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Nel caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione imputabile all'affidatario delle forniture di beni e di servizi, si applicano le penali stabilite nella lettera d'invito. Nelle predetta lettera sono, altresì, stabilite le procedure da seguire nel caso in cui l'esecutore non adempia agli obblighi assunti circa l'esecuzione delle forniture di beni e di servizi a perfetta regola d'arte. L'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto, salvo l'esercizio, da parte della stessa Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento. |