REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 5 aprile 2007.
Disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte degli uffici dell'Assessorato regionale dell'industria.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia", ritenuto applicabile nella Regione siciliana, come condiviso dal parere n. 12523 del 22 luglio 2002 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" emanato anche per dare attuazione delle direttive nn. 2004/17/C.E. e 2004/18/C.E.";
Visto l'art. 125, comma 9 e successivi del menzionato decreto legislativo n. 163/2006, relativo a "Lavori, servizi e forniture in economia";
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 281 del 2002, con il quale l'adozione del provvedimento è rimessa ad apposito decreto dell'Assessore regionale;
Visto lo schema di regolamento delle forniture di beni e servizi in economia proposto dal dirigente generale del dipartimento industria;
Ritenuto, altresì, di dovere individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, i beni e servizi nonché i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici dell'Assessorato regionale dell'industria;

Decreta:


Art. 1

1.  In conformità alle premesse, viene adottato, nel testo di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto, il disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte degli uffici dell'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 2

1.  Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'industria per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet www.regione.sicilia.it/ industria dell'Assessorato regionale dell'industria.
Palermo, 5 aprile 2007.
  CANDURA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in data 10 aprile 2007, al n. 207/181.
Allegato A
DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA


Art. 1
Oggetto del provvedimento

1.  Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte dell'Assessorato regionale dell'industria per importi inferiori alla soglia di E 211.000,00, I.V.A. esclusa, determinata secondo quanto prescritto dal D.P.R. n. 384/2001 e dall'art. 125, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 2
Modalità di esecuzione in economia

1.  L'acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
2.  Per amministrazione diretta si intende l'acquisizione di beni e servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Esse vengono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio.
Per cottimo fiduciario si intende l'acquisizione di beni e servizi per i quali si rende necessario l'affidamento a persone o imprese esterne all'Amministrazione, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3
Ambito di applicazione

1.  E' ammesso il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia nei limiti degli importi indicati, al netto dell'IVA, per le seguenti categorie:
a) spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione, fino ad un importo di E 100.000,00;
b) acquisto, riparazione mobili, arredi ed attrezzature d'ufficio, fino ad un importo di E 100.000,00;
c) acquisto giornali, riviste, abbonamenti a periodici d'informazione anche su supporti informatici, libri e legature di libri, per un importo inferiore ad E 20.000,00;
d) acquisto di cancelleria e materiale di facile consumo, fino ad un importo di E 100.000,00;
e) spese per noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, elettronici, impiantistici e televisivi, fino ad un importo di E 100.000,00;
f) spese connesse alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/94 e s.m.i.), fino ad un importo di E 200.000,00;
g) spese per trasporti, imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali, fino ad un importo di E 100.000,00;
h) spese per stampati, prospetti, riproduzione grafica, fino ad un importo di E 100.000,00;
i) spese per acquisto di materiale informatico ed impiantistico, fino ad un importo di E 100.000,00;
j) spese per la formazione e perfezionamento del personale addetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro per la partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino ad un importo di E 100.000,00;
k) spese varie per il funzionamento degli uffici, fino ad un importo di E 100.000,00;
l) spese per collaudi, verifiche, accertamenti di spesa e controlli di progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali, per un importo inferiore ad E 20.000,00;
m) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto, fino ad un importo inferiore alla soglia di cui al precedente art. 1;
n) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo, fino ad un importo inferiore alla soglia di cui al precedente art. 1;
o) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, fino ad un importo inferiore alla soglia di cui al precedente art. 1;
p) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, fino ad un importo inferiore alla soglia di cui al precedente art. 1.

Art. 4
Divieto di frazionamento

1.  E' vietato l'artificioso frazionamento degli acquisti di beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art. 5
Organi responsabili

1.  Il responsabile del ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia è il dirigente che gestisce il capitolo di spesa, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Allo stesso va imputata la determinazione del prezzo dei prodotti o dei servizi da acquisire e la valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. I servizi di cui al precedente art. 3, lettera l), ove rientranti nelle categorie 9 e 12 dell'allegato IIA al decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., sono di competenza dei dirigenti generali dei dipartimenti, secondo le rispettive attribuzioni, tranne quelli relativi ai lavori pubblici che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., sono rimessi alla nomina dell'Assessore regionale dell'industria.

Art. 6
Determinazione dei prezzi

1.  Per la determinazione dei prezzi ci si avvale di quelli indicati nel listino CONSIP ovvero, in mancanza, dei prezzi praticati per beni e servizi della stessa categoria merceologica nel corso del precedente esercizio ovvero di quelli determinati a seguito di preventiva indagine di mercato.
Nella determinazione dei prezzi potrà tenersi conto di eventuali peculiari situazioni opportunamente ed adeguatamente documentate, che determinano condizioni complessivamente più vantaggiose per l'Amministrazione per particolari acquisizioni di beni e servizi.
2.  Ai fini della determinazione del compenso per i servizi di cui al precedente art. 3, lettera l), ove rientranti nelle categorie 9 e 12 dell'allegato IIA al decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., si applica l'apposita tabella approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

Art. 7
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1.  L'affidamento a terzi per l'acquisizione di beni e servizi in economia avviene mediante cottimo fiduciario con richiesta di preventivi/offerte ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. I preventivi/offerte devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nelle lettere di invito.
2.  Ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare a presentare preventivi/offerte si dovrà fare ricorso ad apposito elenco degli operatori economici, distinto per categorie merceologiche ed in sezioni relativamente alle prestazioni di servizi, che sarà istituito presso ciascun dipartimento dell'Assessorato regionale dell'industria. A tal fine, con apposita determinazione del competente dirigente generale, sarà data adeguata pubblicità e saranno individuati i criteri d'iscrizione degli operatori economici, di cancellazione, di controllo ed ogni indagine utile per la corretta, trasparente ed imparziale formazione dell'elenco, della sua tenuta e dell'aggiornamento.
3.  L'iscrizione all'elenco ha validità dalla data di comunicazione al soggetto interessato, anche tramite pubblicazione sul sito internet www.regione.sicilia.it/industria dell'Assessorato regionale dell'industria, dell'avvenuta iscrizione e sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza semestrale.
4.  Nelle more dell'approvazione dell'elenco di cui al precedente comma si potrà ricorrere agli operatori iscritti nei relativi albi professionali ovvero a quelli che hanno manifestato all'Assessorato regionale dell'industria la disponibilità ad eseguire prestazioni di servizi e forniture in economia dotati di adeguata professionalità.
5.  E' consentito il ricorso a soggetti non iscritti al predetto elenco, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica richiesta non risultino soggetti iscritti o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitate dagli atti d'ufficio.
6.  Si prescinde dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di nota specialità del bene d'acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche relative alla privativa industriale o di mercato.
7.  Per servizi o forniture inferiori ad E 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto a soggetti iscritti all'elenco di cui al precedente comma 2.
8.  La richiesta agli operatori economici dei preventivi/offerte, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, fax o altro mezzo di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) deve contenere, salve specifiche diverse disposizioni normative, almeno:
a) l'indicazione dell'Amministrazione, riportando la specifica dell'ufficio competente;
b) l'oggetto della fornitura dei beni e servizi;
c) le caratteristiche tecniche;
d) la qualità e la modalità di esecuzione;
e) i prezzi;
f) le modalità ed i termini per il pagamento;
g) i criteri e la scelta del contraente;
h) il termine e l'indirizzo per la ricezione delle offerte;
i) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del soggetto aggiudicatario e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui il soggetto stesso venga meno ai patti concordati;
j) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'acquisizione;
k) i requisiti dei concorrenti, di idoneità morale e capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
l) i tempi di consegna;
m) i termini di validità dell'offerta;
n) la cauzione da versare, secondo le vigenti disposizioni;
o) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003;
p) l'ufficio referente, ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
q) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.
9.  Tra i preventivi/offerte acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
10.  L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati da una commissione composta dal dirigente che gestisce il capitolo di spesa o suo delegato, da un dirigente o funzionario individuato per competenza in relazione alla natura dei beni o servizi da acquisire e da un funzionario che redigerà il verbale della ricognizione dei preventivi da cui risulterà l'individuazione dell'aggiudicatario. In caso di carenze d'organico negli uffici, la commissione può essere composta dal titolare del potere di spesa e da un funzionario.
11.  All'aggiudicazione si procede anche in presenza di una sola offerta. L'aggiudicazione è vincolante per l'offerente, mentre per l'Amministrazione si perfeziona secondo quanto stabilito nel successivo comma.
12.  L'esito della gara informale riportato nel relativo verbale sarà perfezionato, sul piano del vincolo negoziale:
a)  mediante lettera di incarico o di ordinazione, quando l'importo della fornitura sia inferiore ad E 20.000,00, oltre IVA;
b)  mediante scrittura privata, negli altri casi.
13.  I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera di invito e comprendere almeno:
a)  la descrizione dei beni o servizi;
b)  la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
c) la qualità, le modalità ed i termini dell'esecuzione;
d) la forma di pagamento;
e) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
f) le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura;
g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.

Art. 8
Verifica della prestazione e pagamento

1.  I beni ed i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti, rispettivamente, a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 45 giorni dall'acquisizione.
2.  Per le spese di importo inferiore ad E 20.000,00, con esclusione di IVA, il collaudo o l'attestazione sono sostituite dal visto di eseguita fornitura o di regolare esecuzione apposto direttamente sulla fattura dal consegnatario, per quanto attiene ai capitoli di competenza dell'area interdipartimentale, ovvero, per gli altri capitoli, da personale specificatamente designato dai dirigenti responsabili.
3.  Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono a cura di personale interno appositamente nominato dal dirigente responsabile dell'ufficio. In caso non sia presente nell'organico personale con adeguate competenze, il dirigente responsabile dell'ufficio può richiedere la nomina di personale con idonee competenze appartenente ad altri uffici.
4.  Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.
5.  Una volta esperita la liquidazione, il conseguente titolo di spesa sarà emesso entro 60 giorni o nell'eventuale più ampio termine contrattuale stabilito.

Art. 9
Garanzie

1.  I soggetti offerenti sono di norma esonerati dalla costituzione della garanzia a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore ad E 10.329,14. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Per la garanzia definitiva si applicano, invece, le disposizioni di cui all'art. 113 dello stesso decreto. 


Art. 10
Inadempimenti

1.  Nel caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione imputabile all'affidatario delle forniture di beni e di servizi, si applicano le penali stabilite nella lettera d'invito. Nelle predetta lettera sono, altresì, stabilite le procedure da seguire nel caso in cui l'esecutore non adempia agli obblighi assunti circa l'esecuzione delle forniture di beni e di servizi a perfetta regola d'arte. L'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto, salvo l'esercizio, da parte della stessa Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento. 

Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Restano salvi i diritti attribuiti dalle vigenti disposizioni in favore della stazione affidante per vizi e difformità scoperti dopo il collaudo o la regolare esecuzione.

Art. 11
Rinvii

1.  Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nel Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e nella legge n. 109/94, come recepita ed integrata dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m.i..
(2007.36.2527)
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008*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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