REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2007 - N. 45
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 5 settembre 2007.
Approvazione della pianta organica delle farmacie del comune di Catania e del relativo decentramento al 31 dicembre 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede che ci sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 362/91, in base al quale la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui all'anzidetto comma 2 è computata ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo cui in sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della anzidetta disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie, stabilito in base al parametro della popolazione;
Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 362/91;
Visti i dati forniti dall'ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune di Catania al 31 dicembre 2003 pari a 308.775 abitanti;
Rilevato che, sulla base dei suddetti dati ISTAT, 23 delle 100 sedi farmaceutiche esistenti risultano eccedenti il parametro di corrispondenza proporzionale della popolazione e quindi in soprannumero, rimanendo tali fino al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge per il loro riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito dalla pianta organica;
Vista la nota del comune di Catania n. 132910 dell'8 ottobre 2004 di richiesta di attivazione delle procedure di decentramento delle farmacie;
Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Catania anche in relazione agli intervenuti mutamenti nel tempo della popolazione del comune;
Preso atto dell'attuale distribuzione nel territorio urbano delle 100 farmacie effettivamente aperte al pubblico, dei dati demografici delle diverse zone della città, dei nuovi insediamenti abitativi, delle distanze tra le farmacie esistenti e delle direttrici di traffico;
Vista la relazione del sistema informativo territoriale del comune di Catania prot. n. 43405 del 24 febbraio 2006, con cui viene evidenziato che nelle municipalità S. Giovanni Galermo, Librino S. Giorgio e S. G. La Rena esiste la possibilità di creare spazi per l'insediamento di nuove farmacie fermo restando il numero di 100; infatti a seguito di uno studio analitico di ciascuna delle sedi farmaceutiche con le relative sezioni di censimento ne è emersa una corretta individuazione di una sede nella municipalità di S. Giovanni Galermo, una sede nella municipalità di S. Giuseppe La Rena e 5 sedi nella municipalità di Librino S. Giorgio, di contro nella municipalità Centro - S. Cristoforo è certificato un esubero di 22 farmacie rispetto alle 12 previste dal rapporto dato demografico/farmacie;
Considerato che a seguito delle superiori valutazioni sono state individuate sette zone carenti nelle municipalità sopramenzionate sulla base della popolazione residente e che in tali zone carenti il servizio farmaceutico deve essere assicurato con l'assegnazione ad esse di esercizi farmaceutici per decentramento a norma dell'art. 5, comma 1, della legge n. 362/91, restando invariato il numero di farmacie del comune;
Vista la nota n. DIRS/5/4350 del 9 novembre 2006, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., con la quale è stata portata a conoscenza di tutti i farmacisti titolari del comune di Catania l'individuazione delle zone carenti di servizio e, nel contempo, è stato rivolto agli stessi l'invito a voler manifestare l'eventuale disponibilità al decentramento del proprio esercizio in una di dette zone carenti, al fine anche di consentire l'indicazione di preferenza, stante che l'unico interesse pubblico attiene che in ogni zona carente venga garantito un adeguato servizio farmaceutico;
Viste le accettazioni espresse dai farmacisti titolari pervenute in esito alla sopracitata nota n. DIRS/5/4350 entro i termini dalla stessa indicati;
Considerato che, a seguito dell'interpello, solo i titolari delle sedi 19, 48 e 55 rispettivamente dei dottori Angela Caffo, Barbagallo Rosanna e Giuseppe Scravaglieri hanno manifestato concreta espressione di volontà al decentramento del proprio esercizio farmaceutico;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso i locali dell'ispettorato regionale sanità il 6 agosto 2007;
Visto lo studio effettuato dal sistema informativo territoriale del comune di Catania e presentato in sede di conferenza di servizi con cui sono state apportate modifiche alle delimitazioni territoriali delle sedi farmaceutiche insistenti nella municipalità centro che dovranno essere effettuate a seguito dell'approvazione della pianta organica e del decentramento previsto;
Ritenuto, pertanto, a seguito dello studio sopramenzionato e approvato in sede di conferenza dei servizi, di dover modificare le sedi 20, 21 e 45 cui viene attribuita l'area della sede 19, la sede 52 cui viene attribuita l'area della sede 48 e la sede 53 cui viene attribuita l'area della sede 55 con le relative delimitazioni territoriali;
Visto il parere favorevole espresso dal comune, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 3 e dall'Ordine provinciale dei farmacisti di Catania riguardo alla nuova riperimetrazione, conseguente allo spostamento delle tre sedi sopramenzionate (19, 48 e 55) e alla nuova distribuzione del servizio farmaceutico nel comune di Catania;
Ritenuto di dover intendere operanti, con il presente provvedimento, le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 2003 e di dover recepire eventuali trasferimenti di titolarità e/o di locali che potranno essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Ritenuto di dover demandare all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania l'adozione dei provvedimenti autorizzativi al trasferimento degli esercizi farmaceutici 19, 48 e 55 nelle nuove circoscrizioni territoriali;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene approvata al 31 dicembre 2003 la pianta organica delle farmacie del comune di Catania ed il relativo decentramento:
a)  dati ISTAT popolazione residente al 31 dicembre 2003 n. 308.775;
b) sedi farmaceutiche esistenti n. 100;
c) delimitazione delle sedi assegnate per trasferimento:
Sede n. 101
-  titolare dr.ssa A. Caffo;
-  comprende il territorio delimitato dalla: piazza Chiesa Madre, via San Pietro Clarenza, via Andromeda, via Villa Flaminio, segue per il confine comunale di Misterbianco, confine comunale di San Pietro Clarenza, confine comunale di Mascalucia, via della Comunità europea, via Macello e via Calvario;
Sede n. 102
-  titolare dr. G. Scravaglieri;
-  comprende il territorio delimitato dallo: stradale Cravone, limite sezioni 2381, 2383, 2372, via della Rondine, via del Biancospino, via dei Calici, via del Rosmarino, stradale Cravone, stradale Cardinale, limite sezione 2536 sino al confine col comune di Misterbianco;
Sede n. 106
-  titolare dr.ssa Rosanna Barbagallo;
-  comprende il territorio delimitato dal: viale Nitta, limite sezione 2393, viale Nitta, stradale Librino, via Mons. Secusio Bonaventura, stradale Gelso Bianco, viale Sisinna, limite sezioni nn. 2403, 2402, 2401, 2259, 1968, stradale Librino.

Art. 2

Il territorio della sede n. 19, soppressa col presente provvedimento, viene assegnato alle sedi 20, 21 e 45 i cui confini sono così modificati:
Sede n. 20
-  da via Grotte Bianche angolo via Monaca Santa angolo via Renato Imbriani prosegue per piazza Rosolino Pilo prosegue per via Papale angolo via Rindone angolo via Nicola Fabrizi prosegue per via Puleo angolo via Etnea angolo via Sisto angolo via Carbone angolo via Redentore prosegue per largo dei Vespri prosegue per viale XX Settembre sino a ricongiungersi con via Grotte Bianche;
Sede n. 21
-  da piazza Vittorio Emanuele angolo via Guglielmo Oberdan angolo via Pietro Toselli angolo via Musumeci angolo via Francesco Riso angolo via Grotte Bianche angolo viale XX Settembre angolo largo dei Vespri angolo via Redentore angolo via Carbone angolo via Sisto angolo via Etnea angolo via De Felice angolo via Ferdinando Agnini angolo via Umberto sino a ricongiungersi con piazza Vittorio Emanuele;
Sede n. 45
-  via Regina Margherita angolo via Etnea prosegue per piazza Roma angolo via Tomaselli, angolo via Domenico Cimarosa prosegue per largo Paisiello prosegue per via Pacini prosegue per piazza Carlo Alberto angolo via Giuseppe Verdi angolo via Oberdan angolo via Umberto angolo via Ferdinando Agnini angolo via Giuseppe De Felice angolo via Etnea fino a ricongiungersi col viale Regina Margherita.
Il territorio della sede n. 48 viene assegnato alla sede n. 52 che risulta così modificata:
-  piazza Spirito Santo angolo via Carlo Felice Gambino angolo via Santa Maria di Betlem angolo via San Gaetano alla Grotta angolo via Gemmellaro angolo via Costarelli prosegue per via Monte Sant'Agata angolo via Sant'Euplio angolo largo Paisiello angolo via Beato Bernardo prosegue per piazza San Domenico angolo via S. Maddalena angolo via del Plebiscito angolo via Bambino angolo via Monte Vergine prosegue per via Sant'Elena angolo via Crociferi angolo salita San Camillo angolo via Manzoni angolo via Minoriti prosegue per via Montesano fino all'angolo di piazza Spirito Santo.
Il territorio della sede n. 55 viene assegnato alla sede n. 53 che risulta così modificata:
- via Marchese di Casalotto angolo via VI Aprile prosegue per piazza Giovanni Falcone prosegue per via A. De Curtis angolo via Monsignor Ventimiglia angolo via di Sangiuliano angolo via delle Finanze angolo via Giovanni Di Prima angolo via Luigi Rizzo angolo via Luigi Sturzo angolo corso Sicilia angolo via Santa Maria di Betlem angolo via Carlo Felice Gambino angolo piazza Spirito Santo angolo via Coppola prosegue per via Biondi angolo via di Sangiuliano angolo via Michele Rapisarda angolo piazza Vincenzo Bellini prosegue per via Teatro Massimo angolo via Monsignor Ventimiglia angolo piazza Pietro Lupo angolo via Gravina angolo via Rabbordone angolo via di Sangiuliano angolo di via VI Aprile fino a ricongiungersi con via Marchese di Casalotto.

Art. 3

Le strade a confine tra le sedi farmaceutiche del centro storico, che hanno avuto modificate le circoscrizioni territoriali sopramenzionate, vengono assegnate convenzionalmente alle sedi con minor numero di abitanti.

Art. 4

Le sedi farmaceutiche non interessate dai decentramenti vengono confermate nei loro attuali confini.

Art. 5

All'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania è fatto obbligo, per il seguito di competenza dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi al trasferimento degli esercizi farmaceutici nn. 19, 48 e 55 nelle nuove circoscrizioni territoriali, previo espletamento delle procedure di rito previste dalla norma vigente nonché dall'adozione di ogni altro provvedimento finalizzato alla piena attuazione del presente decreto.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Catania e all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania per la pubblicazione nei rispettivi albi, all'ordine provinciale dei farmacisti di Catania e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo 5 settembre 2007.
  CIRIMINNA 

(2007.37.2553)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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