REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2007 - N. 45
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CIRCOLARI

PRESIDENZA


CIRCOLARE 14 settembre 2007, prot. n. 26200.
Centri comunali di raccolta ed isole ecologiche - Regime autorizzatorio.

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI
ALLE SOCIETÀ D'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA
AI PREFETTI DELLA REGIONE SICILIANA
AI SINDACI DEI COMUNI SICILIANI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA REGIONE SICILIANA
La Corte di cassazione penale, sezione terza, con le sentenze n. 7285 dell'11 gennaio 2007 e n. 10259 del 9 marzo 2007 ha statuito che per le attività svolte nelle ecopiazzole (centri comunali di raccolta e isole ecologiche) destinate alla raccolta differenziata non ricorre l'ipotesi del deposito temporaneo di cui all'art. 183, primo comma, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma bensì quella di un centro di stoccaggio di cui al citato art. 183, lett. l), nel quale i rifiuti vengono accumulati lontano dal luogo di produzione in attesa dello smaltimento o del recupero definitivi, escludendo che possa essere considerato luogo di produzione dei rifiuti l'intero territorio comunale.
Alla luce delle superiori sentenze, a modifica di quanto comunicato con la circolare n. 22073 del 7 ottobre 2005 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, vengono diramate le seguenti direttive.
I centri comunali di raccolta e le isole ecologiche devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 208 o 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi degli artt. 214-216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Al fine di poter utilizzare in regime ordinario e in tempi rapidi le strutture esistenti, attualmente utilizzate con conferimento del rifiuto differenziato da parte dei cittadini, gli enti possono avviare, in via ordinaria, la procedura di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione, possono avviare la procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, per accedere a tale procedura, le tipologie dei rifiuti, i codici dei rifiuti e l'attività di recupero devono essere puntualmente rispondenti a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 (modificato dal D.M. n. 186/2006) per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161, per i pericolosi.
Il direttore del settore osservatorio sui rifiuti dell'Agenzia regionale rifiuti ed acque: RACITI
Il direttore del settore rifiuti e bonifiche dell'Agenzia regionale rifiuti ed acque: COLAJANNI
(2007.38.2602)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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