REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 OTTOBRE 2007 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA


Divieto di esercizio dell'attività venatoria in una azienda agricola sita in agro di Castelvetrano.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 4037 del 9 ottobre 2006, con il quale è stato conferito all'arch. Giuseppe Morale l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 6 ottobre 2006;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2006/ 2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006 dalla Giunta di governo e parzialmente modificato con deliberazione n. 287 del 21 luglio 2006 della Giunta di governo;
Considerato che, secondo il citato piano, il territorio agro-silvo-pastorale sub-provinciale, non riservato a protezione della fauna ed a gestione privata della caccia, a centri privati di produzione ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, viene destinato alla gestione programmata della caccia;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto l'art. 24 della predetta legge che prevede l'utilizzazione delle aree ai fini della gestione programmata della caccia come fondi chiusi;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 24 della stessa legge, che prevede l'istituzione del divieto di caccia nei fondi in cui "l'esercizio della caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando la pratica venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale, ambientale o zootecnico";
Vista la richiesta di interdizione dalla caccia di area agricola destinata ad attività di ricerca presentata dalla ditta Consiglio Angela, nata a Castelvetrano il 6 febbraio 1930 ed ivi residente in via Ugo Bassi n. 12, in qualità di proprietaria dell'azienda agricola sita in agro di Castelvetrano, assunta al prot. n. 53496 del 13 giugno 2007;
Acquisito il parere favorevole da parte della U.O. n. 65 - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Trapani, espresso con dec. n. 50 del 2 agosto 2007, a seguito dell'istruttoria effettuata dai funzionari incaricati nell'azienda sopra citata;
Ravvisata la necessità di interdire l'attività venatoria nell'azienda ricadente nel comune di Castelvetrano, foglio di mappa n. 101, particelle diverse, estesa complessivamente Ha. 33.32.50, di proprietà della sig.ra Consiglio Angela, in quanto sul fondo insistono apparecchiature scientifiche di valore e colture sperimentali;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.1

E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel fondo di proprietà della sig.ra Consiglio Angela, nata a Castelvetrano il 6 febbraio 1930 ed ivi residente in via Ugo Bassi n. 12, sito in agro di Castelvetrano, foglio di mappa n. 101, partt. nn. 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 93, 94, 102, 107, 109, 111, 112, 113, 135, 136, 137, 167, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, per un'estensione complessiva di Ha. 33.32.50.

Art. 2

E' fatto obbligo alla sig.ra Consiglio, in qualità di proprietaria e conduttrice del fondo, di apporre apposite tabelle lungo tutto il perimetro dell'area interessata per rendere il divieto di caccia chiaro e visibile.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, agli obblighi assunti con il precedente articolo, nonché alle norme ulteriori che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporta la revoca del presente divieto.

Art. 4

La modifica di destinazione del fondo e/o l'asportazione delle apparecchiature scientifiche devono essere tempestivamente comunicate dalla sig.ra Consiglio per l'eventuale revoca del presente divieto.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Trapani è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2007.
  MORALE 

(2007.39.2740)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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