REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2007 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto dell'Unione dei Comuni delle Torri tra Mare e Monti


Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali

Il presente statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo, Unione dei comuni, composta dai comuni di Capaci, Isola delle Femmine e Torretta, siti nella provincia di Palermo, i cui abitanti al censimento generale della popolazione del 24 ottobre 2001 sommano complessivamente a n. 20.878 su una superficie complessiva di Kmq. 35,07 così ripartiti:
-  Comune di Capaci abitanti n. 10.922, superficie Kmq. 6,12.
-  Comune di Isola delle Femmine abitanti n. 6.240 superficie Kmq. 3,54.
-  Comune di Torretta abitanti n. 3.716, superficie Kmq. 25,41.
L'Unione di comuni disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata "Unione dei comuni delle Torri fra mare e monti"; il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono e confina: con il Mar Tirreno, con il Comune di Palermo, con il Comune di Monreale, con il Comune di Giardinello, con il Comune di Montelepre e con il Comune di Carini.
Promuovere fra le nuove generazioni tutte le iniziative socio-culturali, per far crescere ed affermare la cultura della legalità e della solidarietà, nel rifiuto di ogni atto di violenza e di prevaricazione e di comportamenti ed atteggiamenti propri della mentalità mafiosa.
Art. 2
Obiettivi programmatici

E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, nonché la progressiva integrazione fra i comuni attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei comuni in quanto compatibili.
E' obiettivo dell'Unione mantenere in capo ai singoli comuni la competenza relativa all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità e ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:
-  promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei comuni tutelando l'assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
-  potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
-  favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
-  armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse;
-  ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
-  definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
-  favorire la qualità della vita della popolazione amministrata, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
-  rapportarsi con gli enti istituzionali e sovracomunali per una migliore e più efficace rappresentazione degli interessi del territorio.
Art. 3
Sede

L'Unione ha la propria sede presso il Comune di Capaci.
I suoi organi e uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione.
Con deliberazione dell'assemblea dell'Unione, da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica, è possibile trasferire la sede dell'Unione in uno dei comuni aderenti.
Art. 4
Stemma

Lo stemma dell'Unione è rappresentato da uno scudo, sormontato da corona di colore oro, all'interno del quale dovranno essere raffigurati gli stemmi dei singoli comuni dell'Unione, così disposti rispettivamente: in alto a sinistra stemma del Comune di Isola delle Femmine, al centro in basso lo stemma del Comune di Capaci, in alto a destra lo stemma del Comune di Torretta (Allegato A).
Art. 5
Durata, recesso e scioglimento

L'Unione ha una durata di quindici anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla data di scadenza naturale si scioglierà automaticamente, salvo diversa determinazione dei consigli comunali degli enti interessati.
Ogni comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente, non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Gli effetti del recesso decorreranno in ogni modo dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento definitivo, che in ogni caso deve avvenire entro il 30 giugno. L'assemblea dell'Unione, nel prendere formalmente atto della volontà di recesso espressa da uno dei comuni aderenti, dovrà quantificare e determinare le compensazioni finanziarie e patrimoniali che debbono intercorrere fra il Comune recedente e l'Unione, indicando anche i tempi e le modalità per la loro formalizzazione e definizione.
Il recesso della metà più uno dei comuni aderenti all'Unione determina lo scioglimento della stessa.
In caso di scioglimento dell'Unione, il presidente protempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
Nei casi di cui ai commi precedenti, il personale dipendente, funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi; i dipendenti eventualmente assunti direttamente dall'Unione verranno invece ripartiti proporzionalmente fra i comuni aderenti.
Art. 6
Oggetto

L'Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, le funzioni e le competenze amministrative relative ai seguenti servizi:
-  gestione di servizi sociali e scolastici, compresi i trasporti scolastici;
-  funzioni di polizia locale e sicurezza del territorio;
-  funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, con particolare riguardo alla promozione di tutte le politiche mirate alla tutela del patrimonio naturalistico dall'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico;
-  servizi di protezione civile e tutela della salute pubblica;
-  pulizia caditoie, manutenzione stradale e del verde pubblico, manutenzione strade esterne e rurali;
-  gestione dello sportello unico per le attività produttive;
-  promozione prodotti locali;
-  servizi demografici e statistici;
-  promozione dei servizi turistici, sportivi e culturali locali;
-  valutazione del personale e servizi di controllo interni;
-  formazione ed aggiornamento del personale e contenzioso del lavoro;
-  servizi inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro;
-  servizi di tesoreria e riscossione tributi locali;
-  stipendi e paghe;
-  applicazione contratto di lavoro e contenzioso relativo;
-  gestione canili e gattili, anagrafe canina e prevenzione del randagismo;
-  servizi di comunicazione, informazione istituzionale e pubbliche relazioni;
-  e-government, innovazione e nuove tecnologie;
-  gestione e manutenzione illuminazione pubblica;
-  valutazione e certificazione dei progetti di opere pubbliche;
-  ufficio legale;
-  segnaletica stradale;
-  espropriazioni;
-  servizi catastali;
-  revisione economica e finanziaria;
-  gestione procedure aperte;
-  promozione e sviluppo a livello di intero ambito dei settori commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
-  politiche di sviluppo del territorio di interesse sovracomunale;
-  promozione e gestione delle attività culturali, turistiche e sportive di interesse comunale e sovracomunale, nonché dei rapporti con i cittadini emigrati.
Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito del bilancio di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.
All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione adottata da tutti i consigli comunali degli enti aderenti, modificativa del presente statuto.
Il trasferimento delle competenze di cui al presente articolo verrà di norma deliberato dai consigli dei singoli comuni aderenti all'Unione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, entro il mese di ottobre; le giunte comunali invece dovranno chiaramente indicare i tempi e le modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo, indicando nel contempo anche le eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.
A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.
A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe, contributi e diritti sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi accertamento e riscossione.
Art. 7
Diritti delle persone

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.
L'Unione concorre a tutelare la vita umana in ogni suo momento, esalta il valore della maternità e della procreazione cosciente e responsabile promuovendo e sviluppando a tal fine adeguati servizi sociali e sanitari.
Riconosce i diritti del minore e la loro autonoma rilevanza anche nella collettività civile, tutela l'infanzia promuovendo opportune politiche socio-educative.
Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.
Contribuisce al riconoscimento dei diritti del malato. Promuove la valorizzazione delle risorse dell'anziano. Assicura il pieno sviluppo civile della persona umana nel rispetto della sua condizione psico-fisica.
Individua nella pace un diritto fondamentale delle persone, dei popoli e delle etnie, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti fondamentali delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.
Promuove iniziative di educazione alla pace rivolte a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani.
Art. 8
Lotta alla criminalità

L'Unione ripudia la mafia quale fenomeno di privazione della libertà della persona.
L'Unione promuove, incoraggia ed incentiva tutte le azioni volte alla lotta alla criminalità mafiosa e favorisce la nascita e l'affermazione della cultura antiracket ed antimafia. Si impegna e sostiene tutti gli interventi finalizzati alla rimozione delle cause sociali ed economiche all'origine del fenomeno mafioso. Si preoccupa di contribuire, inoltre, alla prevenzione ed alla lotta alla diffusione della droga, nonché al recupero dei tossicodipendenti.
Tutti i componenti degli organi dell'Unione, ogni anno, unitamente alla situazione patrimoniale, debbono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in cui dichiarino di non essere parenti o affini fino al 2° grado di soggetti appartenenti all'associazione a delinquere di stampo mafioso.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Art. 9
Organi

Sono organi dell'Unione: l'assemblea, il presidente, il consiglio direttivo.
Art. 10
Diritti e doveri

Per la disciplina delle aspettative, dei permessi e delle indennità, licenze e rimborso spese, nonché degli oneri previdenziali ed amministrativi degli amministratori dell'Unione dei comuni si applica la normativa vigente.
Per le finalità di cui al comma 1 si fa riferimento alla fascia di popolazione corrispondente al totale della popolazione appartenente ai comuni facenti parte dell'Unione.
Art. 11
Assemblea dell'Unione

Ciascun comune aderente è rappresentato nell'assemblea dell'Unione da un numero di consiglieri comunali pari a 5 (cinque); tre consiglieri sono designati dal o dai gruppi consiliari di maggioranza e due consiglieri sono designati dal o dai gruppi consiliari di minoranza.
I rappresentanti dei rispettivi consigli comunali in seno all'assemblea dell'Unione sono nominati dal sindaco, nel rispetto della normativa vigente in materia, in proporzione alla composizione dei gruppi consiliari e garantendo la rappresentanza della minoranza, previa consultazione con i capigruppo consiliari e con il presidente del consiglio, che investirà formalmente della materia l'intero consiglio comunale, per un'indicazione il più possibile chiara ed inequivocabile.
La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione di un nuovo comune all'Unione.
I componenti dell'assemblea restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.
L'assemblea dell'Unione viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti; analogamente si procede all'integrazione nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o cessi per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 12
Competenze dell'assemblea

L'assemblea dell'Unione è espressione dei comuni che la costituiscono e pertanto ne costituisce l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'assemblea dell'Unione può avvalersi anche di commissioni appositamente costituite e regolamentate.
Compete all'assemblea dell'Unione l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto annuale nonché dei criteri per la compartecipazione dei comuni alle finanze dell'Unione.
L'assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, in analogia a quanto previsto dalla legge che riserva tali atti ai consigli comunali:
-  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per il quale adotta i criteri generali;
-  le relazioni previsionali, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni tra gli interventi del bilancio, l'esercizio provvisorio, i conti consuntivi, la costituzione e la modifica di altre forme associative;
-  le convenzioni con comuni ed enti;
-  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
-  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
-  la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali già approvati dall'assemblea dell'Unione, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
-  la verifica degli equilibri di bilancio;
-  l'elezione dell'organo di revisione;
-  il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Art. 13
Convocazione dell'assemblea e principi di funzionamento

La prima seduta dell'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo dell'Unione.
La prima riunione dell'assemblea dell'Unione viene convocata, entro venti giorni dalla ricezione delle designazioni effettuate dai singoli comuni aderenti, con avviso da notificarsi a tutti i suoi componenti entro sette giorni liberi antecedenti la data di convocazione, per la sola costituzione della stessa, ed è presieduta dal consigliere anziano per età sino all'elezione del presidente.
L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora alla ripresa o durante i lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati.
L'assemblea è convocata:
-  su iniziativa del presidente dell'assemblea dell'Unione;
-  su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri;
-  su richiesta del presidente del consiglio direttivo dell'Unione.
La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso scritto del presidente dell'assemblea dell'Unione, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
Il presidente dell'assemblea dell'Unione è tenuto a convocare l'assemblea entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta con le modalità stabilite dal presente articolo.
Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato almeno 5 giorni prima e le proposte di deliberazione devono essere messe a disposizione di ciascun consigliere almeno 3 giorni prima della data di convocazione.
Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data di convocazione.
Tutti gli organi collegiali sono validamente convocati con avviso unico, trasmesso a ciascun Comune ed a ciascun soggetto interessato mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:
-  a mezzo messo notificatore;
-  posta elettronica e telefax con conferma di ricezione;
-  telegramma;
-  raccomandata con avviso di ricevimento.
L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione dei comuni nonché in quello dei relativi comuni aderenti, entro gli stessi termini indicati nei commi precedenti e i documenti relativi agli argomenti da trattare devono essere a disposizione dei consiglieri. Inoltre dovrà essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione e partecipazione da parte dei cittadini.
Art. 14
Presidenza dell'assemblea dell'Unione

L'assemblea dell'Unione, espletate le operazioni di giuramento, convalida, surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
L'elezione del presidente dell'assemblea dell'Unione avviene con votazione a scrutinio segreto e, in prima votazione, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri dell'Unione. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta. Eletto il presidente, si procede all'elezione del vicepresidente dell'assemblea. Risulta eletto quale vicepresidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri.
Il presidente ed il vice presidente dell'assemblea durano in carica 18 mesi e sono immediatamente rieleggibili.
In caso di assenza o di impedimento del presidente o del vice presidente, l'assemblea è presieduta dal componente più anziano di età.
Il presidente dell'assemblea dell'Unione:
a)  rappresenta l'assemblea;
b)  la convoca e la presiede;
c)  predispone l'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea iscrivendo le proposte del presidente dell'Unione nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
d)  assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all'assemblea e li porta a conoscenza dell'assemblea;
e)  apre e dirige i lavori dell'assemblea, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni; provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
f)  ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine, con provvedimenti che devono essere motivati e trascritti nel processo verbale;
g)  ha facoltà, ravvisandone i motivi, di limitare l'accesso del pubblico;
h)  autorizza le missioni dei consiglieri.
Al presidente dell'assemblea dell'Unione vengono assegnati locali ed attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'ufficio. Lo stesso per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione di servizio.
Art. 15
Mozione di sfiducia al presidente ed al vice presidente dell'assemblea dell'Unione

Due quinti dei consiglieri in carica possono presentare nei confronti del presidente dell'assemblea o del vice presidente una mozione di sfiducia nei seguenti casi:
a)  nell'ipotesi di manifesta incapacità e inefficienza che non integrino la violazione di legge, in quanto in quest'ultimo caso l'assemblea deve attivare l'intervento degli organi di vigilanza;
b)  quando siano state riscontrate gravi e ripetute violazioni regolamentari e o statutarie.
La seduta dell'assemblea, per discutere e deliberare la mozione di sfiducia, ha luogo solo se sia fatta richiesta sottoscritta non prima di otto giorni e non oltre il ventesimo giorno del deposito di essa presso la segreteria generale dell'ente.
La mozione per essere approvata, con votazione per appello nominale, deve riportare il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.
Il presidente sfiduciato cessa dall'ufficio, e sino alla elezione del nuovo presidente è sostituito dal vice presidente.
Art. 16
Status dei consiglieri

I consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dall'assemblea la relativa deliberazione.
I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
-  presentare atti ispettivi;
-  esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza dell'assemblea;
-  intervenire nella discussione;
-  presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione, nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di funzionamento.
I consiglieri hanno facoltà di attivare gli organi di vigilanza nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I gruppi assembleari ed i singoli consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute assembleari consecutive decade.
La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del presidente dell'assemblea.
Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Scaduto quest'ultimo termine, l'assemblea dell'Unione si pronuncia con propria deliberazione. La deliberazione che dichiara la decadenza deve contenere una puntuale indicazione circa le controdeduzioni formulate dal consigliere interessato.
Art. 17
Gruppi assembleari

Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo assembleare.
Entro 7 giorni dalla prima seduta, ogni consigliere è tenuto ad indicare al presidente dell'assemblea il gruppo al quale intende aderire.
I consiglieri che entrano a far parte dell'assemblea nel corso del mandato amministrativo devono comunicare in corso di seduta assembleare o per iscritto, entro sette giorni dalla proclamazione, a quale gruppo intendono aderire.
Non possono essere costituiti gruppi con un numero di consiglieri inferiore a 2, salvo nel caso di costituzione di gruppo misto.
I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituirne uno nuovo dandone comunicazione al presidente dell'assemblea. In caso contrario entrano a far parte del gruppo misto.
Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al presidente dell'assemblea ed al segretario dell'Unione in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal capogruppo del gruppo cui intendono aderire.
I consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto, nonché singoli consiglieri.
Entro 10 giorni dalla prima seduta dell'assemblea neo-eletta, ciascun gruppo consiliare comunica al presidente per iscritto il nominativo del proprio capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere più anziano di età del gruppo.
Art. 18
Commissioni speciali

L'assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, su proposta del presidente o su istanza sottoscritta da almeno 3 dei consiglieri assegnati, può istituire al suo interno, su materie di interesse dell'ente, commissioni speciali, commissioni di indagine o di inchiesta, aventi funzioni di controllo e di garanzia.
La presidenza di ciascuna delle suddette commissioni assembleari è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.
La commissione deve concludere i propri lavori e informarne l'assemblea entro il termine indicato con la delibera di istituzione. Laddove ne ravvisi e ne motivi l'opportunità, l'assemblea può concedere una proroga di non oltre 30 giorni.
Art. 19
Deliberazioni di iniziativa assembleare

L'assemblea dell'Unione esercita il diritto di iniziativa tramite la presentazione di proposte di delibere concernenti le materie di competenza dell'assemblea, come previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Esse sono trasmesse al presidente dell'assemblea ed al presidente dell'Unione, quest'ultimo provvede ad inviarle all'ufficio competente per l'acquisizione dei pareri secondo la normativa vigente. Le proposte di delibere munite dei prescritti pareri vengono trasmesse al presidente dell'assemblea, il quale provvede ad iscrivere le proposte all'ordine del giorno.
Di norma il parere va reso entro 15 giorni; in casi d'urgenza e su richiesta del presidente, il parere deve essere reso entro 5 giorni.
Art. 20
Presidente dell'Unione

Il presidente dell'Unione dura in carica 18 mesi e, in ogni caso, fino all'elezione del suo successore e compete, a turno, a ciascuno dei sindaci dei comuni associati.
Il presidente dell'Unione è eletto dal consiglio direttivo nella prima seduta tra i sindaci dei comuni aderenti all'Unione; l'elezione avviene a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza relativa, mentre in caso di parità risulterà eletto il candidato più giovane per età.
Art. 21
Competenze del presidente dell'Unione

Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio direttivo ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al segretario ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
Il presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti del consiglio direttivo dell'Unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive della stessa.
Il presidente compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti all'assemblea dell'Unione e che non rientrano nelle competenze del consiglio direttivo dell'Unione e degli organi burocratici.
Il presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al sindaco dalla legislazione nazionale e regionale, purché compatibili con il presente statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'Unione; può nominare consulenti di sua fiducia, in caso di comprovate esigenze e per particolari materie per le quali non può avvalersi di professionalità esistenti nell'ambito dei comuni aderenti.
Il presidente può affidare ai singoli componenti del consiglio direttivo dell'Unione il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
Art. 22
Vice presidente dell'Unione

Il vice presidente, nominato dal presidente, è il componente del consiglio direttivo dell'Unione che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 23
Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate all'assemblea dell'Unione, da parte del presidente, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il suo mandato politico-amministrativo.
Il documento programmatico dovrà essere notificato ai consiglieri dell'Unione almeno 10 giorni prima rispetto alla relativa seduta dell'assemblea dell'Unione, onde consentire agli stessi una serena valutazione del programma.
Ciascun consigliere componente dell'assemblea dell'Unione ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, con le modalità indicate dal regolamento dell'assemblea dell'Unione.
Al termine del mandato politico-amministrativo, il presidente presenta all'assemblea dell'Unione una relazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alle osservazioni dell'assemblea dell'Unione, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 24
Composizione del consiglio direttivo dell'Unione.

Il consiglio direttivo dell'Unione è composto dai sindaci protempore dei comuni associati. In caso di loro assenza o impedimento, i sindaci, con esclusione del presidente dell'Unione, potranno essere sostituiti per una singola seduta del consiglio direttivo dal vice sindaco o da un assessore all'uopo delegato del relativo comune o da un delegato scelto anche tra gli assessori dei rispettivi comuni.
Art. 25
Il consiglio direttivo dell'Unione

Il consiglio direttivo dell'Unione è organo di impulso e di indirizzo, collabora col presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'assemblea dell'Unione. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Il consiglio direttivo compie gli atti d'amministrazione che non sono riservati, dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, all'assemblea, e che non rientrano nelle competenze del presidente, del segretario e dei responsabili dei vari servizi.
Il consiglio direttivo dell'Unione, in particolare:
-  approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di rendiconto della gestione, e la relazione illustrativa dello stesso;
-  approva gli schemi di regolamento;
-  approva il progetto di programma triennale di opere pubbliche;
-  approva i progetti di opere pubbliche che non sono riservati dalla legge ad altri organi;
-  decide in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi giurisdizionali e arbitrati e autorizza il presidente a stare e a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi altra giurisdizione speciale;
-  adotta atti di indirizzo in ordine ad eventuali transazioni, decide in ordine ad incarichi professionali anche legali, nel rispetto della normativa vigente.
Rientra nelle competenze del consiglio direttivo dell'Unione l'adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal presente statuto, dai regolamenti e dalla legislazione regionale alla giunta municipale dei comuni.
Art. 26
Funzionamento del consiglio direttivo dell'Unione

La prima seduta del consiglio direttivo è convocata dal sindaco del comune in cui ha sede l'Unione.
Il consiglio direttivo dell'Unione è convocato e presieduto dal presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Le sedute non sono pubbliche.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni del consiglio direttivo dell'Unione si applica la legislazione regionale in materia di funzionamento della giunta municipale.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 27
Pubblicità degli atti e diritto di informazione

L'Unione riconosce, come presupposto fondamentale di una matura partecipazione democratica, l'adeguata informazione sugli atti e sui progetti dell'ente, volta al coinvolgimento reale dei cittadini dell'Unione nei processi decisionali.
Gli atti e le attività dell'Unione sono pubblici.
La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione e a quello dei comuni ed attraverso il costante aggiornamento del sito informatico dell'Unione.
L'amministrazione dell'Unione ne favorirà la massima diffusione e conoscenza per mezzo della stampa e di televisioni e radio locali.
Nella sede dell'Unione sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'albo pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti e avvisi secondo le norme previste dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento.
Tutti i regolamenti saranno pubblicati all'albo pretorio dell'Unione ed all'albo pretorio dei comuni aderenti per 15 giorni ed entrano in vigore decorso tale termine. Dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia al pubblico mediante pubblici manifesti.
Sono pubblicizzati nei confronti della cittadinanza:
-  i servizi resi dall'Unione in modo diretto o indiretto, con l'indicazione dei diritti degli utenti e gli obblighi della struttura pubblica;
-  la promozione di iniziative per la conoscenza degli atti e delle attività più rilevanti, particolarmente nelle scuole, negli uffici, nei luoghi di lavoro, negli esercizi pubblici.
Art. 28
Accesso agli atti

Chiunque vi abbia interesse può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati sensibili e nel rispetto di specifiche norme regolamentari.
Le strutture organizzative dell'Unione hanno il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.
Art. 29
Diritto di partecipazione

L'Unione riconosce ai soggetti portatori di interessi legittimi coinvolti in procedimenti amministrativi la facoltà di intervenire nei modi previsti da specifico regolamento.
L'Unione riconosce nella partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi, uno degli istituti fondamentali della democrazia.
I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età e che siano:
-  residenti nel territorio dell'Unione;
-  non residenti, ma esercitino stabilmente nel territorio dell'Unione la propria attività di lavoro, di studio e di utenza dei servizi;
-  titolari di diritti su beni immobili ricadenti nel territorio dell'Unione;
-  titolari o legali rappresentanti di persone giuridiche aventi sede legale in uno dei comuni aderenti all'Unione.
I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o da associazioni.
L'Unione riconosce ai bambini e agli adolescenti il diritto a partecipare, anche a mezzo di propri rappresentanti, alla vita della comunità e delle sue istituzioni, coinvolgendoli nelle scelte che li riguardano.
Art. 30
Diritto di udienza

L'Unione garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai funzionari preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale.
Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza, garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.
Art. 31
Consultazione

Qualora gli organi dell'Unione intendano adottare atti di particolare rilevanza sociale, possono promuovere l'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, tenere conto in sede di deliberazione.
Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni aderenti, l'amministrazione provinciale o regionale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni o esperti.
Art. 32
Presidente e assemblea dei ragazzi dell'Unione

L'Unione, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere le elezioni del presidente e dell'assemblea dei ragazzi dell'Unione.
L'assemblea dei ragazzi dell'Unione ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani.
Le modalità di elezione e il funzionamento del presidente e dell'assemblea dei ragazzi dell'Unione sono stabiliti con apposito regolamento.
Art. 33
Referendum

L'Unione riconosce tra gli strumenti di partecipazione popolare all'amministrazione locale il referendum consultivo.
Limiti, modalità di svolgimento ed effetti delle consultazioni referendarie sono fissati dalle norme del presente statuto e da apposito regolamento da emanarsi nei 6 mesi successivi all'approvazione dello statuto, per la disciplina delle procedure per la raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento della consultazione e quant'altro non disciplinato dalle norme statutarie.
I referendum sono indetti dal presidente entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di presa d'atto del compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, articolata anche in più domande comunque non superiori a 5, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.
I referendum possono riguardare esclusivamente materie di competenza dell'assemblea. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, bilanci, designazioni e nomine ed attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Le consultazioni referendarie si possono svolgere una volta l'anno e possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.
Hanno diritto di partecipare al voto gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione.
Quando il referendum sia stato indetto, l'assemblea sospende l'attività deliberativa sull'oggetto dello stesso, salvo che sussistano ragioni di particolare necessità e urgenza debitamente motivate nello stesso atto adottato.
L'ammissibilità del referendum sotto il profilo formale e sostanziale è sottoposta alla valutazione di apposita commissione, costituita dal presidente dell'assemblea, che la presiede, e dal segretario dell'Unione.
Non si procede al referendum quando l'atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Invece nell'ipotesi di annullamento o di revoca parziali, anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, il giudizio sull'ammissibilità del referendum è di competenza della commissione costituita dal presidente dell'assemblea e dal segretario dell'Unione.
Il referendum è approvato qualora il quesito abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei cittadini partecipanti alla consultazione.
Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, l'assemblea delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 34
Richiesta indizione del referendum

In previsione di decisioni di particolare rilevanza, l'Unione può indire un referendum popolare consultivo.
L'indizione del referendum può essere richiesta:
a) dall'assemblea dell'Unione, con deliberazione votata da 2/3 dei consiglieri assegnati;
b) dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni membri dell'Unione, con conformi deliberazioni votate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati;
c) dal 15% almeno del corpo elettorale dell'Unione, purché in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 10% degli aventi diritto, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta contenente le firme autentiche dei promotori.
Art. 35
Rapporti con altri enti

L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.
L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali e nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 36
Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
L'Unione riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo e riconosce nell'organizzazione razionale dei tempi un elemento fondamentale di qualificazione della vita collettiva. Gli orari degli uffici dell'Unione aperti al pubblico e dei servizi pubblici dell'Unione sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini. Il presidente dell'Unione, sulla base degli indirizzi espressi dall'assemblea e dalle organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali, provvede al coordinamento degli orari degli uffici e degli altri servizi pubblici, alla luce del bisogno delle diverse fasce di utenti.
L'Unione attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità burocratica e promuove le diverse forme di collaborazione, previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi, con soggetti pubblici e privati.
Art. 37
Principi strutturali e organizzativi

Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
L'azione amministrativa deve tendere: all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni; alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi; al contenimento dei costi; all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.
Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Il presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l'Unione:
-  ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
-  indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni.
Art. 38
Collaborazione organizzativa tra enti

L'Unione ricerca, con le amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti a qualsiasi titolo, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
Il consiglio direttivo dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, impegnato a qualsiasi titolo, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
In ogni caso il rapporto di lavoro del personale assegnato alla dotazione organica dell'Unione è disciplinato con convenzione che regoli tempi e modi della prestazione lavorativa e le modalità di riparto dei costi tra gli enti aderenti all'Unione.
L'Unione, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni.
Art. 39
Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei comuni partecipanti.
L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'assemblea, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuita all'assemblea dell'Unione, al presidente e al consiglio direttivo dell'Unione e funzione di gestione attribuita agli organi burocratici, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.
L'ordinamento strutturale dell'Unione si articola in unità organizzative di massima dimensione ed intermedie finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
Ogni struttura di massima dimensione, organizzata secondo uno schema flessibile, può riunire più unità organizzative di dimensioni intermedie.
Altresì l'ordinamento strutturale dell'ente può essere integrato dagli uffici di staff alle dirette dipendenze del presidente, del consiglio direttivo e del direttore generale, al fine di permettere a tali organi un miglior esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'ente ad essi demandate.
Art. 40
Segretario dell'Unione

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente dell'Unione fra i segretari comunali protempore dei comuni dell'Unione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da un vice segretario dell'Unione, se nominato.
Il segretario dell'Unione assiste dal punto di vista giuridico-amministrativo gli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e svolge le funzioni di direzione, coordinamento e collaborazione attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dal presente statuto e dai regolamenti dell'ente.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e coordina l'attività dei dipendenti cui tali funzioni sono assegnate, salvo quando il presidente abbia nominato il direttore generale.
Il segretario, inoltre:
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici;
-  riceve le dimissioni del presidente, dei componenti del consiglio direttivo e dell'assemblea ed effettua le comunicazioni agli enti sovraordinati;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'Unione.
Il segretario è nominato per un periodo di diciotto mesi prorogabile. Il segretario dipende funzionalmente dal presidente dell'Unione. I rapporti tra presidente e segretario sono regolati ai sensi di legge.
Lo stato giuridico del segretario è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il trattamento economico spettante per l'esercizio delle funzioni di segretario dell'Unione è pari a quello fondamentale riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto al segretario comunale che presta servizio nel comune facente parte dell'Unione di popolazione maggiore.
Il presidente dell'Unione, ove si avvalga della facoltà di nominare il direttore generale dell'ente, contestualmente al provvedimento di nomina disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
Il segretario dell'Unione emette, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, ordini di servizio, determinazioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge, di regolamento e di provvedimenti generali, finalizzandole all'efficienza, al buon andamento ed all'imparzialità dell'azione amministrativa.
Art. 41
Il vice segretario dell'Unione

L'Unione può avere un vice segretario, nominato dal presidente dell'Unione tra i segretari comunali, i vice segretari o i funzionari apicali dei comuni dell'Unione in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali.
Il vice segretario coadiuva il segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
Il vice segretario può svolgere anche le funzioni di titolare di posizione organizzativa.
Il vice segretario è nominato per un periodo di mesi diciotto, prorogabile.
Art. 42
Direttore generale dell'Unione

Il presidente, sentito il consiglio direttivo dell'Unione, può nominare un direttore generale ai sensi della normativa vigente, qualora le funzioni non siano state espressamente attribuite al segretario.
Il rapporto è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto privato e la sua durata non può eccedere quella del mandato del presidente che lo ha nominato, prorogabile eventualmente dal presidente subentrante; il suo trattamento economico non può superare quello spettante al segretario per l'esercizio delle funzioni di segretario dell'Unione.
Compete al direttore generale, quale organo di vertice della struttura organizzativa, la direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione; egli ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alle dirette dipendenze del presidente; provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Al direttore generale compete, altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
Il direttore generale risponde direttamente dei risultati conseguiti.
Il presidente può procedere alla revoca del direttore generale, sentito il consiglio direttivo dell'Unione, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati.
Art. 43
Titolari di posizione organizzativa

Il titolare di posizione organizzativa risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
I titolari di posizione organizzativa sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Ai titolari di posizione organizzativa spetta la direzione delle strutture agli stessi assegnate secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dipendenti che esercitano le funzioni dirigenziali. Ai responsabili con funzioni di direzione spettano, in particolare, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli organi con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
Agli stessi compete, inoltre, di esprimere i pareri sulle proposte di deliberazione dell'assemblea e del consiglio direttivo e, se richiesti, sulle determinazioni del presidente, in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile.
Gli incarichi di titolare di posizione organizzativa sono conferiti dal presidente, sentito il consiglio direttivo, a tempo determinato, secondo criteri che tengano conto del curriculum professionale e in funzione delle attività manageriali tipiche del posto da ricoprire. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi diretti.
L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta, con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
Il regolamento di organizzazione disciplina anche l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei titolari di posizione organizzativa.
I titolari di posizione organizzativa provvedono agli atti di gestione dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Unione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal presidente e dal consiglio direttivo.
Ad ogni struttura di massima dimensione corrisponde una posizione organizzativa con funzioni di direzione, caratterizzate da autonomia e complessità gestionali.
La posizione organizzativa può essere istituita anche nel caso di costituzione degli uffici di staff.
E' prevista la possibilità di ricorrere alla collaborazione o alle prestazioni professionali di personale esterno nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
La direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione spetta al segretario dell'Unione stessa o al direttore generale se nominato.
I responsabili dei servizi rispondono del loro operato e del risultato raggiunto direttamente al segretario o al direttore se nominato.
Art. 44
Uffici e personale

L'Unione si può avvalere dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale a tempo indeterminato solo previa deliberazione favorevole di tutti i consigli comunali dei comuni aderenti, che stabilisca e disciplini i termini economici, giuridici e gestionali con i quali tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.
La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
-  personale proprio;
-  personale comandato o distaccato dai comuni;
-  personale utilizzato previa convenzione con i comuni dell'Unione.
Al personale dell'Unione va garantito lo stato giuridico ed il trattamento economico applicando la normativa vigente per il personale degli enti locali.
I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.
Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficienti ed efficaci l'azione amministrativa e la gestione. In particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.
Nella dotazione organica approvata dal consiglio direttivo, il personale viene indicato per contingenti complessivi appartenenti alle varie qualifiche funzionali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale stesso, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
Art. 45
Organizzazione e personale dipendente

I dipendenti svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali l'Unione garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
L'Unione recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente, nei casi consentiti lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge, nonché dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento di organizzazione degli uffici dell'ente.
In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
Art. 46
Collaborazioni esterne

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, anche con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Il contratto è stipulato con soggetti forniti di particolare esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la qualifica da ricoprire.
Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Unione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato del presidente che ha proceduto alla nomina, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
L'incarico può essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dal presidente, qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.
Art. 47
Principio delle pari opportunità tra i sessi

L'Unione promuove ed attua il principio di pari opportunità tra gli individui, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e fattiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica degli stessi.
Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma - anche sulla base dei principi di legge - il Comune adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:
a)  operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
b)  promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficienza rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
c)  definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
d)  assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali,
e)  adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
f)  prevedere misure di sostegno intese a rendere, tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.
Titolo V
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Art. 48
Forme di gestione

L'Unione, relativamente alle funzioni ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
Ai servizi pubblici dell'Unione si applicano le norme di legge relative alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
Art. 49
Servizi da gestire in forma imprenditoriale.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra tutte le forme di gestione consentita dalla normativa vigente in materia, nonché nel rispetto delle norme che concernono la tutela della concorrenza nelle discipline di settore, comprese quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.
L'Unione può, per l'esercizio di servizi pubblici da gestire in forma imprenditoriale e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
I rapporti dell'Unione con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
L'Unione può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.
L'Unione favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale predeterminando in ogni caso l'importo massimo di tali partecipazioni.
Art. 50
Servizi privi di rilevanza economica

Per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica la comparizione deve avvenire tra: la gestione in economia; la costituzione di una istituzione; la costituzione di aziende speciali, anche consortili; la costituzione di società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; la gestione in forma associata mediante convenzione, ovvero con le altre forme previste dalle leggi vigenti all'atto della scelta della modalità di gestione.
E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento secondo quanto previsto dal comma precedente.
L'Unione può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.
I rapporti tra l'ente ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, l'Unione sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.
Art. 51
Tariffe dei servizi

Gli organi dell'Unione competenti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I principi generali da utilizzare quale riferimento per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a)  la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da perseguire la copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b)  l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c)  l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d)  l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'Unione, per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
Art. 52
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, l'Unione può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 53
Accordi di programma

In attuazione delle normative vigenti in materia, gli organi dell'Unione favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi, o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata dell'Unione e di altri soggetti pubblici.
L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante dell'Unione deve attenersi ai fini dell'accordo.
Art. 54
Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, si possono stipulare convenzioni oltre che con i comuni dell'Unione anche con altri comuni ed enti locali.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 55
Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi, si possono costituire consorzi con altri enti pubblici.
A tal fine l'assemblea dell'Unione ed i rispettivi consigli approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
L'assemblea del consorzio, che elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto, è composta dai rappresentanti degli enti associati.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 56
Attività finanziaria

L'ordinamento contabile dell'Unione è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale all'Unione si applicano le disposizioni dettate per gli enti locali. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
La finanza locale dell'Unione è costituita da:
-  contributi erogati dallo Stato;
-  contributi erogati dalla Regione;
-  trasferimenti operati dai comuni componenti sulla base di quanto previsto dal presente statuto in materia di rapporti finanziari tra gli enti aderenti;
-  tasse e diritti per servizi pubblici sovra comunali gestiti dall'Unione;
-  risorse per investimenti;
-  altre entrate.
Art. 57
Principi generali in materia finanziaria

L'ordinamento della finanza dell'Unione è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento. Nell'ambito della legge sulla finanza pubblica, l'Unione ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
L'Unione adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente statuto e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge.
Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni delle leggi vigenti, stabilisce le competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.
Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, all'assemblea dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. L'assemblea provvede al riequilibrio a norma di legge sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta del consiglio direttivo.
Il regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
Art. 58
Attività impositiva dell'Unione

L'Unione, in conformità delle leggi vigenti in materia, ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge l'Unione istituisce, sopprime e disciplina, con deliberazione assembleare, imposte, tasse e tariffe.
L'Unione applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 59
Statuto dei diritti del contribuente

In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, i regolamenti aventi natura tributaria, gli atti di accertamento nonché qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, dovranno essere integrati dal contenuto, anche sintetico, o sottoforma di allegato, della disposizione legislativa o regolamentare alla quale si intende fare rinvio.
Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativi, dovranno essere redatti introducendo indicazioni specifiche al rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento:
a)  all'informazione del contribuente;
b)  alla conoscenza degli atti e semplificazione;
c)  alla chiarezza e motivazione degli atti;
d)  alla remissione in termini;
e)  alla tutela nell'affidamento e della buona fede, agli errori del contribuente;
f)  all'interpello del contribuente. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile dei tributi.
Art. 60
Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
Il contributo annuale al bilancio dell'Unione, a carico dei comuni, è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione, ricomprendendo, tra queste ultime, anche le quote dovute dai singoli comuni in base alle convenzioni specifiche, relative ai singoli servizi.
La spesa a carico di ogni singolo comune è costituita da due quote, la prima calcolata in rapporto al numero dei residenti e la seconda calcolata sulla base dei dati risultanti dai rispettivi bilanci di previsione, secondo quanto di seguito indicato:
a)  quota fissa per residente stabilita annualmente dall'assemblea dell'Unione in sede di approvazione del bilancio di previsione. I dati relativi alla popolazione residente da utilizzare per la determinazione delle quote di compartecipazione sono quelle rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce;
b)  quota stabilita annualmente, in misura percentuale, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione, calcolata sui primi 3 titoli del bilancio, parte entrata, dei comuni aderenti, al netto dei trasferimenti speciali e le poste compensative delle spese. I dati su cui calcolare le quote saranno desunti, dall'ultimo bilancio di previsione approvato.
E' fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre eventuali spostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire in fase di assestamento, di adeguare le previsioni.
Art. 61
Bilancio e programmazione finanziaria

La gestione finanziaria e delle risorse dell'Unione si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale articolato per programmi e servizi.
I documenti di bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
Lo schema di bilancio di previsione approvato dal consiglio direttivo deve essere inviato ai comuni aderenti all'Unione, contestualmente all'invio all'organo di revisione, per consentire la formulazione di proposte e osservazioni da parte degli organi comunali.
L'assemblea, entro i termini fissati dalla legge ed entro il termine stabilito dall'ordinamento contabile, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
Art. 62
Rendiconto di gestione

I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di un'allegata relazione illustrativa del consiglio direttivo che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.
I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
Il conto consuntivo è deliberato dall'assemblea entro il termine stabilito dall'ordinamento contabile.
Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi dell'Unione, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 63
Gestione del patrimonio

L'Unione ha un proprio patrimonio, disciplinato dalla legge.
Il consiglio direttivo determina le modalità di utilizzazione dei beni dell'Unione e sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio dell'Unione assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.
Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici da cui sono impiegati nonché il valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti. Gli inventari devono, inoltre, contenere tutti quei dati che il regolamento di contabilità prevede al fine di far apprezzare il grado di economicità nella gestione dei beni, con particolare riguardo ai beni del patrimonio abitativo.
L'assemblea dell'Unione approva le iniziative di alienazione dei beni immobili e delibera le condizioni essenziali delle relative operazioni, il consiglio direttivo provvede direttamente alla realizzazione delle iniziative stesse.
Art. 64
Controlli economico ed interno della gestione

Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
I controlli interni mirano a garantire la regolarità amministrativa e contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa dell'Unione, con l'esercizio delle funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
I controlli interni si articolano in tre distinte categorie:
-  controllo strategico;
-  controllo di gestione;
-  controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Il controllo strategico mira a garantire l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare l'attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico-amministrativi di cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte, nonché la valutazione dell'attività dei titolari di posizione organizzativa, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. Il consiglio direttivo provvede a stabilire le procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile mira a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Il consiglio direttivo, sulla scorta delle relazioni rese dal revisore dei conti, dal segretario e dai titolari di posizione organizzativa informa l'assemblea sull'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune, nonché sullo stato di attuazione di atti di programmazione adottati dall'assemblea medesima.
Art. 65
Revisione economica e finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti, nominato dall'assemblea, ai sensi della legislazione vigente in materia.
Le funzioni del revisore dei conti sono disciplinate dalla legislazione vigente ed esplicitate dal regolamento di contabilità. Il regolamento di contabilità, in particolare, disciplina le modalità di funzionamento, le procedure in caso di dimissioni, decadenza, revoca per inadempienza e sostituzione, saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente ed il revisore.
La durata in carica del revisore e i casi di revoca sono stabiliti dalla legge. Il revisore è rieleggibile per una sola volta, indipendentemente dall'essere il nuovo incarico continuativo o meno, rispetto al precedente e dalla normativa che ne disciplinava l'elezione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del revisore, l'assemblea procede alla nomina entro trenta giorni.
Valgono per il revisore le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del Comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria.
Il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l'Unione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Gli uffici dell'Unione dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio delle sue funzioni.
Il revisore, in conformità allo statuto e al regolamento, collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del rendiconto del bilancio.
Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Il revisore redige un verbale delle attività, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente all'assemblea.
L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 66
Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto, ai sensi della legislazione di settore, da un istituto bancario.
I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 67
Regolamenti

L'Unione emana regolamenti:
a)  nelle materie previste dalle leggi statali e regionali e dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza dell'Unione.
Nelle materie di competenza, riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, l'Unione deve dotarsi dei principali regolamenti (contabilità, uffici e servizi, lavori consiliari, economato).
Nelle altre materie i regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
Nelle more che l'Unione si doti di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione, in quanto compatibili.
Art. 68
Modifiche allo statuto

Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea dell'Unione con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la modifica è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le modalità procedimentali per le modifiche dell'atto sono analoghe a quelle per l'adozione. Le modifiche allo statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea, dovranno essere approvate dai consigli comunali dei comuni aderenti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dal voto che le respingeva.
La deliberazione di abrogazione totale del presente statuto non è valida se non è contestuale all'adozione del nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.
Art. 69
Interpretazione e rinvio

Spetta all'assemblea l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, al presidente ed al consiglio direttivo quella relativa agli atti di loro competenza.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti dell'ente. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia ai principi della legislazione riguardante gli enti locali.
L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto, abrogano automaticamente le norme in contrasto con le stesse, se gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute non vengono apportati entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi medesime.
Art. 70
Entrata in vigore dello statuto

Il presente abroga ad ogni effetto di legge il precedente statuto.
Il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affisso all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni che la costituiscono per trenta giorni consecutivi.
Il presidente invia lo statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il segretario dell'Unione appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
Il presidente provvede a dare idonea comunicazione alla cittadinanza.
Approvato con deliberazione dell'assemblea n. 21 del 28 novembre 2006, esecutiva.
Approvato con le seguenti deliberazioni esecutive dei consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione dei comuni:
-  Comune di Torretta n. 33 del 20 dicembre 2006;
-  Comune di Isola delle Femmine n. 7 del 27 marzo 2007;
- Comune di Capaci n. 10 dell'1 febbraio 2007, n. 14 del 12 febbraio 2007 e n. 25 del 27 febbraio 2007.




(2007.30.2196)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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