REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 6 OTTOBRE 2007 - N. 48
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 3 ottobre 2007.
Circolare esplicativa della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013".


Con la presente circolare si intendono fornire alcune preliminari indicazioni in merito alle norme contenute nella legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, inerente "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 40, parte I, del 31 agosto 2007 ed entrata in vigore il 1° settembre 2007.
Art. 1, comma 2, lett. a) - Il comma 2, lett. a) dell'art. 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 7ter della legge n. 109/94, come introdotto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, statuendo che "L'Ufficio costituisce struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi". La finalità della disposizione è quella di integrare quanto previsto dall'originaria disposizione legislativa in cui il predetto Ufficio veniva considerato come generica articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici con le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in cui viene individuata la tipologia delle strutture operative, tra cui sono previsti i servizi richiamati dal comma 2 dell'art. 1 di cui è questione. Conseguentemente, in base alla disposizione normativa in esame, ogni sezione dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici costituisce un servizio dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Art. 1, comma 2, lett. c) - Il comma 2, lett. c) dell'art. 1 integra la disposizione del comma 15 dell'art. 7 ter della legge n. 109/94, come introdotto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni ove originariamente è stato previsto che: "I componenti delle sezioni... restano in carica due anni... L'incarico di componente della Commissione non può essere rinnovato prima di due anni della cessazione del precedente incarico", aggiungendo un ulteriore periodo ed in particolare la previsione secondo cui "in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni". La finalità della disposizione aggiuntiva scaturisce dalle difficoltà iniziali riscontrate nell'istituzione dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici e dalla necessità di non disperdere, almeno in questa fase, l'esperienza e la professionalità acquisita dagli attuali presidenti e vice presidenti delle Commissioni delle sezioni provinciali.
Art. 1, comma 6 - Le previsioni del comma 6, che sostituisce il comma 1 bis dell'art. 18 della legge n. 109/94 - inerente le somme a disposizione dell'Amministrazione nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e demaniali e ad interventi sugli immobili demaniali in uso o di proprietà regionale, finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) e dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti - possono essere applicate anche ai lavori in corso di esecuzione quando non vi sia necessità di un ulteriore stanziamento rispetto all'importo complessivo del progetto approvato.
Art. 1, comma 7 - Qualora venga effettuato l'aggiornamento dei prezzi di progetto, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 18 ter, commi 1, 2 e 3, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03 e successive modifiche ed integrazioni, e le previsioni progettuali iniziali debbano essere modificate per mantenere inalterato l'importo complessivo del progetto, il progetto "stralcio" che ne deriva dovrà mantenere le caratteristiche di funzionalità, fattibilità e fruibilità. A tal fine il RUP esegue gli accertamenti e rilascia le attestazioni previsti dal D.P.R. n. 554/99 art. 8, comma 1, lett. f, sub 3.
Art. 1, comma 8 - In ordine al documento unico di regolarità contributiva è stato previsto l'adeguamento della legislazione regionale alle indicazioni dell'art. 39 septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. La finalità del comma è quella di rapportare la validità del predetto documento in ambito regionale - stabilita in quattro mesi dal comma 12 bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme regionali - a quella della corrispondente norma nazionale ove la predetta validità è determinata in tre mesi. Resta ferma la validità temporale del documento unico di regolarità contributiva rilasciato anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 agosto 2007, n. 20.
Art.1, comma 11 - Tenuto conto delle richieste con le quali viene posta l'attenzione sulla ipotesi in cui non si riesca ad addivenire alla aggiudicazione per effetto dell'applicazione del correttivo del decremento dello scarto aritmetico, appare utile evidenziare che la ratio dell'art. 1, comma 11, della legge regionale n. 20/2007 è di consentire l'aggiudicazione delle gare. Ove il decremento dello scarto aritmetico fra le offerte di maggior ribasso rispetto alla media delle offerte rimaste dopo l'esclusione fittizia del numero percentuale di offerte di minore e maggiore ribasso, sorteggiato ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/94, nel testo aggiornato con la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, determini valori tali da non consentire l'individuazione dell'offerta cui aggiudicare la gara, potrà essere ripetuta immediatamente la procedura finalizzata alla determinazione della media di riferimento di cui alla suddetta norma. Pertanto, sarà estratto altro numero intero da 11 a 40 e saranno ripetute le procedure di cui all'art. 21, comma 1 bis 1 e comma 1 bis 2, fino al conseguimento dell'aggiudicazione. E' necessario che la previsione del procedimento come sopra determinato sia espressamente disciplinata nei bandi e disciplinari di gara.
Art. 1, comma 12 - In ordine a quanto disposto dal comma in esame ed in particolare alla statuizione secondo cui "Sono fatti salvi i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge", è stato pubblicato - sul sito web dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici http://www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it - un comunicato concernente "Sistema di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria. Problematiche concernenti l'applicazione dell'art. 21, comma 1bis, seconda parte, della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 16/2005".
Art. 2, lett. g) - La lett. g) dell'art. 2, comma 1, relativa alla Commissione per la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione ha espressamente previsto, tra gli altri, "un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette organizzazioni". Anche se non espressamente previsto la scelta del soggetto da incaricare sulla base della terna proposta compete all'Assessore regionale per i lavori pubblici, elemento quest'ultimo induttivo, desumibile anche dalla previsione della precedente lett. e) dello stesso articolo, relativa alle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, in cui è specificatamente statuito che la scelta in base alla terna di soggetti proposti attiene espressamente all'Assessore regionale per i lavori pubblici.
Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme recate dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e con le vigenti regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40, parte I, del 31 agosto 2007.
Il predetto testo coordinato nelle preliminari avvertenze precisa che "restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi riportati, nonché tutte le disposizioni delle leggi regionali in materia non riprodotte nel testo coordinato, in quanto non costituiscono testuali modifiche, integrazioni e sostituzioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109".
Conseguentemente, le disposizioni legislative che non costituiscono testuali modifiche, integrazioni e sostituzioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo vigente nell'ordinamento regionale siciliano - innovative nei confronti della predetta legge, non riportate nel predetto testo coordinato - conservano il proprio valore e la relativa efficacia.
A titolo indicativo, si richiama la disposizione di cui all'art. 18 del predetto testo coordinato, inerente incentivi e spese per la progettazione, che è stata innovata con il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, che testualmente recita "il comma 29 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica nel territorio della Regione sostituendo le parole "enti locali" con le parole "i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni".
Per effetto del predetto recepimento il comma 29 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è il seguente: "29. I compensi che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 , lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi".
Il predetto recepimento non è stato inserito nel testo coordinato, in quanto lo stesso non costituisce testuale modifica, integrazione o sostituzione della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
  L'Assessore: CONSOLI 

(2007.40.2782)090*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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