REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 16 luglio 2007.
Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Sicilia.

A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA SICILIA
ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORATI REGIONALI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
AGLI ENTI PARCO REGIONALI
AI CONSORZI A.S.I.  DELLA SICILIA
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE DELLA SICILIA
ALLE SOPRINTENDENZE AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DELLA SICILIA
AL CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
AI DISTRETTI MINERARI DELLA SICILIA
ALLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA SICILIA
ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE OPERE MARITTIME
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ALL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI
Come è noto, questo Assessorato ha in corso di approvazione il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), ai sensi del decreto legge n. 180/98 convertito, con modificazioni, con la legge n. 267/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Il P.A.I., come ampiamente illustrato nella relazione generale, trasmessa con nota prot. n. 29734 del 16 maggio 2005, costituisce strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmate e pianificate azioni, norme d'uso ed interventi riguardanti l'assetto idrogeologico e rappresenta i livelli di pericolosità e rischio derivanti dal dissesto idrogeologico relativamente alla dinamica dei versanti ed alla pericolosità geomorfologica e alla dinamica dei corsi d'acqua ed alla pericolosità idraulica e d'inondazione.
Il P.A.I., redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifiche, con legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni, costituisce Piano stralcio del piano di bacino, ai sensi del citato articolo 17/legge n. 183, relativamente ai settori funzionali individuati dal comma 3 dello stesso art. 17 ed ha valore di Piano territoriale di settore.
Esso mira a pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi, per ogni area, il livello di rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi mediante:
a)  la conoscenza globale dei fenomeni di dissesto del territorio;
b)  la valutazione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati e alla loro pericolosità;
c)  l'adozione di norme di tutela e prescrizioni in rapporto alla pericolosità e al diverso livello di rischio;
d)  la programmazione di interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio idrogeologico.
Ciò premesso, facendo seguito alla circolare assessoriale prot. n. 36608 del 14 giugno 2005, alla trasmissione della citata relazione generale e alla notifica dei DD.P.R. dei piani stralcio dei 107 bacini idrografici nei quali è suddiviso il territorio della Regione, si invitano gli enti locali in indirizzo, nel dare la massima diffusione ai contenuti dei piani stralcio, di tener conto che, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione (cfr. relazione generale, della quale si riporta nel seguito lo stralcio), con l'approvazione del P.A.I. sono decadute le norme di salvaguardia contenute nel Piano straordinario per l'assetto idrogeologico approvato con decreto n. 298/2000 e successive modifiche ed integrazioni e che le previsioni e prescrizioni del P.A.I. approvato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Art.  6
Efficacia ed effetti del P.A.I. adottato ed approvato

1)  Con l'adozione del P.A.I. decadono le misure di salvaguardia contenute nei citati decreti assessoriali 4 luglio 2000, n. 298 e 22 luglio 2002, n. 543.
2)  Le norme di attuazione e le prescrizioni che accompagnano il P.A.I., ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano.
3)  Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le previsioni e le prescrizioni del piano approvato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4)  Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o per i quali sia stata già presentata denuncia di inizio attività ed i cui lavori siano stati iniziati al momento dell'entrata in vigore del piano e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ai soggetti interessati dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata.
5)  I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria non ancora emanati, per opere ricadenti all'interno delle aree perimetrate a rischio nel P.A.I., possono essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di adeguamento statico, solo a condizione che siano correlati da parere tecnico dei competenti uffici comunali, dal quale risulti che, in relazione alla natura, destinazione dei lavori eseguiti e alla rilevanza delle alterazioni prodotte, gli interventi abusivamente realizzati siano compatibili con le determinazioni sull'assetto idrogeologico del piano.
6)  Le limitazioni all'uso del territorio, i vincoli alle attività economiche, le limitazioni agli interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche e sul patrimonio edilizio, nonché tutte le altre prescrizioni poste dal presente piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela del rischio idrogeologico, non hanno contenuti espropriativi e non comportano corresponsione di indennizzi.
7)  Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle successive varianti occorrerà verificare che le relative prescrizioni siano conformi a quelle delineate nel piano. Stralcio dello stesso dovrà essere allegato allo studio geologico di piano o variante.
8)  I comuni interessati introducono, nei certificati di destinazione urbanistica, ex art. 18 della legge 1985, n. 47, le indicazioni e le prescrizioni relative alle aree a rischio idrogeologico.
9)  Sono fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento ai vincoli di tutela ambientale e del patrimonio archeologico e alle norme in materia di protezione civile, nonché quelle contenute in altri strumenti di pianificazione del territorio.
Si ritiene opportuno ricordare, altresì, quanto previsto dalle norme specifiche riguardanti la disciplina sia delle aree a pericolosità e rischio geomorfologico che delle aree a pericolosità e rischio idraulico, per cui di seguito si riportano alcuni articoli della più volte citata relazione generale.
A)  Assetto geomorfologico
Art.  8
Disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica

1)  Le aree pericolose, in quanto interessate da dissesti, sono oggetto di disciplina a fini preventivi e sono l'ambito territoriale di riferimento per gli interventi di mitigazione del rischio geomorfologico.
2)  Nelle aree a pericolosità "molto elevata" (P4)  ed "elevata" (P3):
-  sono vietati scavi, riporti, movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio atteso;
-  è vietata la localizzazione, nell'ambito dei Piani provinciali e comunali di emergenza di protezione civile, delle "aree di attesa", delle "aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "aree di ricovero della popolazione".
3)  In queste aree la realizzazione di elementi inseriti nelle classi E4 ed E3 é subordinata all'esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti.
4)  La documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi di riduzione della pericolosità dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che, previa adeguata valutazione, provvederà alle conseguenti modifiche, ai sensi del precedente art. 5.
5)  Nelle aree a pericolosità P4 e P3, l'attività edilizia e di trasformazione del territorio, contenuta negli strumenti urbanistici generali o attuativi, relativa agli elementi E1 ed E2, è subordinata alla verifica della compatibilità geomorfologica. A tal fine, gli enti locali competenti nella redazione degli strumenti urbanistici, predispongono e trasmettono all'Assessorato del territorio e dell'ambiente uno studio di compatibilità.
6)  Gli studi sono sottoposti al parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che si esprime in merito alla compatibilità con gli obiettivi del P.A.I.
7)  Nelle aree a pericolosità P4 e P3 sono esclusivamente consentite:
-  le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
-  le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
-  Le opere relative ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento.
8)  Nelle aree a pericolosità P2, P1 e P0, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore ed estese ad un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo.
9)  Tutti gli studi geologici di cui ai commi precedenti devono tener conto degli elaborati cartografici del P.A.I., onde identificare le interazioni fra le opere previste e le condizioni geomorfologiche dell'area nel contesto del bacino idrografico di ordine inferiore.
Art.  9
Disciplina delle aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4)

1)  Nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentiti:
a)  gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b)  gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'art. 20, comma 1, lett. a), b), c)  e d),  della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
c)  gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
d)  gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
e)  le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
f)  gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;
g)  gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.
Art.  10
Disciplina delle aree a rischio geomorfologico elevato (R3)

1)  Nelle aree a rischio elevato (R3)  valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente e sono altresì consentiti:
a)  gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
b)  1'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.
B)  Assetto idraulico
Art.  11
Disciplina delle aree a pericolosità idraulica

1)  Nelle aree a pericolosità idraulica P4 e P3 sono vietate tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, relativamente agli elementi individuati in E4 ed E3.
2)  In queste aree, la realizzazione di elementi inseriti nelle classi E4 ed E3 è subordinata all'esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti.
3)  La documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi di riduzione della pericolosità dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che, previa adeguata valutazione, provvederà alle conseguenti modifiche.
4)  In queste aree sono esclusivamente consentiti:
a)  i cambi colturali, purché non interessino un'ampiezza dal ciglio della sponda adeguata all'area potenzialmente inondabile;
b)  gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
c)  le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare il rischio;
d)  eccezionalmente, la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata l'assenza di alternative di localizzazione e che sia compatibile con la pericolosità dell'area;
e)  nuove costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti, non localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili rispetto al livello idrico definito dalla piena di riferimento;
f)  gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della funzionalità idraulica e purché siano attivate opportune misure di allertamento;
g)  occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. Gli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lett. d),  della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse;
h)  la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con il livello di pericolosità esistente. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica redatto secondo gli indirizzi contenuti nell'appendice B;
i)  i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
5)  Nelle aree a pericolosità P4 e P3, l'attività edilizia e di trasformazione del territorio, contenuta negli strumenti urbanistici generali o attuativi, relativa agli elementi E1 ed E2, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica. A tal fine, gli enti locali competenti nella redazione degli strumenti urbanistici predispongono e trasmettono all'Assessorato del territorio e dell'ambiente uno studio di compatibilità idraulica. Gli studi sono redatti sulla base degli indirizzi contenuti nell'appendice B.
6)  Gli studi sono sottoposti al parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che si esprime in merito alla compatibilità con gli obiettivi del P.A.I.
7)  Nelle suddette aree non è consentito l'uso abitativo e commerciale dei locali interrati e/o seminterrati degli edifici da realizzare, né è consentita la modifica di destinazione nei locali interrati e/o seminterrati degli edifici esistenti.
8.  Nelle aree a pericolosità P2, P1 e P0, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da un adeguato studio idrologico-idraulico, esteso ad un ambito significativo, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente.
9)  Tutti gli studi di cui ai commi precedenti devono tener conto degli elaborati cartografici del P.A.I., onde identificare le interazioni fra le opere previste e le condizioni idrauliche dell'area.
Art.  12
Disciplina delle aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)

1.  Nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4)  ed elevato (R3)  sono esclusivamente consentiti:
a)  gli interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b)  gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro totale demolizione e ricostruzione)  così come previsto dall'art. 20, comma 1, lett. a), b), c)  e d),  della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
c)  gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volume, anche con cambiamenti di destinazione d'uso;
d)  gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
e)  interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;
f)  gli interventi di difesa idraulica per la mitigazione o riduzione del rischio idraulico.
Nel rammentare che gli enti locali in indirizzo, nella fattispecie i comuni, avendo assegnati dal vigente ordinamento giuridico i poteri relativi alla gestione urbanistica del territorio di competenza rispondono al medesimo del complessivo espletamento degli stessi, si invitano tutti i dipartimenti tecnici interessati a vigilare sulla corretta osservanza dei contenuti della presente.
Per eventuali chiarimenti contattare il servizio 4 - assetto del territorio e difesa del suolo - dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai seguenti numeri telefonici:
-  091/7077852 - dirigente responsabile;
-  091/7077851 - dirigente unità operativa.
  L'Assessore: INTERLANDI 

(2007.36.2495)105


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
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