REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2007 - N. 42
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Statuto del Comune di Canicattì. Modifiche ed integrazioni


Lo statuto del Comune di Canicattì è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2006.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 5 giugno 2007 sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.
All'art. 1 - Disposizioni generali, è aggiunto il seguente comma 6bis:
6-bis)  Il comune, nel ribadire le proprie radici cristiane, impronta l'azione amministrativa al rispetto dei principi contenuti nel Trattato istitutivo dell'Unione europea, al rispetto dei valori della famiglia, della solidarietà e della sussidiarietà. Il comune agevola l'internazionalizzazione delle imprese quale elemento di valorizzazione del contesto socio-economico.
All'art. 6 - Potestà regolamentare, è aggiunto il seguente comma 2:
2)  La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme del titolo V - parte seconda della Costituzione ed è improntata al rispetto dei canoni di qualità normativa ed analisi di impatto della regolamentazione.
L'art. 8 - Principi dell'azione amministrativa è sostituito dal seguente:
1)  L'azione amministrativa si svolge nel rispetto del principio di motivazione dei provvedimenti ed il procedimento amministrativo valorizza la partecipazione dei cittadini. I provvedimenti sono emanati nel rispetto del principio di proporzionalità.
All'art. 23 - Il consiglio comunale, è aggiunto il seguente comma 6bis:
6-bis)  Il consiglio comunale elegge il presidente del consiglio e due vice presidenti, dei quali uno vicario.
Essi costituiscono l'ufficio di presidenza. Per l'elezione dei due vice presidenti si applicano le stesse modalità di elezione del presidente del consiglio comunale.
Dopo l'art. 24 è aggiunto l'art. 24bis - Le commissioni consiliari permanenti
1)  Sono costituite all'interno del consiglio comunale le seguenti commissioni consiliari permanenti, con funzioni consultive e propositive, composte, ciascuna, da sette componenti:
  I. Commissione: Politiche finanziarie e di programmazione. 
  II. Commissione: Politiche giovanili, socio-sanitarie, della persona e delle pari opportunità. 
  III. Commissione: Polizia locale e sicurezza stradale. 
  IV. Commissione: Attività produttive, politiche comunitarie e del lavoro. 
  V. Commissione: Servizi pubblici locali. 
  VI. Commissione: Politiche scolastiche, culturali, sportive e turistiche. 
  VII) Commissione: Infrastrutture e gestione del territorio. 
  VIII) Commissione: Qualità, attività normativa e partecipazione a soggetti di diritto privato. 

2)  Le commissioni sono nominate dal presidente con criterio proporzionale entro la prima seduta successiva agli adempimenti di prima adunanza, sentita la conferenza dei capigruppo.
Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente art. 26-bis - Question time
1)  Il regolamento disciplina l'istituto del "question time" inteso quale procedimento di risposta immediata alle interrogazioni e definisce le modalità di svolgimento dello stesso.
Il comma 3 dell'art. 28 - Validità delle sedute e delle deliberazioni è modificato come segue:
3)  La mancanza del numero legale all'ora fissata per l'adunanza (prima convocazione), ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio all'ora successiva (seconda convocazione). In seconda convocazione, il quorum strutturale è dato dalla presenza dei due quinti dei consiglieri assegnati.
(2007.29.2159)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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