REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 OTTOBRE 2007 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 maggio 2007.
Approvazione dello schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipazione del contributo da parte dei soggetti beneficiari - Agevolazioni previste dalla legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e dalla misura 1.13 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 2000/2006, approvato con decisione della Commissione U.E. C/2000 dell'1 agosto 2001;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, già approvato dalla Commissione europea;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 14 settembre 2005, di approvazione dell'ultima versione del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto l'art. 42 della legge regionale n. 32/2000, che prevede la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese, operanti nell'ambito della rete ecologica regionale e dalla corrispondente misura 1.13 "Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica";
Vista la misura 1.13 Sviluppo imprenditoriale della rete ecologica del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, finalizzata al rafforzamento del tessuto imprenditoriale del territorio della RES attraverso lo sviluppo di nuove imprese sia nei settori produttivi legati alle attività ed ai mestieri tradizionali e alla fruizione turistica dei luoghi sia nei servizi connessi alla promozione e valorizzazione dei territori citati e delle relative produzioni;
Considerato che il bando relativo alla concessione degli aiuti, approvato con decreto n. 758 del 13 giugno 2003, prevedeva la possibilità per l'Amministrazione regionale di affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi anche a soggetti esterni;
Considerato che a seguito della valutazione ed esame delle offerte presentate nell'ambito della gara, per l'individuazione del soggetto gestore, è risultato aggiudicatario il raggruppamento Banca Nuova Don Rizzo, aggiudicazione approvata con decreto n. 427 del 23 maggio 2005;
Visto il decreto n. 988 del 15 novembre 2005, registrato presso la Corte dei conti il 16 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la convenzione di affidamento all'RTI Banca Nuova/Banca Don Rizzo dei servizi relativi alle attività di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dalla corrispondente misura 1.13 del Complemento di programmazione per l'attuazione del P.O.R. - Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 731 del 19 giugno 2006, registrato presso la Corte dei conti il 3 luglio 2006, con il quale è stata approvata la convenzione di affidamento diretto dei servizi all'RTI Banca Nuova/Banca Don Rizzo medesimo soggetto aggiudicatario di gara di cui al decreto n. 427/ 2005 citato;
Visto il decreto n. 1176 dell'11 ottobre 2006, con il quale è stato approvato l'addendum alla convenzione del 9 novembre 2005, stipulato in data 6 ottobre 2006 tra l'A.R.T.A. e Banca Nuova, finalizzato alla regolamentazione dei rapporti relativi alla costituzione ed amministrazione del fondo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 20/2005 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 252/98;
Visto che con il decreto n. 166 del 2 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2006, sono state approvate le graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni, previste dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 42 e dalla corrispondente misura 1.13 del Complemento di programmazione per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, del primo bando e con il decreto n. 899 del 28 luglio 2006 è stata approvata la graduatoria delle iniziative del secondo bando;
Considerato che, la prima erogazione del contributo verrà disposta a titolo di acconto, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario, di un'apposita fidejussione bancaria o polizza irrevocabile, ai sensi dell'art. 13 dell'avviso pubblico;
Ritenuto di dover approvare lo schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipazione del contributo da parte del soggetto beneficiario;

Decreta:


Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

E' approvato lo schema di garanzia fidejussoria di cui all'allegato A per la richiesta di anticipazione del contributo da parte dei soggetti beneficiari.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sui siti www.artasicilia.it e www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 23 maggio 2007.
  TOLOMEO 

Allegato A
SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE


Contratto fidejussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al decreto della Regione siciliana Assessorato del territorio e dell'ambiente di concessione provvisoria delle agevolazioni n. ................ del ...........................................................

Spett.le Regione siciliana
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Dipartimento regionale territorio e ambiente
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo
Premesso che:
a)la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 42 della legge regionale n. 32/2000 e dalla misura 1.13 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il Complemento di programmazione del detto P.O.R., approvato, da ultimo, con delibera della Giunta regionale siciliana n. ................. del ................................................ ed il decreto dirigenziale n. ................. del ................................................ con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di agevolazione, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici;
b)  l'impresa .............................................................. (in seguito indicata per brevità "Contraente"), con sede legale in .............................................................. , partita IVA ..................................................., iscritta presso il registro delle imprese di .............................................................. al n. .................... di codice fiscale .............................................................. ed al n. .................... del repertorio economico amministrativo, nell'ambito del citato decreto di concessione provvisoria è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 42 della legge regionale n. 32/2000 e disciplinate dal predetto Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, dal decreto dirigenziale n. ................. del ................................................ di approvazione dell'avviso pubblico e dal decreto di concessione provvisoria medesimo, per un contributo in conto capitale complessivo di euro .............................................................. da rendere disponibile in più quote per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva sita in .............................................................. , secondo le condizioni i termini e le modalità indicati in detto decreto di concessione;
c)  la Regione siciliana - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale territorio e ambiente, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa n. 169 c.f. .............................................................. (in seguito indicato, per brevità, "Assessorato") con decreto n. ............... del .............................................................. ha concesso in via provvisoria alla contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo in conto capitale dell'importo complessivo di euro .............................................................. , da rendere disponibile in più quote, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati in detto decreto di concessione;
d)  la prima quota di contributo in conto capitale può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione, ai sensi dell'art. 13 dell'avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di agevolazione, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione di cui sub b);
e)  la contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota del contributo in conto capitale per l'importo di euro .............................................................. , secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
f)  l'Assessorato ha definito lo schema della garanzia fidejussoria da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 42 della legge regionale n. 32/2000 e che il presente atto è redatto in conformità alle clausole essenziali, contenuti e forma del predetto schema ed alle disposizioni contenute nel richiamato decreto di concessione provvisoria;
g) che la Banca .............................................................. /Società di assicurazione .............................................................. /Società finanziaria .............................................................. (1) ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;
h)  che, l'Assessorato, si può avvalere di enti con esso convenzionati per le attività di erogazione e di recupero dei contributi;
i)  che l'ente convenzionato, ove nominato per l'intervento di cui al presente atto, risulta dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, di cui alla precedente lett. c);
l)  che alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta .............................................................. .............................................................. (1) (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in .............................................................. iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. ..............., iscritta all'albo/elenco .............................................................. (2), a mezzo dei sottoscritti signori:
.............................................................. nato a ....................................... il ........................................;
.............................................................. nato a ....................................... il ........................................;
nella loro rispettiva qualità di .............................................................. , dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del contraente ed a favore della Regione siciliana - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale territorio e ambiente (in seguito indicato per brevità "Ente garantito"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di euro .............................................................. (diconsi euro .............................................................. ) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI
A)  Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" ed "Ente garantito"


Art. 1
Oggetto della garanzia

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al "Contraente". Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.
La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il "Contraente" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

Art. 2
Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha la durata presunta di 12 mesi decorrenti dalla data dell'erogazione al "Contraente" dell'importo garantito e si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno fino alla data in cui l'"Ente garantito", ovvero direttamente la Banca concessionaria o istruttrice, non ne abbia disposto l'escussione, ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante restituzione dell'originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria.
La garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio dell'"Ente garantito" o, nei casi previsti dalla procedura agevolativa, della Banca concessionaria o istruttrice, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo stesso secondo lo stato di avanzamento del programma agevolato per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale.

Art. 3
Sostituto

L'"Ente garantito" potrà essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dalla Banca concessionaria o istruttrice, qualora tali adempimenti siano previsti a carico di questi ultimi dalle norme di attuazione delle leggi di agevolazione interessate. Pertanto, nell'esecuzione del presente contratto, i predetti soggetti sostituiscono e rappresentano l'"Ente garantito", ove indicati nel provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.

Art. 4
Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"Ente garantito", ovvero direttamente della Banca concessionaria o istruttrice, ove ricorra l'ipotesi prevista dal precedente art. 3, non oltre 15 giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal "Contraente" o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'"Ente garantito", ovvero direttamente dalla Banca concessionaria o istruttrice, ove ricorra la previsione di cui al precedente art. 3, a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla direzione generale della "Società", così come risultante dalla premessa.
La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal "Contraente", la "Società" potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del "Contraente".

Art. 5
Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del "Contraente" non potrà essere opposto all'"Ente garantito", né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.
Ugualmente non potrà essere opposta all'"Ente garantito" la mancata costituzione da parte del "Contraente" del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

Art. 6
Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'"Ente garantito" di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Art. 7
Iscrizione a ruolo della somma garantita

Il decreto di revoca consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del "Contraente", sia nei confronti della "Società".
Nel caso in cui il "Contraente" avesse provveduto alla restituzione all'"Ente garantito" della somma dovuta o di parte di essa, si procederà su motivata richiesta scritta della "Società" all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa "Società".

Art. 8
Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348:
1)  se banca o istituto di credito, di essere iscritto all'albo delle banche presso la Banca d'Italia;
2)  se società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'ente garantito;
3)  se società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.

Art. 9
Oneri fiscali

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della "Società", fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 13.

Art. 10
Surrogazione

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.
B)  Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" e "Contraente"


Art. 11
Commissione/premio

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla "Società". In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la "Società" non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il "Contraente" è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

Art. 12
Rivalsa

Il "Contraente" e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "Società", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'"Ente garantito", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

Art. 13
Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la "Società" dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del "Contraente".

Art. 14
Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la "Società" può pretendere che il "Contraente" provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Articolo 15
Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del "Contraente" anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla "Società".
C) Norme comuni


Art. 16
Modifiche al testo

La "Società" ed il "Contraente" si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche richieste dalla Regione siciliana.

Art. 17
Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla direzione della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.
Il contraente la società

..............................................................  ..............................................................  
(Firma autenticata)  (Firma autenticata) 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:
Art.    1  -  Oggetto della garanzia.
Art.    2  -  Durata della garanzia e svincolo.
Art.    3  -  Sostituto.
Art.    4  -  Pagamento del rimborso e rinunce.
Art.    5  -  Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo.
Art.    6  -  Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo.
Art.    7  -  Iscrizione a ruolo della somma garantita.
Art.    8  - Requisiti soggettivi.
Art.    9  -  Oneri fiscali.
Art.  10  -  Surrogazione.
Art.  11  -  Pagamento della commissione premio.
Art.  12  -  Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.
Art.  13  -  Rivalsa spese di recupero.
Art.  14  -  Deposito cautelativo.
Art.  15  -  Imposte e tasse.
Art.  16  -  Modifiche al testo.
Art.  17  -  Forma delle comunicazioni alla società.
Il contraente
..............................................................
(Firma autenticata)

(2007.39.2732)
Torna al Sommariohome


101

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 61 -  24 -  44 -  31 -  77 -  2 -