REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 OTTOBRE 2007 - N. 49
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 23 agosto 2007.
Decadenza dalla carica del sindaco del comune di Forza d'Agrò e nomina del commissario regionale.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche;
Visto il T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Viste le risultanze della consultazione elettorale dell'11 e 12 giugno 2006 per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di Forza d'Agrò, ove risultava proclamato eletto alla carica di sindaco, in data 13 giugno 2006, dal presidente dell'adunanza, il rag. Bruno Miliadò;
Vista la sentenza n. 529/2007 del 4 aprile 2007 del tribunale di Messina - sezione elettorale - su ricorsi proposti, ex art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000, dal prefetto di Messina, da Bianca Antonio Biagio, da Lombardo Carmelo ed altri, che dichiara decaduto dalla carica di sindaco del comune di Forza d'Agrò il rag. Miliadò Bruno a seguito della dichiarata nullità dell'elezione a sindaco di quel comune;
Vista la sentenza n. 382/2007 emessa dalla Corte d'appello di Messina, sezione civile, in data 16 luglio 2007 e depositata il 25 luglio 2007, con la quale vengono rigettati tutti gli appelli alla sentenza n. 509/2007 del 4 aprile 2007, sopra citata;
Vista la nota prot. n. 3106 del 23 luglio 2007 del comune di Forza d'Agrò, acquisita al protocollo del servizio 8° di questo dipartimento al n. 6719 del 27 luglio 2007, con la quale il segretario dell'ente comunica che in data 23 luglio 2007 è stata asseverata agli atti del comune, prot. n. 3095, la lettera raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso la Corte d'appello di Messina ha notificato allo stesso segretario - presso la casa comunale - copia conforme della sentenza n. 382/2007;
Accertato che la sentenza della Corte d'appello n. 382/2007, emessa in data 16 luglio 2007, notificata nei termini di legge, regolarmente pubblicata all'albo pretorio dell'ente, è divenuta esecutiva;
Viste le motivazioni dalla sentenza n. 382/2007 del tribunale di Messina - sezione elettorale;
Visto l'art. 175 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, il quale dispone che "le condizioni previste come causa di ineleggibilità per le cariche di consigliere, di assessore e di sindaco rendono nulla l'elezione, se preesistono, mentre determinano la decadenza dall'ufficio, se sopravvengono;
Rilevato che:
-  la presentazione della lista è una fattispecie unitaria di cui sono elementi essenziali sia l'indicazione del candidato alla carica di sindaco, sia l'elenco dei candidati al consiglio comunale, sia il programma amministrativo;
-  la designazione del candidato alla carica di sindaco rappresenta, perciò, una condizione essenziale per la valida presentazione della lista;
Vista la disciplina specifica sui poteri di controllo della commissione elettorale circondariale in sede di presentazione della lista (art. 18 D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3), che stabilisce che la commissione elettorale, nell'eseguire il controllo sulle liste, elimina il nome dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 16/92, come recepita dall'art. 6 della legge regionale n. 7/92, e che ben si comprende come l'illegittima ammissione della lista che propone un sindaco non candidabile possa tradursi in una invalidità che inficia lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali, per carenza di un requisito essenziale;
Rilevato che tra il candidato sindaco e la lista collegata vi è un rapporto di integrazione che costituisce un tratto significativo della recente riforma del sistema elettorale amministrativo, legge regionale n. 35/97 e successive modifiche;
Visto l'art. 2 della legge regionale n. 35/97 che dispone il collegamento tra il voto alla lista, che si trasmette al sindaco collegato, e l'attribuzione alla lista, collegata al sindaco eletto, del 60% dei seggi assegnati al comune;
Ritenuta, per le superiori considerazioni, l'indivisibilità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale, per cui dalla dichiarata decadenza per ineleggibilità preesistente del sindaco o dalla nullità delle elezioni deriva, quale effetto riflesso necessitato dal nuovo sistema elettorale, la decadenza di tutti gli atti dell'unico ed unitario procedimento sfociato nell'elezione del consiglio comunale e del sindaco e, quindi, anche la cessazione dalla carica del consiglio;
Rilevato che le conseguenze negative per la lista collegata al candidato sindaco eletto rappresentano il legale corollario della dichiarazione di ineleggibilità preesistente del sindaco;
Ritenuto che l'art. 11 della legge regionale n. 35/97, nel testo modificato dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, vada interpretato nel senso che la cessazione dalla carica di sindaco per decadenza non comporta la cessazione dalla carica del rispettivo consiglio quando la decadenza è accertata per cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute alle elezioni;
Ritenuto che la dichiarazione di ineleggibilità del sindaco eletto rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni del sindaco e del consiglio comunale;
Visto l'art. 56, comma 2, del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, che dispone "nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza (non definitiva) che comporta la necessità della ripetizione della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali, rectius della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto fra i dirigenti in servizio presso l'ufficio ispettivo dell'Assessorato";
Visto l'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 maggio 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, nella parte in cui dispone che possono essere scelti i commissari straordinari da nominare presso gli enti locali della Sicilia anche tra i funzionari dell'ufficio ispettivo previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

1.  Prendere atto della sentenza n. 529/2007 del 4 aprile 2007 del tribunale di Messina - sezione elettorale, confermata in appello con sentenza n. 382/2007, che dichiara la nullità dell'elezione a sindaco del comune di Forza d'Agrò (ME) di Bruno Miliadò e, per l'effetto, lo dichiara decaduto dalla carica, con i conseguenti effetti riflessi necessitati della decadenza della giunta e del consiglio comunale.
2.  Nominare il dott. Lorenzo Leone, in servizio presso l'ufficio ispettivo di questo Assessorato, commissario regionale per la gestione del comune di Forza d'Agrò, in sostituzione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.
3.  Dare atto che al commissario regionale è dovuto il compenso mensile previsto dal decreto presidenziale n. 28/serv.2/S.G del 19 febbraio 2003, oltre il rimborso delle spese sostenute, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, con onere di spesa a carico del comune di Forza d'Agrò.
Palermo, 23 agosto 2007.
  COLIANNI 

(2007.38.2631)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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