REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 29 agosto 2007.
Applicazione degli sconti tariffari sulle fatturazioni delle strutture private che erogano assistenza specialistica in regime di preaccreditamento.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, così come modificati dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994 "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera";
Visto il decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 14 settembre 1996, con il quale il Ministro per la sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e le relative tariffe, prevedendo, altresì, la possibilità per le Regioni di erogare, nell'ambito del proprio territorio, ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate nell'allegato 1 del citato D.M. 22 luglio 1996;
Visto il decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 24 gennaio 1998, con il quale sono state determinate, a far data dall'1 gennaio 1998, le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale, nonché ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate dal D.M. 22 luglio 1996;
Visti i decreti n. 24470 del 28 gennaio 1998 e n. 25439 del 14 maggio 1998, di rettifica e parziale modifica del decreto n. 24059/97;
Visto il decreto n. 71 del 28 gennaio 2002, con il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2002, il tariffario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private del S.S.R., di cui al decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e s.m.i., è stato convertito in euro;
Visto il decreto n. 3885 del 29 luglio 2004, con il quale, a partire dall'1 gennaio 2004, le tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali sono state incrementate dell'1,7%;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario n. 244, la quale all'art. 1, comma 796, lettera o), prevede:
-  "fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto.";
Considerato che, relativamente alle prescrizioni normative di cui alla citata legge finanziaria n. 296/06, le associazioni rappresentative degli specialisti convenzionati hanno più volte rappresentato, in via generale, l'inapplicabilità nella Regione siciliana delle disposizioni nazionali di settore e comunque di quelle, in particolare, riferite agli sconti tariffari previsti dall'art. 1, comma 796, lett. o), con argomentazioni e motivazioni successivamente formalizzate in uno specifico atto di intervento procedimentale del giugno 2007, relativamente alle quali questo Assessorato ha ritenuto necessario svolgere una verifica ed uno specifico approfondimento;
Ritenuto che, sia in esito agli approfondimenti giuridici svolti con l'ausilio dell'organo di consulenza legale della Regione, sia alle indicazioni emerse in sede di incontri con gli organi ministeriali per la definizione del piano di contenimento e riqualificazione della spesa sanitaria, le tesi prospettate nell'atto di intervento procedimentale sono risultate non fondate, dovendosi invece affermare la piena applicabilità nel territorio della Regione siciliana delle disposizioni della citata legge finanziaria dalla data di entrata in vigore della stessa;
Preso atto, pertanto, che, a far data dall'1 gennaio 2007, nell'ambito del territorio della Regione siciliana trovano applicazione gli sconti tariffari indicati nella citata legge finanziaria;
Ritenuto, di conseguenza, che le fatturazioni delle strutture private che dalla data di cui sopra erogano assistenza specialistica in regime di preaccreditamento, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale, devono contenere uno sconto pari al 2 per cento calcolato sugli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e pari al 20 per cento sugli importi indicati per le prestazioni di diagnostica e di laboratorio dal medesimo decreto ministeriale, da detrarre rispettivamente dalle tariffe in atto vigenti per effetto dei decreti n. 3885 del 29 luglio 2004 e s.m. e n. 7104 del 29 dicembre 2005;
Preso atto dei vincoli previsti nel nuovo Patto per la salute tra lo Stato e le Regioni del 28 settembre 2006, che è finalizzato al mantenimento dell'equilibrio della spesa sanitaria all'interno della compatibilità della finanza pubblica, e delle conseguenziali misure di contenimento e di riqualificazione della spesa sanitaria per gli anni 2007-2009 previste nel Piano di rientro della Regione siciliana sottoscritto, in sede ministeriale, in data 31 luglio 2007;
Ravvisata, pertanto, la necessità che i direttori generali provvedano a vigilare, sull'applicazione degli sconti sulle relative fatture da parte delle strutture private preaccreditate, realizzando le relative economie;
Ritenuto, inoltre, per uniformità di applicazione dello sconto, che la decurtazione dovrà essere effettuata con il seguente criterio:
-  al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es. 3,3651 va arrotondato a 3,37);
-  al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es. 3,3641 va arrotondato a 3,36);
Per quanto sopra specificato;

Decreta:


Art. 1

A far data dall'1 gennaio 2007, nell'ambito del territorio della Regione siciliana trovano applicazione gli sconti tariffari indicati nell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario n. 244.

Art. 2

Le fatturazioni delle strutture private che dalla data di cui sopra erogano assistenza specialistica in regime di preaccreditamento, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale, devono contenere uno sconto pari al 2 per cento calcolato sugli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e pari al 20 per cento sugli importi indicati per le prestazioni di diagnostica e di laboratorio dal medesimo decreto ministeriale, da detrarre rispettivamente dalle tariffe in atto vigenti per effetto dei decreti n. 3885 del 29 luglio 2004 e s.m. e n. 7104 del 29 dicembre 2005.

Art. 3

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono tenuti a vigilare sull'applicazione degli sconti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4

Laddove risulti che alcune strutture abbiano fatturato non adeguandosi alla normativa citata, gli eventuali pagamenti integrali effettuati dalle aziende vanno considerati a titolo di acconto e dovranno essere calcolati i relativi conguagli in diminuzione.

Art. 5

Per uniformità di applicazione dello sconto la decurtazione dovrà essere effettuata con il seguente criterio:
-  al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es. 3,3651 va arrotondato a 3,37);
-  al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es. 3,3641 va arrotondato a 3,36).
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 agosto 2007.
  LAGALLA 

(2007.38.2636)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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