REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2007 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 13 luglio 2007.
Istituzione del Parco archeologico di Naxos, ricadente nel comune di Giardini Naxos.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche integrazioni;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Vista la legge regionale n. 80/77;
Vista la legge regionale n. 116/80;
Vista la legge regionale n. 17/91;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 20;
Visto il decreto n. 6263, con il quale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 20, sono state individuate le aree archeologiche costituenti il sistema dei parchi archeologici regionali siciliani;
Considerato che il citato provvedimento annovera tra gli altri il Parco archeologico di Naxos, ricadente nel comune di Giardini Naxos, provincia di Messina;
Vista la proposta di istituzione del Parco archeologico di Naxos, avanzata dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, con nota n. 6057 del 30 dicembre 2004;
Accertato che la proposta suddetta e tutti i suoi elaborati sono stati trasmessi al comune di Giardini Naxos che ha reso le proprie valutazioni precisandole in sede di conferenza di servizi del 2 marzo 2007;
Visto lo schema di regolamento contenente le modalità d'uso, i divieti e i vincoli operanti nel territorio del Parco archeologico di Naxos, facente parte integrante e sostanziale della cennata proposta, così come la perimetrazione del Parco e delle zone A, B, C in cui esso è diviso, riportata nelle tavole allegate alla nota n. 6057 del 30 dicembre 2004;
Visto il parere del Consiglio regionale reso in seduta congiunta delle sezioni per i beni archeologici e per i beni paesistici, architettonici ed urbanistici in data 5 luglio 2007 e trasmesso, con nota prot. n. 66016 del 6 luglio 2007;
Ritenuto di dover provvedere all'istituzione del Parco archeologico di Naxos, in considerazione della sua importanza strategica ai fini della gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale del territorio, costituito dall'antica città di Naxos, prima colonia greca della Sicilia, fondata nel 734-733 a.C. all'imbocco meridionale dello stretto di Messina, da Thoukles a capo di un contingente di Calcidesi dell'isola di Eubea e di Nassi dall'isola Cicladica di Naxos;
Tenuto conto che nell'area del costituendo Parco sono visibili le testimonianze delle varie vicende storiche ed urbanistiche della città, dal periodo arcaico sino alla sua distruzione avvenuta nel 403 a.C., ad opera di Dionigi I di Siracusa:
Avuto riguardo, altresì, delle varie aree sacre (Temene) che, dislocate ai margini dell'area urbana, ci testimoniano la vita religiosa della colonia, dominata dal culto di Apollo e Dioniso, quest'ultimo documentato dalle molte centinaia di antefisse a maschera silenica, esposte in buon numero accanto a terrecotte architettoniche di rivestimento dei tetti di edifici sacri, all'interno del museo che accoglie una larga scelta di materiali provenienti da scavi del sito effettuati nell'arco di oltre un cinquantennio (1953-2006);
Accertato, pertanto, che nell'area del Parco di che trattasi insiste il museo archeologico, attualmente dipendente dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, non essendo stata data attuazione alla legge regionale n. 17/91 che lo annoverava fra i musei regionali dotati di autonomia amministrativa e finanziaria;
Riconosciuto che detto museo si configura come una necessaria struttura indispensabile per la conservazione e la pubblica fruizione dei reperti restituiti dalle fruttuose campagne di scavo, come sopra detto, nell'area del Parco e da esso non può essere avulso, costituendone una necessaria prosecuzione;
Ai sensi della normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è istituito, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, il Parco archeologico di Naxos, ricadente nel comune di Giardini Naxos, provincia di Messina, in quanto Naxos rappresenta un osservatorio privilegiato per la conoscenza della storia più antica dell'urbanistica dell'occidente greco, per la sua alta antichità, nonché per la sua storia breve concentrata in un arco di poco più di 300 anni.

Art. 2

I confini del Parco archeologico sono quelli all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla cartografia di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il Museo archeologico di Naxos, pertanto, che è all'interno del perimetro, fa parte integrante del Parco archeologico e con esso vengono inserite nell'organizzazione amministrativa del Parco le unità in atto assegnate alla struttura museale.

Art. 4

Nei territori destinati a Parco archeologico, zone A, B e C, vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso, i vincoli e i divieti da osservarsi, di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
La disciplina regolamentare vigente all'interno delle zone A e B del Parco integra i divieti discendenti dall'art. 15, lett. e, della legge regionale n. 78/76, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 15/91.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 20, VIII comma, della legge regionale n. 20/2000, al Parco è attribuita autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Art. 6

La gestione del Parco archeologico è affidata, ai sensi degli artt. 22 e 23 della citata legge regionale n. 20/2000, ad un direttore e al comitato tecnico-scientifico, che sarà nominato con successivo provvedimento. Sarà parimenti approvato successivamente, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, il regolamento interno del Parco.

Art. 7

Per effetto del suddetto art. 6 viene nominata direttore del Parco la dott. ssa Maria Costanza Lentini. Alla stessa vengono altresì conferite le funzioni di commissario ad acta al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per assicurare l'avvio del funzionamento della nuova struttura.

Art. 8

Con successivo provvedimento direttoriale si procederà al formale conferimento al medesimo dirigente dell'incarico ed alla successiva stipula del contratto individuale di lavoro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 luglio 2007.
  LEANZA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 2 agosto 2007 al n. 990.
Allegato
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA D'USO, I VINCOLI ED I DIVIETI VIGENTI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA NAXOS
Titolo I
NORME COMUNI


Art. 1
Ricerca scientifica

Il Parco archeologico è istituto per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici.
Esso esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Londra, 6 maggio 1969) e degli indirizzi recati dalla Convenzione riguardante la protezione dei patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi, 16 novembre 1972), dalla Convenzione per l'accesso all'informazione, per la partecipazione pubblica all'assunzione delle decisioni e all'accesso in materia di giustizia e ambiente (Aarhus, 25 giugno 1998) e dalla Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 13 novembre 2000);
Ciò nella considerazione che le emergenze archeologiche presenti nel territorio dei Parco costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche archeologiche, al fine di preservarne il pieno significato storico.
L'attività istituzionale del Parco archeologico procede quindi nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 42/2004 e nella legge regionale 20/2000, ed è preordinata:
a)  alla qualità della ricerca archeologica. A questo scopo l'ente Parco può sottoscrivere accordi con le università ed istituzioni scientifiche di notevole rilevanza per l'esecuzione degli scavi archeologici rientranti nei programmi di ricerca;
b)  all'applicazione del divieto degli scavi clandestini;
c)  al controllo e alla conservazione dei risultati ottenuti nel corso degli scavi e delle ricerche;
d) alla rapida e completa diffusione delle informazioni, a mezzo di pubblicazioni scientifiche;
e)  alla circolazione dei pezzi archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo;
f)  agli scambi di informazioni tra i parchi archeologici facenti parte del sistema regionale, gli altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali, le istituzioni scientifiche. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'art. 118, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2
Soggetti della ricerca scientifica

In tutto il territorio del Parco archeologico di Naxos può essere svolta attività di ricerca scientifica soltanto da parte dell'ente Parco e dai soggetti qualificati che esso autorizza e ai quali, solo a tal fine, può concedere deroghe, specifiche, nominative e a termine, ai divieti operanti.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente Parco.

Art. 3
Gestione del patrimonio archeologico

3.1  Nell'area del Parco di Naxos è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi.
3.2  Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco.
3.3  Il direttore dell'ente Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e la conservazione del territorio archeologico del Parco.
Eventuali interventi urgenti e di somma urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio archeologico del Parco, potranno essere effettuati dal direttore nel rispetto delle vigenti previsioni di legge (decreto legislativo n. 42/2004) e dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal comitato tecnico-scientifico o comunque, nei casi di somma urgenza, da questo approvati entro e non oltre cinque giorni dalla data dell'intervento.
Gli scavi e le ricerche devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente Parco ed essere attuati da personale dell'ente o dell'Amministrazione regionale o da soggetti qualificati che il medesimo ente autorizza.
3.4  I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso.
3.5  Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche saranno condotti nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal comitato tecnico-scientifico.
La partecipazione di reperti a mostre non potrà in nessun momento alterare la consistenza scientifica del patrimonio del Parco.
3.6  La gestione del direttore del Parco archeologico procede, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto delle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, da egli predisposto e soggetto ad approvazione da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico.
I programmi debbono tenere conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi da svolgere, anche con riferimento al bacino di utenza ed all'ambito territoriale del Parco, nonché al suo organico.

Art. 4
Vincoli urbanistici - Modifiche della perimetrazione

Qualora a seguito delle ricerche effettuate venga accertata la presenza di reperti e emergenze archeologiche, tali da giustificare nuove e diverse misure di salvaguardia, l'ente Parco è onerato di attivare la procedura per la revisione della perimetrazione e/o della regolamentazione del Parco, vietando tutte le attività che possono arrecare disturbo ed interferire con la salvaguardia del territorio archeologico.

Art. 5
Rapporti con altri soggetti

L'ente Parco può, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, stipulare accodi con enti pubblici, istituzioni di ricerca e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzati alla gestione di spazi e servizi, ove ciò non pregiudichi la piena e agevole fruizione del Parco, previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico.
Titolo II
NORME PER LA ZONA A


Art. 6
Attività consentite

6.1  Nelle aree comprese nella zona A del Parco, che comprende le zone di dichiarato, e comunque accertato, interesse archeologico è consentito:
1)  effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dall'ente Parco;
2)  effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b) e e) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Gli interventi di cui alla lett. d) della legge regionale n. 71/78 sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione del Parco.
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi che saranno documentati da un apposito abaco, redatto a cura dell'ente Parco, nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel territorio del Parco, le loro condizioni statiche, le tipologie e i materiali.
3.  Effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli edifici oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione del Parco e previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico.
4.  Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali e previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico.
5.  Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione.
6.  Realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area del Parco non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione.
7.  Effettuare interventi di riqualificazione delle essenze vegetali - agronomiche dell'impianto esistente.
8.  Effettuare manifestazioni culturali nei luoghi a tal scopo indicati dall'ente Parco, nelle forme di: convenzione, concessione o gestione diretta dell'ente Parco.
9. Effettuare limitate attività ricreative e sportive nei luoghi marginali della suddetta zona.
10.  Esercitare direttamente o in regime di concessione le attività agricole di mantenimento dell'impianto agronomico esistente; sono altresì consentite le arature a profondità non superiore a cm. 20. I mutamenti di colture - nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio ed in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali - e ogni eventuale intervento comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, dovranno essere preventivamente autorizzati.

Art. 7
Divieti

7.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e dei paesaggio, di tutela dei suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:
1)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti; la costruzione di nuovi elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata - con l'obbligo della rimessa in pristino - dal comitato tecnico scientifico del Parco, se funzionalmente legata all'attività istituzionale programmata dall'ente.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione del patrimonio archeologico, può essere prevista nel programma triennale del Parco;
2)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili o di roulottes, salvo deroga unicamente a favore dell'ente Parco per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione;
3)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
4)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A;
5)  esercitare qualsiasi attività industriale;
6)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
7)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi all'attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi e ricerche archeologiche è riservata all'ente Parco.
Titolo III
NORME PER LA ZONA B


Art. 8
Attività consentite

8.1  Nell'area di protezione delle zone archeologiche del Parco (zona B) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso all'attività di gestione del Parco; per le costruzioni preesistenti sono da prevedere piani di riqualificazione redatti di concerto con l'amministrazione comunale.
8.2  Nell'area di protezione delle zone archeologiche del Parco (zona B), fatte salve le norme di cui al successivo art. 9, è consentito:
1)  effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dall'ente Parco. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale dell'ente Parco, dell'Amministrazione regionale ed ai soggetti istituzionali autorizzati dall'ente Parco o con esso convenzionati;
2)  effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b) e c), d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi che saranno documentati da un apposito abaco, redatto a cura dell'ente Parco, nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel territorio del Parco, le loro condizioni statiche, le tipologie e i materiali;
3)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta;
4)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale dei Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali;
5)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
6)  esercitare attività turistico-alberghiere nonché agricole;
7)  effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali, purché ogni cambiamento di coltura e ogni eventuale intervento comportante movimenti di terra o scavi, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, siano preventivamente autorizzati;
8) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agricole;
9) esercitare limitate attività forestali e gli interventi di prevenzione dagli incendi.

Art. 9
Divieti

9.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:
1)  la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, fatta eccezione, per i soli casi di comprovata precarietà statica, gli interventi che comportano il mantenimento della stessa cubatura e destinazione d'uso dell'edificio preesistente, nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
2)  impiantare serre;
3)  esercitare attività industriali;
4)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti.
5)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
6)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
7)  asportare o danneggiare reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, rocce, minerali, fossili, prelevare sabbia, terra, o qualunque altro materiale, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal direttore del Parco;
8)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
9)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
10)  esercitare attività sportive che possano compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;
11)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento.
Titolo IV
NORME PER LA ZONA C


Art. 10
Attività consentite

10.1  Nell'area di interesse paesaggistico del Parco (zona C) sono consentite, previo parere dell'ente:
1)  tutte le attività elencate agli artt. 6 e 8 del presente regolamento, secondo le modalità ivi richieste;
2)  attività turistico-ricettive e culturali, nel rispetto delle norme vigenti;
3)  i mutamenti di destinazione d'uso, le esecuzioni e le modifiche di opere murarie e di recinzione;
4)  i mutamenti e le esecuzioni sulla struttura dei tetti, sugli infissi, sulla colorazione e tinteggiatura esterna degli edifici esistenti;
5)  la collocazione e la modifica di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di impianti di illuminazione, di impianti che creino interferenza acustica;
6)  tutte le attività per il normale svolgimento della vita residenziale nella zona.
Titolo V
NORME FINALI


Art. 11
Rilascio di pareri

Per gli interventi proposti dal direttore del Parco, da eseguirsi all'interno del Parco dal Parco stesso e rientranti nella sua attività istituzionale, il parere espresso dal comitato tecnico-scientifico presieduto dal Soprintendente per i beni culturali e ambientali, sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.
La competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali ed ambientali presenti nel territorio dell'ente, in osservanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale n. 20/2000 e dal decreto n. 6263 dell'11 giugno 2001.
I pareri, previsti dal presente regolamento, dovranno essere resi entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, in caso di richiesta di integrazione degli atti è ammessa una sola sospensione del termine suddetto.
Ove si debba procedere ad accertamenti di natura tecnica il termine è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni.

Art. 12
Attività di controllo e sanzioni

12.1  I provvedimenti emessi dall'ente Parco, ai sensi della legge regionale n. 20/2000 e del presente regolamento, saranno tempestivamente trasmessi alla competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. Parimenti, i provvedimenti rilasciati dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, cui si attestano le attività di tutela e vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 20/2000 e delle linee guida approvate con decreto n. 6263 dell'11 giugno 2001, saranno tempestivamente trasmessi per giusta conoscenza all'ente Parco.
12.2  Nelle zone A e B del Parco, dichiarate di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento costituiscono titolo per l'applicazione, da parte della competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, delle sanzioni previste dal sopraccitato decreto legislativo.
Nella zona C del Parco, dichiarata di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 167 e 181 del medesimo decreto legislativo.
12.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni da parte della competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore, nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.





(2007.35.2426)
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007*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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