REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI




DECRETO PRESIDENZIALE 14 settembre 2007.
Criteri e modalità per la concessione dei benefici economici di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 196;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, art. 13, comma 1, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati, non specificatamente individuati, debbano essere subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui devono attenersi per l'erogazione;
Ritenuto di ripartire le risorse stanziate per le finalità di cui al citato art. 196 della legge regionale n. 32/2000 per finanziare interventi di cooperazione nonché interventi di solidarietà internazionale, emergenza umanitaria e direttamente promossi dalla Presidenza della Regione coerenti con le finalità della cooperazione allo sviluppo e partenariale;
Ritenuto, altresì, di disciplinare i criteri e le modalità di finanziamento per le citate fattispecie di interventi con la previsione di una procedura concorsuale a bando da destinare annualmente solo agli interventi di cooperazione fermi restando gli aspetti procedurali, le modalità, i vincoli e le norme di rendicontazione anche per gli interventi di solidarietà internazionale, emergenza umanitaria e direttamente promossi dalla Presidenza della Regione coerenti con le finalità della cooperazione allo sviluppo e partenariale;

Decreta:


Art. 1

Per il finanziamento di interventi di cui all'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è approvato l'allegato schema "Criteri e modalità per la concessione dei benefici economici di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32" che, corredato dei relativi allegati, costituisce parte integrante del presente decreto, con il quale vengono disciplinate le procedure per la richiesta, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal predetto art. 196.


Art. 2

Il presente decreto, unitamente all'allegato schema "Criteri e modalità per la concessione dei benefici economici di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32" corredato dei relativi allegati sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la Presidenza per il relativo visto e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Art. 3

Le istanze per le proposte che concorrono alla graduatoria per l'esercizio finanziario 2007 devono essere spedite entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Per gli anni successivi il termine è fissato al 15 maggio di ciascun anno.
Palermo, 14 settembre 2007.
  CUFFARO 



Vistato della ragioneria centrale per la Presidenza della Regione, in data 19 settembre 2007, n. 4011.
Allegato
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 196, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32

1)  INFORMAZIONI GENERALI
L'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce che la Regione siciliana partecipa alle attività di cooperazione allo sviluppo e ad interventi di solidarietà internazionale in conformità agli indirizzi, ai criteri ed ai vincoli stabiliti dalla normativa statale e tenendo conto degli orientamenti e degli atti comunitari in materia ed autorizza il Presidente della Regione a promuovere e finanziare iniziative sul territorio regionale, nonché a sostenere, promuovere e realizzare interventi di aiuto nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea, anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali.
L'insieme delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale si articola in:
-  interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali;
-  cooperazione decentrata e partenariati territoriali;
-  contributi di solidarietà;
-  interventi di emergenza umanitaria.
La politica di cooperazione e solidarietà internazionale non è subordinata alla promozione del commercio o di investimenti italiani all'estero.
L'ufficio competente è l'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale, piazza Sturzo n. 36 - 90139 Palermo.
A)  Interventi di cooperazione
La Presidenza della Regione destina il 60% dello stanziamento annuo del bilancio della Regione siciliana per le finalità di cui all'art. 196 della legge regionale n. 32/2000 agli interventi di cooperazione, da svolgersi nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea ed internazionalmente riconosciuti come Paesi in via di sviluppo (PVS di cui alla DACLIST of ODA Recipients), attraverso procedure concorsuali con predisposizione di una graduatoria. La partecipazione finanziaria regionale può assumere la forma di finanziamento a totale carico o di cofinanziamento.
1)  I soggetti che possono partecipare alla gestione ed alla attuazione dei progetti di cooperazione oggetto di procedura concorsuale previa presentazione di istanza sono: enti locali siciliani, università siciliane, centri di ricerca, associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni del volontariato (legge regionale n. 22/94), organizzazioni non governative (O.N.G.) riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), soggetti pubblici e privati che statutariamente perseguono, senza scopo di lucro, finalità di promozione allo sviluppo di Paesi extraeuropei e che abbiano sede legale in Sicilia, ovvero almeno una sede operativa ubicata nel territorio della Regione siciliana. Per sede operativa deve intendersi una struttura già istituita con atto formale prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente atto e finalizzata allo svolgimento dell'attività ammessa a finanziamento.
B)  Interventi di solidarietà internazionale, emergenza umanitaria e direttamente promossi
La Presidenza della Regione destina il 40% dello stanziamento annuo del bilancio della Regione siciliana per le finalità di cui all'art. 196 della legge regionale n. 32/2000 ad aiuti per iniziative di solidarietà internazionale anche derivanti da eventi eccezionali e/o causati da conflitti armati o calamità naturali e da svolgersi nei Paesi in via di sviluppo, nonché per sostenere azioni di accompagnamento a programmi di cooperazione nazionali ed internazionali e che possono svolgersi anche in territorio regionale.
Le iniziative a carattere solidaristico/umanitario e connesse ad eventi non programmabili non rientrano nelle procedure concorsuali di cui al precedente punto A), fermi restando per le stesse gli aspetti procedurali, le modalità, i vincoli e le norme di rendicontazione di cui ai punti successivi.
1)  I soggetti che possono presentare istanza per la richiesta di aiuti sono: organizzazioni non governative (O.N.G.) riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge n. 49/87, enti morali, associazioni e fondazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa con comprovata esperienza nel campo della solidarietà internazionale e/o della cooperazione allo sviluppo.
Nel caso di interventi di emergenza possono essere invitate a prestare la propria opera, in modo coordinato e con procedure selettive semplificate, organizzazioni non governative con specifica esperienza nel settore e riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/87.
L'individuazione dei soggetti attuatori per azioni di accompagnamento a programmi di cooperazione nazionali ed internazionali è destinata a soggetti pubblici sulla base delle indicazioni fornite all'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale dai rami di pubblica amministrazione partecipanti ai programmi stessi.
Nel caso in cui la quota di stanziamento previsto per gli interventi di cui al superiore punto B, non fosse utilizzata per intero nel corso di un esercizio finanziario, la somma residua incrementerà le disponibilità destinate agli interventi di cui al punto A, secondo le modalità e le procedure descritte al successivo punto 8.2.3.
2)  OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO
I progetti devono caratterizzarsi come interventi rivolti a promuovere rapporti duraturi di partenariato e di collaborazione tra le realtà locali e quelle dei Paesi in via di sviluppo per concorrere alle priorità fissate dall'Unione europea ed al perseguimento di almeno uno degli "Obiettivi del millennio per lo sviluppo", come indicati nella dichiarazione del millennio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del settembre 2000, sottoscritta da tutti i 191 membri dell'ONU e riguardanti:
1)  sdradicamento della fame e della povertà estrema;
2)  educazione primaria universale;
3)  parità dei sessi ed autonomia delle donne;
4)  riduzione della mortalità infantile;
5)  miglioramento della salute materna;
6)  lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie;
7)  sostenibilità ambientale;
8)  rafforzamento istituzionale.
I progetti dovranno riguardare uno o più dei seguenti settori:
-  rafforzamento istituzionale, promozione dei diritti umani e della democrazia;
-  sviluppo locale e lotta alla povertà anche attraverso sostegno ad attività artigianali e/o microimprenditoriali locali del P.V.S.;
-  sviluppo agricolo e rurale, promozione per l'autosufficienza e la sicurezza alimentare;
-  lotta contro le epidemie e le endemie;
-  igiene e sanità di base;
-  sviluppo e miglioramento del sistema sociosanitario con particolare riguardo alla tutela dell'infanzia e dei minori;
-  miglioramento della condizione femminile, dell'infanzia e dei minori mediante azioni volte alla creazione di occasioni stabili di educazione, crescita, occupazione;
-  tutela delle risorse idriche, salvaguardia, valorizzazione e protezione dell'ambiente;
-  educazione e formazione professionale volta alla ottimizzazione delle risorse umane dei Paesi in via di sviluppo e correlata alla realizzazione del progetto proposto;
-  ricerca scientifica, adeguamento ed innovazione tecnologica, trasferimento di tecnologie.
3)  ATTIVITA' AMMISSIBILI
I progetti da presentare dovranno articolarsi in attività reciprocamente collegate ed integrate tra le seguenti:
a)  costruzione di infrastrutture, ristrutturazioni, fornitura e/o adeguamento di impianti, da realizzare nel P.V.S., fornitura/noleggio di beni di consumo e strumentali, attrezzature, presidi sanitari da destinare al P.V.S. con eventuale impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica e gestione;
b)  educazione di base e/o formazione professionale di cittadini/e dei P.V.S. destinatari dell'intervento da svolgersi nei Paesi medesimi come attività strumentale alla valorizzazione del progetto anche al fine di limitare il fenomeno migratorio;
c)  interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati al trasferimento di tecnologie appropriate nei P.V.S.
4)  PARTECIPAZIONE DI TIROCINANTI DELLE UNIVERSITA' SICILIANE
I soggetti proponenti possono prevedere attività di tirocinio formativo per studenti iscritti presso una università siciliana in corsi di laurea che abbiano attinenza con il settore della cooperazione allo sviluppo e/o con specifiche attività previste dal progetto in relazione ai settori di intervento.
Il periodo di tirocinio, non inferiore a 2 mesi, dovrà svolgersi integralmente nel Paese destinatario dell'intervento.
La selezione degli studenti sarà effettuata dal consiglio del corso di laurea del competente ateneo, sentito il parere del soggetto proponente.
L'attività del tirocinio è regolamentata secondo il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
Il finanziamento regionale riguarderà solo le spese di viaggio e soggiorno del tirocinante per un importo massimo omnicomprensivo di E 3.000,00. E' ammissibile la partecipazione di un solo tirocinante, la stessa dovrà essere indicata specificatamente nel progetto e nel piano finanziario e dovrà essere rendicontata con le altre spese ammissibili di cui al successivo punto 7.
5)  DURATA DEL PROGETTO
I progetti dovranno avere la durata massima di mesi 12 a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di erogazione della prima rata del finanziamento.
Tuttavia, se non fosse possibile rispettare i termini previsti per cause di forza maggiore ovvero non imputabili a negligenza del soggetto proponente, a quest'ultimo è fatto obbligo di comunicare con la massima tempestività all'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale le ragioni del ritardo con la contestuale richiesta di una proroga. L'ufficio si riserva di valutare la gravità ed il carattere temporaneo delle cause del ritardo e potrà, nel caso in cui tali cause non compromettano il raggiungimento degli obiettivi di progetto, concedere una sola proroga dei termini di realizzazione delle attività, comunque non superiore a mesi 6.
Alla richiesta di proroga dovrà essere allegata una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento del progetto.
In ogni caso, la proroga potrà essere richiesta entro il termine dei 2 mesi che precedono la data di scadenza originariamente fissata del progetto.
6)  ENTITA' DEL FINANZIAMENTO
Per le attività di cooperazione di cui al punto 1, lett. A), il tetto massimo dell'intervento regionale è:
-  di E 80.000,00 da ripartire tra le voci di spese ammissibili di cui al successivo punto 7 secondo le percentuali ivi indicate per interventi interamente finanziati dalla Regione siciliana. Eventuali costi interni aggiuntivi alle singole voci di spesa, affrontati dal soggetto attuatore per la realizzazione del progetto, non sono considerati come cofinanziamento, bensì come apporti finanziari per il completamento e la funzionalità dell'iniziativa;
-  di E 50.000,00 per il cofinanziamento di interventi già beneficiari di altri finanziamenti solo cash e concessi da soggetti pubblici e comunque entro il limite massimo del 50% del totale delle spese ammissibili, di cui al punto 7, dell'intero progetto.
7)  SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alle voci appresso riportate secondo le percentuali ivi specificate, riferite all'importo del finanziamento richiesto nei limiti massimi di cui al punto 6:
1)  spese generali: progettazione, gestione amministrativa fino al limite massimo del 5% dell'importo del finanziamento richiesto nei limiti massimi di cui al punto 6.
Le spese potranno riguardare esclusivamente progettazione dell'intervento, traduzioni, acquisto di materiale di facile consumo, spese telefoniche effettuate dal P.V.S. destinatario dell'intervento, spese postali, realizzazione di DVD e/o materiale fotografico attestante le fasi di realizzazione e di completamento dell'intervento, realizzazione di targhe e/o cartellonistica di pubblicità del progetto attestanti la partecipazione finanziaria della Presidenza della Regione.
Sono tassativamente esclusi costi riferibili a: strumentazione mobile, mezzi mobili targati, arredi delle sedi, acquisti di immobili e/o terreni;
2)  trattamento economico del personale destinato al coordinamento tecnico ed amministrativo del progetto fino al limite massimo del 15%. Nel caso in cui si faccia ricorso a personale locale, i relativi costi devono corrispondere ai parametri retributivi fissati dalla legislazione del luogo i cui parametri dovranno essere indicati nel piano finanziario;
3)  spese di viaggio e soggiorno del personale destinato alla realizzazione del progetto fino al limite massimo del 10%. Le spese di viaggio comprendono esclusivamente l'utilizzo di mezzi pubblici, ferrovia, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani. Per i viaggi in aereo o nave spetta il rimborso nei limiti della tariffa per la classe economica. Sono tassativamente esclusi dal rimborso l'uso di mezzi privati, taxi e/o il noleggio di vetture nel territorio nazionale e regionale. In considerazione delle difficoltà di spostamento all'interno di molti dei Paesi in via di sviluppo, sono ammissibili le spese di trasferimento all'interno del Paese in cui si svolge l'attività, effettuate con noleggio di vetture e/o taxi. Le spese di pernottamento sono rimborsabili se riferite ad alberghi fino a quattro stelle (o equiparabili) o a residenze alberghiere corrispondenti. Le spese vanno debitamente documentate. Le modalità di rendicontazione saranno comunicate dall'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale contestualmente alla notifica del provvedimento di erogazione della prima anticipazione del finanziamento concesso;
4)  spese per attività di formazione professionale e di base fino al limite massimo del 10%. Tali spese potranno riguardare esclusivamente costi per corsi di formazione destinati al personale locale impiegato nella realizzazione delle attività e/o a cittadini del P.V.S. in cui si svolge il progetto. Esse riguarderanno esclusivamente i costi diretti correlati alle attività formative (compenso docenti, spese per attrezzature e materiale didattico). All'interno di questa voce rientra anche la spesa omnicomprensiva per il tirocinante di cui al punto 4 per un massimo di E 3.000,00;
5)  spese per costruzioni, ristrutturazioni, impianti, acquisto attrezzature ed altri beni materiali necessari alla realizzazione del progetto anche leasing e/o noleggio fino al limite massimo del 60%.
Sono ammessi costi necessari alla riabilitazione/ripristino di immobili esistenti o alla realizzazione di piccole costruzioni di servizio funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto. In questo caso, la proprietà di tali beni deve essere trasferita ai partner locali al più tardi entro 6 mesi dalla conclusione del progetto.
Le spese relative ad attrezzature, materiali ed equipaggiamenti tecnici, lavori e relativi servizi professionali saranno considerate ammissibili se acquisite da fornitori e prestatori d'opera e di servizi del Paese in cui si realizza l'intervento. In caso contrario, ai soggetti attuatori sarà chiesto in sede di rendicontazione di dimostrare la non disponibilità di tali beni e servizi sul mercato locale, ovvero la maggiore economicità della loro acquisizione al di fuori del contesto locale.
E' ammesso un margine di variazione compensativa delle percentuali sopra indicate fino al 10%.
Ai fini del riconoscimento delle spese di cui ai commi precedenti, le stesse:
a)  non potranno essere sostenute in data anteriore a quella del provvedimento di erogazione della prima rata di anticipazione e successiva alla data di conclusione delle attività previste;
b)  dovranno essere effettive, pertinenti e congrue sulla base delle norme di rendicontazione che saranno fornite dall'Ufficio speciale competente;
c)  dovranno essere documentate secondo le modalità previste dalla vigente normativa e specificate con successiva comunicazione da parte dell'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale contestualmente alla notifica del provvedimento di erogazione della prima anticipazione del finanziamento concesso.
8)  PROCEDURE
8.1)  Termini e modalità per la presentazione delle proposte
In sede di prima applicazione le istanze corredate dai documenti di cui al successivo punto devono essere spedite entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto e del decreto approvativo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per gli anni successivi il termine è fissato al 15 maggio di ciascun anno.
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza, firmata dal legale rappresentante, utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto, il cui facsimile è riportato nell'allegato 1, alla Presidenza della Regione - Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale, piazza Sturzo n. 36 - 90139 Palermo.
L'istanza deve essere spedita, pena l'irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con o senza avviso di ricevimento e/o tramite corriere espresso. Farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine per la presentazione delle istanze, ove coincida con un giorno festivo e/o non lavorativo, è prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
L'istanza, pena l'inammissibilità, deve essere corredata dalla scheda progetto, il cui facsimile è riportato in allegato, debitamente compilata e firmata e dal progetto che dovrà contenere i seguenti elementi:
a)  azioni da svolgere e relativi tempi di esecuzione;
b)  risorse umane da utilizzare relativamente ad ogni azione di cui al punto a);
c)  dettagliato piano finanziario nel quale esplicitare i parametri utilizzati per il calcolo delle relative voci di spesa.
Per gli interventi che richiedono la partecipazione finanziaria della Regione siciliana a titolo di cofinanziamento, la scheda progetto deve contenere anche l'indicazione dell'altro soggetto finanziatore e/o degli eventuali partner, gli importi suddivisi nelle due voci cash (da parte dell'altro soggetto pubblico cofinanziatore) e il cofinanziamento richiesto, il responsabile del progetto.
Il soggetto proponente è altresì tenuto a sottoscrivere una dichiarazione in cui si indica l'origine del cofinanziamento cash del quale è beneficiario.
L'istanza e la scheda progetto possono essere presentate accompagnate da una copia su CD rom.
All'istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione distinta per tipologia di soggetto richiedente:
-  enti locali della Regione siciliana:
-  delibera del consiglio di approvazione dell'iniziativa;
-  documento attestante l'accordo con il/i partner locale/i ovvero con soggetto/i istituzionale/i del P.V.S. nel quale si realizza il progetto.
-  associazioni di volontariato:
-  documento attestante l'iscrizione al registro di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22;
-  statuto dell'associazione dal quale si evince che la stessa persegue finalità di promozione allo sviluppo dei P.V.S. e che non abbia fine di lucro. Tali requisiti devono risultare posseduti in data antecedente alla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
-  documento attestante l'accordo con il/i partner locale/i del P.V.S. nel quale si realizza il progetto.
-  organizzazioni non governative:
-  riconoscimento di idoneità del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
-  soggetti pubblici e privati:
-  statuto dal quale si evince che il soggetto persegue finalità di promozione allo sviluppo dei P.V.S. e che non ha fini di lucro;
-  deliberazione dell'organo che ha rappresentanza esterna;
-  documento attestante l'accordo con il/i partner locale/i ovvero con soggetto/i istituzionale/i del P.V.S. nel quale si realizza il progetto.
Non è ammessa la presentazione di un'unica istanza che riguardi più interventi, né la presentazione di più istanze che siano riferibili a parti di un medesimo progetto.
Il modello dell'istanza e della scheda progetto sono scaricabili dal sito www.euroinfosicilia.it.
8.2)  Ammissione all'istruttoria, valutazione e formazione della graduatoria
I progetti e le proposte trasmessi in tempo utile sono esaminati dal competente Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale secondo le seguenti fasi, successivamente si procede alla formazione della graduatoria:
8.2.1)  Ammissione all'istruttoria
L'esame di ammissibilità delle istanze e quindi la verifica dei requisiti per l'istruttoria avviene attraverso l'analisi della documentazione presentata volta a verificare la regolarità e la completezza della documentazione allegata.
8.2.2)  Attività istruttoria e criteri di selezione
Accertata la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissibilità alla fase istruttoria, l'ufficio competente procede alle seguenti verifiche e valutazioni:
a)  possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente;
b)  capacità organizzative e tecnico-economiche-finanziarie del soggetto richiedente in relazione alle attività che deve svolgere ed agli impegni che deve assumere, evidenziando in particolare:
-  progetti cofinanziati;
-  progetti proposti da enti locali siciliani in partenariato con soggetti istituzionali dei Paesi beneficiari;
-  esperienza nel settore della Cooperazione allo sviluppo;
-  progetti realizzati nell'ambito di direttive e priorità del Governo nazionale e/o di accordi tra l'Italia ed il Paese beneficiario.
c)  qualità e coerenza progettuale:
-  progetti integrati che mirino a realizzare più tipologie di attività ammissibili (tra quelle indicate al punto 3) nell'ambito dello stesso intervento;
-  sinergia dell'intervento con altri già in atto e/o realizzati nel territorio del P.V.S. beneficiario;
-  partecipazione al progetto di uno/a tirocinante;
-  ricadute più durature sul territorio del Paese beneficiario;
-  ampiezza del bacino dei beneficiari finali;
-  pertinenza, imputabilità ad azioni ed a spese ammissibili, nonché congruità delle spese rappresentate nel quadro finanziario.
8.2.3)  Formazione della graduatoria
Le proposte i cui progetti hanno superato positivamente la fase istruttoria sono inserite in graduatoria di merito in ragione dei punteggi attribuiti di cui al punto 8.2.4.
La concessione del finanziamento regionale avviene sulla base della posizione assunta dalle proposte nella graduatoria ed in base alle risorse finanziarie disponibili tenendo conto della riserva in favore delle iniziative di solidarietà internazionale, emergenza umanitaria e direttamente promosse.
La proposta collocata nell'ultima posizione utile è eventualmente finanziabile, parzialmente rispetto al finanziamento teoricamente spettante, in base ai fondi residui disponibili e sempre che sia realizzabile un intervento funzionale.
In caso di parità di punteggio tra due o più progetti collocati all'ultimo posto utile della graduatoria di merito, le risorse disponibili saranno attribuite ai soggetti proponenti in misura proporzionale al finanziamento ammissibile e sempre che siano realizzabili interventi funzionali.
L'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale forma una prima graduatoria provvisoria, approvata con decreto del dirigente preposto all'ufficio medesimo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e resa disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it, assegnando un termine di giorni 15 per istanze, da parte dei soggetti proponenti, di eventuale riesame delle proposte e/o dei punteggi attribuiti.
La graduatoria definitiva è approvata con decreto del dirigente preposto al citato Ufficio speciale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e resa disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it.
Il competente ufficio comunicherà per iscritto ai soggetti della graduatoria finale l'esito dell'istruttoria e l'ammontare del finanziamento assegnato. Entro i successivi 15 giorni i soggetti beneficiari dovranno comunicare, pena la revoca del finanziamento concesso, l'accettazione il cui facsimile è riportato nell'allegato 2.
In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti o di revoca del finanziamento si procederà al finanziamento delle iniziative successive nel rispetto della graduatoria.
Resta fermo che la concessione del finanziamento in favore del soggetto proponente avviene esclusivamente attraverso l'adozione del relativo singolo decreto.
8.2.4)  Punteggi
I punteggi relativi ai criteri di valutazione dei progetti saranno calcolati nel seguente modo:
-  progetti cofinanziati: il punteggio sarà attribuito con riferimento all'entità del cofinanziamento non a carico dell'Amministrazione regionale:
-  cofinanziamento fino ad E 50.000,00: punti 10;
-  cofinanziamento da E 50.001,00 ad E 100.000,00: punti 15;
-  cofinanziamento superiore ad E 100.000,00: punti 20.
-  progetti proposti da enti locali siciliani in partenariato con soggetti istituzionali dei Paesi beneficiari: il punteggio sarà attribuito in relazione al numero dei partner istituzionali coinvolti:
-  partecipazione di 1 ente locale siciliano ed 1 soggetto istituzionale del P.V.S. beneficiario: punti 10;
-  partecipazione di 2 o più enti locali siciliani ed 1 o più soggetti istituzionali del P.V.S. beneficiario: punti 15.
Per soggetti istituzionali del Paese beneficiario s'intendono i soggetti riconosciuti omologhi della pubblica amministrazione del P.V.S. nel quale si svolge l'iniziativa.
-  esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo: il punteggio terrà conto degli elementi sotto indicati e sarà attribuito attraverso una comparazione tra le iniziative ritenute ammissibili:
-  numero di progetti realizzati: punti 4,5;
-  dimensione finanziaria dei progetti realizzati: punti 3,5;
-  numero di anni di comprovata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo: punti 2.
I punteggi sopra riportati sono cumulabili:
-  progetti realizzati nell'ambito di direttive e priorità del Governo nazionale e/o di accordi tra l'Italia ed il Paese beneficiario:
-  esistenza di accordi internazionali tra Italia e P.V.S. beneficiario dell'iniziativa, inerenti l'ambito dell'intervento proposto: punti 10;
-  progetti integrati che mirino a realizzare più tipologie di obiettivi e settori d'intervento (tra quelli indicati al punto 2) nell'ambito della stessa iniziativa: il punteggio sarà attribuito in considerazione del numero di obiettivi e/o settori d'intervento che si intende realizzare:
-  realizzazione di 2 obiettivi: punti 2;
-  realizzazione di 3 obiettivi: punti 3;
-  realizzazione di 4 o più obiettivi: punti 5;
-  sinergia dell'intervento con altri già in atto e/o realizzati nel territorio del P.V.S. beneficiario: punti 8;
-  partecipazione al progetto di uno/a tirocinante: punti 2.
I punteggi relativi ai sottoelencati criteri saranno attribuiti attraverso una valutazione comparativa tra i progetti ritenuti ammissibili sulla base dei parametri enunciati dal soggetto richiedente negli stessi punti:
-  ricadute più durature sul territorio del Paese beneficiario: punti 5;
-  ampiezza del bacino dei beneficiari finali: punti 5;
-  pertinenza, imputabilità ad azioni ed a spese ammissibili, nonché congruità delle spese rappresentate nel quadro finanziario generale ed in quello sintetico/analitico: fino ad un massimo di punti 20.
8.2.5)  Comunicazioni
I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al competente ufficio, a pena di decadenza dal finanziamento, variazioni che incidano sul punteggio utile per la formazione della graduatoria e che intervengano tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva. Ciò in considerazione della procedura concorsuale ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra soggetti partecipanti al medesimo bando.
8.3)  Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:
a)  prima rata di anticipazione del 60% del finanziamento definitivo riconosciuto, da erogare contestualmente all'emissione del provvedimento concessivo e previa presentazione da parte dei soggetti proponenti, ad eccezione degli enti locali siciliani e dei soggetti pubblici, di apposita polizza fidejussoria o altra forma equivalente in favore della Regione siciliana per una somma pari all'importo della prima rata maggiorata del 5% e dovrà espressamente contenere la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
b)  seconda rata sino al 30% dell'importo concesso, previa produzione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta utilizzazione della metà della somma assegnata con la prima rata di anticipazione;
c)  rata di saldo previa produzione di una dettagliata relazione concernente la realizzazione dell'intervento finanziato, accompagnata da idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Le norme di rendicontazione e le specifiche modalità saranno comunicate dall'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale unitamente alla notifica del provvedimento di erogazione della prima rata.
9)  CASI DI REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento concesso è revocato qualora:
-  il soggetto attuatore non rispetti i termini per la realizzazione dell'intervento;
-  la comunicazione di ultimazione dell'intervento e la domanda di erogazione del saldo del finanziamento con la relativa documentazione non siano trasmesse all'ufficio competente entro il termine di 2 mesi dalla data di ultimazione medesima;
-  nel caso di richiesta da parte dell'ufficio competente di documentazione integrativa necessaria al proseguimento dell'istruttoria per il consuntivo finale, il soggetto attuatore non ottemperi all'invio, a mezzo raccomandata postale, di tutto quanto richiesto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa;
-  gli accertamenti e/o i controlli da parte dell'ufficio dovessero evidenziare l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per i soggetti beneficiari e/o l'inosservanza degli impegni assunti e/o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese;
-  gli interventi realizzati si discostino significativamente per tipologia e destinazione da quelli indicati nel progetto;
-  l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili sia inferiore di oltre il 20% rispetto a quanto previsto nel progetto;
-  siano variate sede, ubicazione o destinazione dell'intervento finanziato senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio regionale;
-  siano gravemente violate specifiche norme settoriali.
Contestualmente alla revoca del finanziamento, così come in caso di rinuncia volontaria da parte del soggetto attuatore, o di riduzione successiva del finanziamento concesso, è disposto il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.
L'ufficio regionale competente procede alla revoca parziale o totale del finanziamento autonomamente o su segnalazione motivata, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del soggetto beneficiario.
Il decreto di revoca dispone altresì in ordine al recupero delle somme erogate.
10)  TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2007.38.2667)
Torna al Sommariohome



012*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 86 -  36 -  16 -  90 -  66 -  77 -