REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 11 luglio 2007.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e la Banca di credito cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi per la concessione ed erogazione di contributi in conto interesse sui mutui per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che la Banca di credito cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi ha chiesto di sottoscrivere lo schema di convenzione proposto dall'Assessorato in ordine alla concessione ed erogazione di contributi in conto interesse sui mutui per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la convenzione sottoscritta in data 24 maggio 2006 tra l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e la Banca di credito cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi, rispettivamente rappresentate dal dirigente generale pro-tempore e dal presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della suddetta Banca di Gangi;
Considerato che detta convenzione diverrà impegnativa per l'Assessorato soltanto a seguito della relativa approvazione;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione di detta convenzione;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione, che fa parte integrante del presente decreto, sottoscritta in data 24 maggio 2006, tra la Regione siciliana, Assessorato dei lavori pubblici e la Banca di credito cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi, rispettivamente rappresentati come in premessa indicato, in ordine alla concessione ed erogazione dei contributi in conto interesse su mutui per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici www.lavoripubblici.sicilia.it.
Palermo, 11 luglio 2007.
  VACIRCA 

Allegato
CONVENZIONE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Tra

la Regione siciliana, Assessorato dei lavori pubblici, dipartimento lavori pubblici, in seguito denominata "Regione", rappresentata dal dott. Rodolfo Casarubea, nato a Palermo, il giorno 1 febbraio 1941, nella qualità di dirigente generale del dipartimento lavori pubblici
e

la Banca di credito cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi (PA), partita Iva 00101550820, in seguito denominata "Istituto", rappresentata dal dott. Giuseppe Piazza, nato a Gangi (PA), il 28 luglio 1929, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante
si conviene e stipula quanto segue:

1)  L'Istituto, abilitato alle operazioni di credito fondiario, si impegna a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni e modalità stabilite dalla legge stessa, dalle norme sul credito fondiario ed edilizio e dalle pattuizioni della presente convenzione.
2)  I mutui saranno concessi ai soggetti individuati dalla Regione per la realizzazione dei singoli programmi.
Le domande di finanziamento presentate alla Regione ai sensi della citata legge n. 457 conterranno l'indicazione dell'Istituto o sezione di credito fondiario ed edilizio; il richiedente potrà successivamente modificare l'indicazione inizialmente effettuata.
Qualora le abitazioni ammesse a finanziamento, da eseguire su aree indicate dal comune nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, siano comprese in fabbricati per i quali lo strumento urbanistico preveda la realizzazione di locali ad uso non residenziale, non compresi nella superficie con uguale destinazione ammessa a contributo, l'Istituto, riconoscendo l'opportunità di agevolare la realizzazione dei programmi costruttivi di cui alla presente convenzione, esaminerà contestualmente la possibilità di concedere un mutuo ordinario su tali porzioni.
3)  L'Istituto procederà all'istruttoria per la delibera di concessione dei mutui sulla base della comunicazione da parte della Regione dell'ammissione al finanziamento dell'iniziativa e della documentazione indicata nel decreto ministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 della citata legge n. 457.
Nella comunicazione della Regione saranno indicati la localizzazione dell'intervento, il programma costruttivo, il soggetto incaricato a realizzarlo, nonché l'importo massimo ammesso a contributo.
Alla verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche ed economiche prescritte dalla normativa statale e regionale provvede la Regione attraverso il rilascio di un visto di conformità preliminare sul progetto, provvisto della concessione ad edificare e sulla Relazione tecnico-economica richiamata dal decreto di cui al primo comma.
Eventuali successive varianti al progetto di cui al comma precedente che riguardino le predette caratteristiche tecniche ed economiche dovranno essere assoggettate al rilascio di analogo visto di conformità della Regione.
Conclusa con esito positivo la predetta istruttoria, l'Istituto procederà a deliberare la concessione del mutuo. La deliberazione sarà assunta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione predetta.
4)  I mutui sono deliberati dall'Istituto fino al 100% della spesa riconosciuta dalla Regione per l'acquisizione dell'area e per la realizzazione della costruzione con il limite massimo di mutuo, per ogni abitazione, vigente al momento dell'ammissione regionale al finanziamento. Per gli alloggi la cui spesa riconosciuta superi l'importo del mutuo concedibile come sopra determinato, il mutuo non potrà comunque eccedere detto importo.
5)  L'Istituto invierà comunicazione alla Regione circa l'avvenuta deliberazione del mutuo, corredata dai dati necessari per l'emanazione del provvedimento regionale di concessione del contributo.
6)  L'Istituto procederà all'espletamento dell'istruttoria per il contratto di mutuo. La stipulazione del contratto stesso avverrà, conclusa positivamente l'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa documentazione prevista dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, ultimo comma, della ricordata legge n. 457.
Nell'ipotesi di applicazione dell'art. 10-ter della legge 18 ottobre 1975, n. 492 la documentazione dovrà essere integrata in base a quanto previsto dall'articolo stesso.
Nel contratto di mutuo verrà fatto espresso richiamo alla presente convenzione ed alle disposizioni regionali relative all'uso e alla disponibilità delle abitazioni finanziate.
L'Istituto trasmetterà copia del contratto alla Regione.
L'eventuale somma richiesta dall'Istituto al mutuatario all'inizio dell'istruttoria tecnico-legale a titolo di deposito per le relative spese è restituita al mutuatario stesso, nel caso in cui l'istruttoria abbia avuto esito favorevole, all'atto della prima erogazione del mutuo, mentre verrà trattenuta e conguagliata qualora l'istruttoria abbia esito negativo.
7)  Il mutuo sarà erogato dopo che l'Istituto abbia accertato l'idoneità della documentazione a tal fine necessaria, prevista nel ripetuto decreto ministeriale di cui al primo comma del precedente art. 3 e abbia ricevuto copia del provvedimento regionale di concessione del contributo.
La prima erogazione verrà effettuata, successivamente all'inizio dei lavori, sulla base delle spese per l'area e per la costruzione, ammesse a finanziamento, sostenute dal mutuatario.
Le erogazioni successive saranno effettuate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori per importi non inferiori al 10% del mutuo concesso, fermo restando che per il versamento a saldo dovrà rimanere da erogare un importo comunque non inferiore al 10% del mutuo stesso, riducendo all'occorrenza la percentuale minima della penultima erogazione.
Per i programmi costruttivi la cui spesa riconosciuta superi l'ammontare del mutuo concedibile, le erogazioni di norma avranno luogo dopo che il mutuatario avrà investito la differenza fra spesa riconosciuta e mutuo concesso.
Per le erogazioni, i mutuatari debbono esplicitamente dichiarare che esse si riferiscono a spese effettivamente sostenute per il programma costruttivo ammesso a contributo.
L'Istituto dà comunicazione alla Regione con lettera raccomandata delle avvenute erogazioni.
8)  Sulle erogazioni effettuate in conto mutuo l'Istituto provvederà alla liquidazione, alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, degli interessi dovuti nella misura tempo per tempo stabilita nel decreto ministeriale recante il costo del denaro determinato ai sensi del titolo II della legge n. 1179/65 e successive modifiche ed integrazioni.
Affinché detti interessi non gravino sui mutuatari in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'art. 18 della legge n. 457, la Regione provvederà a corrispondere alle stesse date un contributo pari alla differenza fra il costo del denaro e detto tasso.
A tal fine l'Istituto, entro il 10 maggio e il 10 novembre di ciascun anno, comunica alla Regione gli importi dovuti per ciascuna erogazione effettuata entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre precedenti in relazione ad ogni singola operazione.
Gli importi dovuti sulle erogazioni effettuate negli ultimi due mesi di ogni semestre solare saranno comunicati alla Regione con la segnalazione relativa al semestre successivo.
La Regione disporrà il pagamento tramite il proprio tesoriere alle predette date del 30 giugno e del 31 dicembre con valuta in pari data.
9)  Ultimati i lavori, l'Istituto stipulerà l'atto di erogazione e quietanza a saldo dopo aver acquisito:
a)  il certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori;
b)  l'attestato regionale sul rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti per la realizzazione dei programmi anche in relazione alla spesa sostenuta nonché la restante documentazione prevista nel decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 457.
Unitamente all'attestato di cui alla lettera b) la Regione indica l'ammontare della spesa complessiva ammessa definitivamente a contributo; conseguentemente l'Istituto, in occasione dell'erogazione a saldo, provvederà ad adeguare alla predetta spesa l'importo del mutuo, effettuando le eventuali riduzioni.
Qualora l'importo erogato superi la spesa ammessa a contributo il mutuatario dovrà produrre la documentazione occorrente ai fini della ripartizione in quote del mutuo e dell'ipoteca.
Il mancato rispetto delle caratteristiche e dei requisiti prescritti per le abitazioni finanziate, risultante dall'attestato regionale, comporta la decadenza dal beneficio del contributo.
10)  Con l'atto di erogazione e quietanza a saldo o con gli eventuali atti pubblici di erogazione parziale in ammortamento resta definitivamente stabilito il costo del denaro applicabile rispettivamente all'intero mutuo o alla quota relativa all'erogazione parziale.
La decorrenza dell'ammortamento delle somme erogate non potrà essere fissata anteriormente al 1° gennaio o al 1° luglio successivo alla data dei relativi atti di erogazione e quietanza. L'Istituto, ove possibile, farà decorrere da identica data l'ammortamento del mutuo integralmente erogato.
Copia dell'atto o degli atti di cui sopra sono trasmessi alla Regione unitamente ad una comunicazione da cui risulti l'ammontare del contributo sugli interessi di preammortamento dall'ultima liquidazione semestrale sino all'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso e l'ammontare del contributo dovuto sulle semestralità nel periodo di ammortamento.
La Regione, sulla base degli atti di erogazione e quietanza e delle comunicazioni anzidette, emette il provvedimento di liquidazione del contributo, che viene corrisposto a partire dalla prima scadenza semestrale successiva alla comunicazione, per quanto riguarda il contributo relativo agli interessi di preammortamento, ed alla scadenza delle singole semestralità, per il contributo relativo al periodo di ammortamento. Per gli atti trasmessi dall'Istituto dopo il 10 maggio ed il 10 novembre, il contributo sugli interessi di preammortamento è corrisposto dalla Regione, rispettivamente, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre immediatamente successive.
L'Istituto consentirà in relazione all'andamento del mercato finanziario che l'operazione, compreso il periodo di preammortamento, abbia la durata massima prevista dalla legge n. 457 per i diversi settori di intervento, facoltizzata beninteso la Regione a stabilire una durata inferiore.
11)  La Regione prende atto che il rispetto dei termini di pagamento sopra stabiliti agli artt. 8 e 10 è condizione essenziale perché anche l'Istituto possa far fronte agli obblighi assunti con la presente convenzione.
L'Istituto prende atto che la tempestiva somministrazione degli acconti e delle rate di saldo dei mutui è condizione essenziale per il rispetto, da parte del mutuatario, dei tempi di realizzazione che gli saranno indicati dalla Regione e, conseguentemente, per il raggiungimento delle finalità dei programmi di edilizia agevolata.
12)  Nel rispetto dei termini fissati dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 457 e comunque entro 60 giorni dalla stipulazione degli atti pubblici di assegnazione e di vendita, gli assegnatari e gli acquirenti dei singoli alloggi devono notificare alla Regione e all'Istituto, a norma dell'art. 20 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni, gli atti medesimi, corredati della certificazione della Regione concernente il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni, con l'indicazione del tasso applicabile ai sensi di legge.
L'Istituto provvederà ad applicare tale tasso sul capitale residuo della relativa quota di mutuo alla data di stipula degli atti pubblici anzidetti con effetto dalla prima rata semestrale successiva. L'Istituto comunicherà inoltre alla Regione l'ammontare del contributo a carico dell'erario riferito alla singola quota di mutuo, operando i relativi conguagli.
L'acquirente o l'assegnatario che abbia fruito di un contributo sulle rate di sua competenza maggiore di quello spettantegli per effetto di notifica successiva alla scadenza della prima rata a suo carico è tenuto a restituire l'eccedenza con i relativi interessi legali.
La mancanza della certificazione di cui al primo comma comproverà la decadenza del contributo. In tal caso resta fermo l'obbligo per gli interessati di rimborsare all'erario l'ammontare dei relativi contributi.
La cooperativa e l'impresa che entro tre anni (cfr. art. 7 legge regionale 9 agosto 2002, n. 11) dall'ultimazione dei lavori non abbiano provveduto all'assegnazione o alla cessione degli alloggi realizzati con relativo accollo di mutuo a favore di soggetti che risultino in possesso dei requisiti per fruire del contributo erariale, ovvero la cooperativa e l'impresa che abbiano assegnato o ceduto gli alloggi a soggetti in possesso di un reddito superiore al limite massimo stabilito dalla legge decadono dal contributo corrispondente a tali quote. Decade altresì dal contributo il privato che non abbia stipulato l'atto di erogazione finale del mutuo contratto per la costruzione dell'alloggio entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
In tal caso la cooperativa, l'impresa e il privato sono tenuti a rimborsare all'erario l'ammontare dei contributi corrisposti sugli interessi di preammortamento nonché, per gli alloggi assegnati, ceduti o costruiti da soggetti in possesso di un reddito superiore al limite massimo stabilito dalla legge, sugli interessi di ammortamento.
La restituzione deve avvenire nel termine di giorni 30 dal verificarsi della condizione che l'ha determinata. Decorso inutilmente tale termine, la cooperativa e l'impresa dovranno corrispondere alla Regione sulle somme dovute gli interessi legali dalla scadenza del biennio o dalla stipulazione dell'atto di assegnazione e vendita a soggetti privi dei requisiti per fruire del contributo fino al giorno del pagamento. Altrettanto dovrà fare il privato a far data dalla scadenza del termine consentito per la definizione del mutuo.   

L'Istituto comunica alla Regione ogni notificazione ai sensi dell'articolo 20 del testo unico 1905, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni, relativa ai successivi trasferimenti e alle costituzioni di diritti reali sulle abitazioni il cui mutuo non sia stato estinto: la permanenza delle agevolazioni a favore dell'avente causa del mutuatario è subordinato al rilascio della certificazione della Regione concernente il possesso dei requisiti per accedere alle stesse.
13)  Agli interventi di recupero indicati dall'art. 33 della legge n. 457 si applicano le procedure previste dalla presente convenzione.
14)  I mutui possono essere estinti anticipatamente, in tutto o in parte; in tal caso il mutuatario sarà tenuto, oltre al pagamento del residuo debito, a quant'altro dovuto in base alle disposizioni in vigore sul credito fondiario ed edilizio secondo le pattuizioni dei contratti di mutuo.
L'Istituto dà comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni, totali o parziali dei mutui. La Regione dispone, per i mutui estinti interamente, la cessazione del contributo con effetto dalla semestralità di ammortamento successiva alla estinzione medesima, mentre per i mutui estinti parzialmente il contributo statale è ridotto in proporzione al capitale rimborsato.
15)  Qualora, in conseguenza di inadempienze contrattuali del mutuatario, abbia avuto inizio la procedura esecutiva sull'immobile finanziato e la proceduta stessa si sia conclusa con l'aggiudicazione a soggetto non avente i requisiti per fruire delle agevolazioni, l'Istituto ne darà comunicazione alla Regione per la cessazione del contributo.
Nel caso invece in cui l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di soggetto avente i requisiti per il permanere delle agevolazioni in atto, l'Istituto ne sarà ugualmente comunicazione alla Regione.
16)  In relazione agli adempimenti che competono alla Regione, ai sensi dell'art. 4, lett. b) ed i), della legge n. 457, l'Istituto fornirà, a richiesta, ogni necessaria informazione in merito ai contratti di mutuo stipulati e a quelli in istruttoria; analogo impegno dovrà essere previsto per i mutuatari nel contratto di mutuo.
17)  Tutte le operazioni contabili fra Regioni e Istituto verranno effettuate tramite la Tesoreria regionale.
18)  Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione, via Leonardo Da Vinci, 161 - Palermo, quelle dirette all'Istituto presso la propria sede di Gangi.
19)  Le spese fiscali per la registrazione della presente convenzione - ove necessaria - sono a carico dell'Istituto che curerà tutti gli adempimenti conseguenti alla registrazione medesima.
20)  La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei mutui da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi.
La risoluzione, se interverrà, avrà effetto soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di mutuo; a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente convenzione.
21)  La presente convenzione viene redatta in due esemplari ed è impegnativa per l'Istituto dal momento della stipulazione, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione.
  Per la Banca di credito cooperativo Mutuo soccorso di Gangi Per il dipartimento regionale lavori pubblici 
  Piazza Casarubea 

(2007.38.2626)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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