REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Ragusa


Lo statuto del Comune di Ragusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 22 maggio 1993 e successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 marzo 2004.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato con delibera consiliare n. 7 dell'8 marzo 2007.
Titolo I
PRINCIPI
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Ragusa rappresenta la comunità di coloro che vivono nel suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.
2.  La sede del Comune è Ragusa, a palazzo dell'Aquila.
3.  Il Comune ha stemma e gonfalone, raffigurante un'aquila coronata dal volo spiegato sostenuto con l'artiglio destro un caduceo posto in banda e con il sinistro un corno dell'abbondanza, posto in barra, il tutto al naturale.
Lo stemma araldico riporta il seguente motto: "Crevit Ragusia Hiblae Ruinis".
Art.  2
Finalità

1.  Il Comune garantisce e tutela i diritti inviolabili della persona, nel rispetto dei valori di libertà, democrazia, solidarietà ed unità nazionale.
1-bis.  Il Comune s'impegna alla promozione permanente di iniziative, anche di lotta, per l'affermazione, soprattutto tra le nuove generazioni di una cultura democratica ed antimafiosa.
2.  Il Comune, nell'ambito della propria competenza e per il conseguimento del benessere collettivo, organizza i propri servizi per la garanzia di una soddisfacente qualità della vita dei cittadini secondo una scala di priorità e una progettualità che individui, per ogni branca, servizi indispensabili, necessari ed utili.
3.  Il Comune promuove ogni utile iniziativa per assicurare pari trattamento ai consociati senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione, condizione personale o sociale.
4.  Per la realizzazione delle attrezzature sociali, il patrimonio immobiliare pubblico assume un ruolo strategico, pertanto il Comune utilizza prioritariamente, per tale finalità, il proprio patrimonio immobiliare che assume, quindi, il carattere di risorsa primaria che va potenziata attraverso una politica mirata di acquisizioni o di realizzazioni, tendente alla costituzione di un proprio demanio adeguato alle esigenze della comunità insediata.
5.  Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione, di convenzionamento con il Ministero della difesa per l'utilizzo degli obiettori di coscienza, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi. Contribuisce, nell'ambito delle sue competenze, a favorire il processo di integrazione europea anche mediante lo sviluppo dei gemellaggi. Il Comune favorisce inoltre, data la sua posizione geografica, le relazioni culturali fra i popoli del mediterraneo e riconosce le potenzialità rappresentate dalla presenza degli extra-comunitari, favorendone l'integrazione nella comunità sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri.
6.  Il Comune privilegia gli interessi delle fasce sociali più deboli (minori, disabili, anziani, categorie a rischio) promuovendo l'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'amministrazione comunale:
-  in modo particolare riconosce al "minore" la più ampia accezione di cittadino capace di esprimere esigenze proprie e prendendo atto della "convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" concorre alla sua salvaguardia e alla piena tutela della sua integrità psicofisica;
-  riconosce agli anziani un ruolo attivo come cittadini e non come semplici destinatari di servizi a carattere assistenziale;
-  riconosce ai disabili pari opportunità nel lavoro e nella vita di tutti i giorni;
-  concorre ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;
-  favorisce la prevenzione di ogni forma di devianza e promuove e sostiene iniziative di recupero e reinserimento sociale.
7.  Il Comune fa propria la scelta educativa e preventiva a favore degli adolescenti e dei giovani, considerati soggetti attivi della comunità e protagonisti dell'azione di rinnovamento della società, promuove e sostiene l'associazionismo giovanile, la loro partecipazione alla vita sociale e istituzionale e le iniziative che favoriscono il diritto allo studio, al lavoro e all'informazione.
8.  Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; valorizza la maternità e la paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Il Comune esprime un impegno prioritario per promuovere i diritti di cittadinanza della famiglia, così costituzionalmente definita, la coesione sociale e la solidarietà fra le famiglie, attraverso la costruzione di relazioni organiche con le associazioni che le rappresentano.
9.  Il Comune promuove l'elaborazione di un piano regolatore dei tempi e degli orari della città, favorendo la costituzione di un osservatorio permanente degli orari, con la presenza dei soggetti pubblici e privati interessati a questa tematica.
10.  Il Comune, anche in nome delle generazioni future, assicura la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione, opera per mantenere il suo territorio libero da impianti nucleari e tende a ridurre le fonti inquinanti. Favorisce la collaborazione con i Comuni limitrofi, con l'amministrazione provinciale, con la Regione, con lo Stato e con le associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente e predispone, nell'ambito delle proprie competenze, idonei strumenti di protezione civile nell'ottica della prevenzione, del pronto intervento e della partecipazione dei cittadini in regime di volontariato. L'organizzazione dei compiti del servizio comunale di protezione civile viene stabilita da apposito regolamento.
11.  Il Comune valorizza il patrimonio storico, artistico, naturalistico, archeologico, culturale e le tradizioni popolari della città, garantendone il godimento da parte della collettività, promuovendo la più ampia collaborazione con le università e le istituzioni culturali al fine di incentivare attività formative e di ricerca.
12.  Il Comune considera i cittadini singoli o associati, quali soggetti di partecipazione, capaci di un contributo autonomo per il perseguimento degli interessi generali, promuove la partecipazione alla formazione degli atti programmatici, ne determina le forme di concorso al governo della città, valorizzando il principio di cittadinanza attiva.
Il  Comune, in vista di tali fini, promuove nelle istituzioni scolastiche la crescita della coscienza civile di concerto con le autorità preposte, onde sviluppare la conoscenza delle istituzioni e della loro funzione democratica.
13.  Il Comune riconosce le funzioni dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale come momenti di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e come manifestazioni di impegno civile, incentivando l'accesso alle strutture dell'ente attraverso anche l'istituzione di appositi organismi di partecipazione.
14.  Il Comune promuove le attività ricreative e sportive atte a creare e mantenere le condizioni di base per la vita e lo sviluppo dello sport per tutti i cittadini; favorisce la presenza nel territorio delle società affiliate alle federazioni del Coni e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni ed, inoltre, incentiva la partecipazione attiva delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.
15.  Il Comune promuove e sviluppa le iniziative economiche pubbliche, riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali, cooperativistiche, sindacali e degli ordini professionali più rappresentativi a livello nazionale sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi economici e sociali.
16.  Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione regionale nonché alla programmazione degli altri Comuni nell'ambito provinciale. Il Comune rende compatibili le proprie attività e la propria pianificazione con quelle della Provincia nel rispetto delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge e collabora con la Provincia per la realizzazione di opere di interesse provinciale nei settori economici, produttivi, commerciali, turistici oltre che in quelli sociali, culturali e sportivi attraverso lo strumento della concertazione, dell'intesa, della conferenza dei servizi, degli accordi di programma e secondo le altre forme consentite dalla legge compresa quella della società mista e del consorzio, nella prospettiva dell'efficienza e della speditezza, nell'ottica dell'efficacia dell'azione amministrativa e per l'attuazione del principio della sussidiarietà.
16-bis  Il Comune promuove e svolge le funzioni proprie anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
17.  Il Comune favorisce le diverse forme di iniziative economiche ed individua nella valorizzazione delle risorse agricole e nella promozione delle attività turistiche e nello sviluppo delle piccole e medie imprese i fattori primari per uno sviluppo integrato ed equilibrato. E' impegno del Comune favorire la diffusione delle conoscenze e la formazione degli operatori nei sopradetti settori.
18.  Il Comune assume tutti i compiti relativi alla cura degli interessi della comunità rappresentata, salvo quelli per i quali le leggi statali o regionale, prevedano specifica competenza.
Art.  3
Principi di organizzazione dell'attività comunale

1.  Il Comune ispira gli indirizzi e l'azione di governo ai metodi ed ai valori della trasparenza amministrativa, dell'efficienza gestionale, della correttezza in materia di appalti, di concessioni, di concorsi, di conferimento di incarichi professionali, di modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualsiasi genere a persone ed associazioni ed enti pubblici o privati. Il Comune, altresì, assume la programmazione come metodo ordinario dell'azione e dell'attività amministrativa, in relazione al funzionamento ed alla produttività dei servizi, alla gestione delle risorse, secondo il principio di responsabilità individuale. In particolare il Comune, con proprio regolamento da adottare entro mesi 3 dalla data di entrata in vigore del presente statuto, disciplina le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione e di collaudi a professionisti esterni, nonché per l'affidamento di studi e consulenze esterne di qualsiasi natura.
2.  Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra l'apparato comunale sarà strutturato in modo da realizzare un interscambio di informazioni e notizie con i cittadini; gli istituti di partecipazione consentiranno così, nella pratica democratica, la definizione di strategie valide, le uniche per affrancare i cittadini da un fenomeno che comprime e pregiudica le libertà individuali e civiche. Il Comune assume la piena attuazione della legge regionale n. 10/91 e l'approvazione dei relativi regolamenti come punti qualificanti dell'azione amministrativa in modo da assicurare la trasparenza degli atti e l'attuazione del diritto di accesso.
3.  Il Comune, in coerenza con la sua storia sostanzialmente immune da fenomeni di infiltrazione mafiosa, adotta tutte le misure capaci di contrastare ogni forma di corruzione e di violenza, rifiuta la cultura della gratitudine che porta a trasformare i diritti dei cittadini in favori e dedica annualmente una sessione del consiglio comunale aperta alle associazioni ed ai cittadini per dibattere tali problematiche e proporre eventuali iniziative. Tale sessione si terrà nel periodo compreso tra i 2 anniversari della morte dei giudici Falcone e Borsellino, e cioè tra il mese di maggio ed il mese di luglio.
Titolo  II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo  I
Partecipazione popolare
Art.  4
Titolari dei diritti di partecipazione

1.  Titolari dei diritti di partecipazione di cui al presente capo sono:
a)  i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ragusa;
b)  i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il 16° anno di età;
c)  gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2.  I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o da associazioni.
3.  Gli istituti di cui ai precedenti comma saranno disciplinati da apposita regolamentazione.
Art.  5
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei dirigenti del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  La richiesta di udienza si traduce nel diritto ad essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
3.  Il diritto di udienza si traduce, altresì, nella facoltà di singoli o associazioni di essere ascoltati in seno al consiglio comunale con le modalità stabilite dal regolamento.
4.  Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative disposizioni di carattere organizzativo.
Art.  6
Libere forme associative

1.  Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato prevedendone la partecipazione effettiva alla propria attività ed esaltandone la funzione.
2.  A tal fine il Comune dovrà porsi quale polo di riferimento e di aggregazione e favorirà le iniziative dell'associazionismo e del volontariato quale insostituibile contributo al soddisfacimento dei fabbisogni della collettività.
3.  Le associazioni e tutti gli enti, istituzioni, organismi e soggetti giuridici senza scopo di lucro, le società cooperative senza scopo di lucro operanti nel settore dell'assistenza, della protezione dell'ambiente, della cultura, della scuola e della scienza, dello sport e del tempo libero o espletanti comunque servizi di interesse collettivo, possono ottenere strutture, beni strumentali, contributi, sussidi ed ausili finanziari e servizi previa convenzione, nonché previa determinazione e pubblicazione da parte del consiglio comunale dei criteri e delle modalità cui il Comune è tenuto ad attenersi. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato sono subordinate alle condizioni e ai contenuti di cui alI'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Ai fini del precedente comma il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce i settori prioritari da sostenere.
5.  L'elenco delle associazioni o di altri organismi privati che hanno usufruito dei benefici di cui sopra va reso annualmente pubblico dalla giunta comunale, utilizzando tutti gli strumenti di informazione disponibili.
6.  Viene istituito l'albo delle associazioni, aggiornato annualmente e disciplinato da apposito regolamento che ne stabilisce le modalità e i requisiti.
Art.  7
Organismi di partecipazione all'amministrazione locale

1.  Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione locale, il Comune, secondo modalità disciplinate dal regolamento, promuove la costituzione di organismi consultivi nei vari settori, corrispondenti alle politiche comunali. Il Comune riconosce alla consulta femminile la funzione di specifico organismo consultivo al fine di rappresentare le finalità e le problematiche elencate nello statuto della consulta.
Il consiglio comunale, in attuazione dello spirito della legge n. 125/91, istituisce la commissione per le pari opportunità. Il Comune indice ogni anno, in coincidenza con la sessione di bilancio, una conferenza programmatica sull'attività complessiva dell'amministrazione, alla quale partecipano, secondo le norme del regolamento, le associazioni, le consulte, le organizzazioni sindacali e i cittadini.
Art.  8
Iniziativa popolare

1.  I cittadini singoli o associati possono rivolgere al Comune:
-  istanze e petizioni per l'emanazione di provvedimenti amministrativi;
-  proposte di deliberazioni comunali, mediante la presentazione di uno schema di delibera redatto nelle forme stabilite per la stessa, secondo le modalità fissate dal regolamento con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte.
2.  L'istanza consiste nella formale richiesta scritta rivolta agli organi comunali al fine di contribuire a evidenziare specifiche esigenze o ad ottenere determinati provvedimenti amministrativi. Risposta motivata all'istanza va data entro 60 giorni dalla presentazione.
3.  La petizione consiste nella formale domanda al consiglio comunale o alla giunta, sottoscritta da almeno 300 soggetti aventi diritto, o da 1/3 delle associazioni iscritte all'albo comunale per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
4.  Il regolamento degli organi istituzionali stabilisce i criteri di esame delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata, entro 60 giorni dalla presentazione, in cui si dia atto dei provvedimenti conseguenziali assunti ovvero della impossibilità a provvedere.
5.  La petizione deve contenere l'indicazione di 3 cittadini rappresentanti dei firmatari che devono essere preventivamente uditi dal sindaco o suo delegato nel caso di emanazione di atti.
6.  L'iniziativa popolare degli atti di competenza del consiglio comunale e/o della giunta si esercita mediante la presentazione di una proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, con non meno di 1.000 firme di cittadini residenti raccolte nei 3 mesi precedenti il deposito, secondo le modalità stabilite dal regolamento che va approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
7.  La proposta di iniziativa popolare va esaminata entro 3 mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la segreteria generale.
8.  Sulle proposte, di cui al precedente comma, vanno resi i pareri di legge tra cui quelli previsti dall'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art.  9
Consultazioni

1.  Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative promuovendo forme di consultazioni popolari. In particolare il Comune si impegna a tenere almeno una volta l'anno una consultazione dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori, dei giovani e degli extracomunitari secondo modalità fissate dal regolamento.
2.  Il Comune può consultare la popolazione, o parte di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o circoscrizionali. Le consultazioni vengono effettuate utilizzando le tecniche della ricerca sociale e possono quindi consistere in sondaggi di opinione, somministrazione di questionari, indagini campionarie, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Il sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.
Art. 10
Referendum consultivo

1.  Il referendum consultivo è indetto dal sindaco quando ne facciano richiesta almeno 3.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, relativamente a proposte o questioni, orientamenti o scelte di competenza del Comune.
2.  Il referendum consultivo può essere indetto in base a deliberazione approvata dal consiglio comunale con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3.  Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo la richiesta di referendum va presentata da un comitato promotore composto da almeno 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, costituito a norma del regolamento.
4.  Non possono sottoporsi a referendum:
-  le norme che per la legge devono essere previste nello statuto;
-  i regolamenti del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
-  il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
-  i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
-  i provvedimenti di assunzione di mutui o relativi ad emissione di prestiti;
-  i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
-  gli atti relativi al personale del Comune;
-  i provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;
-  gli oggetti sui quali il consiglio è chiamato ad esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
-  gli atti riguardanti la tutela dei diritti delle minoranze etniche o religiose e degli immigrati;
-  gli statuti delle aziende speciali comunali.
5.  A seguito dell'indizione del referendum il consiglio comunale sospende qualsiasi determinazione sull'oggetto del referendum, salvo che, con delibera adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, non decida diversamente per ragioni particolari di necessità e di urgenza.
6.  Prima della raccolta delle firme, che deve avvenire entro un arco di tempo che non può superare i 3 mesi, la proposta va sottoposta all'esame di ammissibilità tecnica di un comitato dei garanti, di cui al successivo art. 11.
7.  Può essere sottoposta a referendum la richiesta di abrogazione di provvedimenti o la proposta di schemi di deliberazione di competenza del consiglio o della giunta municipale. In tal caso la proposta di referendum deve essere sottoscritta da almeno 5.000 cittadini elettori.
8.  Hanno diritto a votare sui quesiti referendari gli aventi diritto di cui all'art. 4.
9.  Sull'oggetto del referendum è chiamato a pronunciarsi il consiglio comunale entro 6 mesi dal suo svolgimento, sempreché abbiano partecipato al voto almeno il 50% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il risultato del referendum vincola l'amministrazione a dare corso alla volontà popolare.
10.  Non è consentito in 1 anno lo svolgimento di più di una tornata referendaria e su non più di 6 quesiti. Non possono essere indetti referendum nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali.
11.  Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum sono effettuate, nel corso dell'anno, in unico turno e nella stessa giornata.
12.  I criteri di formulazione del quesito referendario, che in ogni caso deve rispondere a requisiti di chiarezza e omogeneità, le modalità di raccolta e autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto saranno determinati dal regolamento.
13.  Non si procede al referendum quando l'atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Nell'ipotesi di annullamento o revoca parziale, anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, sulla prosecuzione del referendum o sulla sua impraticabilità deciderà il comitato dei garanti di cui all'art. 11.
Art.  11
Comitato dei garanti

1.  Il comitato dei garanti è composto da 3 membri ed è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2.  I garanti sono scelti fra magistrati a riposo, professori ordinari universitari di discipline giuridiche o avvocati con almeno 10 anni di esercizio della professione.
3.  Spetta al comitato dei garanti decidere sull'ammissibilità dei referendum, sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti nei casi e con le modalità stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.
4.  Le decisioni del comitato sono pubbliche e vanno pubblicizzate nelle forme di cui all'art. 12.
5.  Al comitato dei garanti va assicurata un'adeguata struttura organizzativa, per come stabilito dal regolamento.
Art.  12
Diritto di informazione

1.  Il Comune, nel quadro dei principi sanciti nella legge regionale n. 10/91, assicura la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica garantendo i diritti degli stessi all'informazione. A tal fine vanno resi pubblici, onde garantire la trasparenza dei propri atti, i documenti amministrativi del Comune ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una motivata determinazione sindacale nei casi consentiti dal regolamento di attuazione della precitata legge regionale compresi gli atti preparatori delle delibere dopo la loro adozione da parte del competente organo deliberante. La pubblicizzazione va curata a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione e comunicazione di massa oltreché attraverso strumenti informatici. Onde assicurare il massimo contatto possibile con la cittadinanza viene istituito un ufficio per la promozione e la tutela dell'informazione dei cittadini denominato "sportello della trasparenza e dell'informazione", e l'ufficio sarà dotato di tutti gli strumenti necessari per garantire l'efficacia del servizio.
2.  Al predetto ufficio faranno capo tutte le altre strutture comunali tra cui quella del segretariato sociale affinché siano coordinate e rispondano ad unicità di metodo le attività di informazione per generalizzare la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso ai servizi comunali così realizzando una indispensabile sinergia.
Dovranno essere resi, comunque, accessibili ai cittadini e a chiunque vi abbia interesse gli atti deliberativi nonché tutti i dati di natura economica attinenti le scelte di programmazione e in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse ordinarie e straordinarie.
3.  Inoltre debbono essere offerti alla pubblica conoscenza:
a)  dati, criteri e modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi compresi quelli aventi riguardo ai tempi di esecuzione, ai costi e alle ditte appaltatrici e fornitrici;
b)  i dati che riguardino l'andamento demografico, la rilevazione prezzi, la qualità dell'ambiente urbano, la salute;
c)  i contributi e/o servizi in favore di associazioni o altri organismi privati;
d)  i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni resi dal Comune o da enti e soggetti concessionari e, comunque, gli organismi di gestione;
e)  i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
f)  raccolte e pubblicazione di tutti i regolamenti comunali.
4.  Per rendere effettivo l'esercizio del diritto di informazione il Comune cura la distribuzione gratuita di un apposito bollettino.
5.  Ai sensi dell'art. 18, legge n. 10/91, è istituito il registro delle opere pubbliche. Esso conterrà tutte le indicazioni previste dalla legge medesima. Il registro è a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può ottenerne copia.
Capo  II
Partecipazione al procedimento e diritto di accesso
Art.  13
Diritto di accesso

1.  Chiunque vi abbia interesse, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto dei principi stabiliti dalla medesima e secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento, ha diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2.  Il regolamento fissa i criteri e disciplina operativamente le modalità di accesso ai predetti documenti amministrativi consentendo la presa visione dei medesimi e il rilascio di copie. Individua, altresì, i casi in cui l'accesso è escluso o differito e detta le modalità per facilitare l'esercizio del diritto da parte dei cittadini anche attraverso la costituzione di un ufficio che farà parte della struttura dell'ufficio della trasparenza (sportello della trasparenza e dell'informazione di cui all'art. 12 del presente statuto).
3.  Sono pubblici tutti gli atti finali degli organi e dei dirigenti del Comune.
L'accesso ai provvedimenti, anche in attesa dell'esecutività, e il diritto di ottenere il rilascio di copie è esteso agli atti e ai documenti richiamati nei provvedimenti finali fatta salva la facoltà di tutelare il diritto alla riservatezza di persone e soggetti giuridici in generale. Anche in questo caso deve essere garantito, sia pure con ogni cautela per tutelare i diritti fondamentali della persona, la visione degli atti procedimentali indispensabili per curare o difendere interessi protetti di chi esercita il diritto di accesso.
4.  Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione nonché di procedimenti amministrativi tributari.
Art.  14
Partecipazione al procedimento amministrativo

1.  Il Comune assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi individuali dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati, diffusi ed in genere di tutti coloro che sono indirizzatari delle norme all'uopo contenute nell'art. 10 della legge 30 aprile 1991, n. 10.
2.  Il regolamento garantisce agli aventi diritto:
a)  di essere ascoltati dal responsabile del procedimento;
b)  di potere essere, ai fini di cui sopra, assistiti da un esperto;
c)  di presentare memorie e documenti;
d)  di chiedere copie degli atti.
3.  Ai fini di cui sopra l'amministrazione comunica con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbano intervenire, ivi compresi coloro che dal provvedimento possano subire un pregiudizio diretto, giuridicamente rilevante.
Art.  15
Procedimento ed istruttoria pubblica

1.  Fermo rimanendo che non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o di atti amministrativi generali, il consiglio comunale, su proposta della giunta municipale o di 1/3 dei consiglieri o di almeno 3 consigli di circoscrizione, può indire una istruttoria pubblica consistente in un pubblico dibattito opportunamente pubblicizzato in contraddittorio cui possono partecipare altresì componenti del consiglio comunale e della giunta municipale, nonché associazioni, comitati e organizzazioni.
2.  Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per le eventuali richieste, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, garantendo il rispetto del divieto contenuto nel secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
3.  La partecipazione all'istruttoria pubblica, per i soggetti diversi dai componenti degli organi istituzionali, non attribuisce agli stessi, in relazione a quanto precisato nel precedente comma, un diritto alla partecipazione alle diverse fasi del procedimento.
Art.  16
Difensore civico

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico che ha il compito di garantire l'imparzialità dell'amministrazione comunale e delle aziende e degli enti da essa controllati e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini secondo la normativa statale, lo statuto e i regolamenti, la normativa regionale.
Art.  16-bis
Statuto dei diritti dei contribuenti in materia tributaria

Il Comune in campo tributario uniforma la propria attività ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il Comune tutela e garantisce i diritti fondamentali del cittadino contribuente quali:  chiarezza e trasparenza delle norme tributarie,  informazione ed assistenza del contribuente (favorendo una adeguata conoscenza delle proprie azioni sul piano fiscale), speditezza e tempestività dell'azione fiscale,  semplificazione degli adempimenti,  equità e ragionevolezza delle sanzioni,  equo e regolare svolgimento delle procedure di accertamento.
In particolare:
-  i rapporti tra il Comune e il cittadino contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
-  i provvedimenti in materia tributaria non hanno effetto retroattivo;
-  gli atti amministrativi tributari devono essere chiari e motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
-  al cittadino contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale.
Il Comune introduce nel settore tributario comunale l'istituto dell'interpello.
Titolo  III
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
Art.  17
Organi di governo

1.  Sono organi di governo del Comune: il consiglio, il presidente del consiglio comunale, la giunta, il sindaco.
Capo  I
Il consiglio
Art.  18
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio rappresenta l'intera comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
2.  In particolare, il consiglio, secondo le norme del regolamento interno, delibera gli atti fondamentali secondo le norme di legge.
Art.  19
Funzioni di indirizzo e di programmazione

1.  Il consiglio svolge la propria funzione di indirizzo attraverso atti con cui la giunta viene impegnata a prefissarsi determinati obiettivi.
2.  Particolarmente, il consiglio esprime gli indirizzi programmatici cui la giunta deve attenersi nella predisposizione del bilancio e nella individuazione delle risorse e delle priorità di intervento.
Art.  20
Durata in carica

1.  L'elezione del consiglio, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.  Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3.  Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce le modalità per fornire ai consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed all'organo le strutture per il funzionamento.
4.  Il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
Art.  21
I consiglieri

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, secondo le norme di legge.
2.  Ciascun consigliere ha diritto di:
a)  esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del consiglio;
b)  presentare interrogazioni e mozioni;
c)  intervenire nella discussione, presentare emendamenti alle proposte di delibere poste in discussione.
3.  Non meno di 1/5 dei consiglieri in carica possono richiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione del consiglio comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4.  I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
5.  Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, nelle forme indicate dalla legge e nel regolamento. Le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali, previste dall'art. 7 della legge regionale 14 novembre 1982, n. 128, si applicano anche al segretario generale ed ai dipendenti del Comune.
6.  I consiglieri comunali che si assentano senza giustificato motivo per 3 sedute consecutive del consiglio comunale decadono dalla carica; per lo stesso motivo decadono, altresì, dalla carica di commissario, i componenti le commissioni consiliari. La segreteria generale segnala di volta in volta il verificarsi della circostanza al presidente del consiglio comunale il quale la contesta all'interessato assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per produrre le proprie giustificazioni. Nel caso che le giustificazioni non fossero ritenute sufficienti, la proposta di decadenza sarà inserita all'ordine del giorno del consiglio comunale nella prima seduta utile alla quale l'interessato potrà prendere parte ed intervenire a proprio favore partecipando anche alla relativa votazione finale che sarà espressa a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
Art.  22
Accesso dei consiglieri agli atti e diritto di informazione

1.  I consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal Comune e dagli organismi da esso dipendenti e degli atti preparatori nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
2.  Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
a)  il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
b)  nel caso di atti preparatori, il dirigente nega l'accesso con atto motivato nei casi previsti dalla legge.
Art.  23
Regolamento interno

1.  Il regolamento del consiglio comunale è adottato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art.  24
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.
2.  Ogni gruppo è costituito da almeno 2 consiglieri, salvo che i candidati eletti in una stessa lista siano in numero inferiore a 2.
3.  I consiglieri sono inclusi nel gruppo consiliare che rappresenta il partito politico nelle cui liste sono stati eletti, salvo che comunichino al segretario generale di volere aderire ad un gruppo diverso. I consiglieri che non fanno parte di un gruppo politico confluiscono al gruppo misto.
4.  Entro 10 giorni dalla prima seduta i gruppi consiliari si riuniscono per l'elezione di un capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista alla quale il gruppo si riferisce.
5.  Ciascun gruppo dispone di una propria sede, di attrezzature e servizi in relazione alla rispettiva consistenza numerica.
6.  Qualora si dovessero verificare spostamenti di appartenenza al gruppo politico originario, dopo l'approvazione dello statuto, il gruppo di nuova costituzione non può fare parte di commissioni costituite precedentemente.
Art.  25
Conferenza dei capi gruppo

1.  La conferenza dei capi gruppo è convocata dal presidente del consiglio per esprimere parere sulla programmazione dei lavori del consiglio. Per quanto non previsto si fa riferimento al regolamento del consiglio comunale.
Art.  26
Commissioni consiliari

1.  Sono costituite commissioni consiliari permanenti la cui consistenza rispecchia proporzionalmente quella di ciascun gruppo consiliare. Rappresentanti di tutti i gruppi politici consiliari, nessuno escluso, devono far parte delle varie commissioni. I consiglieri eletti alla carica di assessore sono sostituiti da un consigliere dello stesso gruppo. Le commissioni possono avvalersi del contributo di esperti.
2.  Le commissioni consiliari esercitano funzioni istruttorie e consultive e di studio mediante formulazione di appositi pareri, su tutti gli atti di competenza del consiglio. Si prescinde dal parere qualora la commissione non si sia pronunciata entro 15 giorni dall'assegnazione alla commissione medesima della proposta di deliberazione, o entro 5 giorni nei casi di segnalata urgenza. La richiesta è da considerarsi urgente solo quando dalla mancanza del parere e dalla conseguente non assunzione dell'atto deliberativo, ne deriva un danno per l'ente.
3.  Il regolamento interno stabilisce il numero, il settore di competenza, la disciplina delle attività delle commissioni consiliari e le forme di pubblicità delle sedute.
4.  Il consiglio può istituire commissioni speciali, con criterio proporzionale, per l'esame e la risoluzione di particolari questioni, determinandone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
5.  Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare, anche su invito della commissione, il sindaco e gli assessori, senza diritto di voto. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali. Possono altresì partecipare, senza diritto di parola, i consiglieri non componenti ed i presidenti dei consigli circoscrizionali.
Art.  27
Commissioni d'indagine e per la trasparenza

Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento di commissioni d'indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale. Disciplina altresì l'istituzione ed il funzionamento di commissione alla quale sarà demandato di vigilare sull'applicazione della vigente normativa nazionale e regionale sulla trasparenza. La presidenza di dette commissioni spetterà ad un rappresentante della minoranza che sarà designato dai capi gruppo di minoranza congiuntamente. Nel caso di mancata designazione entro 10 giorni dalla nomina dei componenti, provvederà il presidente del consiglio nell'ambito dei gruppi di minoranza.
Art.  28
Prima convocazione e adempimenti della prima adunanza

1.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta, entro 5 giorni dalla scadenza dei termini di cui al primo comma, dal consigliere neoeletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente.
3.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
4.  Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione - nel suo seno - di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda convocazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale, elegge, altresì, un vice presidente.
Art.  29
Funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o  impedimento, dal vice presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dai consiglieri - nell'ordine - che abbiano riportato il maggior numero di preferenze individuali.
2.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata iscritta all'ordine del giorno, con precedenza alle proposte del sindaco, e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
3.  Il presidente fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
4. Il consiglio comunale si riunisce ordinariamente ogni trimestre per determinazione del presidente o in sessione straordinaria su richiesta dei sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
5.  Il consiglio deve essere riunito entro 20 giorni dalla richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
6.  Il presidente formula l'ordine del giorno di convocazione del consiglio, sentita la conferenza dei capi gruppo, dando la precedenza alle proposte del sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge.
7.  Il presidente dirama gli avvisi di convocazione che vanno notificati almeno 3 giorni prima dalla data di convocazione o 24 ore prima, nei casi di urgenza.
Capo  II
La giunta e il sindaco
Art.  30.1
Il sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  La durata in carica del sindaco è fissata in anni 5.
3.  Il procedimento elettorale, le condizioni di candidabilità e di eleggibilità nonché le cause di incompatibilità e le condizioni di rieleggibilità del sindaco sono fissate nella legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e nelle altre norme cui la medesima rinvia.
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
Art.  30-bis
Giuramento

1.  Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art.  30-ter
Competenze del sindaco

1. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, attua il programma politico esposto nel documento allegato alla dichiarazione di accettazione della candidatura.
2.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e compie, altresì, tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
3.  Il sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4.  Il sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati, ad esclusione del proprio coniuge e dei parenti ed affini entro il secondo grado.
5.  In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
6.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscano rapporti di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione, nel numero ed in possesso dei requisiti indicati nell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
6-bis.  Le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono dal momento della cessazione del mandato del sindaco.
7.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati, mentre semestralmente presenta, sempre al consiglio comunale, una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
8.  Il sindaco mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della giunta e ne coordina l'attività, disponendo eventualmente la costituzione di comitati interassessoriali per la trattazione di questioni determinate.
9.  Il sindaco sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta.
10.  Il sindaco presenta al consiglio le proposte di deliberazione su iniziativa della giunta.
11.  Il sindaco verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al consiglio.
12.  Il sindaco concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente.
13.  Il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per gli scopi e nelle forme di cui all'art. 27 della legge n. 142/90.
14. Il sindaco adotta le ordinanze nei casi stabiliti dalla legge.
15.  Il sindaco indice i referendum comunali e le elezioni per le circoscrizioni di decentramento.
16.  Il sindaco promuove le azioni possessorie.
17.  Il sindaco promuove contatti ed incontri che garantiscono collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, le amministrazioni statali e gli enti pubblici statali e regionali.
18. Il sindaco stipula accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale.
Art. 30-quater
Vice sindaco

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2.  Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci dei sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
Art. 30-quinquies
La giunta

1.  La giunta è composta dal sindaco, che la presiede e da otto assessori.
2.  La giunta è nominata dal sindaco.
3.  Le modalità della nomina, i requisiti di eleggibilità, le incompatibilità, sono disciplinate dall'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 35/97.
4.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
5.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso però, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circonstanziata relazione sulle ragioni del provvedimento in ordine alla quale il consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini della rimozione del sindaco.
6.  Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
7.  I provvedimenti del sindaco, di cui sopra, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO ed all'Assessorato regionale enti locali.
Art. 30-sexies
Attribuzione della giunta

La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione attribuiti dalle leggi, in particolare dall'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche, e dallo statuto.
Art. 30-septies
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta ed il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/97.
Titolo IV
GLI UFFICI ED IL PERSONALE
Art. 43
Principi e criteri

1. I principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'imparzialità e della trasparenza sovrintendono all'ordinamento degli uffici e dei servizi, postulando che la politica del personale sia ispirata a criteri di autonomia organizzativa, funzionalità ed economia di gestione, flessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli obiettivi e delle competenze dell'ente locale, nonché le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono disciplinati con apposito regolamento adottato dalla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale e dei principi fissati dalla normativa vigente in materia.
3.  All'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'ente provvede con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti dalle leggi, oltre che nel rispetto della contrattazione collettiva di lavoro.
Art. 44
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  Le attività che l'amministrazione svolge sono organizzate attraverso uffici per settori secondo raggruppamenti di competenze omogenee.
2.  I settori sono affidati alla responsabilità di un dirigente che risponde di tutte le attività interne al settore e compie gli atti esterni necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza degli uffici o propone agli organi elettivi o agli altri dirigenti gli atti che non siano di sua competenza.
3.  Gli uffici e i settori di attività possono essere coordinati fra loro per aree funzionali affidate alla responsabilità di un dirigente scelto fra i massimi dirigenti già in servizio presso l'amministrazione o assunto con apposito contratto.
4.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi specifica le attribuzioni e i compiti dei dirigenti preposti ai diversi uffici e settori.
Art. 45
Funzione dirigenziale

1. La funzione dirigenziale si qualifica per la capacità di proporre, programmare e coordinare gli strumenti e le risorse necessari per il conseguimento degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, partecipando alla formulazione di tali obiettivi con attività di studio, di analisi nonché attraverso l'utilizzazione delle risorse umane e materiali disponibili e l'individuazione delle esigenze dell'ente, correlati ai bisogni della collettività.
2. I dirigenti dei settori sono tenuti annualmente alla stesura di un piano di azione nel quale sono tradotti in termini operativi gli indirizzi e gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tali piani indicano il programma dell'attività annuale del settore e costituiscono riferimento fondamentale per la valutazione della responsabilità del dirigente.
3.  Al termine di ogni esercizio il dirigente, avvalendosi anche dei risultati del controllo di gestione, presenta una relazione nella quale dà conto del grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati e l'attività svolta, delle ragioni degli scarti eventualmente registrati e delle misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.
Il  mancato conseguimento degli obiettivi prefissati, senza giustificato motivo, comporterà la riduzione dell'indennità dirigenziale secondo quanto sarà previsto con apposito regolamento.
4.  Viene favorito lo sviluppo della professionalità dei dirigenti, ed all'uopo la scelta degli stessi è effettuata in base alla valutazione, assoluta e comparativa, delle capacità di cui al comma 1.
Art. 46
Preposizione dei dirigenti alle strutture

1.  Spetta al sindaco, sentito il segretario generale, la preposizione dei dirigenti alle strutture nelle quali si aggregano gli uffici comunali.
2.  Il regolamento individua le strutture di maggiore dimensione relativamente alle quali la preposizione dei dirigenti viene effettuata a tempo determinato, per la durata di 2 anni.
3.  I dirigenti di cui al 2° comma devono predisporre un programma che copra il periodo di durata dell'incarico. Il programma, in relazione alle risorse disponibili, traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla giunta e costituisce parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. Qualora durante il periodo di operatività del programma si verifichi una crisi della giunta, il programma dovrà essere aggiornato in relazione agli obiettivi programmatici della nuova giunta e dovrà essere approvato da parte di quest'ultima.
4.  Con determinazione del sindaco, sentito il segretario comunale, può essere conferito al dirigente l'incarico di direzione di unità organizzativa temporaneamente costituita per il raggiungimento di specifici obiettivi fissati in progetto.
5.  L'incarico di cui al precedente 4° comma è conferito a tempo determinato in relazione alla durata del progetto. Esso può essere revocato con atto motivato.
6.  Per la direzione di strutture di grandi dimensioni e/o per la preposizione a posizioni di alta specializzazione, la giunta, con delibera motivata, può provvedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione da ricoprire.
Art. 47
Compiti dei dirigenti

1. Ai dirigenti spettano i seguenti compiti:
a)  la direzione delle strutture amministrative di maggiori dimensioni e/o complessità individuate dal regolamento;
b)  l'organizzazione degli uffici e del personale assegnato alla struttura da essi diretta;
c)  l'adozione degli atti di amministrazione del personale riguardanti aspettative, permessi, congedi;
d)  lo svolgimento di attività di studio e di ricerca;
e)  lo svolgimento di attività di consulenza, progettazione, programmazione;
f)  lo svolgimento di attività di carattere esecutivo di disposizioni legislative e regolamentari;
g)  lo svolgimento di attività di carattere esecutivo delle deliberazioni della giunta ivi compresa l'adozione di atti di esecuzione di spese da questi deliberate;
h)  l'adozione di atti, anche aventi rilevanza esterna, di contenuto vincolato, o comportanti discrezionalità di carattere esclusivamente tecnico;
i)  l'emanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza, come relazioni, valutazioni, comunicazioni, diffide, verbali, attestazioni, certificazioni, autenticazioni e legalizzazioni;
l)  l'adozione di atti e il compimento di adempimenti istruttori - da effettuare direttamente o dirigendo l'attività dei dipendenti assegnati alla struttura - per i provvedimenti di competenza della giunta;
m)  la responsabilità amministrativa degli atti deliberativi a conclusione del procedimento;
n)  lo svolgimento di analisi di fattibilità e la formulazione di proposte relative al complessivo utilizzo delle risorse umane e materiali;
o)  la presidenza dei seggi di gara, e delle commissioni preposte allo svolgimento di ogni procedura di natura concorsuale - ferma restando, relativamente ai concorsi per posti di pubblico impiego, l'osservanza della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni - nonché l'adozione degli atti ed il compimento degli adempimenti volti all'attuazione di tali procedure;
p)  la stipula dei contratti;
q)  l'adozione degli atti di gestione finanziaria, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari;
r)  la adozione delle determinazioni a contrattare.
2.  Le norme regolamentari possono individuare ulteriori categorie di atti di gestione da attribuire alla competenza dei dirigenti.
3.  Le norme regolamentari dovranno specificare ulteriormente l'individuazione dei compiti previsti dal 1° comma.
Art. 48
Responsabilità dirigenziale

1.  I dirigenti sono responsabili dello svolgimento delle attività di competenza della struttura organizzativa cui sono preposti, nonché della regolarità degli atti, della tempestività e correttezza del procedimento.
2.  Al termine di ogni esercizio finanziario il dirigente presenta una relazione con la quale dà conto dell'attività svolta in relazione agli indirizzi, ai programmi ed agli obiettivi prefissati, illustra l'entità ed il grado di soddisfacimento dei risultati raggiunti, le ragioni delle disfunzioni e degli insuccessi eventualmente registrati e le misure adottate per porvi rimedio.
3.  I dirigenti sono responsabili delle disfunzioni delle attività di competenza della struttura alla quale essi sono preposti o del mancato raggiungimento degli obiettivi.
4.  Il sindaco può revocare anticipatamente la preposizione del dirigente alla struttura, in caso di gravi e reiterate irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza nello svolgimento dell'attività o nel perseguimento degli obiettivi assegnati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente segnalate dal dirigente nonché negli altri casi espressamente disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro nel testo vigente.
5.  La revoca di cui al precedente comma è disposta con atto motivato, previa contestazione ed esame delle eventuali giustificazioni.
Art. 49
Segretario e vice segretario comunale

1.  Il segretario comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge e dallo statuto e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, il segretario generale coadiuva il sindaco nell'attività di soprintendenza sullo svolgimento delle attività comunali, anche alla luce delle indicazioni e delle analisi elaborate dall'ufficio per il controllo di gestione.
2.  Il segretario comunale sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni, coordina l'attività dei dirigenti, partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del consiglio e della giunta.
3.  Il segretario è responsabile della pubblicazione all'albo pretorio, presso il palazzo dell'Aquila, degli atti previsti dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti nonché delle comunicazioni ai cittadini.
4.  La giunta nomina fra i dirigenti di ruolo un vice segretario con il compito di coadiuvare il segretario generale, nonché di sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento, fatti salvi i diritti quesiti in ordine alla precitata qualifica.
Art. 50
Conferenza dei responsabili dei servizi

1.  E' istituita la conferenza permanente dei dirigenti responsabili delle aree e dei settori, presieduta e diretta dal segretario comunale, con compiti di coordinamento e controllo.
2.  La conferenza è convocata ordinariamente con cadenza semestrale.
3.  Nel rispetto delle competenze previste dalla legge per gli organi elettivi, alla conferenza sono attribuite funzioni propositive, consultive e di coordinamento e verifica. In particolare la conferenza:
a)  esprime, a richiesta dell'amministrazione, pareri sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e bilancio;
b)  assicura l'adeguamento dei programmi e delle attività nei vari settori ed unità operative alla previsione programmatica;
c)  fornisce al consiglio, al sindaco ed alle commissioni consiliari, quando ne sia richiesta, consulenza tecnica su specifici affari;
d)  studia e propone le semplificazioni procedurali e le innovazioni ritenute necessarie ed opportune per migliorare l'organizzazione e la qualità del lavoro degli uffici.
4.  Il regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla conferenza permanente.
Art. 51
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento può prevedere il conferimento, mediante convenzione a termine di diritto privato, di incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità e per obiettivi determinati, prefissando i criteri ai quali la giunta comunale deve attenersi in ordine:
a)  alla scelta dei contraenti (istituti, enti, società, professionisti, esperti);
b)  ai compensi;
c)  al tipo e contenuto delle prestazioni.
Titolo V
I SERVIZI
Art. 52
Principi

1.  I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:
-  che siano effettivamente accessibili agli utenti;
-  che siano garantiti standard qualitativi delle prestazioni;
-  che gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso al servizio;
-  che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a criteri di efficacia e di efficienza.
2.  La scelta della gestione dei servizi deve essere effettuata dal consiglio comunale sulla base di una verifica dei costi e ricavi in termini di efficienza, produttività ed economicità.
3.  La scelta non deve essere ispirata a criteri preconcetti anche se la preferenza, per tutti i servizi che abbiano carattere economico e imprenditoriale e che abbiano per oggetto produzione di beni ed espletamento di attività per lo sviluppo economico della comunità, non va accordata alla gestione in economia, sia pur dopo la necessaria valutazione dei criteri di cui ai precedenti commi.
4.  Ai fini di una maggiore trasparenza per l'affidamento di lavori o forniture tramite cottimi fiduciari e trattative private il Comune predispone il proprio albo delle imprese di fiducia, sulle scorte di criteri predeterminati da apposito regolamento. L'albo è aggiornato all'inizio di ogni anno. La cancellazione di una determinata impresa dall'albo è possibile anche in corso d'anno, quando ricorrono ipotesi predeterminate dal regolamento. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad un'impresa quando altre imprese, iscritte all'albo, non ne abbiano avuto un altro nell'anno.
Il regolamento è approvato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
Art. 53
Forme di gestione dei servizi

1.  I servizi pubblici comunali possono essere gestiti:
a)  in economia quando, per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio, sia più funzionale ed economica la gestione diretta;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni anche a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f)  a mezzo di appalto o convenzione.
2. Per lo svolgimento di servizi determinati possono essere stipulate convenzioni con la provincia di Ragusa e/o con i Comuni limitrofi.
3.  La forma di gestione è scelta dal consiglio, previa iniziativa della giunta ed istruttoria in commissione, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.
La scelta dovrà rispettare i principi di cui all'art. 52 ed osservare criteri di efficienza, economicità e trasparenza.
4.  La scelta compiuta dal consiglio è sottoposta a verifica annuale. Sulla base dei criteri di cui al comma precedente verrà confermata la forma di organizzazione del servizio o sarà adottata una forma diversa.
5.  L'amministrazione comunale ha l'obbligo di presentare al consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, una relazione sull'andamento dei servizi sulla base di un'analisi dei costi-benefici impegnandosi a proporre eventualmente, entro 3 mesi, ipotesi alternative di gestione. Ipotesi alternative possono altresì essere presentate anche da altri organi istituzionali del Comune.
Titolo VI
DECENTRAMENTO
Art. 54
Circoscrizioni

1.  Il territorio comunale è ripartito in circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2.  La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione delle circoscrizioni sono stabiliti dal regolamento comunale sul decentramento, approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Le aree così individuate devono essere di ampiezza tale da assicurare l'economicità e l'efficacia della gestione dei servizi di base e dell'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 55
Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione e il Presidente.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente può essere coadiuvato da un vice presidente da lui designato tra i consiglieri.
Art. 56
Consiglio di circoscrizione

1.  Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti.
2.  L'elezione è contestuale all'elezione del consiglio comunale salvo il caso di scioglimento anticipato su determinazione del sindaco ai sensi del successivo comma.
3. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo del consiglio comunale.
3.  Il consiglio di circoscrizione viene sciolto anticipatamente dal sindaco:
a)  quando sia impossibilitato a funzionare per le dimissioni di oltre la metà dei componenti;
b)  o per altre cause previste per lo scioglimento del consiglio comunale.
4.  Nell'ipotesi prevista al precedente comma 3, lettera b), il provvedimento sindacale deve essere preceduto da una delibera del consiglio comunale, con la quale è stabilita la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio di circoscrizione.
5.  Nel periodo che decorre dallo scioglimento del consiglio circoscrizionale e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del consiglio circoscrizionale e del Presidente sono esercitate, rispettivamente, dalla giunta e dal sindaco.
6.  Il numero dei componenti del consiglio circoscrizionale è pari al numero dei consiglieri comunali dei Comuni della fascia demografica corrispondente alla popolazione residente nel territorio circoscrizionale.
7. Ai consiglieri della circoscrizione si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i consiglieri comunali.
Art. 57
Funzioni del consiglio di circoscrizione

1.  I consigli di circoscrizione:
-  curano l'informazione e sollecitano la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, promuovono indagini, verifiche e dibattiti sui problemi della comunità cittadina nonché su quelli di interesse specifico della circoscrizione;
-  verificano l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse della zona;
-  svolgono compiti di consultazione e di propulsione verso gli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di pianificazione e di programmazione;
-  svolgono i servizi di base nell'ambito della circoscrizione, con particolare riguardo ai servizi sociali per l'infanzia e per gli anziani, ai servizi di assistenza sociale, e di assistenza alle persone svantaggiate, ai servizi culturali, sportivi e ricreativi di interesse circoscrizionale, alla manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, all'edilizia di interesse zonale; anche raccordandosi con le istituzioni di cui all'art. 22 della legge n. 142/90, gestiscono gli altri servizi che saranno indicati dal regolamento comunale sul decentramento;
-  esercitano le funzioni delegate dagli organi del Comune;
-  deliberano, a maggioranza dei consiglieri assegnati, un regolamento sui funzionamento interno di ciascun consiglio.
2. Il consiglio comunale, con l'approvazione del bilancio annuale, determina la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 58
Presidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
Art. 59
Funzioni del presidente

1.  Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio di circoscrizione; propone al consiglio, per l'approvazione, gli schemi di deliberazioni e ad esso sottopone le proposte provenienti dai consiglieri, cura l'esecuzione degli atti dei consiglio; intrattiene i rapporti con gli organi del Comune; esercita le funzioni delegategli dal sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo; esercita ogni altro compito a lui attribuito dal regolamento sul decentramento.
Art. 60
Risorse

1.  Ai consigli di circoscrizione sono assicurate le risorse finanziarie, tecniche e di personale necessarie per lo svolgimento dell'attività di loro competenza, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.
2. Entro il tetto delle risorse assegnate il consiglio di circoscrizione formula programmi-obiettivo determinando i budget annuali dei singoli servizi e interventi.
3.  I programmi di cui al comma precedente sono sottoposti al consiglio comunale per una valutazione di conformità agli indirizzi espressi dal consiglio stesso.
4.  Al consiglio comunale va altresì sottoposta la relazione annuale che il consiglio circoscrizionale è tenuto a formulare sui servizi e sulle attività attribuite alla sua gestione. Il controllo è finalizzato alla determinazione delle risorse assegnate alle circoscrizioni nell'esercizio successivo.
5.  Le modalità di gestione della spesa da parte del presidente e del responsabile degli uffici comunali di circoscrizione sono stabilite dal regolamento di contabilità.
Art. 61
Deliberazioni circoscrizionali

1.  Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio comunale della circoscrizione e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria.
2.  Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali vanno affisse all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla adozione.
Art. 62
Rinvio

1.  Tutto quanto non previsto nel presente titolo verrà disciplinato dal regolamento sul decentramento.
Titolo VII
CONTABILITA' -  FINANZA CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 63
Contabilità finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di revisione annuale e pluriennale che il consiglio comunale delibera annualmente, in coerenza con gli obiettivi previsti dagli indirizzi e dai programmi di cui all'art. 19 ed all'art. 31, del presente statuto.
3.  La proposta di bilancio, corredata dai necessari documenti contabili, è predisposta dalla giunta, la quale deve presentarla al consiglio ed al collegio dei revisori almeno 15 giorni prima del termine di approvazione.
4.  Gli emendamenti al progetto di bilancio se incidono sugli atti di indirizzo e di programmazione debbono indicare le modifiche, altrimenti non sono ammissibili. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducono le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.
5.  Sono riservate alla giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.
Art. 64
Controllo economico di gestione

1.  Il Comune attua, attraverso un apposito ufficio, forme di controllo della gestione, al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività comunale.
2.  Il regolamento di contabilità provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione che postula la rilevazione dei risultati conseguiti e la loro valutazione in funzione dell'utilizzo delle risorse e tende ad individuare indicatori atti a governare la dinamica dei costi economici dei servizi.
3.  In base alle risultanze delle verifiche svolte, l'ufficio predispone rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione e propone alla giunta gli interventi ritenuti opportuni.
Art. 65
Gestione finanziaria

1. Le spese vanno impegnate nei limiti degli stanziamenti di bilancio e tenendo conto delle necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio.
2.  I dirigenti sono responsabili della coerenza degli atti di spesa da loro compiuti con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
3.  Le deliberazioni e gli atti che autorizzano spese a carico del bilancio del Comune debbono essere preventivamente comunicati alla ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione dell'impegno di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della legge n. 142/90.
Art. 66
Revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, il collegio dei revisori, secondo le disposizioni di cui all'art. 57 della legge n. 142 del 1990, richiamato dall'art. 1, legge regionale n. 48 del 1991.
2.  Non possono essere nominati revisori dei conti:
a) i consiglieri comunali;
b) i parenti fino al 4° grado, il coniuge, gli affini fino al 2° grado, del sindaco, degli assessori, del segretario generale e dei dirigenti del Comune;
c) coloro che intrattengono un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune o con enti e istituzioni dipendenti dal Comune;
d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionarie di opere e/o servizi comunali;
e)  coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti e istituzioni dipendenti dal Comune;
f)  i dipendenti della Regione siciliana, i componenti dell'organo di controllo sugli atti del Comune e i dipendenti della Provincia.
Art. 67
Competenza del collegio dei revisori

1.  Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale, ed all'uopo formula osservazioni e proposte volte a perseguire efficienza, economicità e produttività, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, e attesta l'esatta quantificazione e rappresentazione dei dati contabili.
2.  Per lo svolgimento delle loro funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
3.  I revisori possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, in particolare in occasione delle discussioni del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
4.  Il regolamento di contabilità disciplina il funzionamento del collegio dei revisori, gli obblighi dei componenti dello stesso e le correlative responsabilità, e il suo scioglimento in caso di mancato o irregolare funzionamento.
Art. 68

1. Lo statuto è interpretato secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 12 del codice civile.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Modificazioni dello statuto

1. Il sindaco, la giunta municipale, i consiglieri comunali ed i cittadini, mediante le forme previste per l'iniziativa popolare, possono proporre modifiche al presente statuto.
2. Il consiglio comunale delibera, con le modalità previste dalla legge, sulle proposte di modificazione.
3. Le proposte di modificazione, se respinte dal consiglio comunale, non potranno essere reiterate prima di 6 mesi.
4.  La proposta di deliberazione contenente l'abrogazione totale dello statuto, non è valida se non accompagnata dallo schema di un nuovo statuto che lo sostituisca.
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1.  Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro 8 mesi dall'adozione del presente statuto da parte del consiglio comunale e sostituisce di diritto tutte le disposizioni già vigenti in materia.
2.  Ogni altro regolamento previsto dalla legge o dallo statuto e per il quale non sia stabilito un termine diverso, dovrà essere deliberato entro 8 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
3.  Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applicano quelli già esistenti, in quanto compatibili con la nuova normativa e con lo statuto.
4.  Nella fase preparatoria dei vari regolamenti il Comune predisporrà apposita Conferenza di servizio.
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E VERIFICA

1.  Lo statuto del Comune di Ragusa e le sue eventuali modifiche ed integrazioni entrano in vigore il 31° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.
2.  Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il consiglio comunale darà luogo ad una seduta di verifica della sua attuazione.
3.  (Omissis)
(2007.32.2342)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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