REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 OTTOBRE 2007 - N. 47
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 8 agosto 2007.
Disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del dipartimento regionale della protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana...";
Visto l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al circuito nazionale acquisti;
Visto l'art. 32 "Appalti di servizi" della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che rinvia dinamicamente alla normativa statale di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE), ritenuto immediatamente applicabile nella Regione siciliana per ciò che concerne le forniture di beni, gli appalti di servizi e gli appalti inerenti ai settori esclusi, e visti, in particolare, l'art. 57 - "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" e gli artt. 124 "Appalti dei servizi e forniture sottosoglia" e 125 - "Lavori, servizi e forniture in economia";
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione n. 13583 del 4 agosto 2006;
Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza con delega alla protezione civile n. 3876 del 13 ottobre 2005, recante "Disciplina per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte del dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, del dipartimento della programmazione, del dipartimento della protezione civile, dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale delegato alla Presidenza e degli uffici speciali ad esso appartenenti";
Visto il decreto presidenziale n. 428/area 1ª/S.G. del 10 luglio 2006;
Visto l'art. 13 del decreto dell'Assessore delegato alla Presidenza 17 gennaio 2007, n. 311, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 2 marzo 2007, con il quale è abrogato il citato decreto n. 3876 del 13 ottobre 2005;
Ritenuto di dover individuare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", i beni ed i servizi, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte del dipartimento regionale della protezione civile, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, nel rispetto dei limiti di spesa fissati, nonché le procedure applicabili;
Considerato che gli eventi di protezione civile sono variamente diversificati per tipologia, grandezza ed intensità (incidenti, frane e dissesti, crolli, alluvioni, sismi, eruzioni e ricadute di ceneri, grandi eventi e manifestazioni, emergenze idropotabili, da inquinamento e da accumulo rifiuti, emergenze igienico-sanitarie e veterinarie, ondate di calore) e spesso non sono prevedibili;
Considerata, pertanto, la specificità delle attività di competenza del dipartimento della protezione civile e, in particolare, che gli interventi posti in essere necessitano sia in fase ordinaria che di allerta o di emergenza di procedure efficaci e tempestive anche sotto i profili della fornitura di beni e di servizi vari;
Su proposta del dirigente generale del dipartimento della protezione civile;

Decreta:


Art.  1

In conformità e per le finalità in premessa, è approvata, nel testo che si allega, la disciplina per l'acquisizione di beni e servizi da parte del dipartimento regionale della protezione civile.

Art.  2

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia, per le acquisizioni di beni e servizi, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE", e per i lavori alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7, 19 maggio 2003, n. 7 e 29 novembre 2005, n. 16, nonché del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  3

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, per un periodo non inferiore a 90 giorni, sull'albo del dipartimento regionale della protezione civile, sito in Palermo, via Abela n. 5 e sul sito internet della Regione, dipartimento regionale della protezione civile (http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/).
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la Presidenza per il prescritto visto.
Palermo, 8 agosto 2007.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 31 agosto 2007 al n. 3592.
Allegato
DISCIPLINA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE


Art.  1
Oggetto del provvedimento

1.  Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da osservare per l'acquisizione in economia di beni e servizi, da parte del dipartimento regionale della protezione civile, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e peculiarità.
2.  Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni relativamente al ricorso, da parte della stazione appaltante, alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito del circuito nazionale acquisti e di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191.

Art.  2
Modalità di esecuzione in economia

1.  L'esecuzione in economia può essere effettuata:
a)  in amministrazione diretta;
b)  mediante cottimo fiduciario.
2.  Sono in amministrazione diretta i servizi ed i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono acquisiti dal responsabile del procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, previo nulla osta del dirigente generale della protezione civile.
3.  Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese, soggetti o persone fisiche esterne all'Amministrazione.
4.  Le forniture ed i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore agli importi previsti dal comma 9 dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con esclusione dell'I.V.A.

Art.  3
Ambito di applicazione

1.  E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi, avuto riguardo delle specifiche esigenze e particolarità del dipartimento regionale della protezione civile, nei limiti degli importi sotto indicati, al netto dell'I.V.A.:
a)  partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, workshop, mostre ed altre manifestazioni divulgative, formative, tecnico-scientifiche e culturali nell'interesse dell'Amministrazione in Italia e all'estero, nonché le spese per ospitare i docenti ed i relatori, fino all'importo di E 100.000,00;
b)  servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e monitoraggi, ed altre prestazioni di servizi tecnici, economico-finanziari, legali, informatici, di brokeraggio, di gestione e organizzazione aziendale, di assistenza socio-sanitaria e psicologica, necessari alla funzionalità del dipartimento e per le sue attività ordinarie e in emergenza, fino all'importo di E 211.000,00;
c)  servizi assicurativi dei mezzi e del personale, anche di quello volontario, e comunque impegnati per conto del dipartimento regionale in attività ed interventi di protezione civile, contro gli infortuni ed i danni arrecati anche a terzi, fino all'importo di E 211.000,00;
d)  servizi di telecomunicazione, postali, audiovisivi necessari alla funzionalità del dipartimento per le sue attività ordinarie e in emergenza, fino all'importo di E 211.000,00;
e)  acquisto, noleggio o altre forme finanziarie, immatricolazione, riparazione, rimessaggio e manutenzione di mezzi (terrestri, marittimi ed aerei) ed attrezzature, comprese quelle di telecomunicazione, necessarie per lo svolgimento delle attività di protezione civile, per la gestione di contesti di crisi o di emergenza e per gli interventi di primo soccorso alle popolazione colpite da calamità, fino all'importo di E 211.000,00;
f)  beni e materiali di consumo per i mezzi, automezzi ed attrezzature, per vettovagliamento, servizi alberghieri e ristorativi, servizi di trasporto con qualsiasi vettore per cose, persone e mezzi, acquisiti anche tramite autorizzate, beni e servizi non preventivamente catalogabili necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile, per la gestione di contesti di crisi o di emergenza e per gli interventi di primo soccorso alle popolazione colpite da calamità, fino all'importo di E 211.000,00;
g)  bandiere, striscioni, crest, targhe, insegne, distintivi, diplomi e spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; fino all'importo di E 50.000,00;
h)  preparazione, esercitazione, addestramento, formazione e perfezionamento del personale, anche volontario, per le attività ordinarie e per l'emergenza; quote di partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di E 211.000,00;
i)  pubblicazione e divulgazione di bandi di concorso o di gara, avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, pubblicità fino all'importo di E 50.000,00;
j)  acquisto e legature di libri, stampe, manuali, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione, acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, riproduzioni fotografiche, pellicole e carte anche speciali, fino all'importo di E 100.000,00;
k)  traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi previa presentazione di apposita fattura, fino all'importo di E 50.000,00;
l)  servizi di stampa, tipografia, litografia, offset, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica fino all'importo di E 100.000,00;
m)  acquisto, manutenzione e gestione di reti informatiche, attrezzature hardware e software, materiale informatico di vario genere, fino all'importo di E 100.000,00;
n)  mobili, arredi, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, comprese le opere di installazione e collocazione, fino all'importo di E 100.000,00;
o)  riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, fino all'importo di E 50.000,00;
p)  cancelleria, beni di facile consumo, arredi e suppellettili necessari alla funzionalità del dipartimento per le attività ordinarie e in emergenza, fino all'importo di E 50.000,00;
q)  divise, dispositivi di protezione individuale (dpi) e collettivi, strumenti ed attrezzature per garantire la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nel rispetto del decreto legislativo n. 494/96, ed altri dispositivi protettivi necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile, fino all'importo di E 211.000,00;
r)  realizzazione, manutenzione e/o esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua, di telecomunicazioni e di reti informatiche, fino all'importo di E 100.000,00;
s)  pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, cura del verde, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali, siti ed aree d'interesse, fino all'importo di E 100.000,00;
t)  traslochi e/o facchinaggi interni ed esterni sino all'importo di E 50.000,00;
u)  spese connesse all'igiene, alla prevenzione, alla sicurezza, anche antincendio, ed agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 626/94 nei luoghi di lavoro, fino all'importo di E 100.000,00.
2.  E', altresì, consentito il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia nelle seguenti ipotesi e nel limite d'importo di cui al comma 9 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 163/2006:
a)  risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b)  necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c)  prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d)  urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art.  4
Divieto di frazionamento

1.  Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n.163/2006, nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, aventi carattere di unitarietà, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente provvedimento di spese in economia, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art.  5
Organi responsabili

1.  L'affidamento di forniture di beni e servizi in economia è disposto secondo le procedure di organizzazione interna del dipartimento, nell'ambito degli obiettivi e dei "budget" assegnati, dal dirigente generale o, se individuato, dal dirigente responsabile della spesa.
2.  Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, incaricato dal dirigente responsabile della spesa.
3.  Il dirigente responsabile della spesa può, altresì, autorizzare il consegnatario allo svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia per le minute spese d'ufficio entro limiti di importo predeterminati non superiori ad E 5.000,00, al netto dell'I.V.A., ovvero sino al limite di E 20.000,00, al netto dell'I.V.A., nei casi d'urgenza.
4.  Il consegnatario che sia stato autorizzato a svolgere le procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia assume a tutti gli effetti la figura di responsabile del procedimento di cui alla citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
5.  L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia deve indicare, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori, il nominativo del responsabile del procedimento, l'importo presunto della spesa, il capitolo di imputazione e la tipologia di spesa nel rispetto dell'art. 3.

Art.  6
Perizia di spesa

1.  L'acquisizione del bene o del servizio in economia è effettuata, in via ordinaria, sulla base di una perizia di spesa redatta dal funzionario incaricato e composta normalmente da: relazione tecnica e quadro tecnico-economico, computo metrico, elenco prezzi unitari, capitolato di specifiche tecniche e/o prestazionali.
2.  Per la determinazione dei prezzi da porre a base di gara si fa riferimento a preventive indagini di mercato idoneamente documentate, al prezzario ufficiale della Regione siciliana, ai listini ufficiali, ai prezzi desunti dalle convenzioni CONSIP. Deve tenersi conto di eventuali peculiari situazioni, anche locali, opportunamente ed adeguatamente documentate, che determinano condizioni complessivamente più vantaggiose per l'Amministrazione per particolari acquisizioni di beni e/o servizi.
3.  La perizia di spesa è approvata dal responsabile del procedimento che determina anche il grado di dettaglio ed i contenuti degli elaborati in relazione e al tipo di bene e/o servizio da acquisire, all'importo complessivo, all'eventuale urgenza ed alle eventuali particolari e/o specifiche condizioni di esecuzione.

Art.  7
Requisiti dei soggetti affidatari

1.  Ai sensi del comma 12 dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006, l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Si richiamano in proposito gli artt. 38 (Requisiti di ordine generale), 39 (Requisiti di idoneità professionale), 41 (Capacità economica e finanziaria) e 42 (Capacità tecnica e professionale) del citato decreto legislativo n. 163/2006.
2.  Agli elenchi di operatori economici tenuti dal dipartimento della protezione civile possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
3.  Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. Sull'elenco saranno registrati per ciascun soggetto iscritto: gli inviti indirizzati, le offerte presentate, le prestazioni affidate nonché ogni altra informazione utile e pertinente.

Art.  8
Scelta del soggetto affidatario

1.  La scelta del soggetto affidatario, mediante cottimo fiduciario, è effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione simultanea di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori economici di cui al precedente art. 7.
2.  Devono essere acquisite almeno due offerte valide; in caso diverso e in assenza di motivazioni d'urgenza, si dovrà ripetere la gara e l'acquisizione potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
3.  Per servizi o forniture, d'importo complessivo inferiore a E 20.000,00, è consentito l'affidamento diretto.
4.  Per servizi di ingegneria e/o architettura, progettazione, direzione lavori ed accessori, nonché per gli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad E 20.000,00, al netto dell'I.V.A., in vigenza delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002, n. 7/2003, n. 16/2005 e successivi modifiche ed integrazioni, il Presidente della Regione, sulla base dell'effettiva competenza nel settore ricavabile dai curricula vitae, intuitu personae, può provvedere all'affidamento diretto nel rispetto delle procedure previste dall'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 e della circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici 30 marzo 2007.
5.  Per gli inviti e gli affidamenti, la stazione appaltante dovrà rispettare i criteri di:
a)  rotazione delle richieste di offerta;
b)  rotazione degli affidamenti (divieto di cumulo degli affidamenti: di regola non più di uno all'anno e comunque, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di legge e del presente regolamento).
6.  Si prescinde dalla richiesta di più offerte/preventivi nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa, in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche, ovvero attinenti alla tutela di diritti di esclusiva o di mercato, fermo restando la negoziazione dell'offerta direttamente con l'operatore economico individuato.
7.  Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 57 del decreto legislativo n. 163/2006.
8.  Nella richiesta dei preventivi/offerte, da inoltrare agli operatori economici mediante lettera o, in casi d'urgenza, con altro mezzo (telegramma, telefax, posta elettronica) devono essere indicati:
a)  l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le qualità e le modalità di esecuzione della prestazione, evidenziando, in caso d'urgenza, la possibilità di affidamento e/o la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
b)  il prezzo complessivo, i prezzi unitari e le quantità delle singole voci che compongono la spesa;
c)  le eventuali garanzie richieste, le penali in caso di ritardo e le modalità di pagamento;
d)  le modalità di offerta e le dichiarazioni da rendere inerenti i requisiti del soggetto affidatario (con eventuale modulistica);
e)  le modalità di invio dell'offerta/preventivo (raccomandata, fax, email) ed il termine massimo di ricevimento dell'offerta, normalmente non inferiore a giorni 10 decorrenti dalla data di invio della lettera di invito;
f)  le modalità di gara e i criteri di aggiudicazione;
g)  in caso di procedura di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la richiesta di offerta deve precisare gli elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione. Gli elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche della fornitura o prestazioni richieste, ed a titolo esemplificativo sono: la qualità; il pregio tecnico; le caratteristiche funzionali ed estetiche; le caratteristiche ambientali; il costo di gestione e manutenzione; gli elementi migliorativi dell'offerta; il servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita; il termine di consegna o di esecuzione; l'impegno sul reperimento e montaggio dei pezzi di ricambio;
h)  l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e alle penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
i)  la facoltà dell'Amministrazione di richiedere al soggetto affidatario l'estensione della prestazione o della fornitura, nel rispetto del quinto o del doppio quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti degli importi previsti dall'art. 3;
j)  la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del soggetto affidatario e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui lo stesso soggetto venga meno alle obbligazioni assunte;
k)  il carattere non impegnativo né vincolante per l'Amministrazione della selezione intrapresa e la facoltà riservata di non dare corso all'aggiudicazione ed all'ordinazione della fornitura o del servizio;
l)  il nominativo del responsabile del procedimento, il luogo e gli orari per visionare la perizia di spesa e la documentazione, ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.
9.  Le offerte sono esaminate, in via ordinaria, da una commissione nominata dal titolare del potere di spesa e composta da tre funzionari, individuati in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire, di cui uno con funzioni di presidente. La commissione redige e sottoscrive il verbale di gara informale, individua l'offerta migliore per l'Amministrazione e dichiara pertanto il soggetto potenziale affidatario.
10.  Qualora la prestazione oggetto dell'acquisizione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, tra i preventivi acquisiti è scelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
11.  Nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso il dipartimento può prevedere nell'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 così come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del medesimo decreto. Tale facoltà non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque.

Art.  9
Approvazione del procedimento ed ordinazione dei beni e servizi

1.  Sulla base delle risultanze della gara informale e dell'allegata documentazione, sarà emesso apposito atto dispositivo di comunicazione al soggetto affidatario e contestuale richiesta di documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di acquisizione dei beni o dei servizi.
2.  Verificata la documentazione sarà emesso il provvedimento formale di approvazione della procedura con il conseguente impegno finanziario della somma necessaria per l'acquisizione e con la nomina del funzionario delegato nella persona del dirigente responsabile della spesa.
3.  La susseguente acquisizione dei beni e/o dei servizi sarà perfezionata mediante:
a)  lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di E 25.000,00 al netto dell'I.V.A.;
b)  scrittura privata autenticata registrabile solo in caso d'uso - negli altri casi. L'atto negoziale, in caso d'importo superiore ad E 154.937,07, è subordinato alla preventiva acquisizione da parte del dipartimento della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 252/98 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Nei casi di urgenza, e nelle more del perfezionamento dell'atto negoziale, dopo l'espletamento della gara informale, si procederà con lettera di ordinazione, inviata anche via fax; di tale possibilità deve darsi comunicazione nella lettera di invito.
5.  I suddetti atti dovranno riportare, conformemente a quanto contenuto nella lettera d'invito, a meno di variazioni non sostanziali dettate da cause intervenute successivamente alla data dell'invito:
a)  la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b)  la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c)  la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
d)  la forma e la modalità di pagamento;
e)  gli estremi contabili di finanziamento (capitolo di imputazione della spesa);
f)  le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
g)  il responsabile del procedimento ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
h)  le procedure ed i relativi tempi con i quali il dipartimento procederà alla verifica della fornitura o del servizio.
6.  Nel caso di lettera di ordinazione, il soggetto affidatario deve esprimere per iscritto al dipartimento la propria accettazione, anche con apposito fax oppure con la sottoscrizione in calce all'ordinativo.

Art.  10
Verifiche e collaudi di beni e servizi - Pagamenti

1.  I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti a collaudo ovvero a verifica di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione.
2.  Il responsabile del procedimento e il consegnatario hanno l'obbligo della verifica di rispondenza del bene e/o del servizio alla consegna e in corso d'opera.
3.  Il consegnatario provvede altresì all'immediata presa in carico della fornitura e, ove prescritta, alla successiva inventariazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
4.  Per le spese di importo inferiore ad E 25.000,00 con esclusione dell'I.V.A., il collaudo può essere sostituito dalla verifica di regolare esecuzione a cura del responsabile del procedimento.
5.  Il collaudo è eseguito da funzionari nominati dal dirigente generale del dipartimento che non abbiano partecipato, in maniera attiva, al procedimento di acquisizione dei beni e servizi e/o da esperti esterni nel caso di servizi o forniture specialistiche.
6.  I pagamenti sono disposti dal dirigente responsabile della spesa entro trenta giorni dalla data del collaudo o della verifica di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
7.  Le fatture dei beni e dei servizi non potranno essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile ed accompagnate dal certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento e vistato dal dirigente responsabile della spesa, che, verificando il collaudo o la regolare esecuzione, l'avvenuta inventariazione ove prevista, il rispetto delle altre norme di contratto, certifichi la somma da pagare, le eventuali penali, l'I.V.A, quanto altro dovuto e il credito netto.

Art.  11
Garanzie

1.  I soggetti affidatari sono di norma esonerati dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di beni e servizi d'importo inferiore ad E 25.000,00, I.V.A. esclusa.

Art.  12
Inadempimenti

1.  Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre il dipartimento, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto inadempiente, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione medesima, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2.  Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art.  13
Forme di pubblicità

1.  Gli affidamenti per forniture di beni e servizi o interventi di importo superiore ad E 150.000,00 devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006.
2.  Il responsabile del procedimento è tenuto al rispetto degli adempimenti di cui al superiore comma.
(2007.36.2510)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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