REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 OTTOBRE 2007 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 2 agosto 2007.
Modifica dell'allegato 1 al decreto 17 gennaio 2007, concernente approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari.

I DIRIGENTI GENERALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, DEI DIPARTIMENTI REGIONALI INTERVENTI STRUTTURALI ED INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO E DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione e, in particolare, l'art. 20;
Vista la legge regionale 18 maggio 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la direttiva comunitaria n. 91/676/CEE;
Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 6 luglio 2005;
Visto il decreto interdipartimentale 17 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 2 marzo 2007;
Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche all'allegato 1 al predetto decreto interdipartimentale 17 gennaio 2007;

Decretano:


Articolo unico

L'allegato 1 al decreto interdipartimentale 17 gennaio 2007 è così modificato:
a)  il comma 2 dell'art. 4 è così sostituito:
"2) La comunicazione deve essere presentata ogni anno, e deve pervenire al sindaco del comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento. Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati";
b)  il comma 3, lettera c) dell'art. 5, è soppresso;
c)  il comma 1 dell'art. 6 è così sostituito:
"1)Al fine di consentire l'ottimale uso irriguo delle acque di vegetazione oltre che agronomico, per i frantoi che si dotino di adeguate strutture di stoccaggio, lo spandimento può essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno, salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata dal legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo il periodo massimo per lo spandimento che non può superare la data del 31 maggio e le eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli.";
d)  il comma 3 dell'art. 6 è così sostituito:
"3) Nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio delle acque di vegetazione si dovrà tenere conto, sulla base delle condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico di:
-  volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti, prodotti in 15 giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore;
-  apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
-  franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 2007.
  TOLOMEO MORALE CARTABELLOTTA CIRIMINNA BAGNATO 

(2007.36.2486)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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