REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2007 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 agosto 2007.
Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ("Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme") e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni governative");
Vista la legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 ("Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento"), che istituisce le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento e ne definisce i compiti;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 ("Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione");
Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 ("Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento");
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale");
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale");
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ("Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183");
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ("Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"), di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 ("Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158");
Vista la legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 ("Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35 e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali");
Visto il decreto assessoriale 3 febbraio 1995, n. 50/17 del 3 febbraio 1995 ("Modalità per il rilascio alle imprese delle autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001");
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 ("Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente"), che con l'art. 6 trasferisce alle province regionali la competenza a rilasciare le autorizzazioni in campo ambientale per impianti non sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ("Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale");
Visto il decreto assessoriale 14 luglio 1997, n. 409/17 del 14 luglio 1997 ("Adempimenti a carico delle imprese che generano emissioni diffuse di polveri");
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche");
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.");
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, che, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge regionale n. 71/95, individua l'elenco delle attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. n. 203/88 viene delegata alle province regionali;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 374/GR7/S.G. del 17 novembre 1998, che integra l'elenco delle attività già individuate dal decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. n. 203/88 viene delegata alle province regionali;
Visto il decreto assessoriale n. 31/17 del 25 gennaio 1999 ("Determinazione dei contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera effettuate dalle imprese e dagli enti ed organi preposti all'attività di controllo");
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ("Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria"), che all'art. 28, comma 7, individua sanzioni accessorie a quelle stabilite dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al successivo comma 8 individua la Provincia regionale quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 ("Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente");
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 ("Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ("Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"), ed in particolare gli artt. 2, 3, 36 e 37;
Considerato che la sopra citata legge regionale n. 10/2000 definisce, agli artt. 36 e 37, ruolo e compiti dello Sportello unico per le attività produttive istituito presso i comuni, specificando che il procedimento amministrativo svolto da tale struttura in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive di beni e servizi è unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");
Visto il decreto assessoriale 18 marzo 1999, n. 106/17 ("Disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico"), come modificato dal decreto assessoriale 30 marzo 2001, n. 191/17;
Visto il decreto assessoriale n. 232/17 del 18 aprile 2001 ("Nuove direttive per l'ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203");
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ("Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", che con l'art. 90 istituisce l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, e con l'art. 91 recepisce il D.P.R. 12 aprile 1996 ("Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale") e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza commissariale n. 426 del 29 maggio 2002 ("Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio");
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 ("Recepimento della direttiva n. 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio");
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 ("Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351");
Vista la circolare del dipartimento regionale finanze e credito n. 3, prot. n. 19291, del 30 dicembre 2003 ("Tasse sulle concessioni governative regionali - Art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - Disposizioni programmatiche finanziarie per l'anno 2003");
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 ("Attuazione della direttiva n. 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria");
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 31 gennaio 2005 ("Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372");
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ("Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 ("Attuazione della direttiva n. 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti");
Visto il decreto assessoriale 1 giugno 2005 ("Regolamento sull'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente"), che all'art. 1, comma 3, lett. b), prevede che Arpa svolga, nell'ambito delle attività istituzionali di prevenzione e protezione ambientale, funzioni di supporto tecnico alla Regione siciliana;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 306 del 29 giungo 2005, con la quale è stato istituito l'Uufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ("Attuazione della direttiva n. 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale");
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), che provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell'ambiente;
Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Considerato, altresì, che l'art. 10 del D.P.R. n. 203/88 è stato sostituito dall'art. 278 del decreto legislativo n. 152/06;
Preso atto che il decreto 18 aprile 2001, di attuazione del D.P.R. n. 203/88, non è più in linea con i criteri ed i principi fissati dalla normativa nazionale vigente;
Considerato che il D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997 ed il D.P.Reg. n. 374/GR7/S.G. del 20 novembre 1998, che individuano le tipologie di impianti a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale per i quali il rilascio dell'autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera è delegato alle Province regionali, sono tuttora vigenti;
Visti i pareri dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 9856 del 5 giugno 2006 e n. 15994 del 2 ottobre 2006 ed i pareri dell'Avvocatura dello Stato n. 54661 del 27 dicembre 2006 e n. 12084 dell'8 marzo 2007, relativi alle procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alla luce delle modifiche introdotte nel contesto normativo nazionale di riferimento dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto necessario procedere all'adeguamento della normativa regionale, adottando nuove procedure che siano in linea con i principi stabiliti dallo Stato e dall'Unione europea in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione

1.  Nel territorio della Regione siciliana le autorizzazioni previste dalla parte V, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le denunce di installazione o modifica, di cui all'art. 284 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, sono soggette alla disciplina del presente decreto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
2.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 267, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.
3.  E' fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti che non sono soggetti ad autorizzazione. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 272 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti e le attività in deroga.
4.  Ai sensi dell'art. 267, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente decreto.
5. Ai sensi dell'art. 272, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente normativa non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli artt. 276 e 277 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2
Definizioni

1.  Per la terminologia utilizzata nel presente decreto si fa riferimento alle definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2.  Si richiamano di seguito gli acronimi utilizzati nel presente decreto:
-  A.I.A.: Autorizzazione integrata ambientale;
-  A.N.C.I.: Associazione nazionale comuni d'Italia;
-  A.P.I.: Associazione delle piccole e medie imprese;
-  A.R.P.A.: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
-  B.A.T.: Best available techniques (vedi M.T.D.);
-  C.D.: Compact disc (supporto informatico);
-  C.O.D.A.C.O.N.S.: Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori;
-  C.P.T.A.: Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento;
-  C.O.T.: Carbonio organico totale;
-  C.O.V.: Composti organici volatili;
-  D.A.P.: Dipartimento Arpa provinciale;
-  G.P.L.: Gas di petrolio liquefatto;
-  I.B.A.: Important Bird Area;
-  I.R.S.E.A.: Inventario regionale delle sorgenti di emissioni in aria ambiente;
-  I.V.A.: Imposta sul valore aggiunto;
-  M.T.D.: Migliori tecnologie disponibili (vedi B.A.T.);
-  U.O.: Unità odorimeriche od olfattometriche;
-  P.M.10: Particulate Matter (materiale particolato formato da particelle inferiori a 10 µm);
-  P.T.S.: Polveri totali sospese;
-  S.I.C.: Sito di importanza comunitaria;
-  S.O.V.: Sostanze organiche volatili;
-  S.U.A.P.: Sportello unico per le attività produttive;
-  U.O.: Unità odorimeriche od olfattometriche;
-  V.I.: Valutazione di incidenza
-  V.I.A.: Valutazione di impatto ambientale;
-  Z.P.S.: Zone di protezione speciale.
Art. 3
Autorizzazioni alle emissioni

1. Nella Regione siciliana l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con riferimento alle fasi di installazione, trasferimento e/o modifica sostanziale degli impianti, è:
a)  la Provincia regionale, per gli impianti che rientrano nell'"Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale" individuate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
b)  l'Assessorato regionale al territorio e ambiente, per gli impianti non compresi nel sopra citato "Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale".
2.  Il gestore che intende installare un nuovo impianto, o trasferire un impianto da un luogo ad un altro, presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica necessaria a descrivere caratteristiche del sito, ciclo produttivo dell'impianto e caratteristiche delle emissioni.
3.  Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica - che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto, nella relazione tecnica allegata o nell'autorizzazione già rilasciata, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati - ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente decreto. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica un'attività autorizzata ai sensi dell'art. 269, commi 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 152/2006. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 4
Domanda di autorizzazione

1.  La domanda di autorizzazione, completa della necessaria documentazione tecnica e sottoscritta dal gestore dell'impianto e, per la parte tecnica, da uno o più tecnici abilitati (per la parte tecnica), deve essere presentata all'autorità competente in duplice copia cartacea (di cui una in bollo), accompagnata da un supporto informatico (CD) contenente copia di tutta la documentazione allegata. Dovranno inoltre essere prodotte altre due copie dell'istanza, comprese di supporto informatico, destinate rispettivamente alla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento ed al comune competenti per territorio, ed una copia per ogni ente di cui occorre acquisire il parere in Conferenza di servizi. Analogo procedimento deve essere seguito per le eventuali integrazioni necessarie.
2.  Nei casi in cui l'impianto rientri fra le attività soggette alle procedure di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e/o fra le attività per cui è prevista la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ovvero fra le attività soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dovrà essere preventivamente acquisito il parere previsto dalla normativa vigente.
3.  Nei comuni singoli o consorziati dove è attivo ed opera lo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) l'istanza dovrà essere presentata a detto sportello. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente emanerà direttive per coordinare l'attività degli sportelli unici ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni sul territorio regionale.
4.  La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo, sottoscritta dal gestore o dal rappresentante legale dell'impresa che gestisce l'impianto, deve in ogni caso contenere:
a)  le generalità, la residenza e il domicilio, ovvero la denominazione o la ditta, la ragione sociale e la partita IVA, la classificazione ISTAT dell'azienda, la sede legale del soggetto richiedente, nonché le generalità, la residenza o il domicilio del rappresentante legale;
b)  le generalità, la residenza e il domicilio, il titolo di studio e la qualifica professionale dell'estensore della documentazione tecnica a corredo, anche se coincidente con il soggetto richiedente l'autorizzazione (qualora alla predisposizione della documentazione tecnica abbiano partecipato più professionisti, tali dati dovranno essere forniti per ciascuno di essi);
c)  l'oggetto della domanda, in relazione alle fattispecie individuate nell'art. 3 (installazione, trasferimento, modifica sostanziale);
d)  il progetto dell'impianto, con la sua ubicazione (corografia, planimetria, carta dei vincoli) ed il riferimento al più vicino centro abitato ed alle eventuali zone protette presenti nell'area, nonché l'esatta posizione dei punti di emissione (con le coordinate geografiche);
e)  una relazione tecnica che descriva il ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio con il periodo previsto intercorrente tra l'attivazione e la messa a regime dell'impianto, la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; per impianti con emissioni di composti organici volatili la relazione dovrà inoltre esplicitare le modalità di attuazione di quanto previsto in merito dal decreto legislativo n. 152/2006 (art. 275; allegato III alla parte V);
f)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, e successive modifiche ed integrazioni, a firma dell'estensore della documentazione tecnica, che quanto contenuto in tale documentazione corrisponde allo stato di fatto o di progetto, ed è attinente alle proprie competenze professionali;
g)  elenco della documentazione prodotta.
5.  Le modalità operative saranno stabilite con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.
Art. 5
Procedure

1.  L'autorità competente indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, una Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 15 e seguenti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel corso della quale si procede, anche in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
2.  Eventuali integrazioni e/o ulteriori elementi di valutazione, emersi nel corso della conferenza, devono essere trasmessi all'autorità competente ed agli altri enti convocati in Conferenza di servizio, entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, in un termine pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente, ai sensi dell'art. 269, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.
3.  Alla Conferenza di servizi di cui all'art. 1 sono invitati, per l'acquisizione del rispettivo parere, gli enti e le amministrazioni interessati e la parte richiedente (rappresentata dal gestore dell'impianto e/o dal legale rappresentante e/o dal tecnico estensore degli elaborati). Sono comunque tenuti a rendere un parere motivato, direttamente in Conferenza di servizi o trasmettendo il relativo parere all'autorità competente entro 60 giorni dalla data di convocazione della conferenza:
a)  il comune (deve tenere conto della destinazione urbanistica e degli aspetti igienico-sanitari, deve verificare la coerenza dell'impianto con il contesto in cui si esercita l'attività e verificare la fattibilità del progetto in relazione ad eventuali situazioni locali particolarmente sensibili e/o di pregio);
b)  la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento (deve verificare, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 39/77, che l'impianto abbia sistemi idonei a contenere entro i limiti prescritti l'emissione degli inquinanti nell'atmosfera, per accertare il contributo all'inquinamento e, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 78/80, deve fissare i limiti alle emissioni con le eventuali relative prescrizioni).
4.  L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente rende un parere consultivo, nell'ambito delle attività istituzionali di supporto tecnico alla Regione siciliana previste per l'agenzia dall'art. 1, comma 3, del regolamento adottato con decreto assessoriale 1 giugno 2005. Il parere viene reso solo per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del presente decreto che presentino caratteristiche di elevato impatto ambientale.
5.  In caso di mancata partecipazione alla Conferenza di servizi le amministrazioni invitate hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 10/91, di comunicare all'autorità competente i motivi della loro assenza. In caso di mancata emissione del parere nei tempi previsti l'autorità competente è tenuta a segnalare l'omissione ai soggetti istituzionalmente competenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
6. L'autorizzazione stabilisce:
a)  per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
b)  per le emissioni convogliate, o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
c) per le emissioni diffuse, idonee prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
d)  per gli impianti con emissioni di composti organici volatili, i limiti di emissione, le specifiche tecniche e le prescrizioni, il consumo massimo teorico di solvente, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi, di cui all'art. 275 del decreto legislativo n. 152/06;
e) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;
f)  la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo di marcia non inferiore a dieci giorni a partire dalla messa a regime, la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.
7.  La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. Le autorità competenti al controllo (Provincia regionale e dipartimento Arpa provinciale), con riferimento agli aspetti di relativa competenza, effettueranno il primo accertamento entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, e gli accertamenti seguenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal provvedimento di autorizzazione.
8.  L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 269, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
9.  La Provincia regionale comunica all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'elenco delle autorizzazioni di competenza rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del presente decreto.
10. Le modalità operative saranno stabilite con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.
Art. 6
Convogliamento delle emissioni

1.  Si applicano le disposizioni di cui all'art. 270 del decreto legislativo n. 152/2006.
2.  In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale sono tecnicamente convogliabili, sulla base delle migliori tecniche disponibili (M.T.D) e viste le pertinenti prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.
3.  In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lett. aa), numero 2), del decreto legislativo n. 152/2006.
4.  Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto.
5.  In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni della parte V, titolo I, del decreto legislativo n. 152/2006, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
6.  Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente può autorizzare un nuovo impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale avente più punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto o del macchinario fisso dotato di autonomia funzionale e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti, salva l'applicazione dell'art. 271, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006.
7.  Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente può autorizzare il convogliamento delle emissioni di più nuovi impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale in uno o più punti di emissione comuni, anche appartenenti ad impianti anteriori al 2006 ed al 1988, purché le emissioni di tutti gli impianti o di tutti i macchinari fissi dotati di autonomia funzionale presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più severo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale.
8.  Gli impianti anteriori al 2006 ed al 1988 si adeguano a quanto previsto dal comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 entro i tre anni successivi al primo rinnovo dell'autorizzazione effettuato ai sensi dell'art. 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l'autorità competente tiene anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui all'art. 281, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 7
Valori limite di emissione e prescrizioni specifiche

1.  Per quanto riguarda i valori limite e le prescrizioni dei provvedimenti autorizzatori si fa riferimento, in generale, a quanto espressamente previsto dall'art. 271 del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso dovrà essere garantito, ai fini della limitazione delle emissioni inquinanti, l'utilizzo delle migliori tecniche in atto disponibili sul mercato (M.T.D.), adeguando, in sede autorizzativa, i limiti e le prescrizioni alle capacità tecnologiche dell'impianto.
2.  L'allegato I alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce i valori limite di emissione, con l'indicazione di un valore massimo e di un valore minimo, e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti anteriori al 1988 e di tutti gli impianti di cui all'art. 269, comma 14, del decreto legislativo n. 152/2006 eccettuati quelli di cui alla lett. d). I valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nel sopra citato allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti da tale allegato. L'allegato V alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce apposite prescrizioni per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti e per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide.
3.  Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 si applicano, per gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006, i metodi precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi, i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali.
4.  I piani e i programmi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e dall'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e dalla normativa regionale, purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria. Possono inoltre stabilire valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006 anche prima dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 271 del decreto legislativo n. 152/2006.
Nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale possono essere stabiliti valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e dalla normativa di cui al comma 3 dell'art. 271 del decreto legislativo n. 152/2006, purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.
5.  L'autorizzazione stabilisce, per ciascuno degli impianti per cui é presentata la domanda, i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati dall'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, dalla normativa regionale e dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria. Le prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse sono stabilite sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti disposizioni degli allegati I e V alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
6.  Nel caso in cui la normativa regionale e i piani e programmi relativi alla qualità dell'aria non stabiliscano valori limite di emissione, non deve comunque essere superato, nell'autorizzazione, il valore massimo stabilito dall'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
7. Per gli impianti nuovi o per gli impianti anteriori al 2006, fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 271 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani e programmi relativi alla qualità dell'aria e sulla base delle migliori tecniche disponibili. Nell'autorizzazione non devono comunque essere superati i valori minimi di emissione che l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 fissa per gli impianti anteriori al 1988. Le prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse sono stabilite sulla base delle migliori tecniche disponibili e dell'allegato V alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
8.  Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, l'autorizzazione può stabilire valori limite di emissione più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, dalla normativa regionale e dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria nei seguenti casi:
a)  in sede di rinnovo, sulla base delle migliori tecniche disponibili, anche tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi;
b)  per zone di particolare pregio naturalistico, individuate all'interno dei piani e dei programmi adottati ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, o dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, o dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
9. Nel caso previsto dall'art. 270, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 l'autorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto. Il flusso di massa complessivo dell'impianto non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.
10. I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
11.  Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula di cui all'art. 271, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006.
12.  I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula di cui all'art. 271, comma 13, del decreto legislativo n. 152/2006.
13.  Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. Se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
14. Per i grandi impianti di combustione di cui all'art. 273 e per gli impianti di cui all'art. 275 del decreto legislativo n. 152/2006, il presente articolo si applica con riferimento ai valori limite di emissione ivi previsti.
15.  Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi.
16. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione si applicano i criteri di cui all'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 17 dell'art. 271 del decreto legislativo n. 152/2006 si applicano, per gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006, i metodi precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi, i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali.
17.  Ai sensi dell'art. 269, comma 16, del decreto legislativo n. 152/2006 i gestori degli impianti di deposito di oli minerali (compresi i gas liquefatti), non soggetti ad autorizzazione, sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.
Art. 8
Impianti mobili

1.  Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.
2.  L'autorità competente può imporre prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
3.  Le modalità operative saranno stabilite dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.
Art. 9
Polveri e sostanze organiche liquide ed aeriformi

1.  Nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e nei casi in cui si lavorano, trasportano, travasano e stoccano sostanze che producano emissioni in forma di gas o di vapore, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e delle emissioni aeriformi, in conformità con le disposizioni di cui, rispettivamente, alle parti I e II dell'allegato V alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006. Altresì, nei casi in cui si lavorano, trasportano, travasano e stoccano sostanze che producano emissioni in forma di gas o di vapore che possono determinare molestie olfattive/emissioni odorigene, devono essere assunte apposite misure per il contenimento e la determinazione di tali emissioni, in linea con le disposizioni recate dalla ordinanza commissariale 29 maggio 2002 "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio".
L'autorità competente stabilisce le prescrizioni per il contenimento delle emissioni di polveri tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a)  pericolosità delle polveri;
b)  flusso di massa delle emissioni;
c)  durata delle emissioni;
d)  condizioni meteorologiche;
e)  condizioni dell'ambiente circostante.
2.  Per le attività di cui al comma 1, la ditta autorizzata dovrà relazionare con periodicità annuale, alle autorità di controllo competenti per territorio (Provincia e dipartimento Arpa provinciale), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri e sull'attività di manutenzione degli impianti al fine di garantirne l'efficacia. Con provvedimento amministrativo del dipartimento regionale territorio e ambiente sono definite le specifiche modalità operative.
3.  Per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, devono essere seguite le disposizioni di cui alla parte II dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/06.
4.  Negli impianti di compostaggio che originano emissioni aeriformi che possono determinare molestie olfattive e/o emissioni odorigene devono essere assunte apposite misure per il contenimento e la determinazione di tali emissioni, in linea con le disposizioni di cui all'ordinanza commissariale del 29 maggio 2002 ("Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio").
Art. 10
Impianti e attività in deroga

1.  Per le specifiche categorie di impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, adotta apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'art. 271, commi 6 e 8, del decreto legislativo n. 152/2006. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.
2.  Le autorizzazioni di carattere generale di cui al comma precedente sono adottate entro il 28 aprile 2008. Autorizzazioni di carattere generale possono essere adottate dall'autorità competente anche per altre categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione.
3.  L'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo.
4.  Il gestore degli impianti o delle attività di cui ai commi 1 e 2 presenta all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale. L'autorità competente può, con provvedimento motivato, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
5.  I gestori degli impianti che rientrano nelle tipologie per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare specifica domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 3 e seguenti del presente decreto.
6.  In tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
7.  La Provincia regionale, con le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto, trasmette annualmente i dati delle comunicazioni e delle domande di cui ai commi 1 e 5.
8.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 272 del decreto legislativo n. 152/2006. Sono comunque fatte salve tutte le prescrizioni tecniche di cui all'art. 272 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006.
9.  Le modalità operative saranno definite dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.
Art. 11
Grandi impianti di combustione

1.  Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 273 e 274 del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 12
Emissioni di COV

1.  Per gli impianti e le attività con emissioni di composti organici volatili si applicano le disposizioni di cui agli artt. 275, 276 e 277 del decreto legislativo n. 152/2006. Per quanto riguarda le emissioni, i valori limite, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi, si dovrà fare riferimento all'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
2.  Se nello stesso luogo sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso luogo, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato. Le attività di cui alla parte II dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3.  Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4.  Il gestore che intende effettuare le attività di cui al comma 2 presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto dall'art. 275, comma 4, e nella parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. In aggiunta ai casi previsti dall'art. 269, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle attività che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2.
5.  L'autorizzazione ha ad oggetto gli impianti, i macchinari e sistemi non fissi e le operazioni manuali che effettuano le attività di cui al comma 2 e stabilisce, sulla base di tale comma, i valori limite che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'art. 270 del decreto legislativo n. 152/2006. Per le emissioni prodotte da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali si applicano i commi 10, 11 e 13 dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006.
6.  L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
7.  Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 è assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
8.  Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate da uno o più impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e alle altre prescrizioni dell'art. 275 del decreto legislativo n. 152/2006 entro il 31 ottobre 2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal medesimo allegato III, parte IV, entro le date ivi stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, l'adeguamento è effettuato sulla base dei progetti presentati all'autorità competente ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2004, n. 44. Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano anteriori al 2006. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente, le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione. I termini di adeguamento previsti dal presente comma si applicano altresì agli impianti di cui al comma 20, in esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale ivi prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 o abbiano precedentemente aderito alle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
9.  Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. In caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione.
10.  Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e VI dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso. E' fatta salva la facoltà del gestore di chiedere all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
11.  La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere presentata anche dal gestore delle attività di cui al comma 2, effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a modifiche sostanziali. L'autorizzazione prescrive che le emissioni degli impianti, dei sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni manuali oggetto di modifica sostanziale:
a)  siano immediatamente adeguate alle prescrizioni del presente articolo;
b)  siano adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di tutte le attività svolte dal gestore nello stesso luogo non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lett. a).
12.  Se il gestore comprova all'autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
13.  Nei casi previsti nella parte III dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorità competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, salvo che il gestore comprovi all'autorità competente che il rispetto di detto allegato non è, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.
14.  L'autorità competente comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.
15.  Se due o più attività effettuate nello stesso luogo superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorità competente può:
a)  applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attività;
b)  applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attività, non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lett. a); la presente opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16.  Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/Nm3, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le emissioni convogliate di cui alla parte III dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 entro il 1° aprile 2013, purché le emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
17.  Per definire i valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente si fa riferimento alla parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
18.  L'autorità competente trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all'applicazione del presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla decisione 2002/529/CE del 27 giugno 2002 della Commissione europea. Per gli impianti non autorizzati dalla regione copia della relazione è inviata dall'autorità competente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente.
19.  Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al 1988, disciplinati dal presente articolo, si applicano, fino alle date previste dai commi 8 e 9, ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore, i valori limite e le prescrizioni di cui all'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
20.  I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce), e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali non sia stata adottata dalla Regione un'autorizzazione di carattere generale, possono aderire all'autorizzazione generale di cui alla parte VII dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. L'istanza dovrà essere indirizzata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per il tramite degli uffici di segreteria della Commissione provinciale tutela ambiente competente per territorio. E' fatto salvo il potere della Regione di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 del decreto legislativo n. 152/2006, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attività non si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
21.  Ai sensi dell'art. 275, comma 21, del decreto legislativo n. 152/2006 costituisce modifica sostanziale:
a)  per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento;
b)  per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;
c)  qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
d)  qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.
22.  Per attività di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21 dell'art. 275 del decreto legislativo n. 152/2006, si intendono le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di cui alla parte III del medesimo allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l'anno.
23.  Il controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione viene effettuato secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 276 del decreto legislativo n. 152/2006.
24.  Il recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti viene effettuato secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 277 del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 13
Impianti termici civili

1.  Si applicano le disposizioni di cui titolo II della parte V del decreto legislativo n. 152/2006. Per gli adempimenti correlati l'autorità competente è, secondo quanto previsto dall'art. 283, comma 1, lett. i), dello stesso decreto legislativo, il comune (se la popolazione è superiore ai quarantamila abitanti) e, nella restante parte del territorio, la provincia.
Art. 14
Tasse sulle concessioni governative regionali ed obblighi correlati

1.  L'autorità, competente provvede a dare seguito agli adempimenti discendenti dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, al momento del rilascio o dell'eventuale rinnovo del provvedimento di autorizzazione, nonché ogni volta che si apporta una modifica sostanziale all'autorizzazione stessa.
2.  Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 24/93, così come modificato dalla legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, l'obbligo del pagamento della tassa sussiste anche quando l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio di attività e riguarda il contribuente che presenta la comunicazione. Resta fermo inoltre l'obbligo per l'autorità competente (legge regionale n. 24/93, art. 6, comma 5) dell'accertamento dell'avvenuto versamento del tributo previsto dalla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto amministrativo soggetto a tassazione (installazione, trasferimento, modifica sostanziale, rinnovo).
3.  La tassa sulla concessione regionale va corrisposta con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione (legge regionale n. 24/93, art. 6, comma 6). Le modalità operative sono stabilite con apposito provvedimento amministrativo.
4. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alla tassa in questione, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A. (legge regionale n. 24/93, art. 6, comma 7).
Art. 15
Poteri di ordinanza

1.  In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del decreto legislativo n. 152/2006, delle sanzioni accessorie previste dall'art. 28, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e delle eventuali misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a)  alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b)  alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c)  alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto, ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
Art. 16
Sanzioni

1.  L'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare a quelle previste dagli artt. 279, 288 e 296 del decreto legislativo n. 152/2006. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, si applicano le seguenti sanzioni accessorie:
a)  ove non si provveda entro i termini previsti da quanto prescritto nella diffida di cui alla lett. a) dell'art. 15 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 77,47 per ogni giorno compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui alle successive lett. b) e c) dello stesso articolo;
b)  qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ottemperi, seppure in ritardo, alle prescrizioni impostegli con la diffida, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta ad un terzo (pari ad euro 25,82) per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta eliminazione delle irregolarità.
2.  Dell'avvenuta eliminazione delle irregolarità, ai fini della cessazione degli effetti della sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere data tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Gli atti per i quali sono dovute le tasse di cui all'art. 14 del presente decreto non sono efficaci, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/72, sino a quando queste non siano pagate. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell'onere del pagamento da parte degli interessati, dovrà essere comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 dello stesso D.P.R. n. 641/72. In particolare chi esercita un'attività senza aver ottenuto l'atto autorizzatorio o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103,29.
4.  Ai controlli ed all'accertamento delle violazioni previste dalla presente normativa provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'A.R.P.A., la Provincia regionale ed il comune (se la popolazione è superiore ai quarantamila abitanti). All'irrogazione delle relative sanzioni provvede la Provincia regionale.
5.  Ai sensi dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione di cui all'art. 18 della stessa legge, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6.  Il versamento delle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai trasgressori va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione.
7.  Le modalità operative sono definite con specifici provvedimenti amministrativi attuativi.
Art. 17
Disposizioni finali

1.  Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.
2.  L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente provvederà ad emanare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i provvedimenti amministrativi di attuazione della presente normativa e tutti gli atti necessari per adeguare la normativa regionale vigente ai principi ed ai criteri definiti dallo Stato e dall'Unione europea.
3.  Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente comma, e con riferimento alle specifiche tecniche emanate da ciascuno dei provvedimenti adottati, è abrogata la normativa tecnica adottata con i seguenti provvedimenti assessoriali: decreto 3 febbraio 1995, n. 50/17; decreto 14 luglio 1997, n. 409/17; decreto 25 gennaio 1999, n. 31/17; decreto 18 marzo 1999, n. 106/17; decreto 30 marzo 2001, n. 191/17; decreto 18 aprile 2001, n. 232/17.
4.  Nelle more della definizione delle nuove procedure alle istanze di autorizzazione, presentate all'autorità competente di cui all'art. 3 del presente decreto, dovrà essere allegata la documentazione tecnica prevista dal decreto 18 aprile 2001, n. 232/17.
5.  Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alla normativa vigente, ed in particolare a:
-  decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
-  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
-  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
-  decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183;
-  decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 31 gennaio 2005;
-  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
-  decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
-  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
-  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 agosto 2007.
  INTERLANDI 

(2007.36.2502)
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DECRETO 9 agosto 2007.
Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59");
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 21 aprile 1999, n. 163 ("Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione");
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 ("Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente");
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 ("Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");
Visto l'art. 7 del decreto assessoriale n. 232/17 del 18 aprile 2001, che, per la Regione siciliana, stabilisce un limite per il parametro polveri totali di 50 mg/Nm3;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 ("Recepimento della direttiva n. 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio");
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 ("Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351");
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 ("Attuazione della direttiva n. 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria");
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 31 gennaio 2005 ("Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372");
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ("Attuazione della direttiva n. 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale");
Visto il decreto n. 305/GAB del 19 dicembre 2005, col quale è stata effettuata la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente ed è stata adottata la zonizzazione preliminare del territorio regionale, ai fini della protezione della salute umana e degli ecosistemi, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/99;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell'ambiente, e che, con la parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il D.D.U.S. n. 7 del 14 giugno 2006, con il quale è stato approvato il piano d'azione con le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, per i territori dei comuni di Siracusa, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino, Priolo Gargallo (agglomerato IT19R2);
Visto il D.D.U.S. n. 19 del 5 settembre 2006, con il quale è stato approvato il piano d'azione con le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela, per i territori dei comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto (agglomerato IT19R3);
Visto l'art. 271, comma 4, del sopra citato decreto legislativo n. 152/2006, secondo il quale "i piani e i programmi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria";
Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 351/99, le regioni, "in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati", devono provvedere ad "effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli artt. 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente";
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 351/99, le regioni "effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo";
Considerato, infine, che la normativa vigente, per risanare e mantenere la qualità dell'aria ambiente, delega alla regione il compito di adottare piani e programmi la cui elaborazione è molto complessa in ogni sua fase (programmazione, valutazione, applicazione, verifica), riguarda diverse discipline scientifiche, e coinvolge diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alle proposte di risanamento e alla messa in opera dei relativi interventi;
Ritenuto necessario procedere all'adeguamento della normativa regionale, adottando nuove procedure che siano in linea con i principi stabiliti dallo Stato e dall'Unione europea in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente;
Ritenuto, altresì, che occorre avviare gli strumenti di coordinamento necessari per pervenire rapidamente all'adozione di piani e programmi finalizzati a risanare e mantenere la qualità dell'aria ambiente sul territorio regionale;

Decreta:

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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