertanto, in assenza di una puntuale controdeduzione alle prescrizioni sopracitate (il progettista rimanda alle valutazioni del geologo del piano regolatore generale), non può ritenersi accoglibile quanto espresso dal progettista. Pertanto non può che confermarsi quanto prescritto in merito da questo Assessorato".
Prescrizioni a regime e sul regolamento edilizio
Progettista: ... "Tali prescrizioni vanno inserite nella stesura definitiva".
Parere dell'unità operativa 4.1
"Si prende atto di quanto asserito dal progettista in merito alle sopracitate prescrizioni".
Osservazioni ed opposizioni
In ordine alle osservazioni ed opposizioni, pervenute solamente a questo Assessorato, le stesse sono state trasmesse unitamente al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica sopracitato al fine di consentire al consiglio comunale la loro eventuale valutazione e visualizzazione sugli elaborati di piano. In particolare è stata trasmessa l'osservazione della ditta Scarcella Giovanni, pervenuta a questo Assessorato ed assunta al protocollo n. 64959 del 26 settembre 2006, sulla quale il consiglio comunale ha ritenuto di non potere accogliere l'osservazione, poiché la lottizzazione, oggetto della stessa, ricade in parte, nel comune di Forza d'Agrò.
Pertanto, non riguardando problemi di carattere formale o errori materiali, si ritiene che la stessa non debba essere trattata per il motivo sopracitato.
Unitamente all'atto deliberativo delle controdeduzioni il comune, ha ritenuto di dover formulare le proprie deduzioni su alcune integrazioni dalle ditte interessate che avevano già avanzato osservazioni avverso il piano regolatore generale, pubblicato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, e sulle quali questo Assessorato si era già espresso. In particolare:
-  osservazione  n.  37:  ditta Sansone Giuseppe;
-  osservazione  n.    7:  ditta BI.SCO.SA s.r.l.;
-  osservazione  n.  30:  ditta Licitri Emma;
-  osservazione  n.  18: punto 2: ditta Quagliata Sarina;
-  osservazione  n.  11 e n. 12: ditta Pitrone Rosa;
-  osservazione  n.    4:  ditta Ricca Giuseppe;
-  osservazione  n. 13:  ditta Crisafulli Amalia e Maria.
Sulla base di queste integrazioni il consiglio comunale ha effettuato ulteriori proprie valutazioni.
In ordine a dette "integrazioni" si ritiene di non dovere nulla esprimere a quanto già valutato sulle stesse da parte del consiglio comunale in quanto non apportano nessun nuovo elemento che possa condurre ad una ulteriore valutazione rispetto a quella già espressa da questo ufficio.";
Considerato di dovere condividere la proposta di parere n. 23 del 13 giugno 2007 resa dell'unità operativa 4.1/D.R.U., in ordine alle controdeduzioni assunte dal comune di Sant'Alessio Siculo con delibera n. 3 del 14 febbraio 2007;
Ritenuto di poter condividere il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 600 del 5 dicembre 2006 ed il parere n. 23 del 13 giugno 2007 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 600 del 5 dicembre 2006 ed al parere n. 23 del 13 giugno 2007, reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U., nonché con le condizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Sant'Alessio Siculo, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 5 ottobre 2005.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 600 del 5 dicembre 2006 ed al parere n. 23 del 13 giugno 2007 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U.
 1)  proposta di parere n. 31 dell'8 settembre 2006 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U. con relativa tabella allegata consistente in:
1a) elenco valutazioni osservazioni e/o opposizioni al piano regolatore generale;
1b) tabella sviluppata sui dati ISTAT al censimento anno 2001;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 600 del 5 dicembre 2006;
 3)  proposta di parere n. 23 del 13 giugno 2007 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
 4)  delibera del commissario ad acta n. 1 del 5 ottobre 2005 di adozione del piano regolatore generale;
 5)  delibera del consiglio comunale n. 4 del 20 gennaio 2006 sulle controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il piano regolatore generale;
 6)  delibera di consiglio comunale n. 6 del 26 gennaio 2006 sulle controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il piano regolatore generale;
 7)  delibera del consiglio comunale n. 3 del 14 febbraio 2007 di controdeduzione al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 600 del 5 dicembre 2006;
Elaborati allegati alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 5 ottobre 2005
 8)  relazione;
 9)  norme di attuazione (aggior. all'aprile 2005);
10)  regolamento edilizio;
11)  tav.  1 -  schema regionale, scale 1:10.000 - 1:25.000; 
12)  tav.  2 -  stato di fatto - territorio comunale, scala 1:5.000; 
13)  tav.  3 -  stato di fatto - centro urbano, scala 1:2.000; 
14)  tav.  4 -  planimetria di piano - territorio comunale, scala 1:2.000; 
15)  tav.  5a -  planimetria di piano (aggior. aprile 2005), scala 1:2.000; 
16)  tav.  5b -  planimetria di piano (aggior. aprile 2005), scala 1:2.000; 
17)  tav.  5c -  planimetria di piano, scala 1:2.000; 
18)  tav.  5d -  planimetria di piano, scala 1:2.000; 

Studio geologico
19)  relazione;
20)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
21)  carta geologica, scala 1:10.000;
22)  carta geologica (1), scala 1:2.000;
23)  carta geologica (2), scala 1:2.000;
24)  carta geologica (3), scala 1:2.000;
25)  carta geologica (4), scala 1:2.000;
26)  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
27)  carta geomorfologica (1), scala 1:2.000;
28)  carta geomorfologica (2), scala 1:2.000;
29)  carta geomorfologica (3), scala 1:2.000;
30)  carta geomorfologica (4), scala 1:2.000;
31)  carta litotecnica (1), scala 1:2.000;
32)  carta litotecnica (2), scala 1:2.000;
33)  carta litotecnica (3), scala 1:2.000;
34)  carta litotecnica (4), scala 1:2.000;
35)  carta della pericolosità geologica, scala 1:10.000;
36)  carta della pericolosità geologica (1), scala 1:2.000;
37)  carta della pericolosità geologica (2), scala 1:2.000;
38)  carta della pericolosità geologica (3), scala 1:2.000;
39)  carta della pericolosità geologica (4), scala 1:2.000;
40)  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (1), scala 1:2.000;
41)  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (2), scala 1:2.000;
42)  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (3), scala 1:2.000;
43)  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (4), scala 1:2.000;
Studio agricolo-forestale
44)  relazione;
45)  carta dell'utilizzazione dei suoli;
46)  carta idrografica;
47)  carta delle infrastrutture ed impianti a servizio dell'agricoltura;
48)  carta altimetrica;
49)  carta delle unità omogenee di paesaggio;
50)  carta delle aree di espansione interessate da culture agricolo-forestali;
Prescrizioni esecutive relative alla zona C1 e zona D1
51)  tav.  n.  1  -  relazione;
52)  tav.  n.  2  -  zona C1c;
53)  tav.  n.  3  -  zona C1c - profili regolatori e sezione stradale tipo;
54)  tav.  n.  4  -  zona D1;
55)  tav.  n.  5  -  zona D1 - profili regolatori e sezione stradale tipo;
56)  studio geologico.

Art.  4

Il comune di Sant'Alessio Siculo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo, compresa la verifica della rispondenza alle indicazioni discendenti dall'applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni alla stessa.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, unitamente agli allegati alla proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. sopracitata ed indicati ai punti 1a) e 1b) del precedente art. 3 e con esclusione della restante documentazione, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 settembre 2007.
  LIBASSI 

(2007.39.2700)
Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome


114*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 61 -  24 -  44 -  31 -  77 -  2 -