REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 OTTOBRE 2007 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 3 ottobre 2007, n. 84.
Legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 - Procedure di finanziamento nuovi contratti a 24 ore - Monitoraggio e ulteriori direttive.

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI E DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO EX ARTT. 11 E 12, LEGGE REGIONALE N. 85/95
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI E EQUIPARATI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO "UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO"
AL SERVIZIO "ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO"
AI SERVIZI "UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO"
AI SERVIZI "ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO"
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INPS DELLA SICILIA
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INAIL DELLA SICILIA
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Su conforme avviso reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 20 settembre 2007, si emanano le seguenti direttive ed istruzioni.
1.  Monitoraggio
Con circolare assessoriale 19 dicembre 2006, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, 29 dicembre 2006, n. 59, sono state emanate, tra l'altro, le direttive onde pervenire al finanziamento dei nuovi contratti di diritto privato a 24 ore di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16.
Al fine di monitorare l'andamento dell'applicazione delle misure di stabilizzazione è necessario che gli enti che hanno manifestato l'esigenza istituzionale della stipula dei nuovi contratti a 24 ore con i soggetti prioritari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/2006 - ove non l'avessero fatto precedentemente - facciano pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2007 l'istanza di finanziamento con le modalità di cui alla citata circolare assessoriale 19 dicembre 2006, n. 77.
All'erogazione del contributo si provvederà secondo l'ordine strettamente cronologico di arrivo delle richieste di finanziamento che gli enti potranno avanzare successivamente alla stipula dei contratti stessi.
Le istanze pervenute oltre la predetta data non saranno prese in considerazione e le eventuali residue risorse disponibili saranno destinate per finanziare le altre misure di stabilizzazione previste dalla vigente normativa.
2.  Applicazione della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, articolo 3, comma 1
Come noto l'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 apporta delle modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di contratti di diritto privato.
In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo seguente:
"6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.".
La predetta disposizione:
a) conferma a carico della Regione siciliana l'onere del 40 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo pieno;
b) pone a carico della Regione siciliana l'onere del 90 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore;
c) mantiene in vigore la disposizione recata dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, che prevede che gli enti possono elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l'impegno orario dei contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 a tempo parziale nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) dispone che l'onere a carico della Regione siciliana va erogato direttamente all'ente proponente il quale, a sua volta, dovrà corrispondere al lavoratore la parte rimanente della retribuzione.
Riguardo alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 17/2001, ove la scelta ricomprenda un numero inferiore di soggetti interessati, sia per il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sia - ancor più - per il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, gli enti adotteranno i criteri selettivi stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 25 settembre 2002 e divulgati con circolare 30 settembre 2002, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 47 dell'11 ottobre 2002.
Va, altresì, precisato che ai contratti di diritto privato non può trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante "Disciplina di utilizzo nelle attività", che, ai commi 2 e 3, disciplina l'elevazione oraria dei lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili. Infatti, la richiamata disciplina trova applicazione alle attività socialmente utili e non già ai contratti di diritto privato che comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, sia pur a termine ed a tempo parziale. Ai predetti contratti di diritto privato trovano applicazione le disposizioni ordinamentali relative a ciascun ente ed i rispettivi contratti collettivi di lavoro.
3.  Riapertura termini per stipula nuovi contratti a 24 ore
Gli enti interessati alla stipula dei contratti di diritto privato di cui alla legge regionale n. 16/2006 - qualora non l'avessero fatto precedentemente ed ancorché non utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili - possono provvedere alla pubblicazione dell'elenco dei contratti che, sulla scorta delle proprie esigenze istituzionali, intendono stipulare con i soggetti prioritari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della medesima legge regionale n. 16/2006.
Allo stesso modo anche gli enti che hanno provveduto alla pubblicazione dell'elenco possono manifestare ulteriori esigenze istituzionali.
Gli elenchi contenenti il numero dei lavoratori da contrattualizzare, le professionalità e i relativi titoli di studio richiesti dovranno pervenire all'Ufficio provinciale territorialmente competente entro il 20 ottobre 2007.
Gli uffici provinciali del lavoro provvederanno, per 10 giorni consecutivi dal 21 ottobre al 31 ottobre 2007, alla contestuale pubblicazione di tutti gli elenchi pervenuti.
I lavoratori titolari di dote finanziaria potranno avanzare agli enti interessati - entro il 7 novembre 2007 - richiesta di stipula del contratto di diritto privato. Tale richiesta può essere avanzata anche presso enti diversi da quello di utilizzazione.
Gli enti interessati effettueranno la selezione - ove necessario - secondo i criteri di priorità previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 2/2001 che di seguito si riportano:
a)  possesso dei requisiti professionali e titolo di studio richiesti;
b)  utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente;
c)  posizione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 85/95.
Nella considerazione che le risorse appostate per l'anno 2007 con legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3 consentono di finanziare complessivamente n. 6867 nuovi contratti a 24 ore, le relative richieste di finanziamento, avanzate con le modalità indicate nella circolare assessoriale 19 dicembre 2006, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 dicembre 2006, n. 59, saranno evase secondo l'ordine strettamente cronologico di arrivo e dovranno pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2007.
A modifica delle disposizioni emanate con la citata circolare n. 77/2006, gli enti correderanno la richiesta di finanziamento dell'elenco dei lavoratori che intendono contrattualizzare con l'indicazione della data presunta di immissione in servizio nonché del titolo di studio. Detto elenco, contenente l'attestazione che l'elenco dei contratti che l'ente, sulla scorta delle proprie esigenze istituzionali, intende stipulare è stato pubblicato, deve essere validato dal competente ufficio del lavoro.
Si precisa che il prospetto delle retribuzioni va riferito al periodo intercorrente tra la data presunta di immissione in servizio ed il 31 dicembre 2007.
Sarà cura dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V "L.S.U. e Workfare" - comunicare agli enti la disponibilità delle risorse per la stipula dei contratti relativi alle nuove esigenze manifestate.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata nel sito internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: FORMICA 

(2007.41.2845)
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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